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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 60/2025 r.g. P.U. – SUB 1 promosso dal in sede (Dott.ssa Paola Campilongo), Parte_1
nei confronti di c.f. e P. IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_1
p.t., con sede legale in Modena, viale Virgilio n 54/U, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
Vasco e Potito D'Angelico, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vasco sito in Foggia via Domenico Caldara, n 4.
Con ricorso del Pubblico Ministero del 25/2/2025 è stata chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di evidenziando una situazione di Controparte_1
insolvenza emersa dagli accertamenti posti in essere dalla Guardia di Finanza che hanno riscontrato debiti verso erario ed enti previdenziali per un ammontare complessivo di € 2.454.009,07.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 9/4/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo PEC a cura della Cancelleria in data 26/2/2025, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della propria domanda e si è opposto anche ad una richiesta di rinvio, mentre la resistente, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso contestando lo stato di insolvenza e rappresentando, a sostegno “di un ritrovato equilibrio finanziario generatosi negli ultimi mesi”, che nessun creditore ha presentato un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e che non sono in corso procedure esecutive;
proprio in virtù del rinnovato equilibrio, la società ha inoltrato in data 2/4/2025 una proposta di trattamento, ridefinizione e riscadenziamento del credito tributario,
1 con termini e modalità previste dal C.C.I.I., in fase di valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
In subordine, ha chiesto la concessione di un termine non inferiore a 90 giorni per consentire all'Agenzia delle Entrate di aderire alla proposta formulata.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett. c) CCII) e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- rilevato che la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da soggetto legittimato, il Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 37 e 38 CCII;
- rilevato che, con ricorso del 19/11/2024 (P.U. 258/2024 sub 1), l'odierna resistente aveva presentato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione ex art. 44 CCII, termine concesso sino al 27/1/2025, senza poi procedere al deposito della proposta e del piano e formulando istanza di proroga del termine in pari data, rigettata con provvedimento del 29/1/2025 (da intendersi quivi richiamato), in ragione della tardività della stessa, nonché della violazione degli obblighi informativi e del compimento di atti non autorizzati nel corso del procedimento, prontamente segnalati dal Commissario Giudiziale (cfr. documentazione acquisita in atti);
- precisato, in limine, che la documentazione allegata alla memoria di costituzione di parte resistente non è altro che una proposta di pagamento parziale formulata ex art. 64-bis, comma 1-bis, all'Agenzia delle Entrate in data 2/4/2025, ma che detta proposta, che pur deve precedere la domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione ex art. 64- bis, non è corredata dal piano e dalla relativa domanda di omologa, pur non essendo in alcun modo previsto che la domanda debba essere depositata una volta decorso il termine di novanta giorni cui all'art. 64 bis, comma 1 bis, quarto periodo, a differenza di quanto previsto dall'art. 63, comma 8, CCII;
- ritenuto, conseguentemente, che non vi sia nessuna domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi da trattare in via prioritaria (art. 7, comma 2, CCII) rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale e che la richiesta di rinvio si traduca semplicemente in un'istanza strumentale ad ottenere un termine per depositare proposta e piano, in assenza di una domanda ex art. 44 CCII;
- precisato ulteriormente che la domanda di proroga del termine ex art. 44 CCII relativa al PU 258/24
(estinto) è stata rigettata in data 29/1/2025 e che in detto lasso temporale ben avrebbe potuto la pag. 2 di 7 resistente presentare una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza che va proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 (art. 40, comma 10, CCII);
- ritenuto, in definitiva, che non sussista alcun impedimento all'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e che non meriti accoglimento la richiesta di rinvio, per le ragioni suindicate;
- rilevato, ad abundantiam, che la proposta asseritamente migliorativa rispetto alla liquidazione giudiziale formulata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate si fonda sulla futura sottoscrizione di un contratto di appalto, di consistente valore, con Sidetra S.r.l., di cui non vi è traccia in atti;
- ritenuto che il debitore superi pacificamente i limiti dimensionali di cui agli artt. 121 e 2, comma
1, lett. d) CCII, del resto presupposto del precedente procedimento ex art. 44 CCII e quindi pacificamente riconosciuti dall'odierna resistente;
segnatamente, dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio chiusosi il 31/12/2023 risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d) CCII, con riferimento sia all'attivo (pari a 3.818.431) che ai debiti (pari ad € 2.864.479) che ai ricavi (€ 9.031.826);
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett. b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il SInificato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle eSIenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Lo stato di insolvenza non è revocabile in dubbio. Come segnalato dal Pubblico Ministero, la società ha maturato un'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali.
Segnatamente, dall'istruttoria sono emersi debiti per € 1.661.975,14 nei confronti dell'Agenzia delle pag. 3 di 7 Entrate SC, ed € 1.193.920,59 nei confronti di Agenzia delle Entrate, che hanno sostanzialmente confermato le allegazioni della Procura. Per stessa prospettazione della ricorrente il debito erariale è in realtà pari ad € 4.690.803,7 nei confronti di Agenzia delle Entrate ed €
1.586.700,78 nei confronti dell'Agenzia delle entrate SC (cfr. elenco creditori, depositato in data 2/4/2025), di molto superiore a quanto prospettato dalla medesima società in data 19/11/2024 nel ricorso ex art. 44 CCII ove il debito verso l'Agenzia delle Entrate SC era pari ad euro
1.018.219,9 e quello verso l'Agenzia delle Entrate era pari ad euro 3.976.906,1 (cfr. elenco creditori del 19/11/2024), a riprova che dell'insussistenza di un di un ritrovato equilibrio finanziario generatosi negli ultimi mesi”. A ciò si aggiunga che, per stessa ammissione della ricorrente, le rateazioni in essere hanno generato la consapevolezza di un impegno generale prospettico non sostenibile, tenuto conto che per far fronte a detto impegno certamente non riuscirebbe a soddisfare integralmente gli ulteriori impegni tributari correnti (pag. 4 relazione professionista indipendente).
Del resto, la proposta di transazione fiscale si fonda proprio sull'impossibilità di far fronte all'indebitamento pregresso con mezzi normali.
Come già rilevato dal Commissario giudiziale nel suo parere del 10/1/2025 (reso nel PU 258/24), anche in riferimento alle cause della crisi, “l'indebitamento nei confronti dell'Erario nonché degli
Enti gestori di forme di previdenza, dovrebbe pertanto essersi formato dalla data di inizio dell'attività operativa, ovvero da agosto 2022, molto successivamente all'evento pandemico CO .
Se anche ipotizzabile il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa risulta difficile, allo stato immaginare un riequilibrio della situazione patrimoniale ed economica finanziaria per una attività che potrebbe non essere mai stata marginale dall'inizio della sua attivazione, tenuto conto del consistente debito tributario e contributivo segnalato dalla ricorrente e verosimilmente formatosi in poco più di un biennio”.
Il precedente tentativo di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi (PU 258/2024) si è concluso negativamente per le ragioni di cui supra, ma non si può non rimarcare come l'odierna resistente avesse in quella sede precisato di aver “ricevuto la disponibilità, resa con idonea dichiarazione di intenti, della SI.ra , compagna del socio unico, nonché l.r.p.t., SI. Persona_1
, all'immissione di finanza personale, quindi nuova e terza, per un importo di euro Persona_2
500.000,00, finalizzato e condizionato all'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, da erogarsi, in favore della società ricorrente, entro giorni 30 (trenta) dall'efficacia del decreto di omologa”, dichiarazione di disponibilità evidentemente venuta meno, posto che non ve ne è traccia pag. 4 di 7 agli atti del presente procedimento. Privo di valore, lo si ribadisce, è il presunto contratto di appalto sottoscrivendo con Sidetra, in relazione al quale non è stato nemmeno fornito un principio di prova in ordine all'effettiva esistenza. Infine, Agenzia delle Entrate SC (non interessata dalla proposta di transazione fiscale per la quota di tributi previdenziali) ha precisato (nota prodotta in udienza dal PM del 9/4/2025) che le rateazioni sono a rischio di decadenza, non essendo state pagate sette rate consecutive per la rateazione n, 2023/20199941 (la decadenza si verifica al mancato pagamento di otto rate consecutive);
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di c.f. e P. Controparte_1
IV , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Modena, viale P.IV_1
Virgilio n 54/U; nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore la Dott.ssa iscritta all'elenco Persona_3 dei Gestori della Crisi nonché all'Ordine di Modena, Controparte_2 che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
pag. 5 di 7 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IV dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10/7/2025 ad ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di pag. 6 di 7 posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di conSIlio del 10/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che le rate maturate nel corso del procedimento ex art. 44 CCII, in relazione alle quali la ricorrente avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al pagamento sono esclusivamente la 12 e la 13, pertanto l'inadempimento è stato evidentemente pregresso e non imputabile comunque a detto procedimento.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 60/2025 r.g. P.U. – SUB 1 promosso dal in sede (Dott.ssa Paola Campilongo), Parte_1
nei confronti di c.f. e P. IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_1
p.t., con sede legale in Modena, viale Virgilio n 54/U, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
Vasco e Potito D'Angelico, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vasco sito in Foggia via Domenico Caldara, n 4.
Con ricorso del Pubblico Ministero del 25/2/2025 è stata chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di evidenziando una situazione di Controparte_1
insolvenza emersa dagli accertamenti posti in essere dalla Guardia di Finanza che hanno riscontrato debiti verso erario ed enti previdenziali per un ammontare complessivo di € 2.454.009,07.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 9/4/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo PEC a cura della Cancelleria in data 26/2/2025, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della propria domanda e si è opposto anche ad una richiesta di rinvio, mentre la resistente, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso contestando lo stato di insolvenza e rappresentando, a sostegno “di un ritrovato equilibrio finanziario generatosi negli ultimi mesi”, che nessun creditore ha presentato un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e che non sono in corso procedure esecutive;
proprio in virtù del rinnovato equilibrio, la società ha inoltrato in data 2/4/2025 una proposta di trattamento, ridefinizione e riscadenziamento del credito tributario,
1 con termini e modalità previste dal C.C.I.I., in fase di valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
In subordine, ha chiesto la concessione di un termine non inferiore a 90 giorni per consentire all'Agenzia delle Entrate di aderire alla proposta formulata.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett. c) CCII) e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- rilevato che la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da soggetto legittimato, il Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 37 e 38 CCII;
- rilevato che, con ricorso del 19/11/2024 (P.U. 258/2024 sub 1), l'odierna resistente aveva presentato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione ex art. 44 CCII, termine concesso sino al 27/1/2025, senza poi procedere al deposito della proposta e del piano e formulando istanza di proroga del termine in pari data, rigettata con provvedimento del 29/1/2025 (da intendersi quivi richiamato), in ragione della tardività della stessa, nonché della violazione degli obblighi informativi e del compimento di atti non autorizzati nel corso del procedimento, prontamente segnalati dal Commissario Giudiziale (cfr. documentazione acquisita in atti);
- precisato, in limine, che la documentazione allegata alla memoria di costituzione di parte resistente non è altro che una proposta di pagamento parziale formulata ex art. 64-bis, comma 1-bis, all'Agenzia delle Entrate in data 2/4/2025, ma che detta proposta, che pur deve precedere la domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione ex art. 64- bis, non è corredata dal piano e dalla relativa domanda di omologa, pur non essendo in alcun modo previsto che la domanda debba essere depositata una volta decorso il termine di novanta giorni cui all'art. 64 bis, comma 1 bis, quarto periodo, a differenza di quanto previsto dall'art. 63, comma 8, CCII;
- ritenuto, conseguentemente, che non vi sia nessuna domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi da trattare in via prioritaria (art. 7, comma 2, CCII) rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale e che la richiesta di rinvio si traduca semplicemente in un'istanza strumentale ad ottenere un termine per depositare proposta e piano, in assenza di una domanda ex art. 44 CCII;
- precisato ulteriormente che la domanda di proroga del termine ex art. 44 CCII relativa al PU 258/24
(estinto) è stata rigettata in data 29/1/2025 e che in detto lasso temporale ben avrebbe potuto la pag. 2 di 7 resistente presentare una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza che va proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 (art. 40, comma 10, CCII);
- ritenuto, in definitiva, che non sussista alcun impedimento all'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e che non meriti accoglimento la richiesta di rinvio, per le ragioni suindicate;
- rilevato, ad abundantiam, che la proposta asseritamente migliorativa rispetto alla liquidazione giudiziale formulata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate si fonda sulla futura sottoscrizione di un contratto di appalto, di consistente valore, con Sidetra S.r.l., di cui non vi è traccia in atti;
- ritenuto che il debitore superi pacificamente i limiti dimensionali di cui agli artt. 121 e 2, comma
1, lett. d) CCII, del resto presupposto del precedente procedimento ex art. 44 CCII e quindi pacificamente riconosciuti dall'odierna resistente;
segnatamente, dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio chiusosi il 31/12/2023 risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d) CCII, con riferimento sia all'attivo (pari a 3.818.431) che ai debiti (pari ad € 2.864.479) che ai ricavi (€ 9.031.826);
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett. b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il SInificato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle eSIenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Lo stato di insolvenza non è revocabile in dubbio. Come segnalato dal Pubblico Ministero, la società ha maturato un'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali.
