Ordinanza cautelare 1 febbraio 2023
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 29/12/2025, n. 23965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23965 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23965/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14495/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14495 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Mormando, Alessandro D'Oria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Mormando in Lecce, via Francesco Milizia, 75;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Scuola Sottufficiali dell'Esercito di Viterbo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A. della “comunicazione esito tirocinio”, provvedimento del Presidente della Commissione Esaminatrice per il Tirocinio del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per n. 137 Allievi Marescialli dell'Esercito del 27.9.2022, notificato in pari data, con il quale il -OMISSIS- è stato giudicato non idoneo e non ammesso al Corso della Scuola Sottufficiali dell'Esercito;
B. della scheda di verifica, sotto area “valutazione attitudinale dinamica”, denominata “allegato “E””, datata 13 settembre 2022, mai notificata, con la quale a seguito delle “considerazioni complessive” è stato attribuito il punteggio totale finale di 17/30 in relazione alle “caratteristiche attitudinali”, con un punteggio minimo che avrebbe consentito la partecipazione al Corso di 18/30; il punteggio appena indicato, inoltre, all'esito del calcolo della media con gli altri voti riportati nelle altre sotto aree, è risultato essere inferiore di appena 0,17 punti rispetto al punteggio necessario per risultare idoneo ed accedere al corso.
C. di tutti gli atti a questi comunque connessi, in quanto lesivi, ancorchè non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/12/2022:
A. del decreto del Vice Direttore Generale del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, pubblicato in data 25.11.2022 con il quale è stata approvata la “graduatoria di merito” del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per n. 137 Allievi Marescialli dell'Esercito, nella parte in cui il -OMISSIS- non è stato inserito tra i vincitori del concorso ed ammesso alla frequenza del citato corso;
B. di tutti gli atti a questi comunque connessi, in quanto lesivi, ancorchè non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la nota del 20 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla definizione del giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa NC LO SB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe impugnati, il provvedimento del Presidente della Commissione Esaminatrice per il Tirocinio del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per n. 137 Allievi Marescialli dell'Esercito del 27 settembre 2022, contenente giudizio di non idoneità.
2. In data 2 dicembre 2022, si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale, successivamente depositando relazione e documenti.
3. Con atto per motivi aggiunti notificato in data 5 dicembre 2022 e depositato in data 6 dicembre 2022, la parte ricorrente ha impugnato anche la graduatoria di merito.
4. Con ordinanza -OMISSIS- adottata all’esito della camera di consiglio del -OMISSIS-, la Sezione ha respinto la domanda di misura cautelare.
5. Con nota depositata in data 20 novembre 2025, la parte ricorrente ha rappresentato che “ nelle more del giudizio, è risultato vincitore del concorso per “l’ammissione di n. 1.230 allievi marescialli al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2023/2024”, così come emerge dal provvedimento allegato; - che, pertanto, avendo conseguito l’ammissione e la frequenza ad un corso analogo presso altra Amministrazione militare, l’odierno ricorrente ha ormai conseguito il medesimo risultato utile cui tendeva con il presente giudizio e, per l’effetto, è venuto meno il suo interesse alla prosecuzione dello stesso ”.
Conseguentemente, l’istante ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità dei gravami.
6. All’udienza del 12 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dell’atto per motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
8. La definizione in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
LE IN, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
NC LO SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC LO SB | LE IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.