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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/10/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2925/2023 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARTINI ADRIANO (cf ) C.F._2
ATTORE
(cf Parte_2 C.F._3 con gli avv. BIONDI GIOVANNA (cf C.F._4
e ED NA (cf C.F._5
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 31.10.2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da nota scritta contenente p.c. dep. 3.7.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta contenente p.c. dep. 4.7.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. agisce in giudizio per sentire condannare Parte_1 Parte_2
con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale dal
[...] mese di ottobre 2022 fino al 10.8.2023, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa delle condotte che la convenuta avrebbe tenuto nei suoi confronti consistite nell'aver raggirato l'attore sulla reale natura dei suoi sentimenti inducendolo a compiere spese e investimenti personali salvo poi interrompere bruscamente la relazione, oltre ai danni non patrimoniali derivanti dagli illeciti posti in essere sempre dalla convenuta quali violenza privata, lesioni e ingiurie, quantificando i danni in complessi euro 15.000,00 e concludendo: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:
1)- Accertare i fatti illeciti descritti in atto di citazione;
2)- Per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subìti dal Sig. pari ad € 15.000,00 od alla maggiore o minore somma Parte_1 che risulterà equa e provata all'esito dell'espletanda istruttoria.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, inclusi quelli della fase di negoziazione assistita”.
I.2. Si costituisce contestando quanto ex adverso Parte_2 dedotto e argomentato e chiedendo in via riconvenzionale la condanna di al risarcimento dei danni patiti a causa del forte stato di Parte_1 turbamento derivatole dalle condotte moleste e diffamatorie reiterate nel tempo da costui, quantificando tali pregiudizi nella somma di euro 25.000,00 o altra di giustizia, per così concludere:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
1) respingere le domande formulate dall'attore in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
2) in via riconvenzionale, accertati i fatti illeciti posti in essere da Pt_1 ai danni della sig.ra come rappresentati in
[...] Parte_2 narrativa, condannare l'attore al risarcimento di tutti i danni Parte_1 subiti dalla sig.ra quantificati nella somma di € Parte_2
25.000,00= o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria e definizione della presente causa.
In ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese Parte_1
e dei compensi professionali del presente giudizio, compreso il rimborso delle spese generali, CPA e Iva come per legge.”
I.3. Disposto il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., non andata a buon fine la proposta conciliativa giudiziale ex art. 185bis c.p.c., respinte le richieste istruttorie di parte attrice (prova per testi, prova per interpello, c.t.u.), respinta altresì la richiesta di c.t.u. formulata da parte convenuta, la causa viene istruita a mezzo prova per testi sui capitoli ammessi di cui alla memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta (ord. 6.9.2024)
e all'esito viene fissata udienza di trattenimento della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. nuova formulazione post-d.lgs. n. 149/2022 per il deposito di scritti conclusivi. II.1. A giudizio di questo Tribunale, le domande attoree non meritano di trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente si osserva come l'interruzione di una relazione sentimentale, di per sé, ove non attuata con modalità che siano oggettivamente lesive della dignità o dell'integrità psicofisica del partner, costituisce esercizio del diritto alla libertà personale e all'autodeterminazione individuale del singolo e, in quanto tale, non è comportamento idoneo ad integrare il requisito dell'antigiuridicità della condotta, elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c..
Premesso quanto sopra, all'esito del giudizio è da escludere, in quanto non risultato dimostrato, che abbia interrotto la relazione Parte_2 sentimentale con con modalità oggettivamente offensive o Parte_1 lesive della dignità o dell'integrità psicofisica del partner.
(i) Sulla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dal coinvolgimento del in una falsa relazione affettiva. Pt_1
L'odierno attore non ha fornito prova del raggiro che la convenuta avrebbe, a detta di costui, posto in essere sfruttando l'attaccamento sentimentale dell'uomo al fine di ingannare la noia e per ragioni di approfittamento economico, tessendo contemporaneamente almeno un'altra relazione sentimentale con il suo ex Persona_1
Tale relazione, infatti, è rimasta priva di riscontro probatorio, avendo sul punto articolato parte attrice capitoli di prova per lo più generici e irrilevanti
(capp.
7-10 mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea).
