Decreto cautelare 11 novembre 2021
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2021
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 11/11/2021, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2021
N. 01216/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2021, proposto da
ER AN JA GE RE, MO AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi, Flavia Degli Agostini, Agata Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Saonara, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Europadova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Permesso di Costruire n.30 del 10.09.2021 rilasciato dal Comune di Saonara alla Europadova s.r.l. avente ad oggetto “variante in corso d'opera relativa al lotto n.3 (denominato anche B2) di Via III Novembre a Villatora di Saonara per aumento volumetrico in applicazione dell'accordo pubblico/privato APP 50/A”;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Verificato, per quanto evincibile dalla documentazione fotografica in atti, che i contestati lavori di sopraelevazione non paiono ad uno stato avanzato, e che non è stata iniziata la copertura.
Considerato pertanto opportuno sospenderne il prosieguo e l’ultimazione nelle more della prima camera di consiglio utile (2 dicembre 2021) alla trattazione della domanda cautelare, in modo da preservare per quanto possibile integre le ragioni dei ricorrenti fino ad una loro sommaria delibazione collegiale, minimizzando nel contempo gli eventuali oneri di ripristino in caso di esito favorevole della stessa.
Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per il 2 dicembre 2021;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza ex art. 56 del C.p.a., e, per l’effetto, sospende fino al 2 dicembre 2021 compreso l’efficacia esecutiva del permesso di costruire impugnato.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 dicembre 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 10 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO