Articolo 3 della Legge 21 gennaio 1983, n. 22
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 febbraio 1983
Art. 3.
L' articolo 2676 del codice civile e' sostituito dal seguente articolo:
"2676 - Diversita' tra registri, copie e certificati. - Nel caso di diversita' tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che risulta dai registri".
Entrata in vigore il 20 febbraio 1983
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