Né tantomeno può desumersi sussistente il raggiro nelle parole proferite dalla in data 10.8.2023“F: mi fai schifo, mi fai schifo… M: quindi hai Parte_2 sempre recitato? F: sì, pure in Sicilia io non vedevo l'ora di tornare … F: Sei proprio un pazzo… F: Tu non sei mai stato la mia famiglia, tu non hai capito un cazzo… M: Non c'è nessuna ragione di verità in quello che stai dicendo … In 10 mesi ci siamo detti solo cazzate? F: Io sì … avevo bisogno di compagnia, quando mi rompevo le palle ti allontanavo per un po' M: quindi hai fatto i tuoi comodi? F:
Esatto! …”, in quanto pronunciate al culmine dell'ennesima discussione, peraltro avviata già nei giorni precedenti.
In ultimo non si vede quale profitto economico avrebbe dovuto trarre da questa relazione l'odierna convenuta, la quale è una professionista affermata in servizio presso una struttura pubblica ospedaliera e totalmente indipendente dal punto di vista economico. Escluso dunque l'an della pretesa, viene meno ogni analisi in punto di quantum non potendo trovare spazio la richiesta di risarcibilità del danno non patrimoniale in quanto non sussiste il requisito dell'ingiustizia del danno, inteso quale pregiudizio arrecato a una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento che sia conseguenza immediata e diretta di una condotta illecita ovvero di una condotta non iure, tenuta in assenza di una causa di giustificazione.
Parimenti da respingere la richiesta risarcitoria del danno patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute dall'attore in vista e a causa del fidanzamento con la convenuta, in particolare per la prenotazione delle vacanze estive dall'11 al 13 agosto 2023 in Corsica per € 546,25 e dal 19 al 24 agosto 2023 a Malta per euro 879,52 (doc. 2 fasc. attoreo).
Tali spese rientrano ai sensi dell'art. 770 co. 2 c.c. nelle cd. liberalità d'uso, in quanto trattasi di regali fatti in conformità alle consuetudini sociali e al legame affettivo, che per loro natura non prevedono un obbligo di restituzione al momento della cessazione del rapporto relazionale.
(ii) Sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale con riferimento agli episodi dell'8.8.2023: tentate lesioni artt. 56 e 582 c.p. e violenza privata art. 610 c.p..
L'attore asserisce che in data 8.8.2023 la convenuta sarebbe incorsa - nel tentativo di colpirlo al volto con uno strumento dai bordi appuntiti e affilati - nei reati di violenza privata art. 610 c.p. e tentate lesioni artt. 56 e 582 c.p..
Preliminarmente giova ricordare che colui il quale si assume danneggiato da comportamenti idonei in astratto a costituire reato, com'è il caso della violenza privata e del tentativo di lesioni, può attivare un procedimento penale, nel quale può avanzare apposita domanda di condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione del reato, oppure proporre domanda in sede civile: in questa seconda ipotesi il giudice civile, per poter decidere se tale domanda sia meritevole di accoglimento, dovrà accertare, seppure in via incidentale, in primo luogo la sussistenza degli estremi del reato contestato in capo al presunto autore della condotta denunciata.
Con riferimento alla vicenda che ci occupa, l'attore non ha innanzitutto fornito prova dello strumento con il quale la convenuta avrebbe, a suo dire, tentato di colpirlo, né della natura pericolosa dell'oggetto e dunque della sua idoneità ad offendere. Peraltro, a fronte della difesa della convenuta, secondo cui l'oggetto in questione - pur se non utilizzato nei termini riportati dall'attore - era una schiumarola di plastica (doc. 2 fasc. convenuta), di per sé inidonea ad offendere, l'attore si è limitato a replicare che “ad ogni modo non era quello lo strumento, ma uno in metallo” (pag. 13 mem. 171ter n. 1 attorea), senza tuttavia fornire alcuna prova in merito.
A ciò si aggiunga che non sono comunque ravvisabili gli elementi costitutivi di alcuna delle fattispecie incriminatrici evocate dall'attore, in quanto ai fini della configurabilità del tentativo di lesioni occorre che l'agente abbia posto in essere atti idonei e diretti in modo inequivocabile a commettere il reato di lesioni personali senza tuttavia riuscire a causare l'evento ossia la malattia nel corpo e nella mente della vittima.
Per contro la ricostruzione dei fatti così come operata dall'attore trova espressa smentita nella documentazione dallo stesso prodotta: durante una conversazione tra gli odierni litiganti registrata dal come da file audio Pt_1 depositato si sente al minuto 17.44 quest'ultimo dire testualmente: “Quello che
è successo oggi non è nulla. Non è altro che la conseguenza di quello che è successo in cucina. La violenza che è venuta fuori, la violenza addirittura di minacciarmi”, la rispondergli incredula: “Minaccia con un mestolo?”, Parte_2 il “Un mestolo appuntito se me lo dai in faccia fa molto male”, la Pt_1
: “Appuntito? Non è appuntito. E poi ti ho detto “Guarda che te lo tiro Parte_2 in faccia”, non è una minaccia”.
Orbene è l'attore stesso che durante la conversazione non dice di essere stato vittima di un tentativo di lesioni ma parla di una minaccia “La violenza che è venuta fuori, la violenza addirittura di minacciarmi” escludendo così, in mancanza di ulteriori prove, la sussistenza dell'elemento oggettivo ai fini della configurabilità del tentativo ex artt. 56 e 582 c.p..
Parimenti è da escludere la fattispecie della violenza privata di cui all'art. 610
c.p. la quale presuppone una coazione personale del soggetto passivo tale da privarlo, in relazione alle condizioni fisiche e psichiche, della capacità di autodeterminarsi. Anche su tale profilo le allegazioni probatorie di parte attrice sono totalmente carenti, non avendo l'attore provato il proprio stato di costrizione ossia cosa lo stesso sarebbe stato costretto a fare, tollerare o omettere contro la propria volontà. (iii) Sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale con riferimento all' episodio del 10.8.2023: lesioni personali ex art. 582 c.p. e illecito civile di ingiuria d.lgs. n. 7/2016.
Le medesime considerazioni ora svolte sono riferibili anche alle presunte lesioni derivate, a detta dell'attore, dalla condotta posta in essere dalla convenuta che in data 10.8.2023 lo avrebbe preso a schiaffi e pugni sul pianerottolo di casa, lasciando tracce tangibili di tale violenza sul corpo dell'uomo. Anche in questo caso non risulta provata la condotta né tantomeno le asserite ecchimosi e lacerazioni dell'epidermide che ne sarebbero derivate, non risulta prodotta alcuna documentazione medica a riguardo ma solo due fotografie peraltro prive di ogni riferimento temporale (doc. 1 fasc. attoreo).
Ciò posto, pur non essendo la fattispecie sub (ii) ascrivibili ai reati di lesioni tentate e violenza privata né la fattispecie sub (iii) al reato di lesioni consumate, occorre ad ogni modo indagare, attraverso la lente civilistica, se le condotte denunciate dall'attore integrino un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
Pare utile ricordare che il risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. non presuppone la commissione di un illecito penale o tipizzato per valutare un comportamento che abbia provocato un danno ingiusto, ma si accontenta di una valutazione complessiva della portata lesiva della condotta tenuta dall'agente, essendo esso un illecito a struttura atipica, posto a garanzia del principio solidaristico del “neminem ledere”, per il quale non prevalgono le garanzie insite nell'ordinamento penale ai fini della prova della colpevolezza, ma s'impone solo il raggiungimento di una prova rigorosa degli elementi posti a fondamento della domanda risarcitoria in capo a chi assume di avere ricevuto un danno ingiusto in ragione di un altrui fatto colposo o doloso.
Ai fini dell'insorgere dell'obbligo risarcitorio non è sufficiente la presenza di un fatto illecito (cd. danno evento) ma è necessario il verificarsi di un danno (cd. danno conseguenza) da intendersi quale pregiudizio concretamente patito dalla vittima a seguito del verificarsi del “danno evento”.
Se danno (sub specie di cd. danno conseguenza) non vi è, pur in presenza di illecito, non può esservi responsabilità civile (cfr. per tutte Cass. SS.UU. n.
26972/2008, Cass. SS.UU. n. 794/2009, Cass. n. 4043/2013, Cass. n.
7752/2013, Cass. n. 21255/2013). Danno risarcibile, dunque, è sempre un danno conseguenza, il quale deve essere allegato e provato dall'attore non costituendo un danno in re ipsa stante l'avvenuto superamento della tesi che identificava il danno con l'evento dannoso;
diversamente, la funzione del risarcimento verrebbe snaturata perché il ristoro verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un pregiudizio, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass. n. 17427/2011).
Ciò vale anche con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante all'illecito civile di ingiuria - stante l'intervenuta depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 594 c.p. ad opera del d.lgs. 7/2016 - asseritamente posto in essere dalla convenuta per aver offeso l'onore e il decoro dell'attore proferendo nei suoi confronti le seguenti parole
“cretino, stronzo, vecchio, malato, pazzo, mi fai schifo, fai paura”. Sul punto si osserva che la dimensione civilistica dell'onore rispetto a quella penalistica è svincolata da parametri “medi” di onorabilità e rispettabilità e si caratterizza per una maggiore ampiezza poiché ricomprende molteplici aspetti della personalità, riconducibili alla centralità della persona umana nel nostro sistema costituzionale e sovra-nazionale: l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili dell'uomo ai sensi dell'art. 2 Cost. nonché delle numerose convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo, Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici, da ultimo art. 1 della Carta
Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea).
Quanto sopra deve inevitabilmente essere coordinato con i principi di diritto enunciati dalle note sentenze gemelle dell'11.11.2008, nn. 26972, 26973,
26974 e 26975, con cui le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sì definitivamente stabilito che un danno non patrimoniale risarcibile può discendere dalla lesione di qualunque diritto costituzionalmente garantito, chiarendo però, al contempo, che nell'esame del danno non patrimoniale
(specie di quello esistenziale) occorre evitare il proliferare delle “liti bagatellari”.
Con tale formula le sentenze in esame hanno inteso individuare “le cause risarcitorie in cui il danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. In entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 c.c.” concludendo nel senso che “la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
In sintesi, non è revocabile in dubbio che, in astratto, la lesione del diritto all'onore - ove l'offesa sia grave e il pregiudizio serio - possa cagionare alla persona ingiuriata un danno anche non patrimoniale: quest'ultimo è pur sempre un danno conseguenza che non può dirsi sussistente in re ipsa ma che deve essere allegato e provato, anche tramite il ricorso alle presunzioni, da chi chiede il relativo risarcimento (cfr., ex multis, Cass. n. 8827/2003, Cass. n.
9385/2018).
La vicenda per cui è contesa è indubbiamente ascrivibile alle cd. “liti bagatellari”, invero le ingiurie devono necessariamente essere inquadrate nel contesto nel quale sono state proferite ossia in una situazione di alta litigiosità
e tensione tra ex e, in quanto tali, non paiono idonee ad arrecare un pregiudizio non-futile, peraltro infatti rimasto indimostrato al pari del pregiudizio negli altri illeciti in precedenza trattati.
Ritiene dunque questo Giudice che parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico e, pertanto, debba ritenersi infondata ogni richiesta risarcitoria di danno non patrimoniale nei confronti della convenuta non essendo stata fornita prova alcuna del pregiudizio lamentato.
II.2. Parimenti infondata risulta essere la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta con riferimento al preteso risarcimento del danno morale e del danno cd. esistenziale derivante dagli episodi di diffamazione e dagli atti persecutori posti in essere in suo danno dall'odierno attore. a) Sugli episodi di diffamazione in danno della convenuta.
Il danno lamentato a tal titolo deriverebbe dal contenuto delle plurime lettere ed e-mail inviate dall'attore a parenti o amici della convenuta nelle quali costui, oltre a raccontare dettagli della loro relazione e vita privata, riportava frasi ingiuriose nei confronti della ex compagna.
In particolare, nella lettera inviata in data 21.8.2023 ai genitori della predetta
(cfr. doc. 2 fasc. convenuta), l'attore ipotizza che costei abbia fortissimi sbalzi di umore “che sconfinano quasi in un “principio di bipolarità”; ancora, nella mail inviata il 28.9.2023 a amico dell'odierna convenuta (cfr. Testimone_1 doc. 3 fasc. convenuta), riferendosi a quest'ultima l'attore scrive “mi aveva messo in guardia lei, dicendomi che soffre di forti sbalzi d'umore (in pratica , un tratto bipolare, un disturbo della personalità)” accusandola altresì “di averlo preso a calci, pugni e schiaffi” e ancora nella lettera inviata a Persona_2 madre della , in data 21.11.2023 definisce come “una Parte_2 Parte_2 donna instabile, con disturbo della personalità e tratti bipolari…” (cfr. doc. 8 fasc. convenuta).
Sul punto valgono le medesime considerazioni svolte in precedenza in tema di onere di allegazione e prova del danno non patrimoniale trattandosi pur sempre di danno-conseguenza, a cui si aggiunge anche nel caso della diffamazione - così come per l'illecito di ingiuria - “la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno insieme a quello della gravità della lesione” (Cass. S.U. n. 26972/2008 cit. e giurisprudenza successiva).
