Art. 10.
L'esercente che omette o ritarda di effettuare entro i termini prescritti dal precedente articolo 9 il pagamento della differenza, del diritto di licenza, e' punito con la pena pecuniaria variabile da una a tre volte la somma dovuta.
L'esercente che omette o ritarda di effettuare entro i termini prescritti dal precedente articolo 9 il pagamento della differenza, del diritto di licenza, e' punito con la pena pecuniaria variabile da una a tre volte la somma dovuta.