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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/09/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2666 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
TE (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA PIAZZA ARMERIA CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall' in data CP_1
23.05.2019, con il quale veniva contestato l'indebito relativo alla prestazione di disoccupazione agricola percepita per l'anno 2016, chiedendo la dichiarazione di illegittimità del provvedimento e la conferma del proprio diritto alla prestazione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito la legittimità del provvedimento, CP_1 salvo successivamente dichiarare l'intenzione di procedere all'annullamento dell'indebito, con conseguente cessazione della materia del contendere. Tale circostanza è emersa nel corso delle udienze successive, durante le quali il
Giudice ha richiesto alle parti chiarimenti in merito alla questione. Nel corso del dibattimento, sono stati esaminati i documenti prodotti dalle parti, tra cui i provvedimenti amministrativi emessi dall' , la documentazione CP_1 relativa ai periodi di lavoro della ricorrente, nonché le comunicazioni intercorse tra la ricorrente e l'Istituto previdenziale. La difesa della ricorrente ha insistito sulla necessità di una pronuncia favorevole, sottolineando che la revoca dell'indebito sia avvenuta solo a seguito dell'instaurazione del contenzioso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché l' ha annullato il provvedimento impugnato, riconoscendo CP_1
l'insussistenza dell'indebito e non opponendosi alla cessazione della materia del contendere, risulta evidente che non vi sia più un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese, si ritiene di dover applicare il criterio della soccombenza virtuale, in quanto la parte resistente ha ritirato il provvedimento impugnato solo a seguito dell'azione promossa dalla ricorrente.
Ne consegue che le spese di lite devono essere poste a carico dell' . CP_1
Si rileva, altresì, che l'atteggiamento processuale dell' ha determinato CP_1
l'instaurazione di un contenzioso che poteva essere evitato, e ciò giustifica ulteriormente la condanna alle spese in capo alla parte resistente. Il principio della soccombenza virtuale, infatti, si applica nei casi in cui il comportamento del convenuto abbia reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, con conseguente aggravio di costi per la parte ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene equo condannare l' al pagamento CP_1 delle spese processuali in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in CP_1 complessivi € 813,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti 27/09/2025.
Il Giudice Dott. Giovanni Piccolo