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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1870 /2025 R.R.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento della figlia minore , nata fuori dal matrimonio, Per_1
ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 17.2.2025 da:
con il proc. e dom. avv. RONCHESE FRANCESCA Parte_1
E
DR GU con il proc. e dom. avv. MARTINI BARZOLAI
ALBERTA
ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , nata il [...] fuori dal matrimonio e Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da DR
GU E;
Parte_1
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.03.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi della figlia minore,
P.Q.M.
1 il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così dispone:
1) la figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso;
Per_1
precisando che essi gestiranno di comune accordo le sue necessità ed insieme prenderanno tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione e la formazione della stessa -tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza- mentre eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Dà atto che le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti del ramo paterno residenti in Udine e quelli del ramo materno residenti a Vicenza.
2) Dà atto che i genitori, che vivranno separati, si impegnano a comunicare all'altro i rispettivi cambi di residenza al fine di tutelare i diritti della minore.
3) Dispone il collocamento della figlia minore in via prevalente presso la Per_1
madre con residenza anche anagrafica insieme alla stessa;
dà atto che il sig. Pt_1 presta sin d'ora il consenso al cambio residenza di presso l'abitazione che la Per_1
sig.ra RA intende acquistare in Udine, come sotto specificato.
4) Dispone che avrà libero accesso alla frequentazione con il padre, il quale Per_1 parteciperà attivamente all'organizzazione relativa alle attività scolastiche ed extra della figlia.
Prende atto che, in considerazione dell'età e degli impegni di , i genitori non Per_1
ritengono di dover individuare dei turni di frequentazione fissi tra padre e figlia;
dispone, comunque, nel superiore interesse della stessa e a garanzia del principio di bigenitorialità, che trascorra con il padre almeno un pranzo / pomeriggio Per_1
infrasettimanale – da individuarsi indicativamente nella giornata del martedì o mercoledì salvo diverso accordo tra i genitori e con la minore in base ai suoi impegni scolastici, sportivi e personali con almeno 2 giorni di anticipo – oltre che un intero fine settimana a settimane alterne, dal sabato al termine della scuola alla domenica sera.
Dà atto che i genitori concorderanno di volta in volta entro il 30 aprile di ogni anno i periodi di vacanza estiva e con un mese di anticipo i giorni di festività (natalizie e
2 pasquali) che trascorrerà con la madre e con il padre;
dispone che durante Per_1
l'estate trascorra con il sig. fino a due settimane, anche non Per_1 Pt_1
consecutive, e durante le vacanze di Natale almeno 4 giorni, anche non consecutivi, da collocare, alternativamente, nella prima settimana (23-30 dicembre) ovvero nella seconda (31 dicembre – 6 gennaio).
Dà atto che, in mancanza di accordo in ordine ai periodi di vacanza estiva nei termini sopra indicati, un genitore comunicherà all'altro entro il 30 aprile le date delle due settimane di vacanze prescelte;
quindi, l'altro comunicherà le proprie avendo cura di non sovrapporsi a quelle già scelte dall'altro genitore, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e personali e di quelli di . Per_1
Sarà fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori rispetto ad eventuali periodi ulteriori di permanenza di presso il padre, nel rispetto della volontà di Per_1 Per_1
e degli impegni della figlia e dei genitori.
5) Dà atto che i genitori si impegnano ad avere un recapito cellulare reperibile per le eventuali urgenze della figlia. Dà atto che le parti si impegnano, altresì, ad essere puntuali nel momento di accompagnamento o riaccompagnamento della figlia dall'uno o dall'altro genitore e, in generale, a tutti gli appuntamenti scolastici, sportivi ed extrascolastici della figlia.
6) Dispone che il padre sig. versi in favore della sig.ra RA, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 oltre aggiornamento ISTAT di anno in anno come per legge;
pone, inoltre, a carico del padre nella misura dell'80% le spese di mantenimento straordinario necessarie per la figlia, in considerazione del prioritario e superiore interesse di a mantenere il medesimo tenore di vita Per_1
goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
Per l'individuazione e la regolamentazione della contribuzione al mantenimento straordinario i genitori si richiamano a quanto previsto dal Protocollo d'intesa
28.8.2015 del Tribunale di Udine con la Sezione di Udine dell'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia che, sottoscritto dalle parti, è stato allegato al ricorso introduttivo.
Dà atto che l'Assegno Unico Universale verrà richiesto e percepito interamente dalla sig.ra RA LE dal momento in cui ella trasferirà la propria residenza nella nuova abitazione che intende acquistare e potrà elaborare il nuovo ISEE. Dà
3 atto che, prima di allora e con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025, il sig.
, che attualmente lo percepisce al 100%, si impegna a riversare alla signora Pt_1
RA unitamente al bonifico disposto a titolo di mantenimento l'esatta somma dell'AUU percepito dall'INPS.
7) Dà atto che i ricorrenti regolamentano i loro rapporti economico / patrimoniali concordando i seguenti impegni.
7.1) Dà atto che la sig.ra LE RA non sarà destinataria dell'assegnazione della casa familiare, nonostante il collocamento prevalente della figlia minore, in modo che il sig. possa riprendere possesso della abitazione di sua Parte_1
esclusiva proprietà, non prima del termine di cui sotto.
7.2) Dà atto che il sig. , riconoscendo l'incertezza professionale e Parte_1
reddituale della sig.ra RA e il contributo da lei dato alle esigenze della famiglia, al fine di garantire alla stessa pari stabilità e di consentirle di acquistare un'abitazione in Udine idonea ad ospitare anche , in virtù della solidarietà Per_1
familiare che comunque intende garantire sia in favore della minore che della compagna anche in funzione perequativo-compensativa, si impegna a trasferire in favore della sig.ra RA, che accetta, una somma di denaro pari a complessivi €
170.000,00 (centosettantamila), di cui € 160.000,00 sono intesi come aiuto per l'acquisto dell'immobile, da destinare a residenza propria e della figlia, del quale la signora RA diverrà esclusiva proprietaria, e € 10.000,00 come aiuto per una serena ripartenza.
7.3) Dà atto che la sig.ra RA ha individuato un'abitazione, visitata anche dal sig.
, sita in Udine, Via Pio Paschini, n. 201 (censita al Catasto fabbricati del Pt_1
Comune di Udine al foglio 13, mappale 338 subalterni 119, 120 e 75) da destinare a nuova residenza propria e di ed ha stipulato il contratto preliminare di Per_1
compravendita in data 24 dicembre 2024.
7.4) Dà atto che in ragione dei termini previsti per la stipula del contratto definitivo di compravendita (15 maggio 2025) e per il versamento della caparra confirmatoria
(24 dicembre 2024), il sig. provvederà al versamento dell'importo di cui al Pt_1
punto che precede 7.2 con le seguenti modalità:
- € 16.000,00 mediante bonifico bancario già disposto in data 20.12.2024;
- € 144.000,00 verranno versati dal sig. entro la data della stipula del Pt_1
contratto definitivo di compravendita, mediante intervento al rogito e adempimento
4 del terzo ex art. 1180 c.c. in esecuzione degli obblighi assunti nell'accordo trasfuso nel ricorso e con rinuncia a qualsivoglia ripetizione, direttamente alla venditrice o, in alternativa, mediante versamento sul conto corrente intestato alla signora RA entro 10 giorni prima della data prevista per il rogito notarile;
- € 10.000,00 mediante versamento sul conto corrente intestato alla signora RA entro la data del rogito notarile.
7.5) Dà atto che, ispirato dalle medesime finalità solidaristiche che sorreggono il conferimento di denaro previsto al punto 7.2, le parti dichiarano che in data
07.11.2024 il sig. ha provveduto ad aderire alla Polizza vita Parte_1
Unipolsai “copertura assicurativa Collettiva Temporanea caso Morte per il personale della Guardia di Finanza – convenzione n. 5500106” con capitale assicurato, in base all'età del sig. , di € 80.000,00 indicando quale Pt_1 beneficiario dell'indennizzo caso morte la signora LE RA, la quale ha sottoscritto il ricorso anche quale accettazione della designazione. Dà atto che il sig.
ha rinunciato alla facoltà di revoca o modifica del beneficiario e ha Pt_1
sottoscritto il ricorso introduttivo anche ai fini di conferma della predetta rinuncia.
Attesa la durata monoannuale della copertura assicurativa, con rinnovo automatico in mancanza di disdetta, dà atto che il sig. si impegna a non recedere dalla Pt_1
polizza e ad aderire ai futuri rinnovi della convenzione sino alla naturale scadenza coincidente con il pensionamento.
