Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza dell'8/1/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11929/2019 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Russo, come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del Direttore Generale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Santarelli e Gianfrancesco De
Cosmo, come da procura speciale alle liti in atti,
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo CP_2
Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: riconoscimento invalidità civile (art. 7 D. Lgs. 119/2011 – congedo per cure).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.10.2019 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere affetto delle seguenti patologie: “trombofilia eterozigosi, ipertensione arteriosa, protusioni discali, scoliosi lombare con ernie, stato ansioso reattivo con somatizzazioni cardiopatia classe NYHA II”; di aver presentato in data Cont 29/03/2019 all' di istanza per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura CP_1 superiore al 50%, al fine di usufruire dei congedi di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 11972011, per la pagina 1 di 4
OO.RR. di che con verbale del 14/05/2019 la Commissione Medica ASL gli riconosceva lo CP_1 status di invalido civile nella misura del 40%; ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il ricorrente a causa del complesso patologico da cui è affetto ha subito una riduzione dell'attitudine lavorativa superiore al
50% secondo i parametri di cui al D.M. 05.02.1992; b) per l'effetto, dichiarare che il ricorrente ha diritto al godimento dei congedi di cui all'art. 7 del D.lgs. 119/2011”.
Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l ha dedotto, con relative motivazioni, in via CP_1 principale, la sua carenza di legittimazione passiva per essere unico legittimato l' in via CP_2 subordinata, l'inammissibilità della richiesta C.T.U. per essersi già espressa al riguardo la
Commissione Medica competente dell giudicando il ricorrente invalido nella misura del CP_1
40%, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha eccepito, in via preliminare l'improcedibilità e CP_2
l'inammissibilità del ricorso, atteso che avrebbe dovuto essere incoata domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., in applicazione dell'art. 38 D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 n. 2011; il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, disposta CTU medico legale e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025 la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il Decreto legislativo del 18/07/2011 - N. 1191, all'articolo 7 (Congedo per cure per gli invalidi) dispone che “Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità' invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a pagina 2 di 4 giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509. Atteso
l'oggetto della lite, l'unico legittimato passivo è l' poiché preposto alla verifica preventiva del CP_2 requisito sanitario, presupposto per accedere a benefici di varia natura, anche concessi da enti diversi. Cont Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
3. Occorre poi precisare che, pur condividendo la tesi dell' secondo la quale l'accertamento CP_2 delle condizioni sanitarie debba essere preventivamente vagliato dall'apposita Commissione Medica
(presso l' onde documentare al datore di lavoro la sussistenza di una riduzione della capacità CP_2 lavorativa superiore al 50% ex art. 7 d. lgs. n. 119/2011 cit. (definizione che riecheggia quella di cui agli artt. 1 e 2 L. 22/1984), vi è che con l'art. 445 bis cpc il legislatore ha previsto che il procedimento debba essere promosso "nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222".
Va da sè che la controversia che ci occupa non rientra in alcuna delle suddette ipotesi tassative
(siamo infatti in presenza di una controversia che non ha ad oggetto una prestazione d'invalidità - nè civile nè ex lege 222/1984 -), nè si può fare ricorso ad una interpretazione analogica e/o estensiva dell'art. 445 bis cpc, trattandosi di normativa chiaramente eccezionale, siccome limitativa dell'accesso ad una particolare forma di tutela giurisdizionale.
Per cui, nel caso in cui l' si rifiuti di dare corso alla predetta visita e/o accerti una riduzione della CP_2 capacità lavorativa inferiore al limite di cui sopra, la tutela giurisdizionale in favore dell'assicurato non può che essere quella apprestata tramite il giudizio ordinario di cognizione sottraendosi, dunque, alle regole dell'ATP disegnate in relazione ad una serie di fattispecie “nominate” ed assi (più) frequenti nella prassi, in relazione alle quali (soltanto) il legislatore ha ritenuto di approntare la cennata procedura acceleratoria (Corte appello Bari sez. lav., 16/04/2021, n.719, Cons. Rel. Dott.
. Persona_1
4. Venendo al merito della questione, il nominato c.t.u. dott. ha accertato – sulla Persona_2 scorta della documentazione medica versata in atti ed all'esito della visita medica espletata – la sussistenza di un complessivo quadro invalidante, tale da ridurre la capacità lavorativa della parte ricorrente in misura pari al 67% dalla data della domanda amministrativa del 29.3.2019.
La valutazione espressa dall'ausiliario s'appalesa condivisibile, siccome immune da vizi logici e/o di metodo, aderente alla documentazione scrutinata e neppure investita da osservazioni critiche di sorta.
Deve dunque affermarsi il diritto della parte ricorrente a fruire dei permessi ex art. 7 D.Lgs. n.
119/2011. pagina 3 di 4 Cont
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate nei confronti dell mentre sono poste a carico dell' secondo soccombenza (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valore CP_2 indeterminabile, complessità bassa, valori minimi).
5.1 Spese di CTU, liquidate con separato decreto emesso in data odierna, a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 11929/2019, proposto da , Parte_1 nei confronti dell Controparte_1
, in persona del Direttore generale pro tempore e dell' in persona del legale
[...] CP_2 rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara che la parte ricorrente è invalida al 67% dalla data della domanda amministrativa ed ha diritto alla fruizione dei permessi ex art. 7 D. Lgs. n. 119/2011. Cont
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente e, per essa, al CP_2 difensore antistatario, liquidate in € 4.638,00 oltre IVA, CAP e spese generali ex art. 15 T.F.;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_2
Foggia, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025.
Il Giudice
Lilia Maria Ricucci
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