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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1470 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella Camarda elettivamente domiciliato Parte_1 presso la sede dell'Avvocatura Regionale sita in Palermo via Del Fante n.58/D appellante CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv.to Lucia Lo Scalzo presso il cui Controparte_1 studio in Cianciana via G. Leopardi n.1 è elettivamente domiciliata appellato all'udienza di discussione del 9 ottobre 2025 le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n. 425/2024, emessa in data 13.11.2024, il Tribunale di Sciacca, in funzione di G.L., accolse il ricorso proposto da volto ad ottenere la Controparte_1 reversibilità della rendita spettante al defunto coniuge . Persona_1
In particolare, il Tribunale, dando atto dell'esito della disposta c.t.u., ritenne che il decesso del coniuge fosse causalmente ricollegabile alla già riconosciuta malattia professionale;
ritenne, altresì, sussistente il diritto al pagamento delle somme dovute a titolo di assegno funerario. Avverso tale decisione ha proposto appello l' censurando, in particolare, Parte_1 la sentenza impugnata per avere, il primo Giudice, recepito le conclusioni di una C.T.U. ritenuta dall'appellante lacunosa ed errata. La si è costituita in giudizio resistendo al gravame. CP_1
Espletata c.t.u., all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) L'appello è infondato.
Pag.1 Il C.T.U. nominato in questo grado, infatti, ha concluso - tramite indagini medico- legali i cui risultati appaiono correttamente motivati e sulla cui completezza e accuratezza non si dubita - che “la broncopatia da gas nitrosi e la broncopneumopatia cronica ostruttiva di cui soffriva il signor già riconosciute di origine professionale, possano essersi Persona_1 aggravate al punto da essere considerate causa o concausa determinante ed efficiente nella genesi della morte del periziando” (cfr. relazione redatta dalla dott. depositata il 30.8.2025). Persona_2
Trattasi di inquadramento diagnostico che risulta ampiamente sorretto da congrue argomentazioni rimaste immuni da specifica contestazione ad opera delle parti. Consegue il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellata. I compensi di consulenza, liquidati con separato decreto, vanno definitivamente posti a carico dell' Parte_1
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.425/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Sciacca in data 13.11.2024. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 1.984,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. di questo grado liquidate Parte_1 come da separato decreto. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 9 ottobre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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