Nel caso in esame si ritiene che parte convenuta non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico di aver subito un'apprezzabile (rectius grave) lesione alla propria immagine e ciò è verosimilmente da ricondursi al fatto che le comunicazioni erano dirette ai parenti più stretti della donna (genitori) e all'amico persone che dunque per la natura del rapporto che li Tes_1 lega alla predetta sono in grado di filtrare le comunicazioni ricevute sapendo discernere il confine tra verità e diffamazione.
b) Sull'episodio del 10.8.2023 di introduzione dell'attore nell'abitazione della convenuta.
Con riferimento all'episodio del 10.8.2023 nel quale l'attore si sarebbe introdotto a insaputa della convenuta nella sua abitazione – peraltro, con le chiavi in suo possesso verosimilmente fornite dalla convenuta stessa in precedenza e per le quali non era stata avanzata richiesta di restituzione da parte di quest'ultima - dall'istruttoria di causa non si evincono dati significativi a sostegno della richiesta risarcitoria svolta in riconvenzionale, in quanto gli elementi di valutazione sono costituiti dalla deposizione dei testi e rispettivamente genitori Testimone_2 Testimone_3 della convenuta nonché dalla collega di lavoro i quali hanno Parte_3 tutti riferito de relato.
La madre infatti, sentita sul cap. 6 mem. 171ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta, ha confermato la descrizione dei fatti così come narrati dalla figlia “Si è vero.
Avevo chiamato mia figlia per sapere se fosse tutto a posto e lei mi disse che era rientrata a casa, aveva aperto la porta che era chiusa a chiave e si era trovata il sig. davanti. Mi chiese di chiamare i carabinieri. Io non lo feci (…)”; il Pt_1 padre, anch'esso teste de relato, si è limitato a confermare la successiva telefonata intercorsa con la moglie dopo aver riagganciato con la figlia e il lo stesso dicasi per la teste che Parte_2 Pt_1 Testimone_4 non era presente al momento dei fatti ma ha visto la convenuta più tardi,
“…Quando poi ci siamo viste nel pomeriggio, dopo la telefonata di cui ho parlato prima, mi ha detto che era tornata a casa e al suo ingresso vi aveva trovato il
nonostante la porta fosse chiusa a chiave e nonostante gli avesse detto Pt_1 che non avrebbe potuto tornare nell'abitazione”.
In ultimo anche la teste sentita sul cap. 11 mem. 171ter n. 2 Tes_5
c.p.c. di parte convenuta DCV “che nel mese di Settembre 2023, il sig. Pt_1 si è presentato presso l'Ospedale di Pistoia sul luogo di lavoro della sig.ra
[...]
spacciandosi per un suo parente e chiedendo di parlare Parte_2 Parte_2 con lei mentre ella svolgeva il suo turno di guardia”, pur confermando l'episodio non ha saputo riconoscere con certezza se il fosse o meno la stessa Pt_1 persona che si era recata in ospedale chiedendo di parlare con la convenuta.
Al mancato raggiungimento della prova circa gli episodi di molestia si aggiunge la mancata prova del danno morale patito (stato di ansia e paura per l'incolumità propria e dei propri congiunti) e, soprattutto, del danno cd. esistenziale che avrebbe portato la convenuta ad alterare alcune abitudini di vita, atteso che è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui anche il danno cd. esistenziale necessita di specifica dimostrazione ai sensi dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto (cfr. ex aliis Cass. n. 28742/2018), mentre parte convenuta non ha fornito alcuna prova della ricorrenza di tali elementi, quali derivazioni causali di condotte tenute dall'attore come denunciate in atti. III. La reciproca soccombenza delle parti determina la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Non si fa luogo ad applicazione del disposto dell'art. 91 co. 1 c.p.c. in relazione all'accettazione di parte attrice alla proposta conciliativa giudiziale ex art. 185bis c.p.c. di cui all'ordinanza resa a verbale d'udienza 23.5.2024, atteso che invero l'adesione attorea non è stata perfettamente corrispondente alla proposta del giudice, ma dalla parte attrice subordinata alla reciproca rinuncia alle iniziative intraprese in sede penale, laddove proprio queste hanno costituito il motivo della mancata accettazione integrale della proposta a opera della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) respinge la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Pistoia, 31/10/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini