Versione
20 febbraio 1983
20 febbraio 1983
Art. 3.
L' articolo 2676 del codice civile e' sostituito dal seguente articolo:
"2676 - Diversita' tra registri, copie e certificati. - Nel caso di diversita' tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che risulta dai registri".
L' articolo 2676 del codice civile e' sostituito dal seguente articolo:
"2676 - Diversita' tra registri, copie e certificati. - Nel caso di diversita' tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che risulta dai registri".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2022, n. 11192Provvedimento: SENTENZA sul ricorso N. 10234/2019 R.G. proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Enrico Tazzoli n. 6, presso lo studio dell'avvocato TA IV, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Grelle, come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del rappresentante legale dr. Luca Sabatini, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio dell'avvocato Dario Marinuzzi, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso 2e,kl - controricorrente - Civile Sent. Sez. 3 Num. 11192 Anno 2022 …Leggi di più...
- prescrizione crediti·
- contraddittorio·
- art. 102 c.p.c.·
- ingiunzione di pagamento·
- espropriazione presso terzi·
- art. 615 c.p.c.·
- opposizione esecutiva·
- nullità sentenza·
- art. 3 r.d. n. 639/1910·
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