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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4934 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto ricorso ex art. 473-bis.29 e s.s. c.p.c., promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Perugia Via dei Narcisi 83, domiciliata in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi n. 28, nello studio dell'Avv. OV Bellini che la rappresenta e difende giusta delega allegata in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...]in Controparte_1 C.F._2
Via San Giuseppe n. 25, elettivamente domiciliato in Perugia, Corso Vannucci, n. 63 presso lo studio legale dell'Avv. Federica Pala, che lo rappresenta e difende giusto mandato in foglio separato da considerarsi il calce alla comparsa di costituzione (pec:
; Email_1
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni: per la ricorrente: come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata i 21.2.25. per il resistente: come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 21.2.25.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M: ha apposto il Visto al decreto di fissazione dell'udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso introduttivo depositato il 6.12.23 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di cui alla ordinanza della Corte di Appello depositata il 7.11.22, nella parte relativa alla disciplina delle occasioni di frequentazione del figlio minore OV con il padre
[...]
CP_2
In particolare, la ricorrente ha esposto: che in base alla regolamentazione stabilita dalla Corte di Appello in esito al reclamo, il figlio OV trascorre con il padre, infrasettimanalmente, il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva, fatti salvi eventuali altri accordi tra i genitori. Ha aggiunto di ricoprire da luglio 2023 l'incarico di dirigente medico della Struttura semplice “Centro di Salute Mentale Assisano” e di dovere essere presente al lavoro, per esigenze di reparto, nel pomeriggio del giovedì.
Alla luce di tale, sopraggiunto, impegno lavorativo pomeridiano, ha chiesto disporsi che il figlio
OV potesse trascorrere con il padre, in luogo del mercoledì pomeriggio, il giovedì pomeriggio;
ha aggiunto di aver dovuto avanzare domanda in sede giudiziale in ragione della indisponibilità del alla proposta di modifica avanzata stragiudizialmente e della non CP_2 accettabilità delle controproposte da lui avanzate, che avrebbero finito per prevedere che
OV dovesse trascorrere tutti i pomeriggi eccetto il martedì con il padre, a scapito del tempo trascorso con la madre.
La ricorrente ha anche avanzato in seno al ricorso istanza di provvedere alla chiesta modifica con provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c., allegando il rischio di pregiudizi alla serenità del figlio minore, connessi alla dilatazione dei tempi processuali dopo il termine dell'anno scolastico.
Rigettata con provvedimento del 14.12.23 la richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili, veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 19.3.24.
Con comparsa depositata il 16.2.24 si è costituito in giudizio , il quale Controparte_3 ha precisato di essersi sempre organizzato per andare incontro alle necessità del figlio, anche svolgendo il proprio lavoro pomeridiano in modalità di smart-working nei pomeriggi in cui
OV sta in casa sua (il lunedì ed il mercoledì); ha aggiunto di avere già nella fase stragiudiziale rappresentato alla ricorrente di essere totalmente disponibile a tenere con sé
OV anche nel pomeriggio di giovedì, anche con pernottamento, purché venisse mantenuto anche il mercoledì pomeriggio. Il resistente ha poi riferito di sostenere, per
OV, una serie di spese, quali quelle per ripetizione nei giorni di permanenza in casa propria o l'acquisto di vestiti da tenere in casa propria stante l'opposizione della madre al fatto che il figlio possa portare i propri vestiti in casa del padre, oltre alle spese di mantenimento ordinario nei 14 giorni al mese di permanenza del figlio presso la propria abitazione.
Considerando che la madre, con il nuovo incarico direttivo, percepisce uno stipendio almeno doppio al proprio (di circa euro 2.000 mensili), ha chiesto prevedersi il mantenimento diretto del figlio nei rispettivi tempi di permanenza, revocando per l'effetto l'assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili stabilito dalla Corte di Appello in esito al reclamo. Ha poi chiesto disciplinarsi le occasioni di permanenza del figlio presso ciascun genitore secondo i tempi paritari proposti in comparsa di costituzione.
La ha depositato il 31.5.25 dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., Pt_1 giustificata alla luce del fatto di aver recuperato la disponibilità del giovedì pomeriggio da trascorrere con OV ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Il CP_2 ha dichiarato di non accettare la rinuncia.
All'udienza di comparizione, differita alla data dell'11.6.25 stante il mutamento del giudice relatore, la ricorrente ha confermato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, mentre il ha insistito per l'accoglimento delle domande spiegate in via riconvenzionale. CP_2
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., provvedendo all'adozione dei provvedimenti temporanei, sono state confermate le condizioni stabilite nell'ordinanza della Corte di Appello datata 7.11.22. La causa è stata quindi istruita documentalmente, a mezzo di invito alle parti di depositare documentazione economico-patrimoniale aggiornata.
All'esito, all'udienza del 22.4.25, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata rimessa alla decisione del collegio.
**** La ricorrente, già prima dell'udienza di prima comparizione, ha fatto presente di avere risolto il problema dei turni di lavoro che aveva reso necessaria la proposizione del ricorso, ed ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e di non avere più interesse a che venisse decisa la domanda di cambio del giorno avanzata in ricorso.
Riguardo detta domanda va dichiarata cessata la materia del contendere.
Il da parte sua, ha insistito per l'accoglimento delle domande avanzate in via CP_2
riconvenzionale nella propria memoria di costituzione, e quindi nella domanda di ampliamento dei tempi da trascorrere con il figlio OV e di revoca della previsione che lo obbliga a versare alla ricorrente assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio. Ritiene il collegio che la domanda di modifica per tempo “perfettamente paritario” del collocamento del minore avanzata dal non debba trovare accoglimento. CP_2
In proposito è il caso di osservare come il principio della bigenitorialità, invocato dal resistete a sostegno della domanda, non si traduca affatto nella esatta parità di tempi di permanenza, ma sia da intendere come necessità di paritaria condivisione del ruolo genitoriale, di pari assunzione di responsabilità e di concreti doveri, quali presupposti per attuare in concreto il diritto del minore di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il principio di bigenitorialità, in altri termini, è da intendere (non come diritto del genitore, ma) come diritto del figlio minore a godere della presenza di entrambi i genitori separati nella propria vita, fermo restando che l'esercizio della responsabilità genitoriale deve sempre essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio.
Nel caso di specie, OV – da tempo – trascorre con il padre tempi di permanenza obiettivamente ampi, fermandosi da lui e con lui nei fine settimana alternati (dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera) e, tutte le settimane, due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento, dunque complessivamente non meno di 12 giorni al mese. Detto assetto dà luogo a un collocamento non matematicamente paritario ma molto vicino alla pariteticità e realizza un equilibrio in cui i tempi che il ragazzo trascorre con il padre sono adeguati, frequenti, costanti, e ragionevolmente suddivisi in modo da garantire una alternanza tra periodi infrasettimanali in cui prevale l'impegno scolastico e periodi ricadenti nel fine settimana in cui è possibile dedicarsi ad attività di svago, sì da non essere dubbio che il padre sia ampiamente nella condizione di partecipare a pieno titolo a tutte le esigenze educative, di cura e di vicinanza affettiva del figlio.
Si aggiunga che OV, quasi sedicenne, è da tempo abituato alla riferita organizzazione, tanto da non essere nemmeno stato adombrato dal resistente che la richiesta di modifica avanzata risponda ad una precisa richiesta o a un desiderio del figlio.
Per le ragioni dette va integralmente confermato l'assetto di frequentazione già in atto.
Venendo alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento ordinario posto in capo al deve premettersi che la necessità di prevedere, generalmente in capo al genitore non CP_2
collocatario, l'obbligo di versamento periodico di un assegno trova il suo fondamento nella previsione contenuta nell'art. 337-ter c.c., che stabilisce il principio secondo cui ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito ed alle proprie capacità di lavoro. Proprio per dare attuazione concreta al principio di proporzionalità può stabilirsi, “ove necessario”, un assegno periodico, da determinare avuto riguardo ai parametri posti dal menzionato articolo (attuali esigenze del figlio;
tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
tempi di permanenza presso ciascun genitore;
risorse economiche di entrambi i genitori;
valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore).
L'interpretazione sistematica, e prima ancora logica, del principio di proporzionalità posto dall'art. 337-ter, citato, ben può condurre – anche nei casi di collocamento esattamente alternato – alla previsione di un contributo al mantenimento ordinario in favore del genitore economicamente più debole, al fine di garantire il diritto del minore a godere di un dignitoso tenore di vita anche nei tempi di permanenza dal genitore meno abbiente.
Ciò non di meno, nel nostro caso, ci troviamo di fronte a una condizione economica sperequata sì ma a vantaggio della che dalla propria attività lavorativa di dirigente medico Pt_1
percepisce redditi mensili (di circa euro 3.700,00 mensili) sensibilmente superiori a quelli percepiti dal (circa euro 2.400 mensili). Detta sproporzione reddituale, già esistente al CP_2 momento in cui è intervenuta la decisione della Corte di Appello della cui modifica si discute nella presente sede, si è ulteriormente accentuata a decorrere da luglio 2023, quando cioè la
è stata promossa a dirigente medico di struttura, vedendo per l'effetto aumentare la Pt_1 propria retribuzione mensile da euro 3.260,00 ad euro 3.700,00 (con un aumento medio di circa euro 500,00 mensili).
Stando così le cose ritiene il collegio che – anche dando atto della leggera prevalenza dei tempi che OV trascorre con la madre rispetto a quelli trascorsi con il padre – non sussistano i presupposti per ritenere dovuto da parte del resistente un assegno perequativo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, poiché l'assetto di frequentazione in atto è tale da rendere del tutto adeguato il contributo al mantenimento diretto che ciascun genitore garantisce al figlio nei rispettivi tempi di permanenza, senza che sia necessario prevedere a mezzo di un versamento periodico una meccanismo di compensazione.
Va dunque revocata la previsione dell'assegno di mantenimento ordinario per il figlio in capo al con decorrenza dalla data della domanda, ferma restando l'irripetibilità di quanto CP_2
eventualmente versato attesa la natura alimentare della prestazione.
Le spese straordinarie – per la cui individuazione e gestione potrà essere di ausilio alle parti la consultazione del Protocollo in uso presso l'ufficio – continueranno a gravare sui genitori in misura del 50% ciascuno. Le spese di lite, in ragione della natura del procedimento e degli interessi coinvolti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti:
1) Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata in ricorso.
2) A parziale modifica dell'ordinanza della Corte di Appello di Perugia datata 7.11.2022, che nel resto conferma, revoca l'assegno di mantenimento ordinario per il figlio posto a carico di , con decorrenza dalla data della domanda. Controparte_3
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4934 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto ricorso ex art. 473-bis.29 e s.s. c.p.c., promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Perugia Via dei Narcisi 83, domiciliata in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi n. 28, nello studio dell'Avv. OV Bellini che la rappresenta e difende giusta delega allegata in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...]in Controparte_1 C.F._2
Via San Giuseppe n. 25, elettivamente domiciliato in Perugia, Corso Vannucci, n. 63 presso lo studio legale dell'Avv. Federica Pala, che lo rappresenta e difende giusto mandato in foglio separato da considerarsi il calce alla comparsa di costituzione (pec:
; Email_1
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni: per la ricorrente: come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata i 21.2.25. per il resistente: come da note di precisazione delle conclusioni depositate il 21.2.25.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M: ha apposto il Visto al decreto di fissazione dell'udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso introduttivo depositato il 6.12.23 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di cui alla ordinanza della Corte di Appello depositata il 7.11.22, nella parte relativa alla disciplina delle occasioni di frequentazione del figlio minore OV con il padre
[...]
CP_2
In particolare, la ricorrente ha esposto: che in base alla regolamentazione stabilita dalla Corte di Appello in esito al reclamo, il figlio OV trascorre con il padre, infrasettimanalmente, il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva, fatti salvi eventuali altri accordi tra i genitori. Ha aggiunto di ricoprire da luglio 2023 l'incarico di dirigente medico della Struttura semplice “Centro di Salute Mentale Assisano” e di dovere essere presente al lavoro, per esigenze di reparto, nel pomeriggio del giovedì.
Alla luce di tale, sopraggiunto, impegno lavorativo pomeridiano, ha chiesto disporsi che il figlio
OV potesse trascorrere con il padre, in luogo del mercoledì pomeriggio, il giovedì pomeriggio;
ha aggiunto di aver dovuto avanzare domanda in sede giudiziale in ragione della indisponibilità del alla proposta di modifica avanzata stragiudizialmente e della non CP_2 accettabilità delle controproposte da lui avanzate, che avrebbero finito per prevedere che
OV dovesse trascorrere tutti i pomeriggi eccetto il martedì con il padre, a scapito del tempo trascorso con la madre.
La ricorrente ha anche avanzato in seno al ricorso istanza di provvedere alla chiesta modifica con provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c., allegando il rischio di pregiudizi alla serenità del figlio minore, connessi alla dilatazione dei tempi processuali dopo il termine dell'anno scolastico.
Rigettata con provvedimento del 14.12.23 la richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili, veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 19.3.24.
Con comparsa depositata il 16.2.24 si è costituito in giudizio , il quale Controparte_3 ha precisato di essersi sempre organizzato per andare incontro alle necessità del figlio, anche svolgendo il proprio lavoro pomeridiano in modalità di smart-working nei pomeriggi in cui
OV sta in casa sua (il lunedì ed il mercoledì); ha aggiunto di avere già nella fase stragiudiziale rappresentato alla ricorrente di essere totalmente disponibile a tenere con sé
OV anche nel pomeriggio di giovedì, anche con pernottamento, purché venisse mantenuto anche il mercoledì pomeriggio. Il resistente ha poi riferito di sostenere, per
OV, una serie di spese, quali quelle per ripetizione nei giorni di permanenza in casa propria o l'acquisto di vestiti da tenere in casa propria stante l'opposizione della madre al fatto che il figlio possa portare i propri vestiti in casa del padre, oltre alle spese di mantenimento ordinario nei 14 giorni al mese di permanenza del figlio presso la propria abitazione.
Considerando che la madre, con il nuovo incarico direttivo, percepisce uno stipendio almeno doppio al proprio (di circa euro 2.000 mensili), ha chiesto prevedersi il mantenimento diretto del figlio nei rispettivi tempi di permanenza, revocando per l'effetto l'assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili stabilito dalla Corte di Appello in esito al reclamo. Ha poi chiesto disciplinarsi le occasioni di permanenza del figlio presso ciascun genitore secondo i tempi paritari proposti in comparsa di costituzione.
La ha depositato il 31.5.25 dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., Pt_1 giustificata alla luce del fatto di aver recuperato la disponibilità del giovedì pomeriggio da trascorrere con OV ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Il CP_2 ha dichiarato di non accettare la rinuncia.
All'udienza di comparizione, differita alla data dell'11.6.25 stante il mutamento del giudice relatore, la ricorrente ha confermato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, mentre il ha insistito per l'accoglimento delle domande spiegate in via riconvenzionale. CP_2
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., provvedendo all'adozione dei provvedimenti temporanei, sono state confermate le condizioni stabilite nell'ordinanza della Corte di Appello datata 7.11.22. La causa è stata quindi istruita documentalmente, a mezzo di invito alle parti di depositare documentazione economico-patrimoniale aggiornata.
All'esito, all'udienza del 22.4.25, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata rimessa alla decisione del collegio.
**** La ricorrente, già prima dell'udienza di prima comparizione, ha fatto presente di avere risolto il problema dei turni di lavoro che aveva reso necessaria la proposizione del ricorso, ed ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e di non avere più interesse a che venisse decisa la domanda di cambio del giorno avanzata in ricorso.
Riguardo detta domanda va dichiarata cessata la materia del contendere.
Il da parte sua, ha insistito per l'accoglimento delle domande avanzate in via CP_2
riconvenzionale nella propria memoria di costituzione, e quindi nella domanda di ampliamento dei tempi da trascorrere con il figlio OV e di revoca della previsione che lo obbliga a versare alla ricorrente assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio. Ritiene il collegio che la domanda di modifica per tempo “perfettamente paritario” del collocamento del minore avanzata dal non debba trovare accoglimento. CP_2
In proposito è il caso di osservare come il principio della bigenitorialità, invocato dal resistete a sostegno della domanda, non si traduca affatto nella esatta parità di tempi di permanenza, ma sia da intendere come necessità di paritaria condivisione del ruolo genitoriale, di pari assunzione di responsabilità e di concreti doveri, quali presupposti per attuare in concreto il diritto del minore di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il principio di bigenitorialità, in altri termini, è da intendere (non come diritto del genitore, ma) come diritto del figlio minore a godere della presenza di entrambi i genitori separati nella propria vita, fermo restando che l'esercizio della responsabilità genitoriale deve sempre essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio.