7.6) Dà atto che sino al trasferimento anche anagrafico della sig.ra RA e della figlia minore nella nuova abitazione, il sig. , oltre al contributo per il Pt_1 mantenimento ordinario, e all'importo da lui attualmente percepito dall'INPS quale assegno unico universale, provvederà, altresì, a farsi carico delle utenze e delle spese condominiali relative all'abitazione familiare di via Monte Forno, come avvenuto ininterrottamente sino ad oggi.
7.7) Dà atto che oltre ai conferimenti economici erogati in favore della sig.ra RA in esecuzione dell'accordo come individuati ai punti precedenti, in particolare al fine di consentire alla sig.ra RA di poter disporre della provvista necessaria alla prosecuzione della copertura assicurativa per il caso morte in seguito all'estinzione per decorrenza del termine di quella in essere (punto 7.5), il sig. si impegna Pt_1
a versare alla signora RA l'ulteriore importo di € 5.000,00 mediante versamenti mensili di € 50,00 con decorrenza dal mese del trasferimento nella nuova abitazione
5 e successivamente mese per mese per 100 (cento) mensilità. Il predetto importo sarà versato unitamente all'assegno di mantenimento, entro il giorno 05 di ogni mese, ma non sarà soggetto a rivalutazione ISTAT.
8) Dà atto che la signora LE RA si trasferirà nella nuova abitazione insieme ad e provvederà alla variazione della residenza anagrafica entro il Per_1
mese di luglio 2025.
Dà atto che entro 10 giorni dall'avvenuto trasferimento la signora LE
RA consegnerà le chiavi della casa familiare al sig. , il quale riprenderà Pt_1 pieno possesso dell'immobile di Via Monte Forno n. 5, Udine.
Dà atto che la figlia , che all'epoca avrà quasi 16 anni, disporrà delle proprie Per_1
chiavi della abitazione familiare di via Monte Forno a Udine, che nonostante il collocamento prevalente presso la madre continuerà a frequentare liberamente come concordato al punto 4 delle presenti condizioni.
9) Dà atto che le presenti condizioni sono operanti dal deposito del ricorso.
10) Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 18.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento della figlia minore , nata fuori dal matrimonio, Per_1
ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 17.2.2025 da:
con il proc. e dom. avv. RONCHESE FRANCESCA Parte_1
E
DR GU con il proc. e dom. avv. MARTINI BARZOLAI
ALBERTA
ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , nata il [...] fuori dal matrimonio e Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da DR
GU E;
Parte_1
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.03.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi della figlia minore,
P.Q.M.
1 il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così dispone:
1) la figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso;
Per_1
precisando che essi gestiranno di comune accordo le sue necessità ed insieme prenderanno tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione e la formazione della stessa -tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza- mentre eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Dà atto che le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti del ramo paterno residenti in Udine e quelli del ramo materno residenti a Vicenza.
2) Dà atto che i genitori, che vivranno separati, si impegnano a comunicare all'altro i rispettivi cambi di residenza al fine di tutelare i diritti della minore.
3) Dispone il collocamento della figlia minore in via prevalente presso la Per_1
madre con residenza anche anagrafica insieme alla stessa;
dà atto che il sig. Pt_1 presta sin d'ora il consenso al cambio residenza di presso l'abitazione che la Per_1
sig.ra RA intende acquistare in Udine, come sotto specificato.
4) Dispone che avrà libero accesso alla frequentazione con il padre, il quale Per_1 parteciperà attivamente all'organizzazione relativa alle attività scolastiche ed extra della figlia.
Prende atto che, in considerazione dell'età e degli impegni di , i genitori non Per_1
ritengono di dover individuare dei turni di frequentazione fissi tra padre e figlia;
dispone, comunque, nel superiore interesse della stessa e a garanzia del principio di bigenitorialità, che trascorra con il padre almeno un pranzo / pomeriggio Per_1
infrasettimanale – da individuarsi indicativamente nella giornata del martedì o mercoledì salvo diverso accordo tra i genitori e con la minore in base ai suoi impegni scolastici, sportivi e personali con almeno 2 giorni di anticipo – oltre che un intero fine settimana a settimane alterne, dal sabato al termine della scuola alla domenica sera.
