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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/09/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48/2025 promossa da:
(C.F. ), Maggiore dell'Arma dei Carabinieri in congedo, Parte_1 C.F._1 rappresento e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Luigi Elefante, elettivamente domiciliato in San Giorgio Bigarello (MN), via Grazioli n. 7, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 24.01.2025, notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 24.01.2025, ha proposto ricorso per l'accertamento del diritto a vedersi Parte_1 riconosciuto, “quale Equiparato Vittima del Dovere”, l'aumento figurativo “di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”, come previsto dall'art. 3 della L. n. 206/2004 e successive modificazioni. A riguardo, deduceva che:
- era è stato riconosciuto Equiparato Vittima del Dovere con decreti del Ministero dell'Interno-
Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 559/C/3/E/8/CC/2125 del 12.10.2017 e n.
Ass/3/E/8/CC/2125/S. del 15.02.2024 per l'infermità “Tiroidite cronica” riportata in missione CP_3
Fuori Area a seguito di esposizione ad uranio impoverito ed altre nanoparticelle aventi potenzialità neoplastiche;
- con domanda datata 07.09.2024, inviata a mezzo pec all'indirizzo istituzionale del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiedeva la concessione dell'ulteriore beneficio previsto dall'art. 3 della L. n. 206/2004, avendone interesse al fine del conseguimento anticipato del trattamento pensionistico;
- l'amministrazione non riscontrava la richiesta, restituendo l'istanza.
1.1) Costituendosi in giudizio, il , ripercorrendo la normativa vigente ed Controparte_1 applicabile in materia, sosteneva che il beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 206/2004, previsto solamente per le Vittime del terrorismo, non spettava anche alle Vittime del Dovere e ai loro familiari in quanto non a questi ultimi espressamente esteso. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
1.2) All'udienza del 18.09.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa veniva decisa mediante deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
2) Per quanto riguarda l'eccezione proposta dal , il quale ha lamentato il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, la stessa non può essere accolta.
Infatti, il soggetto legittimato a contraddire va ravvisato proprio nel , quale Controparte_1
Amministrazione che ha provveduto al riconoscimento dell'odierno ricorrente come Vittima del dovere e che è tenuto, sin dalla proposizione della domanda in sede amministrativa, a provvedere sulla stessa
(ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 243/2006), nonché è tenuto sopportare gli oneri finanziari e l'erogazione della maggiorazione del trattamento di fine rapporto. Si ricorda, in ogni caso, la norma di chiusura di cui all'art. 2 del D.P.R. 28.07.1999, n. 510.
2/8 2.1) Venendo all'esame del merito della controversia, giova, in primo luogo, precisare che la domanda proposta da con il presente giudizio è volta ad ottenere il riconoscimento dell'aumento Parte_1 figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, secondo quanto prevede l'art. 3 della L. n. 206/2004.
Per la legislazione in materia, vanno richiamati:
- l'art. 3 della L. 03.08.2004, n. 206 (legge intitolata “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), per il quale: “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno
2005” (comma così modificato dall'art 1, commi 794 e 795 della L. 27.12.2006, n. 296, a decorrere dal
1° gennaio 2007);
- l'art. 1, comma 562, della L. 23.12.2005, n. 266, per il quale: “Ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”;
- l'art. 1, comma 563, della L. n. 266/2005, che dispone: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”;
- l'art. 1, comma 565, della L. n. 266/2005: “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione
3/8 delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi
563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”;
- il regolamento di cui al punto che precede, emanato con D.P.R. 07.07.2006, n. 243, il cui art. 1 contiene le definizioni e prevede che: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre
1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Ebbene, questo giudice ritiene che, dalle norme di cui sopra, non possa desumersi l'intervenuta completa equiparazione alle Vittime del terrorismo dei soggetti riconosciuti Vittime del dovere e che a tale risultato non possa pervenirsi tramite un'interpretazione giudiziale costituzionalmente orientata delle norme attualmente vigenti, bensì attraverso la prevista estensione graduale da realizzarsi per via normativa, con individuazione e graduazione delle priorità dei benefici da estendere anche alle Vittime del dovere e con un'estensione parametrata alle risorse disponibili, come, peraltro, indicato dallo stesso legislatore.
Viene, così, condiviso l'iter argomentativo seguito dal Tribunale di Venezia nella pronuncia resa in data 29.10.2021, n. 644, pronuncia in cui si pone in risalto sia il precedente percorso di avvicinamento delle due condizioni (delle Vittime del terrorismo e delle Vittime del dovere), sia la necessità di un puntuale intervento normativo. La pronuncia in parte qua viene qui richiamata e trascritta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Orbene, il cit. art. 1 comma 562 si limita ad autorizzare la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 “al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564”. Contrariamente agli assunti attorei, l'auspicata estensione alle Vittime del dovere delle provvidenze già previste per le Vittime del terrorismo, per la quale indicato nella legge di bilancio il limite di spesa, non consente in via interpretativa di attribuire un beneficio che allo stato la legge espressamente limita alle Vittime del terrorismo. L'esame delle norme, che si sono susseguite nel corso degli anni, evidenza che l'estensione alle Vittime del dovere dei benefici previsti per le Vittime del terrorismo è sempre avvenuta in virtù di una norma espressa. Così per i benefici dello speciale assegno vitalizio e della speciale elargizione in punti percentuali, previsti rispettivamente dall'art. 5, commi 1 e 3 bis, della legge n. 206/2004, estesi alle Vittime del dovere
4/8 dall'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007 (speciale assegno vitalizio) e dall'art. 34 del D.L. n.
159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007 (speciale elargizione in punti percentuali). D'altra parte, lo stesso art. 1, comma 562, cit. rileva la necessità di una “progressiva estensione” dei benefici, demandando i termini e i modi dell'estensione al legislatore ordinario, a cui è lasciata ampia discrezionalità, anche ai fini della valutazione della spesa, nell'attuazione della piena parità di trattamento tra Vittime del terrorismo e Vittime del dovere. L'interpretazione prospettata da parte ricorrente è frutto di un'evidente forzatura, volta a superare la mancata approvazione di un disegno di legge, presentato qualche anno fa e rinvenibile nel web, che allo stato non ha avuto seguito”.
Questa giudicante, nell'osservare che, in sede di approvazione dell'ultima legge di bilancio, non ha avuto successo l'ulteriore iniziativa parlamentare finalizzata al riconoscimento, anche in favore delle vittime del dovere, di tutti i benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo, rileva che la stessa
Corte di Cassazione si è ad oggi espressa solo nel senso della piena equiparazione delle Vittime del dovere alle Vittime del terrorismo circa la misura di benefici già normativamente riconosciuti ad entrambi, puntualizzando specificamente lettura. Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza. n. 22753/2018, pubblicata il 25.09.2018: “(…) Pur avendo detta pronuncia [Cass. SS.UU. sent. n. 7761/2017] sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle Vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266/2005 come obiettivo postosi dal legislatore, la pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso”.
Pertanto, come puntualmente evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, qualora un'espressa previsione normativa abbia esteso un beneficio previsto per le Vittime del terrorismo alle
Vittime del Dovere, la misura dello stesso deve essere uguale per entrambe le categorie. Qualora, invece, sia assente un'esplicita manifestazione del legislatore diretta ad attribuire alle Vittime del dovere un beneficio previsto per le Vittime del terrorismo (come nel caso che oggi ci occupa), tale mancanza non può essere compensata invocando una presunta totale equiparazione tra le due categorie, che, ad ora, non è ancora stata realizzata nell'ordinamento.
Tutto ciò considerato, appare evidente la non sussistenza di un contrasto tra il quadro normativo sopra delineato e il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, atteso che vengono in rilievo speciali benefici, previsti per determinate categorie “portatrici di diritti posti a presidio di
5/8 differenti valori, sia pure di rilevanza costituzionale” (Cass., n. 22753/2018; Trib. Treviso, sez. lav., sent. n. 532/2022) che non possono essere considerate fra di loro equipollenti.
Infatti, Vittime del terrorismo e Vittime del dovere non sono categorie ontologicamente sovrapponibili, così come ritenuto dalla pronuncia della Corte d'Appello di Venezia prodotta dal resistente: CP_1
“nel primo caso, il danno è provocato da un evento che attacca dolosamente, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità; la vittima non necessariamente è legata da rapporto o servizio con la P.A.”, mentre “la tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore della P.A.”.
Non essendoci una perfetta identità tra la categoria delle Vittime del Dovere e quella delle Vittime del terrorismo, non troverebbe giustificazione quella “lettura sistematica del quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento – ex art. 3 Cost. – tra vittime del dovere e vittime del terrorismo” invocata dal ricorrente.
Di peculiare interesse è anche la motivazione espressa, sempre nel senso della infondatezza della pretesa della parte odierna ricorrente, dalla Corte di appello di Lecce, che, con sentenza n. 513/2023 pubblicata in data 17/07/2023, ha ritenuto quanto segue: “Pertinente e corretto è il richiamo, operato nella sentenza impugnata, alla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n.22753/2018 (in una causa proposta dalle sorelle -non conviventi e non a carico- di un militare deceduto che avevano chiesto il riconoscimento, quali superstiti di vittima del dovere, ad essere inserite nell'apposito elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma 3, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime del terrorismo), nella quale è stato espressamente chiarito che “la tesi delle controricorrenti non trova conferma neppure in base alla sentenza di questa Corte n. 7761/2017 con la quale si è affermato che "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata". Pur avendo detta pronuncia sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266 del
2005, come obiettivo postosi dal legislatore, la pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso”. Tale orientamento ermeneutico è tuttora seguito dalla Cassazione, la quale ha anche di recente ribadito che
“L'assimilazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è solo
6/8 tendenziale e si colloca in un percorso di armonizzazione non ancora completo, rimesso alle scelte discrezionali del legislatore” (v. Cass. n. 17491/2023). Non è condivisibile la tesi degli appellanti secondo cui una simile interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione e dalle norme europee: si deve infatti rilevare che gli eventi dannosi che costituiscono il presupposto dei benefici assistenziali qui in comparazione sono di natura nettamente diversa e riguardano categorie differenti, posto che la criminalità e il terrorismo possono colpire indiscriminatamente qualunque soggetto, mentre le vittime del dovere sono solo quelle che hanno subito particolari pregiudizi in occasione del lavoro da loro scelto. È rimessa quindi al legislatore nazionale la scelta di stabilire se e in quale modo equiparare i trattamenti assistenziali delle due categorie. Il Supremo Collegio ha chiarito che “il sindacato di costituzionalità alla stregua del principio di eguaglianza non conferisce rilievo a "qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire" (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2000, punto 8 del Considerato in diritto). La Corte costituzionale, con riferimento a una evoluzione normativa preordinata a una graduale equiparazione di due regimi, ha affermato che “la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” e che solo “la piena omogeneità di regolazione” potrebbe dare adito ad un sospetto di violazione della Cost., art. 3, nell'ipotesi dell'ingiustificata disparità di trattamento inerente a profili peculiari (sentenza n. 270 del 2022, punti 6.2 e 6.3 del
Considerato in diritto). Piena omogeneità che, nel caso di specie, ancora non si ravvisa, come traspare dalla diversità di valori presidiati dalle provvidenze in esame e dall'incompiuto processo di assimilazione tra le disparate categorie di vittime (v. Cass. n.17941/2023)”. Il principio di uguaglianza sancito dalla normativa europea non esprime una tutela più ricca rispetto ai parametri della Carta fondamentale italiana, come sopra considerati, sicché non hanno fondamento le argomentazioni tendenti ad ottenere la totale estensione dei benefici sulla base di tale principio (Cass. n.
15473/2023)””.
Considerato che questo giudice non ha ragione per discostarsi dal suddetto insegnamento, il ricorso proposto deve essere rigettato.
3) Le spese di lite sono compensate per la presenza di divergenti pronunce di giudici di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
7/8 Piacenza, 19.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48/2025 promossa da:
(C.F. ), Maggiore dell'Arma dei Carabinieri in congedo, Parte_1 C.F._1 rappresento e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Luigi Elefante, elettivamente domiciliato in San Giorgio Bigarello (MN), via Grazioli n. 7, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 24.01.2025, notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 24.01.2025, ha proposto ricorso per l'accertamento del diritto a vedersi Parte_1 riconosciuto, “quale Equiparato Vittima del Dovere”, l'aumento figurativo “di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”, come previsto dall'art. 3 della L. n. 206/2004 e successive modificazioni. A riguardo, deduceva che:
- era è stato riconosciuto Equiparato Vittima del Dovere con decreti del Ministero dell'Interno-
Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 559/C/3/E/8/CC/2125 del 12.10.2017 e n.
Ass/3/E/8/CC/2125/S. del 15.02.2024 per l'infermità “Tiroidite cronica” riportata in missione CP_3
Fuori Area a seguito di esposizione ad uranio impoverito ed altre nanoparticelle aventi potenzialità neoplastiche;
- con domanda datata 07.09.2024, inviata a mezzo pec all'indirizzo istituzionale del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiedeva la concessione dell'ulteriore beneficio previsto dall'art. 3 della L. n. 206/2004, avendone interesse al fine del conseguimento anticipato del trattamento pensionistico;
- l'amministrazione non riscontrava la richiesta, restituendo l'istanza.
1.1) Costituendosi in giudizio, il , ripercorrendo la normativa vigente ed Controparte_1 applicabile in materia, sosteneva che il beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 206/2004, previsto solamente per le Vittime del terrorismo, non spettava anche alle Vittime del Dovere e ai loro familiari in quanto non a questi ultimi espressamente esteso. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
1.2) All'udienza del 18.09.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa veniva decisa mediante deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
2) Per quanto riguarda l'eccezione proposta dal , il quale ha lamentato il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, la stessa non può essere accolta.
Infatti, il soggetto legittimato a contraddire va ravvisato proprio nel , quale Controparte_1
Amministrazione che ha provveduto al riconoscimento dell'odierno ricorrente come Vittima del dovere e che è tenuto, sin dalla proposizione della domanda in sede amministrativa, a provvedere sulla stessa
(ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 243/2006), nonché è tenuto sopportare gli oneri finanziari e l'erogazione della maggiorazione del trattamento di fine rapporto. Si ricorda, in ogni caso, la norma di chiusura di cui all'art. 2 del D.P.R. 28.07.1999, n. 510.
2/8 2.1) Venendo all'esame del merito della controversia, giova, in primo luogo, precisare che la domanda proposta da con il presente giudizio è volta ad ottenere il riconoscimento dell'aumento Parte_1 figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, secondo quanto prevede l'art. 3 della L. n. 206/2004.
Per la legislazione in materia, vanno richiamati:
- l'art. 3 della L. 03.08.2004, n. 206 (legge intitolata “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), per il quale: “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno
2005” (comma così modificato dall'art 1, commi 794 e 795 della L. 27.12.2006, n. 296, a decorrere dal
1° gennaio 2007);
- l'art. 1, comma 562, della L. 23.12.2005, n. 266, per il quale: “Ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”;
- l'art. 1, comma 563, della L. n. 266/2005, che dispone: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”;
- l'art. 1, comma 565, della L. n. 266/2005: “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione
3/8 delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi
563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”;
- il regolamento di cui al punto che precede, emanato con D.P.R. 07.07.2006, n. 243, il cui art. 1 contiene le definizioni e prevede che: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre
1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Ebbene, questo giudice ritiene che, dalle norme di cui sopra, non possa desumersi l'intervenuta completa equiparazione alle Vittime del terrorismo dei soggetti riconosciuti Vittime del dovere e che a tale risultato non possa pervenirsi tramite un'interpretazione giudiziale costituzionalmente orientata delle norme attualmente vigenti, bensì attraverso la prevista estensione graduale da realizzarsi per via normativa, con individuazione e graduazione delle priorità dei benefici da estendere anche alle Vittime del dovere e con un'estensione parametrata alle risorse disponibili, come, peraltro, indicato dallo stesso legislatore.
Viene, così, condiviso l'iter argomentativo seguito dal Tribunale di Venezia nella pronuncia resa in data 29.10.2021, n. 644, pronuncia in cui si pone in risalto sia il precedente percorso di avvicinamento delle due condizioni (delle Vittime del terrorismo e delle Vittime del dovere), sia la necessità di un puntuale intervento normativo. La pronuncia in parte qua viene qui richiamata e trascritta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Orbene, il cit. art. 1 comma 562 si limita ad autorizzare la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 “al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564”. Contrariamente agli assunti attorei, l'auspicata estensione alle Vittime del dovere delle provvidenze già previste per le Vittime del terrorismo, per la quale indicato nella legge di bilancio il limite di spesa, non consente in via interpretativa di attribuire un beneficio che allo stato la legge espressamente limita alle Vittime del terrorismo. L'esame delle norme, che si sono susseguite nel corso degli anni, evidenza che l'estensione alle Vittime del dovere dei benefici previsti per le Vittime del terrorismo è sempre avvenuta in virtù di una norma espressa. Così per i benefici dello speciale assegno vitalizio e della speciale elargizione in punti percentuali, previsti rispettivamente dall'art. 5, commi 1 e 3 bis, della legge n. 206/2004, estesi alle Vittime del dovere
4/8 dall'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007 (speciale assegno vitalizio) e dall'art. 34 del D.L. n.
159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007 (speciale elargizione in punti percentuali). D'altra parte, lo stesso art. 1, comma 562, cit. rileva la necessità di una “progressiva estensione” dei benefici, demandando i termini e i modi dell'estensione al legislatore ordinario, a cui è lasciata ampia discrezionalità, anche ai fini della valutazione della spesa, nell'attuazione della piena parità di trattamento tra Vittime del terrorismo e Vittime del dovere. L'interpretazione prospettata da parte ricorrente è frutto di un'evidente forzatura, volta a superare la mancata approvazione di un disegno di legge, presentato qualche anno fa e rinvenibile nel web, che allo stato non ha avuto seguito”.
Questa giudicante, nell'osservare che, in sede di approvazione dell'ultima legge di bilancio, non ha avuto successo l'ulteriore iniziativa parlamentare finalizzata al riconoscimento, anche in favore delle vittime del dovere, di tutti i benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo, rileva che la stessa
Corte di Cassazione si è ad oggi espressa solo nel senso della piena equiparazione delle Vittime del dovere alle Vittime del terrorismo circa la misura di benefici già normativamente riconosciuti ad entrambi, puntualizzando specificamente lettura. Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza. n. 22753/2018, pubblicata il 25.09.2018: “(…) Pur avendo detta pronuncia [Cass. SS.UU. sent. n. 7761/2017] sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle Vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266/2005 come obiettivo postosi dal legislatore, la pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso”.
Pertanto, come puntualmente evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, qualora un'espressa previsione normativa abbia esteso un beneficio previsto per le Vittime del terrorismo alle
Vittime del Dovere, la misura dello stesso deve essere uguale per entrambe le categorie. Qualora, invece, sia assente un'esplicita manifestazione del legislatore diretta ad attribuire alle Vittime del dovere un beneficio previsto per le Vittime del terrorismo (come nel caso che oggi ci occupa), tale mancanza non può essere compensata invocando una presunta totale equiparazione tra le due categorie, che, ad ora, non è ancora stata realizzata nell'ordinamento.
Tutto ciò considerato, appare evidente la non sussistenza di un contrasto tra il quadro normativo sopra delineato e il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, atteso che vengono in rilievo speciali benefici, previsti per determinate categorie “portatrici di diritti posti a presidio di
5/8 differenti valori, sia pure di rilevanza costituzionale” (Cass., n. 22753/2018; Trib. Treviso, sez. lav., sent. n. 532/2022) che non possono essere considerate fra di loro equipollenti.
Infatti, Vittime del terrorismo e Vittime del dovere non sono categorie ontologicamente sovrapponibili, così come ritenuto dalla pronuncia della Corte d'Appello di Venezia prodotta dal resistente: CP_1
“nel primo caso, il danno è provocato da un evento che attacca dolosamente, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità; la vittima non necessariamente è legata da rapporto o servizio con la P.A.”, mentre “la tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore della P.A.”.
Non essendoci una perfetta identità tra la categoria delle Vittime del Dovere e quella delle Vittime del terrorismo, non troverebbe giustificazione quella “lettura sistematica del quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento – ex art. 3 Cost. – tra vittime del dovere e vittime del terrorismo” invocata dal ricorrente.
Di peculiare interesse è anche la motivazione espressa, sempre nel senso della infondatezza della pretesa della parte odierna ricorrente, dalla Corte di appello di Lecce, che, con sentenza n. 513/2023 pubblicata in data 17/07/2023, ha ritenuto quanto segue: “Pertinente e corretto è il richiamo, operato nella sentenza impugnata, alla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n.22753/2018 (in una causa proposta dalle sorelle -non conviventi e non a carico- di un militare deceduto che avevano chiesto il riconoscimento, quali superstiti di vittima del dovere, ad essere inserite nell'apposito elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma 3, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime del terrorismo), nella quale è stato espressamente chiarito che “la tesi delle controricorrenti non trova conferma neppure in base alla sentenza di questa Corte n. 7761/2017 con la quale si è affermato che "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata". Pur avendo detta pronuncia sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266 del
2005, come obiettivo postosi dal legislatore, la pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso”. Tale orientamento ermeneutico è tuttora seguito dalla Cassazione, la quale ha anche di recente ribadito che
“L'assimilazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è solo
6/8 tendenziale e si colloca in un percorso di armonizzazione non ancora completo, rimesso alle scelte discrezionali del legislatore” (v. Cass. n. 17491/2023). Non è condivisibile la tesi degli appellanti secondo cui una simile interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione e dalle norme europee: si deve infatti rilevare che gli eventi dannosi che costituiscono il presupposto dei benefici assistenziali qui in comparazione sono di natura nettamente diversa e riguardano categorie differenti, posto che la criminalità e il terrorismo possono colpire indiscriminatamente qualunque soggetto, mentre le vittime del dovere sono solo quelle che hanno subito particolari pregiudizi in occasione del lavoro da loro scelto. È rimessa quindi al legislatore nazionale la scelta di stabilire se e in quale modo equiparare i trattamenti assistenziali delle due categorie. Il Supremo Collegio ha chiarito che “il sindacato di costituzionalità alla stregua del principio di eguaglianza non conferisce rilievo a "qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire" (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2000, punto 8 del Considerato in diritto). La Corte costituzionale, con riferimento a una evoluzione normativa preordinata a una graduale equiparazione di due regimi, ha affermato che “la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” e che solo “la piena omogeneità di regolazione” potrebbe dare adito ad un sospetto di violazione della Cost., art. 3, nell'ipotesi dell'ingiustificata disparità di trattamento inerente a profili peculiari (sentenza n. 270 del 2022, punti 6.2 e 6.3 del
Considerato in diritto). Piena omogeneità che, nel caso di specie, ancora non si ravvisa, come traspare dalla diversità di valori presidiati dalle provvidenze in esame e dall'incompiuto processo di assimilazione tra le disparate categorie di vittime (v. Cass. n.17941/2023)”. Il principio di uguaglianza sancito dalla normativa europea non esprime una tutela più ricca rispetto ai parametri della Carta fondamentale italiana, come sopra considerati, sicché non hanno fondamento le argomentazioni tendenti ad ottenere la totale estensione dei benefici sulla base di tale principio (Cass. n.
15473/2023)””.
Considerato che questo giudice non ha ragione per discostarsi dal suddetto insegnamento, il ricorso proposto deve essere rigettato.
3) Le spese di lite sono compensate per la presenza di divergenti pronunce di giudici di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
7/8 Piacenza, 19.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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