Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 308
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Sentenza 3 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia, in persona del Giudice Lilia M. Ricucci, riguarda la richiesta di riconoscimento dell'invalidità civile da parte di un ricorrente affetto da diverse patologie, il quale ha chiesto di accertare una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% per poter usufruire dei congedi per cure previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011. Le parti resistenti, l'ASL e l'INPS, hanno eccepito rispettivamente la carenza di legittimazione passiva dell'ASL e l'improcedibilità del ricorso, sostenendo che l'accertamento dovesse avvenire tramite un procedimento di accertamento tecnico preventivo.

Il Giudice ha accolto la richiesta del ricorrente, dichiarando che la sua invalidità è stata accertata al 67% dalla data della domanda amministrativa. Ha argomentato che, nonostante le obiezioni delle parti resistenti, il ricorso al giudizio ordinario era legittimo, poiché la controversia non rientrava nelle fattispecie tassative previste dall'art. 445 bis c.p.c. Inoltre, ha ritenuto condivisibile la valutazione del consulente tecnico d'ufficio, che ha confermato la sussistenza di un quadro invalidante significativo. Infine, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ASL e ha condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite, compensando quelle nei confronti dell'ASL.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 308
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 308
    Data del deposito : 3 febbraio 2025

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