Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1540/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1540/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 17 aprile 2025 alle ore 9,44 innanzi al dott. Carmine Di Fulvio, sono comparsi:
E' presente per la ricorrente l'avv. Leone Di Giannantonio il quale si riporta ai propri scritti difensivi evidenziando che nel caso di specie, ai fini della decadenza, manca il requisito della stabile convivenza tra la ricorrente e nel senso richiesto dalla norma in quanto, ai sensi dell'art. 2, Parte_2
commi 2, 3 e 4, L.R. 96/96, la necessità di tale requisito viene riferita ai soggetti diversi da quelli indicati nel primo periodo del comma 2 (coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi), laddove nel caso di specie la ricorrente e non sono coniugi (come da certificato Parte_2
di stato civile depositato nel presente fascicolo il 16.04.25) (cfr. a riguardo il provvedimento cautelare emesso da questo Tribunale nel procedimento R.G. n. 175/2025).
pagina 1 di 7
[...]
posto a sostegno delle proprie difese alcuna documentazione che possa dimostrare il CP_1
contrario, non può ritenersi sussistente la stabile convivenza tra la ricorrente e . Parte_2
Per la parte resistente l'avv. MARCO DE FLAVIIS il quale si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1540/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE DI Parte_1 C.F._1
GIANNANTONIO
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCO DE FLAVIIS
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 22.5.2024 ha agito nei confronti del Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del Decreto Dirigenziale di Decadenza
[...]
da assegnazione alloggio E.R.P. n. 19 del 19.04.2024 emesso nei suoi confronti dal Controparte_1
e che, per l'effetto, ne fosse dichiarata l'inefficacia.
Il si è costituito in giudizio con apposita comparsa nella quale ha concluso per il Controparte_1
pagina 2 di 7 rigetto della domanda.
A sostegno del ricorso la ha dedotto quanto segue: Pt_1
<< Preso atto che, in applicazione della novella legislativa regionale alla situazione giuridica della ricorrente, il ritiene che , ai sensi del combinato disposto CP_1 CP_1 Parte_1
dell'art. 2, comma 1, lett. b-bis) e dell'art. 34 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii., non abbia mantenuto i requisiti ivi previsti, ed evidenziando che le novelle legislative regionali che oggi controparte intende applicare sono state introdotte a partire dall'anno 2018 (quella di nostro interesse è la L.R. 34/2019, in vigore dal 09.11.19, introduttiva della vigente formulazione dell'art. 2, lett. b-bis, L.R. 96/96), si porta innanzitutto all'attenzione dell'On.le Tribunale adito che l quantomeno nei confronti di CP_2
e , intende porre in essere una illegittima applicazione Parte_1 Parte_2
retroattiva della novella in questione, in quanto le sentenze contestate risultano divenute irrevocabili in data anteriore rispetto all'entrata in vigore della citata norma (cfr. quanto esposto a riguardo nel doc.
2). La novella che qui interessa, come sopra anticipato, è la L.R. 34/2019, in vigore dal 09.11.19.
Questa, modificando l'art. 2, lett. b-bis, della L.R. 96/96 (introdotta a sua volta dalla L.R. n. 18/2018 in vigore dal 04.08.18), ha introdotto, appunto, un requisito ancora più stringente per il mantenimento dell'alloggio E.R.P. rispetto a quello già introdotto dalla precedente riforma, che prevedeva di non aver riportato …............ , a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore a cinque anni. La nuova formulazione, invece, così recita: non aver riportato ….................. condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni, ampliando enormemente lo spettro dei reati per i quali, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, si potrebbe decadere dall'assegnazione.
Ebbene, a seguito di tale ultima riforma, controparte ritiene erroneamente di poter applicare retroattivamente l'istituto della decadenza anche alla ricorrente ed al presunto convivente, nei confronti dei quali, se fosse rimasta in vigore la precedente formulazione (caratterizzata dalla presa in considerazione di reati ben più gravi), il suddetto istituto sarebbe rimasto sicuramente inapplicabile.
