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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2024, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
19.01.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 904 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2022
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampiero Parte_1
Clementino e Adriana Di Gennaro, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Scipione Rovito n. 9
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con appello depositato il 28.04.2022, impugnava la sentenza Parte_1
n. 5254 del 2021, emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord,
CP_ con la quale era stata rigettata la domanda di condanna dell' al pagamento dell'assegno di invalidità per il periodo dall'1.10.2014 all'1.11.2015, per l'importo di euro 3.737,96, oltre accessori e spese di lite.
In particolare, sosteneva la violazione dell'art. 38, c. 1, legge 15 luglio 2011, n.
111 e segg. sul nuovo processo previdenziale, che aveva introdotto la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c. sull'accertamento tecnico preventivo.
Non si costituiva in giudizio l' e all'odierna udienza la causa è stata decisa CP_1
come da separato dispositivo. L'appello non è fondato.
Con il ricorso di primo grado esponeva: Parte_1
-che, ritenendosi inabile, in data 1.10.09, aveva presentato domanda per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e/o dell'indennità di accompagnamento, in subordine, dell'assegno di invalidità;
-che, nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, il nominato C.T.U. aveva riconosciuto un'invalidità nella misura del 74% a decorrere da ottobre 2014;
-di avere presentato, a seguito di dissenso, ricorso in opposizione alle risultanze peritali, chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità o, in subordine, la conferma dell'assegno di invalidità;
-che con sentenza n. 2444/17 il Giudice nella parte motiva aveva precisato:
“Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha accertato che parte ricorrente è affetto dalle patologie di cui alla relazione di consulenza che qui si intende espressamente richiamata" ed ancora "Le argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto
e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante";
-che, pertanto, la sentenza aveva accertato un grado di invalidità del 74% dall'
1.10.14, così come da consulenza tecnica;
-di aveer richiesto invano all' il relativo pagamento;
CP_1
-che, in esito ad un riconoscimento stragiudiziale, aveva ricevuto l'assegno di invalidità a decorrere dall'1.11.2015;
-che, pertanto, era creditore dei ratei dall'1.10.14 all'1.11.15, per un importo di
€. 3.737,96, come da conteggi.
Il primo giudice evidenziava che nella motivazione della sentenza posta a base della domanda (n. 2444 del 2017) era stato precisato: “Tali stati patologici, però, non determinano invalidità nei termini allegati;
non determinano, in particolare, il diritto richiesto. Non risulta pertanto integrato il requisito sanitario.”, e nel dispositivo: “accerta che il ricorrente non ha diritto al requisito dell'indennità di accompagnamento”.
Per cui sosteneva che, in assenza di impugnazione di quel provvedimento, non potesse nascere alcun diritto alla prestazione richiesta e la Corte condivide l'assunto.
L'istante fondava la domanda sulla sentenza resa nel giudizio di opposizione ad
ATP, in cui aveva chiesto nelle conclusioni: “dichiarare il ricorrente invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, o comunque invalido nella misura compresa tra il 99% e il 74%”.
Il giudice, in quella sede, sosteneva che l'istante avesse chiesto l'indennità di accompagnamento, per la quale non riteneva sussistessero le condizioni sanitarie, tenuto conto della CTU resa in fase di ATP;
per cui in dispositivo dichiarava: “accerta che l'opponente non ha diritto all'indennità di accompagnamento”.
Tale essendo il contenuto del provvedimento che era il presupposto dell'odierna domanda, deve concludersi che non fosse possibile riconoscere a Pt_1
l'assegno di invalidità.
Occorre evidenziare che se in “assenza di contestazione” delle risultanze peritali
è consentita l'emissione del decreto di omologa, “il presupposto della «assenza di contestazione» viene a mancare … non solo nei casi di totale dissenso ma anche quando i motivi di contestazione investano soltanto parzialmente le conclusioni del CTU … La omologa “parziale” neppure può essere resa nella fase che fa seguito alla rituale introduzione del giudizio di cui al comma sei …
Al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dal comma sei dell'articolo 445 bis c.p.c., come atto «introduttivo del giudizio», che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda.
Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la CTU, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la già rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa)
… La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non - contestazione, sia in forza della previsione di cui all'articolo 115 c.p.c.. che in ragione della centralità attribuita dal comma sei dell'articolo 445 bis c.p.c. ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex articolo 445 bis comma sei c.p.c. non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti” (Cfr.
Cass. n. 3377 del 2019).
Pertanto, con riferimento al caso in esame, in cui il giudice dell'opposizione aveva ritenuto che la domanda fosse limitata all'indennità di accompagnamento, per la quale non riteneva sussistente il requisito sanitario, la parte, ove interessata alla pronunzia sull'ulteriore richiesta prospettata nel ricorso, avrebbe dovuto impugnare quel provvedimento (con ricorso per cassazione), e, alla luce delle argomentazioni sopra richiamate, contrastare sia l'erronea limitazione della domanda sia la carenza di pronunzia sulla parte non oggetto di contestazione della CTU, seppure prospettata in via subordinata (di riconoscimento dell'invalidità tra il 74% e il 99%).
Va, del resto, evidenziato che, ai fini dell'accoglimento della domanda, non sarebbe stato possibile neanche invocare tout court solo le conclusioni della CTU originaria, poiché la stessa era pur sempre collegata ad una specifica domanda amministrativa e poi giudiziale, che si esauriva in tutte le sue possibili fasi con una sentenza passata in giudicato.
La particolarità della questione consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 19.01.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
19.01.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 904 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2022
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampiero Parte_1
Clementino e Adriana Di Gennaro, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Scipione Rovito n. 9
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con appello depositato il 28.04.2022, impugnava la sentenza Parte_1
n. 5254 del 2021, emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord,
CP_ con la quale era stata rigettata la domanda di condanna dell' al pagamento dell'assegno di invalidità per il periodo dall'1.10.2014 all'1.11.2015, per l'importo di euro 3.737,96, oltre accessori e spese di lite.
In particolare, sosteneva la violazione dell'art. 38, c. 1, legge 15 luglio 2011, n.
111 e segg. sul nuovo processo previdenziale, che aveva introdotto la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c. sull'accertamento tecnico preventivo.
Non si costituiva in giudizio l' e all'odierna udienza la causa è stata decisa CP_1
come da separato dispositivo. L'appello non è fondato.
Con il ricorso di primo grado esponeva: Parte_1
-che, ritenendosi inabile, in data 1.10.09, aveva presentato domanda per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e/o dell'indennità di accompagnamento, in subordine, dell'assegno di invalidità;
-che, nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, il nominato C.T.U. aveva riconosciuto un'invalidità nella misura del 74% a decorrere da ottobre 2014;
-di avere presentato, a seguito di dissenso, ricorso in opposizione alle risultanze peritali, chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità o, in subordine, la conferma dell'assegno di invalidità;
-che con sentenza n. 2444/17 il Giudice nella parte motiva aveva precisato:
“Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha accertato che parte ricorrente è affetto dalle patologie di cui alla relazione di consulenza che qui si intende espressamente richiamata" ed ancora "Le argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto
e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante";
-che, pertanto, la sentenza aveva accertato un grado di invalidità del 74% dall'
1.10.14, così come da consulenza tecnica;
-di aveer richiesto invano all' il relativo pagamento;
CP_1
-che, in esito ad un riconoscimento stragiudiziale, aveva ricevuto l'assegno di invalidità a decorrere dall'1.11.2015;
-che, pertanto, era creditore dei ratei dall'1.10.14 all'1.11.15, per un importo di
€. 3.737,96, come da conteggi.
Il primo giudice evidenziava che nella motivazione della sentenza posta a base della domanda (n. 2444 del 2017) era stato precisato: “Tali stati patologici, però, non determinano invalidità nei termini allegati;
non determinano, in particolare, il diritto richiesto. Non risulta pertanto integrato il requisito sanitario.”, e nel dispositivo: “accerta che il ricorrente non ha diritto al requisito dell'indennità di accompagnamento”.
Per cui sosteneva che, in assenza di impugnazione di quel provvedimento, non potesse nascere alcun diritto alla prestazione richiesta e la Corte condivide l'assunto.
L'istante fondava la domanda sulla sentenza resa nel giudizio di opposizione ad
ATP, in cui aveva chiesto nelle conclusioni: “dichiarare il ricorrente invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, o comunque invalido nella misura compresa tra il 99% e il 74%”.
Il giudice, in quella sede, sosteneva che l'istante avesse chiesto l'indennità di accompagnamento, per la quale non riteneva sussistessero le condizioni sanitarie, tenuto conto della CTU resa in fase di ATP;
per cui in dispositivo dichiarava: “accerta che l'opponente non ha diritto all'indennità di accompagnamento”.
Tale essendo il contenuto del provvedimento che era il presupposto dell'odierna domanda, deve concludersi che non fosse possibile riconoscere a Pt_1
l'assegno di invalidità.
Occorre evidenziare che se in “assenza di contestazione” delle risultanze peritali
è consentita l'emissione del decreto di omologa, “il presupposto della «assenza di contestazione» viene a mancare … non solo nei casi di totale dissenso ma anche quando i motivi di contestazione investano soltanto parzialmente le conclusioni del CTU … La omologa “parziale” neppure può essere resa nella fase che fa seguito alla rituale introduzione del giudizio di cui al comma sei …
Al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dal comma sei dell'articolo 445 bis c.p.c., come atto «introduttivo del giudizio», che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda.
Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la CTU, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la già rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa)
… La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non - contestazione, sia in forza della previsione di cui all'articolo 115 c.p.c.. che in ragione della centralità attribuita dal comma sei dell'articolo 445 bis c.p.c. ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex articolo 445 bis comma sei c.p.c. non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti” (Cfr.
Cass. n. 3377 del 2019).
Pertanto, con riferimento al caso in esame, in cui il giudice dell'opposizione aveva ritenuto che la domanda fosse limitata all'indennità di accompagnamento, per la quale non riteneva sussistente il requisito sanitario, la parte, ove interessata alla pronunzia sull'ulteriore richiesta prospettata nel ricorso, avrebbe dovuto impugnare quel provvedimento (con ricorso per cassazione), e, alla luce delle argomentazioni sopra richiamate, contrastare sia l'erronea limitazione della domanda sia la carenza di pronunzia sulla parte non oggetto di contestazione della CTU, seppure prospettata in via subordinata (di riconoscimento dell'invalidità tra il 74% e il 99%).
Va, del resto, evidenziato che, ai fini dell'accoglimento della domanda, non sarebbe stato possibile neanche invocare tout court solo le conclusioni della CTU originaria, poiché la stessa era pur sempre collegata ad una specifica domanda amministrativa e poi giudiziale, che si esauriva in tutte le sue possibili fasi con una sentenza passata in giudicato.
La particolarità della questione consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 19.01.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente