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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/11/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 256 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...] c.f. residente Parte_1 C.F._1
a Bisignano (CS), in C.da Pagliaspito 24, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso dall' avv. Maria Giovanna Litrenta, c.f. e domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Lappano (CS), via Roma 17
Ricorrente
Nei confronti di
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: , C.F._3
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_1
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (indennità di accompagnamento e status ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.01.2025 e ritualmente notificato (ai sensi dell'art. 291 c.p.c.), la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento e l'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 e di aver altresì esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale ai fini della concessione della predetta prestazione e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il requisito medico – legale utile ai fini dell'indennità di accompagnamento escludendo, altresì, il requisito della gravità ex art. 3 comma 3 della cit. legge 104/92, ha instaurato il presente giudizio per chiedere l'accertamento del requisito sanitario fondante il diritto alla prestazione richiesta (Indennità di accompagnamento) nonché del requisito sanitario ex art. 3 comma 3 legge n. 104/92 con conseguente riconoscimento del beneficio fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra ritenuta di giustizia.
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta come da dispositivo in calce unitamente alla contestuale presente motivazione.
***
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
27.12.2024, data deposito atto di dissenso 23.12.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 20.01.2025.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass.
n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Nel merito, le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale integrano un mero dissenso diagnostico.
A fronte delle conclusioni dell'ausiliare, parte ricorrente si è limitata ad affermare che, stanti le patologie da cui è affetta, sussistono i requisiti sanitari per cui è causa, senza alcuna evidenza a supporto, limitandosi in buona sintesi ad addebitare al consulente di aver sottovalutato le patologie e limitandosi a contrapporre all'esito della ctu il diverso valore attribuito al dato patologico, posto che nel resto parte ricorrente, senza alcuna più pregnante argomentazione, si limita ad addebitare al ctu non meglio precisate e lacune nella motivazione medico legale.
Si verte, pertanto, in ipotesi di mero dissenso diagnostico. Infatti, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano – fondatamente- carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003;
Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004).
Inoltre, si premette che l'art. 1 della Legge n. 18/1980 prevede che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di un'assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame, il requisito sanitario richiesto dalla norma citata è stato escluso dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c.; il consulente, infatti, ha concluso che le patologie da cui è affetta la parte istante comportano soltanto una difficoltà ma non le precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita e che la stessa è, al contempo, portatrice di handicap ma non in situazione di gravità.
La parte ricorrente ha ritenuto errata tale valutazione ma si osserva che tali contestazioni non risultano in alcun modo dimostrate da un punto di vista medico legale e che contrastano con l'evidenza oggettiva emersa nel corso della visita peritale;
inoltre, parte ricorrente, sotto un profilo medico legale non spiega in alcun modo il motivo per il quale quelle stesse patologie riscontrate dal consulente, che secondo quest'ultimo non impedirebbero la deambulazione, né la possibilità di compimento in via autonoma degli atti quotidiani della vita, in senso opposto precluderebbero il compimento degli atti fondamentali ovvero la deambulazione autonoma. Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Pertanto, sulla base dei risultati dell'elaborato peritale, tratti dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, condivisi da quest'Ufficio in quanto si presentano completi, precisi e persuasivi, oltre che non infirmate da serie e fondate contestazioni, il ricorso non può che essere respinto.
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 13 novembre 2025 Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 256 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...] c.f. residente Parte_1 C.F._1
a Bisignano (CS), in C.da Pagliaspito 24, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso dall' avv. Maria Giovanna Litrenta, c.f. e domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Lappano (CS), via Roma 17
Ricorrente
Nei confronti di
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: , C.F._3
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_1
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (indennità di accompagnamento e status ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.01.2025 e ritualmente notificato (ai sensi dell'art. 291 c.p.c.), la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento e l'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 e di aver altresì esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale ai fini della concessione della predetta prestazione e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il requisito medico – legale utile ai fini dell'indennità di accompagnamento escludendo, altresì, il requisito della gravità ex art. 3 comma 3 della cit. legge 104/92, ha instaurato il presente giudizio per chiedere l'accertamento del requisito sanitario fondante il diritto alla prestazione richiesta (Indennità di accompagnamento) nonché del requisito sanitario ex art. 3 comma 3 legge n. 104/92 con conseguente riconoscimento del beneficio fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra ritenuta di giustizia.
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta come da dispositivo in calce unitamente alla contestuale presente motivazione.
***
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
27.12.2024, data deposito atto di dissenso 23.12.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 20.01.2025.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass.
n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Nel merito, le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale integrano un mero dissenso diagnostico.
A fronte delle conclusioni dell'ausiliare, parte ricorrente si è limitata ad affermare che, stanti le patologie da cui è affetta, sussistono i requisiti sanitari per cui è causa, senza alcuna evidenza a supporto, limitandosi in buona sintesi ad addebitare al consulente di aver sottovalutato le patologie e limitandosi a contrapporre all'esito della ctu il diverso valore attribuito al dato patologico, posto che nel resto parte ricorrente, senza alcuna più pregnante argomentazione, si limita ad addebitare al ctu non meglio precisate e lacune nella motivazione medico legale.
Si verte, pertanto, in ipotesi di mero dissenso diagnostico. Infatti, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano – fondatamente- carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003;
Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004).
Inoltre, si premette che l'art. 1 della Legge n. 18/1980 prevede che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di un'assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame, il requisito sanitario richiesto dalla norma citata è stato escluso dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c.; il consulente, infatti, ha concluso che le patologie da cui è affetta la parte istante comportano soltanto una difficoltà ma non le precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita e che la stessa è, al contempo, portatrice di handicap ma non in situazione di gravità.
La parte ricorrente ha ritenuto errata tale valutazione ma si osserva che tali contestazioni non risultano in alcun modo dimostrate da un punto di vista medico legale e che contrastano con l'evidenza oggettiva emersa nel corso della visita peritale;
inoltre, parte ricorrente, sotto un profilo medico legale non spiega in alcun modo il motivo per il quale quelle stesse patologie riscontrate dal consulente, che secondo quest'ultimo non impedirebbero la deambulazione, né la possibilità di compimento in via autonoma degli atti quotidiani della vita, in senso opposto precluderebbero il compimento degli atti fondamentali ovvero la deambulazione autonoma. Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Pertanto, sulla base dei risultati dell'elaborato peritale, tratti dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, condivisi da quest'Ufficio in quanto si presentano completi, precisi e persuasivi, oltre che non infirmate da serie e fondate contestazioni, il ricorso non può che essere respinto.
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 13 novembre 2025 Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti