Art. 3. Fondi e patrimonio 1. Le entrate del LENS sono costituite:
a) dal contributo annuo di funzionamento erogato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito degli stanziamenti destinati all'universita' di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168 ;
b) dai contributi dello Stato e di enti pubblici, erogati nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
c) dalle quote associative dei membri ordinari e straordinari del laboratorio. Il versamento di tali quote e' condizione necessaria per la partecipazione agli organi direttivi del LENS;
d) dai fondi per la ricerca scientifica di cui all' articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni ed integrazioni, a cui il LENS puo' accedere direttamente;
e) da ogni altro contributo acquisito dal LENS per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;
f) dai proventi derivanti dall'utilizzazione da parte di soggetti esterni delle attrezzature del LENS secondo le modalita' fissate nel proprio regolamento.
2. Il patrimonio e' costituito dalle attrezzature e dagli altri beni immobili comunque acquisiti, a titolo oneroso o gratuito, dal LENS.
Note all' art. 3 :
- L' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente:
"1. Il Ministro:
(omissis);
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle universita' sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore".
- L' art. 65 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il seguente:
"Art. 65 (Ripartizione dei fondi per la ricerca). - Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1 gennaio 1981, e' ripartito per il 60 per cento tra le varie universita' con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante 40 per cento e' assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.
Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le universita', queste entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico inviano una relazione illustrativa sull'attivita' svolta e su quella che si intende programmare per l'anno accademico successivo.
Il fondo assegnato a ciascun ateneo e' ripartito con motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facolta' con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Universita'. Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale.
Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni con le universita'".
a) dal contributo annuo di funzionamento erogato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito degli stanziamenti destinati all'universita' di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168 ;
b) dai contributi dello Stato e di enti pubblici, erogati nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
c) dalle quote associative dei membri ordinari e straordinari del laboratorio. Il versamento di tali quote e' condizione necessaria per la partecipazione agli organi direttivi del LENS;
d) dai fondi per la ricerca scientifica di cui all' articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni ed integrazioni, a cui il LENS puo' accedere direttamente;
e) da ogni altro contributo acquisito dal LENS per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;
f) dai proventi derivanti dall'utilizzazione da parte di soggetti esterni delle attrezzature del LENS secondo le modalita' fissate nel proprio regolamento.
2. Il patrimonio e' costituito dalle attrezzature e dagli altri beni immobili comunque acquisiti, a titolo oneroso o gratuito, dal LENS.
Note all' art. 3 :
- L' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente:
"1. Il Ministro:
(omissis);
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle universita' sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore".
- L' art. 65 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il seguente:
"Art. 65 (Ripartizione dei fondi per la ricerca). - Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1 gennaio 1981, e' ripartito per il 60 per cento tra le varie universita' con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante 40 per cento e' assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.
Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le universita', queste entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico inviano una relazione illustrativa sull'attivita' svolta e su quella che si intende programmare per l'anno accademico successivo.
Il fondo assegnato a ciascun ateneo e' ripartito con motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facolta' con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Universita'. Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale.
Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni con le universita'".