Segnatamente, dall'istruttoria sono emersi debiti per € 1.661.975,14 nei confronti dell'Agenzia delle pag. 3 di 7 Entrate SC, ed € 1.193.920,59 nei confronti di Agenzia delle Entrate, che hanno sostanzialmente confermato le allegazioni della Procura. Per stessa prospettazione della ricorrente il debito erariale è in realtà pari ad € 4.690.803,7 nei confronti di Agenzia delle Entrate ed €
1.586.700,78 nei confronti dell'Agenzia delle entrate SC (cfr. elenco creditori, depositato in data 2/4/2025), di molto superiore a quanto prospettato dalla medesima società in data 19/11/2024 nel ricorso ex art. 44 CCII ove il debito verso l'Agenzia delle Entrate SC era pari ad euro
1.018.219,9 e quello verso l'Agenzia delle Entrate era pari ad euro 3.976.906,1 (cfr. elenco creditori del 19/11/2024), a riprova che dell'insussistenza di un di un ritrovato equilibrio finanziario generatosi negli ultimi mesi”. A ciò si aggiunga che, per stessa ammissione della ricorrente, le rateazioni in essere hanno generato la consapevolezza di un impegno generale prospettico non sostenibile, tenuto conto che per far fronte a detto impegno certamente non riuscirebbe a soddisfare integralmente gli ulteriori impegni tributari correnti (pag. 4 relazione professionista indipendente).
Del resto, la proposta di transazione fiscale si fonda proprio sull'impossibilità di far fronte all'indebitamento pregresso con mezzi normali.
Come già rilevato dal Commissario giudiziale nel suo parere del 10/1/2025 (reso nel PU 258/24), anche in riferimento alle cause della crisi, “l'indebitamento nei confronti dell'Erario nonché degli
Enti gestori di forme di previdenza, dovrebbe pertanto essersi formato dalla data di inizio dell'attività operativa, ovvero da agosto 2022, molto successivamente all'evento pandemico CO .
Se anche ipotizzabile il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa risulta difficile, allo stato immaginare un riequilibrio della situazione patrimoniale ed economica finanziaria per una attività che potrebbe non essere mai stata marginale dall'inizio della sua attivazione, tenuto conto del consistente debito tributario e contributivo segnalato dalla ricorrente e verosimilmente formatosi in poco più di un biennio”.
Il precedente tentativo di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi (PU 258/2024) si è concluso negativamente per le ragioni di cui supra, ma non si può non rimarcare come l'odierna resistente avesse in quella sede precisato di aver “ricevuto la disponibilità, resa con idonea dichiarazione di intenti, della SI.ra , compagna del socio unico, nonché l.r.p.t., SI. Persona_1
, all'immissione di finanza personale, quindi nuova e terza, per un importo di euro Persona_2
500.000,00, finalizzato e condizionato all'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, da erogarsi, in favore della società ricorrente, entro giorni 30 (trenta) dall'efficacia del decreto di omologa”, dichiarazione di disponibilità evidentemente venuta meno, posto che non ve ne è traccia pag. 4 di 7 agli atti del presente procedimento. Privo di valore, lo si ribadisce, è il presunto contratto di appalto sottoscrivendo con Sidetra, in relazione al quale non è stato nemmeno fornito un principio di prova in ordine all'effettiva esistenza. Infine, Agenzia delle Entrate SC (non interessata dalla proposta di transazione fiscale per la quota di tributi previdenziali) ha precisato (nota prodotta in udienza dal PM del 9/4/2025) che le rateazioni sono a rischio di decadenza, non essendo state pagate sette rate consecutive per la rateazione n, 2023/20199941 (la decadenza si verifica al mancato pagamento di otto rate consecutive);
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di c.f. e P. Controparte_1
IV , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Modena, viale P.IV_1
Virgilio n 54/U; nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore la Dott.ssa iscritta all'elenco Persona_3 dei Gestori della Crisi nonché all'Ordine di Modena, Controparte_2 che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
pag. 5 di 7 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IV dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10/7/2025 ad ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di pag. 6 di 7 posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di conSIlio del 10/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che le rate maturate nel corso del procedimento ex art. 44 CCII, in relazione alle quali la ricorrente avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al pagamento sono esclusivamente la 12 e la 13, pertanto l'inadempimento è stato evidentemente pregresso e non imputabile comunque a detto procedimento.