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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5651 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa VE LL Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa AR NA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1207/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: , e da Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: , entrambi rappr. e dif. Parte_2 C.F._2 dall'avv. NUNZIO PINZONE, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29/10/2025, a seguito dell'udienza del 27/10/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato l'11/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del
2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Bronte (CT) il 06/04/1991, dal quale sono nati i figli: (nato a [...] il [...]), ato a Bronte il 14.10.1993) e (nata a Per_1 Per_2 Per_3
Bronte il 04.11.1997).
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi il 03/05/1999 nel giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia del decreto di omologa della separazione emessa da questo Tribunale il 19/06/1999 n. 398, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 27/10/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 29/10/2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, e Parte_1 Parte_2 per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione del 19/06/1999 n. 398.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in data 06.04.1991, regolarmente trascritto come da atto n. 13 parte II serie A dell'Ufficio Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Bronte;
2. Dare atto che i figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autonomi;
3. Prendere atto dell'impegno del IG. trasferire alla IG.ra la piena proprietà dei beni Pt_1 Parte_2 immobili come sopra descritti a tacitazione di ogni pretesa economica pregressa e futura.
4. Si conferma che la proprietà degli immobili con ogni accessione, pertinenza e diritto, sarà trasferita libera da vincoli e/o ipoteche, a tacitazione di ogni pretesa economica pregressa e futura a favore della IG.ra
, anche in compensazione della perdita subita in rapporto al reddito della famiglia, immobili Parte_2 qui di seguito elencati:
- Appartamento sito in Bronte in Viale Regina Margherita n. 42 al terzo piano, di vani tre, con annessa terrazza, in Catasto alla Partita 9412, Foglio 79, Particella 704 Sub 8 e sub 10;
- Locale deposito posto al piano terra, sito in Bronte, in Viale Regina Margherita n. 36, con annessa corte di pertinenza, in Catasto al Foglio 79, Particella 743 Sub 6;
- Terreno agricolo sito nel Comune di Bronte, al Foglio 77, Particella 471 Contrada Pontitto e particella
472unità collabente;
- Locale commerciale con annesso deposito ubicato al piano terra, in Bronte, Viale Regina Margherita n. 40 in
Catasto al Foglio 79, part. 704, Sub 14,
5. La IG.ra ad avvenuto trasferimento dei beni immobili si impegna a provvedere al pagamento Parte_2 delle rate residue del mutuo ipotecario stipulato da n la Notaio Parte_1 CP_1
del 28.07.2015, Rep. 9413 e Racc. 6502, dell'importo di €. 606,20 mensile, con scadenza al Persona_4
31.07.2030.
6. La sig.ra sarà libera di utilizzare e disporre di tali immobili come riterrà più opportuno. Parte_2
7. Il IG. impegna a trasferire la proprietà degli immobili di cui al punto Parte_1 precedente alla sig.ra entro 30 giorni dalla emanazione del provvedimento definitorio del Parte_2 presente giudizio, le cui spese notarili saranno a carico della IG.ra . Parte_2 8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra per il passato e per il futuro
9. Le parti dichiarano sin d'ora di non voler comparire in Tribunale e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473-bis.51 c.p.c.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bronte (CT) il 06/04/1991 tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Bronte (CT)
[...] dell'anno 1991, al n. 13, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 7.11.25
Il Giudice est. Il Presidente
AR NA VE LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa VE LL Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa AR NA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1207/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: , e da Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: , entrambi rappr. e dif. Parte_2 C.F._2 dall'avv. NUNZIO PINZONE, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29/10/2025, a seguito dell'udienza del 27/10/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato l'11/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del
2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Bronte (CT) il 06/04/1991, dal quale sono nati i figli: (nato a [...] il [...]), ato a Bronte il 14.10.1993) e (nata a Per_1 Per_2 Per_3
Bronte il 04.11.1997).
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi il 03/05/1999 nel giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia del decreto di omologa della separazione emessa da questo Tribunale il 19/06/1999 n. 398, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 27/10/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 29/10/2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, e Parte_1 Parte_2 per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione del 19/06/1999 n. 398.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in data 06.04.1991, regolarmente trascritto come da atto n. 13 parte II serie A dell'Ufficio Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Bronte;
2. Dare atto che i figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autonomi;
3. Prendere atto dell'impegno del IG. trasferire alla IG.ra la piena proprietà dei beni Pt_1 Parte_2 immobili come sopra descritti a tacitazione di ogni pretesa economica pregressa e futura.
4. Si conferma che la proprietà degli immobili con ogni accessione, pertinenza e diritto, sarà trasferita libera da vincoli e/o ipoteche, a tacitazione di ogni pretesa economica pregressa e futura a favore della IG.ra
, anche in compensazione della perdita subita in rapporto al reddito della famiglia, immobili Parte_2 qui di seguito elencati:
- Appartamento sito in Bronte in Viale Regina Margherita n. 42 al terzo piano, di vani tre, con annessa terrazza, in Catasto alla Partita 9412, Foglio 79, Particella 704 Sub 8 e sub 10;
- Locale deposito posto al piano terra, sito in Bronte, in Viale Regina Margherita n. 36, con annessa corte di pertinenza, in Catasto al Foglio 79, Particella 743 Sub 6;
- Terreno agricolo sito nel Comune di Bronte, al Foglio 77, Particella 471 Contrada Pontitto e particella
472unità collabente;
- Locale commerciale con annesso deposito ubicato al piano terra, in Bronte, Viale Regina Margherita n. 40 in
Catasto al Foglio 79, part. 704, Sub 14,
5. La IG.ra ad avvenuto trasferimento dei beni immobili si impegna a provvedere al pagamento Parte_2 delle rate residue del mutuo ipotecario stipulato da n la Notaio Parte_1 CP_1
del 28.07.2015, Rep. 9413 e Racc. 6502, dell'importo di €. 606,20 mensile, con scadenza al Persona_4
31.07.2030.
6. La sig.ra sarà libera di utilizzare e disporre di tali immobili come riterrà più opportuno. Parte_2
7. Il IG. impegna a trasferire la proprietà degli immobili di cui al punto Parte_1 precedente alla sig.ra entro 30 giorni dalla emanazione del provvedimento definitorio del Parte_2 presente giudizio, le cui spese notarili saranno a carico della IG.ra . Parte_2 8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra per il passato e per il futuro
9. Le parti dichiarano sin d'ora di non voler comparire in Tribunale e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473-bis.51 c.p.c.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bronte (CT) il 06/04/1991 tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Bronte (CT)
[...] dell'anno 1991, al n. 13, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 7.11.25
Il Giudice est. Il Presidente
AR NA VE LL