Dà atto che i genitori concorderanno di volta in volta entro il 30 aprile di ogni anno i periodi di vacanza estiva e con un mese di anticipo i giorni di festività (natalizie e
2 pasquali) che trascorrerà con la madre e con il padre;
dispone che durante Per_1
l'estate trascorra con il sig. fino a due settimane, anche non Per_1 Pt_1
consecutive, e durante le vacanze di Natale almeno 4 giorni, anche non consecutivi, da collocare, alternativamente, nella prima settimana (23-30 dicembre) ovvero nella seconda (31 dicembre – 6 gennaio).
Dà atto che, in mancanza di accordo in ordine ai periodi di vacanza estiva nei termini sopra indicati, un genitore comunicherà all'altro entro il 30 aprile le date delle due settimane di vacanze prescelte;
quindi, l'altro comunicherà le proprie avendo cura di non sovrapporsi a quelle già scelte dall'altro genitore, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e personali e di quelli di . Per_1
Sarà fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori rispetto ad eventuali periodi ulteriori di permanenza di presso il padre, nel rispetto della volontà di Per_1 Per_1
e degli impegni della figlia e dei genitori.
5) Dà atto che i genitori si impegnano ad avere un recapito cellulare reperibile per le eventuali urgenze della figlia. Dà atto che le parti si impegnano, altresì, ad essere puntuali nel momento di accompagnamento o riaccompagnamento della figlia dall'uno o dall'altro genitore e, in generale, a tutti gli appuntamenti scolastici, sportivi ed extrascolastici della figlia.
6) Dispone che il padre sig. versi in favore della sig.ra RA, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 oltre aggiornamento ISTAT di anno in anno come per legge;
pone, inoltre, a carico del padre nella misura dell'80% le spese di mantenimento straordinario necessarie per la figlia, in considerazione del prioritario e superiore interesse di a mantenere il medesimo tenore di vita Per_1
goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
Per l'individuazione e la regolamentazione della contribuzione al mantenimento straordinario i genitori si richiamano a quanto previsto dal Protocollo d'intesa
28.8.2015 del Tribunale di Udine con la Sezione di Udine dell'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia che, sottoscritto dalle parti, è stato allegato al ricorso introduttivo.
Dà atto che l'Assegno Unico Universale verrà richiesto e percepito interamente dalla sig.ra RA LE dal momento in cui ella trasferirà la propria residenza nella nuova abitazione che intende acquistare e potrà elaborare il nuovo ISEE. Dà
3 atto che, prima di allora e con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025, il sig.
, che attualmente lo percepisce al 100%, si impegna a riversare alla signora Pt_1
RA unitamente al bonifico disposto a titolo di mantenimento l'esatta somma dell'AUU percepito dall'INPS.
7) Dà atto che i ricorrenti regolamentano i loro rapporti economico / patrimoniali concordando i seguenti impegni.
7.1) Dà atto che la sig.ra LE RA non sarà destinataria dell'assegnazione della casa familiare, nonostante il collocamento prevalente della figlia minore, in modo che il sig. possa riprendere possesso della abitazione di sua Parte_1
esclusiva proprietà, non prima del termine di cui sotto.
7.2) Dà atto che il sig. , riconoscendo l'incertezza professionale e Parte_1
reddituale della sig.ra RA e il contributo da lei dato alle esigenze della famiglia, al fine di garantire alla stessa pari stabilità e di consentirle di acquistare un'abitazione in Udine idonea ad ospitare anche , in virtù della solidarietà Per_1
familiare che comunque intende garantire sia in favore della minore che della compagna anche in funzione perequativo-compensativa, si impegna a trasferire in favore della sig.ra RA, che accetta, una somma di denaro pari a complessivi €
170.000,00 (centosettantamila), di cui € 160.000,00 sono intesi come aiuto per l'acquisto dell'immobile, da destinare a residenza propria e della figlia, del quale la signora RA diverrà esclusiva proprietaria, e € 10.000,00 come aiuto per una serena ripartenza.
7.3) Dà atto che la sig.ra RA ha individuato un'abitazione, visitata anche dal sig.
, sita in Udine, Via Pio Paschini, n. 201 (censita al Catasto fabbricati del Pt_1
Comune di Udine al foglio 13, mappale 338 subalterni 119, 120 e 75) da destinare a nuova residenza propria e di ed ha stipulato il contratto preliminare di Per_1
compravendita in data 24 dicembre 2024.
7.4) Dà atto che in ragione dei termini previsti per la stipula del contratto definitivo di compravendita (15 maggio 2025) e per il versamento della caparra confirmatoria
(24 dicembre 2024), il sig. provvederà al versamento dell'importo di cui al Pt_1
punto che precede 7.2 con le seguenti modalità:
- € 16.000,00 mediante bonifico bancario già disposto in data 20.12.2024;
- € 144.000,00 verranno versati dal sig. entro la data della stipula del Pt_1
contratto definitivo di compravendita, mediante intervento al rogito e adempimento
4 del terzo ex art. 1180 c.c. in esecuzione degli obblighi assunti nell'accordo trasfuso nel ricorso e con rinuncia a qualsivoglia ripetizione, direttamente alla venditrice o, in alternativa, mediante versamento sul conto corrente intestato alla signora RA entro 10 giorni prima della data prevista per il rogito notarile;
- € 10.000,00 mediante versamento sul conto corrente intestato alla signora RA entro la data del rogito notarile.
7.5) Dà atto che, ispirato dalle medesime finalità solidaristiche che sorreggono il conferimento di denaro previsto al punto 7.2, le parti dichiarano che in data
07.11.2024 il sig. ha provveduto ad aderire alla Polizza vita Parte_1
Unipolsai “copertura assicurativa Collettiva Temporanea caso Morte per il personale della Guardia di Finanza – convenzione n. 5500106” con capitale assicurato, in base all'età del sig. , di € 80.000,00 indicando quale Pt_1 beneficiario dell'indennizzo caso morte la signora LE RA, la quale ha sottoscritto il ricorso anche quale accettazione della designazione. Dà atto che il sig.
ha rinunciato alla facoltà di revoca o modifica del beneficiario e ha Pt_1
sottoscritto il ricorso introduttivo anche ai fini di conferma della predetta rinuncia.
Attesa la durata monoannuale della copertura assicurativa, con rinnovo automatico in mancanza di disdetta, dà atto che il sig. si impegna a non recedere dalla Pt_1
polizza e ad aderire ai futuri rinnovi della convenzione sino alla naturale scadenza coincidente con il pensionamento.
7.6) Dà atto che sino al trasferimento anche anagrafico della sig.ra RA e della figlia minore nella nuova abitazione, il sig. , oltre al contributo per il Pt_1 mantenimento ordinario, e all'importo da lui attualmente percepito dall'INPS quale assegno unico universale, provvederà, altresì, a farsi carico delle utenze e delle spese condominiali relative all'abitazione familiare di via Monte Forno, come avvenuto ininterrottamente sino ad oggi.
7.7) Dà atto che oltre ai conferimenti economici erogati in favore della sig.ra RA in esecuzione dell'accordo come individuati ai punti precedenti, in particolare al fine di consentire alla sig.ra RA di poter disporre della provvista necessaria alla prosecuzione della copertura assicurativa per il caso morte in seguito all'estinzione per decorrenza del termine di quella in essere (punto 7.5), il sig. si impegna Pt_1
a versare alla signora RA l'ulteriore importo di € 5.000,00 mediante versamenti mensili di € 50,00 con decorrenza dal mese del trasferimento nella nuova abitazione
5 e successivamente mese per mese per 100 (cento) mensilità. Il predetto importo sarà versato unitamente all'assegno di mantenimento, entro il giorno 05 di ogni mese, ma non sarà soggetto a rivalutazione ISTAT.
8) Dà atto che la signora LE RA si trasferirà nella nuova abitazione insieme ad e provvederà alla variazione della residenza anagrafica entro il Per_1
mese di luglio 2025.
Dà atto che entro 10 giorni dall'avvenuto trasferimento la signora LE
RA consegnerà le chiavi della casa familiare al sig. , il quale riprenderà Pt_1 pieno possesso dell'immobile di Via Monte Forno n. 5, Udine.
Dà atto che la figlia , che all'epoca avrà quasi 16 anni, disporrà delle proprie Per_1
chiavi della abitazione familiare di via Monte Forno a Udine, che nonostante il collocamento prevalente presso la madre continuerà a frequentare liberamente come concordato al punto 4 delle presenti condizioni.
9) Dà atto che le presenti condizioni sono operanti dal deposito del ricorso.
10) Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 18.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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