Articolo 10 della Legge 14 marzo 1961, n. 173
Articolo 9Articolo 11
Versione
20 aprile 1961
Art. 10.
L'esercente che omette o ritarda di effettuare entro i termini prescritti dal precedente articolo 9 il pagamento della differenza, del diritto di licenza, e' punito con la pena pecuniaria variabile da una a tre volte la somma dovuta.
Entrata in vigore il 20 aprile 1961