In effetti, la precedente formulazione, a differenza di quella in vigore, vista la rilevanza data a circoscritti tipi di delitti la cui pena detentiva prevista dalla legge non è inferiore a cinque anni, era evidentemente finalizzata a sanzionare le condotte penalmente rilevanti, caratterizzate da un grande disvalore sociale. Ebbene, ritenere retroattiva la novella legislativa in questione non può che pagina 3 di 7 considerarsi estremamente pregiudizievole per il cittadino, il quale, come nel caso di specie, può ritrovarsi soggetto, anche in un arco temporale alquanto breve, a differenti disposizioni legislative,
l'una favorevole e quella successiva sfavorevole, rimanendo del tutto disorientato di fronte ad una incoerenza legislativa che non può che subire inerme. ****** Ciò è tanto vero se si considera la circostanza che oggi le ipotesi di decadenza sono disciplinate dall'art. 34 della L.R. 96/96 il quale, alla lett. e-ter [norma specifica introdotta successivamente alla lettera d), segnatamente dall'art. 3, comma
2, lett. b), L.R. 23 luglio 2018, n. 18 (poi sostituita dall'art. 8, comma 3, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, a sua volta abrogato dall'art. 5, comma 4, L.R. 2 marzo 2020, n. 8 con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta L.R. 31 ottobre 2019, n. 34), che ha altresì disposto la contestuale reviviscenza della presente lettera così come aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R. 18/2018], ha previsto nello specifico quali siano i reati prodromici alla decadenza. Ebbene, poiché nel novero dei reati di cui all'art. 2, comma 1, lett. b-bis), sono ricompresi, per quel che qui interessa, tutti i reati indicati dall'art. 34, comma 1, lett. eter), se si aderisse all'interpretazione proposta dal CP_1
convenuto, da un punto di vista sistematico e logico, l'art. 34, comma 1, lett. e-ter) sarebbe privo di un proprio ambito di applicazione e sarebbe norma, quindi, inutile in quanto per l'Amministrazione ai fini della decadenza sarebbe sufficiente richiamare l'art. 2, comma 2, lett. b-bis. Dall'intervento del 2018, inoltre, emerge che la volontà del Legislatore regionale è stata chiaramente quella di limitare il potere di decadenza dall'alloggio popolare ai soli casi più gravi, ovvero quelli relativi alle condanne per i reati di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-ter. Ed infatti con la L.R. 18/2018 introdusse per la prima volta i requisiti di onorabilità/moralità ai fini dell'assegnazione dell'alloggio popolare di cui all'art. 2, comma 1, lett. b-bis) e g-bis); allo stesso tempo disciplinò il potere di decadenza di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-ter) solo con riferimento ai reati corrispondenti alla lett. gbis) dell'art.
2. Questo dimostra che il legislatore non ha voluto attribuire il potere di decadenza dall'alloggio popolare nel caso in cui l'assegnatario (o altro componente del nucleo familiare) avesse riportato condanne per i reati indicati dall'art. 2, comma 1, lett. b-bis, L.R. 96/96. Dunque il Legislatore ha preteso requisiti di onorabilità/moralità più stringenti ai fini dell'assegnazione dell'alloggio popolare rispetto a quelli necessari per evitare la decadenza dall'assegnazione. Tale assunto è avvalorato da una recente sentenza del Tribunale di Pescara emessa in una analoga procedura (n. 2429/23 R.G.) (doc. 4).
Chiarito quanto sopra, non v'è chi non veda che le sentenze irrevocabili rilevate e contestate nel decreto di decadenza in questa sede impugnato, emesse nei confronti della ricorrente e di alcuni componenti il nucleo familiare ivi indicati, non siano state emesse a seguito della commissione di quei pagina 4 di 7 reati rientranti nel novero di cui all'art. 34, lett. e-ter, e-quater ed e-quinquies, L.R. 96/96, risultando pertanto ininfluenti ai fini di una declaratoria di decadenza. A riguardo, a sostegno di quanto appena detto, vale la pena portare all'attenzione dell'On.le Tribunale adito anche un recente provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di decadenza, emesso da questo tribunale in una procedura analoga, il quale ribadisce e specifica il suddetto principio di diritto (doc. 5). In buona sostanza, sia la sentenza di cui al doc. 4 sia il provvedimento di cui al doc. 5 risolvono definitivamente la dibattuta questione giuridica, derivante dalla confusione espositiva della normativa regionale in questione, relativa all'individuazione dei delitti idonei, per la loro gravità, a legittimare un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio popolare, qualora definitivamente accertati per mezzo di specifici ed individuati provvedimenti.
****** Qualora vi fosse bisogno di ulteriori elementi a sostegno del presente ricorso, come già esposto nelle deduzioni scritte di cui al doc. 2, in relazione alla posizione di , pur Parte_3
dall'Ente individuata quale convivente con l'assegnataria nel medesimo alloggio, la stessa risulta non più parte di quel nucleo familiare almeno dal 22.10.2019, data della domanda di iscrizione nel
Comune di Giulianova (doc. 6). Ciò risulta anche dalle attestazioni ISEE allegate le quali non riportano la predetta tra i componenti del nucleo familiare (cfr. doc. 9). Occorre a riguardo evidenziare che vive nel Comune di Giulianova, sempre nello stesso indirizzo, Parte_3
quantomeno dal 01.07.2018, come da certificazione medica allegata (doc. 7) e come da diffida al rilascio immobile del 29.03.19 (doc. 8). Proprio la problematica connessa al suddetto immobile le ha impedito di ottenere la residenza nel predetto Comune con conseguente mantenimento della stessa presso il pregresso indirizzo di , seppur in un determinato periodo (come da attestazioni ISEE CP_1
allegate) non vi risultasse residente (doc. 9). Ebbene, si evidenzia che nel caso di Parte_3
specie, ai fini dell'applicazione delle norme citate dall'Ente, non sussiste in capo alla predetta la qualificazione giuridica di componente del nucleo familiare dell'assegnataria in quanto, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, L.R. 96/96, non sussiste la sua condizione appunto di convivente. Pertanto, considerato quanto sopra, ammesso e non concesso che la si voglia applicare, non può di certo considerarsi applicabile a la novella legislativa già sopra descritta, ed entrata in Parte_3
vigore il 09.11.19, in quanto la stessa non è soggetto di fatto convivente con il nucleo familiare di interesse e, comunque, non lo era nemmeno legalmente alla data di entrata in vigore della suddetta novella legislativa (doc.ti 10 e 11).
pagina 5 di 7 Medesimo discorso potrebbe valere per (doc. 12).>>. Parte_2
Il ha contestato l'interpretazione normativa della parte ricorrente, sostenendo che il Controparte_1
decreto fosse legittimo perché conforme alle previsioni normative di cui agli artt.2 e 34 L.96/1996, attese le condanne a carico della ricorrente e dei familiari conviventi e Parte_2
. Parte_3
…………..
Come già evidenziato nell'ordinanza del 27.6.2024 (di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di decadenza qui opposto) dal certificato del casellario giudiziale di Parte_2
, nato a [...] il [...], facente parte del nucleo familiare della ricorrente, risulta una
[...] condanna, irrevocabile il 10.4.2019 per il reato di cui all'art. 624 bis c.p., reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art.380 c.p.p., e che, dunque, ai sensi dell'art.34 lett. e ter) L.R. 96/1996 comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Ed invero detta norma così recita:
“ La decadenza dall'assegnazione e' pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:…
e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato … per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale…. “.
Non si pone alcun problema di applicazione retroattiva della norma atteso che la citata lett. e ter) dell'art.34, nella formulazione sopraindicata, è stata introdotta dalla legge regionale n.18 del 23.7.2028, entrata in vigore il 4.8.2018, quindi prima del fatto rilevante ai fini della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP, rappresentato dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Non vi è, poi, dubbio che fosse, anche all'epoca di emissione del decreto di Parte_4
decadenza in questione, datato 19.4.2024 e preceduto da preavviso di decadenza notificato a settembre
2023 all'odierna ricorrente, componente del nucleo familiare di , atteso che la Parte_1
ha prodotto, per dimostrare il contrario, una sua richiesta di cancellazione anagrafica del Pt_1
depositata presso il solo in data 6.5.2024, quindi successivamente al Parte_2 Controparte_1
pagina 6 di 7 decreto di decadenza e al relativo preavviso, inidonea a provare l'abbandono del nucleo familiare prima del 19.4.2024. Detta richiesta, peraltro, presuppone che facesse parte del nucleo Parte_4
familiare della e la medesima circostanza è confermata anche da altro documento prodotto Pt_1
dalla stessa ricorrente ( doc.9), consistente in attestazione ISEE nella quale e Parte_4
sono riportati come appartenenti al medesimo nucleo familiare. Parte_1
In proposito va, poi, rilevato che la deduzione di parte ricorrente formulata per la prima volta all'odierna udienza, secondo la quale la ricorrente e non sono coniugi, è Parte_2
tardiva, oltre che irrilevante.
Poiché il decreto di decadenza è stato emesso anche per la condanna di , nato a [...]
Vasto il 25.12.1970, irrevocabile il 10.4.2019 per il reato di cui all'art. 624 bis c.p., il medesimo è legittimo e non occorre esaminare le restanti doglianze del ricorrente concernenti i reati commessi dalla ricorrente e da perché, anche ove fossero (come può ritenersi) fondate, non Parte_3
determinerebbero illegittimità del decreto.
La domanda va, quindi, rigettata perché infondata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base alle attività difensive espletate in causa di valore effettivo da ritenere compreso tra € 1.101,00 e 5.200,00 in misura prossima al minimo di cui al DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda della ricorrente;
2) Condanna la ricorrente a pagare in favore de le spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi € 1.600,00 per compensi, oltre ad oneri accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio
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