Nel caso di specie, OV – da tempo – trascorre con il padre tempi di permanenza obiettivamente ampi, fermandosi da lui e con lui nei fine settimana alternati (dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera) e, tutte le settimane, due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento, dunque complessivamente non meno di 12 giorni al mese. Detto assetto dà luogo a un collocamento non matematicamente paritario ma molto vicino alla pariteticità e realizza un equilibrio in cui i tempi che il ragazzo trascorre con il padre sono adeguati, frequenti, costanti, e ragionevolmente suddivisi in modo da garantire una alternanza tra periodi infrasettimanali in cui prevale l'impegno scolastico e periodi ricadenti nel fine settimana in cui è possibile dedicarsi ad attività di svago, sì da non essere dubbio che il padre sia ampiamente nella condizione di partecipare a pieno titolo a tutte le esigenze educative, di cura e di vicinanza affettiva del figlio.
Si aggiunga che OV, quasi sedicenne, è da tempo abituato alla riferita organizzazione, tanto da non essere nemmeno stato adombrato dal resistente che la richiesta di modifica avanzata risponda ad una precisa richiesta o a un desiderio del figlio.
Per le ragioni dette va integralmente confermato l'assetto di frequentazione già in atto.
Venendo alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento ordinario posto in capo al deve premettersi che la necessità di prevedere, generalmente in capo al genitore non CP_2
collocatario, l'obbligo di versamento periodico di un assegno trova il suo fondamento nella previsione contenuta nell'art. 337-ter c.c., che stabilisce il principio secondo cui ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito ed alle proprie capacità di lavoro. Proprio per dare attuazione concreta al principio di proporzionalità può stabilirsi, “ove necessario”, un assegno periodico, da determinare avuto riguardo ai parametri posti dal menzionato articolo (attuali esigenze del figlio;
tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
tempi di permanenza presso ciascun genitore;
risorse economiche di entrambi i genitori;
valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore).
L'interpretazione sistematica, e prima ancora logica, del principio di proporzionalità posto dall'art. 337-ter, citato, ben può condurre – anche nei casi di collocamento esattamente alternato – alla previsione di un contributo al mantenimento ordinario in favore del genitore economicamente più debole, al fine di garantire il diritto del minore a godere di un dignitoso tenore di vita anche nei tempi di permanenza dal genitore meno abbiente.
Ciò non di meno, nel nostro caso, ci troviamo di fronte a una condizione economica sperequata sì ma a vantaggio della che dalla propria attività lavorativa di dirigente medico Pt_1
percepisce redditi mensili (di circa euro 3.700,00 mensili) sensibilmente superiori a quelli percepiti dal (circa euro 2.400 mensili). Detta sproporzione reddituale, già esistente al CP_2 momento in cui è intervenuta la decisione della Corte di Appello della cui modifica si discute nella presente sede, si è ulteriormente accentuata a decorrere da luglio 2023, quando cioè la
è stata promossa a dirigente medico di struttura, vedendo per l'effetto aumentare la Pt_1 propria retribuzione mensile da euro 3.260,00 ad euro 3.700,00 (con un aumento medio di circa euro 500,00 mensili).
Stando così le cose ritiene il collegio che – anche dando atto della leggera prevalenza dei tempi che OV trascorre con la madre rispetto a quelli trascorsi con il padre – non sussistano i presupposti per ritenere dovuto da parte del resistente un assegno perequativo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, poiché l'assetto di frequentazione in atto è tale da rendere del tutto adeguato il contributo al mantenimento diretto che ciascun genitore garantisce al figlio nei rispettivi tempi di permanenza, senza che sia necessario prevedere a mezzo di un versamento periodico una meccanismo di compensazione.
Va dunque revocata la previsione dell'assegno di mantenimento ordinario per il figlio in capo al con decorrenza dalla data della domanda, ferma restando l'irripetibilità di quanto CP_2
eventualmente versato attesa la natura alimentare della prestazione.
Le spese straordinarie – per la cui individuazione e gestione potrà essere di ausilio alle parti la consultazione del Protocollo in uso presso l'ufficio – continueranno a gravare sui genitori in misura del 50% ciascuno. Le spese di lite, in ragione della natura del procedimento e degli interessi coinvolti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti:
1) Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata in ricorso.
2) A parziale modifica dell'ordinanza della Corte di Appello di Perugia datata 7.11.2022, che nel resto conferma, revoca l'assegno di mantenimento ordinario per il figlio posto a carico di , con decorrenza dalla data della domanda. Controparte_3
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)