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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 389/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE –
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 389 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
AZ. , in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Parte_1
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Salvalaggio ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso alla Via Manin n. 12, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
- in persona del Controparte_1
Direttore p.t. (CF , per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Trieste (CF ) P.IVA_3
RESISTENTE
Oggetto: azione di accertamento del credito.
Conclusioni: come da note scritte del 19.2.2025 depositate da parte ricorrente, con termine
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perentorio per il deposito sino al 26.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
AZ. , in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Parte_1
, ricorreva ex art. 281 undecies c.p.c. nei confronti di Parte_1 [...]
premettendo di essere un'azienda dedita Controparte_1
prevalentemente all'allevamento di vacche da latte e che, a seguito di una maggiore produzione di quella consentita alla stregua delle limitazioni comunitarie introdotte con l'annata agraria 1995-1996, era oggetto, quasi annualmente, da parte di e prima CP_1 dall' , di una comminatoria di pagamento del c.d. prelievo supplementare in ragione CP_2
del quantitativo di latte prodotto in eccesso rispetto alla quota assegnatale. Deduceva, altresì, che ritenendo illegittimi tanto il sistema delle c.d. quote latte che le conseguenti sanzioni inflitte in applicazione di quest'ultimo provvedeva annualmente ad impugnare dinanzi al T.a.r. i predetti provvedimenti sanzionatori.
Aggiungeva, che, quale proprietaria di terreni agricoli coltivati, poteva godere, secondo i regolamenti comunitari, dei c.d. aiuti previsti dalla politica agricola comune (c.d. contributi
PAC), che, ammontavano per le annualità dal 2012 al 2019 a complessivi € 174.467,05, che, tuttavia, , quale delegata al relativo pagamento, non le aveva corrisposto, CP_1
trattenendoli in compensazione a fronte del mancato versamento per prelievo supplementare. Deduceva l'illegittimità di tale operazione di compensazione impedita dall'art. 3, comma 5 duodecies, del d.l. 9/9/2005 n°182, convertito in legge 11/11/2005
n°231, siccome non costituente "recupero di un indebito pagamento" e in ogni caso, comunque, non passibile di compensazione perché, in tesi, credito "non liquido e non certa”.
instava, quindi, per la condanna di al pagamento dell'importo di € Parte_2 CP_1
174.467,05 o della maggiore o minore somma ritenuta secondo giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
In sede di prima udienza, tenutasi in data 25.10.2023, in assenza di costituzione della resistente, sebbene ritualmente evocata in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia e ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata l'udienza per la discussione orale ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c..
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In data 20.6.2024 si costituiva Controparte_1
invocando la legittimità del sistema di compensazione atecnica operata
[...]
nei confronti di parte ricorrente per le ragioni indicate nella memoria introduttiva concludendo per il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, ovvero per la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, competente a conoscere delle impugnazioni di prelievi quote latte, con spese rifuse.
A seguito della costituzione di parte resistente veniva, quindi, disposto, all'udienza fissata per la decisione, un termine per consentire al ricorrente di contraddire su quanto rappresentato in sede di costituzione dall' CP_1
Con provvedimento del 30.11.2024 veniva revocata la dichiarazione di contumacia della resistente a seguito della sua costituzione e veniva fissata l'udienza per la decisione in data
26.2.2025 ai sensi del combinato disposto dagli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
In via preliminare va rammentata l'elaborazione giurisprudenziale declinata dalla Corte di
Cassazione in punto di giurisdizione e compensazione tra il cd. prelievo supplementare in relazione alle quote latte e i contributi PAC: “Premesso che risulta consolidata la giurisprudenza secondo la quale la competenza per l'accertamento del credito spetta al giudice CP_1 ordinario, nella materia in esame questa Corte ha enunciato il principio secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla
Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti
e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione Europea (41593/2021). (…) Infatti secondo Cass. n. 41593/2021: “la
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compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità
(cfr. Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.; c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria. La prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore;
al giudice di merito spetta di accertare
l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da , vale a dire la certezza dell'esistenza CP_1 di quest'ultimo, all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità; la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5 duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n.
6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020); l'obiezione secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla legge n. 33 del 2009, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, è superabile se si considera che la previsione di tale registro risale al reg. CE n. 1663 del 1995 (in allegato, art. 11) e che la compensazione attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore - è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare
«tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento» (art.17 reg. CE n. 595 del 2004); inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara». (Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023 (Rv. 667756 - 01)
Ciò detto, premessa l'ammissibilità in astratto dell'operazione di compensazione atecnica tra le somme dovute a titolo di prelievo supplementare relativo alle quote latte e le somme relative ai contributi PAC le predette coordinate ermeneutiche vanno applicate al caso di
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specie.
In particolare, va evidenziato, in primis, che l'importo di € 174.467,05, concernente i c.d. contributi PAC che la resistente avrebbe dovuto corrispondere alla ricorrente per gli anni
2012/2019, risulta documentato in causa attraverso i relativi estratti SIAN. (cfr docc. da 1 a
8 di parte resistente allegati al ricorso).
Deve, inoltre, evidenziarsi che la sussistenza del predetto credito non risulta contestato dall' che eccepisce esclusivamente la compensazione dello stesso con le somme CP_1 dovute dall'azienda agricola ricorrente a titolo di cd. prelievo supplementare.
Tuttavia, parte resistente, a seguito della sua tardiva costituzione, avvenuta in data
20.6.2024, è decaduta dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio in applicazione dell'art. 281 undecies, comma 3 c.p.c., tra cui rientra quella di compensazione, individuata dall' come unico motivo a sostegno CP_1 dell'invocato rigetto della domanda della ricorrente.
Ebbene, la tardiva costituzione di e la conseguente decadenza impedisce qualsiasi CP_1
valutazione dell'eccezione di compensazione proposta e del corredo documentale posto a sostegno della stessa, non potendosi quindi valutare l'eventuale soddisfazione dell'onere probatorio concernente l'esistenza del controcredito e gravante sull'ente creditore ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ne discende che, alla luce di quanto esposto, il credito vantato da parte ricorrente a titolo di contributi PAC risulta documentalmente provato e che, pertanto, la domanda va accolta, risultando assorbita ogni altra questione.
Per quanto concerne le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 (scaglione di valore tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, con applicazione dei parametri minimi stante la non complessità della controversia.)
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di e e, per l'effetto, condanna Parte_3 Pt_1
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al pagamento in suo favore di € Controparte_3
174.467,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna, altresì, la resistente al pagamento in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 7.838,00 di cui euro 7.052,00 per compensi e euro 786,00 per esborsi, oltre Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso);
Così deciso in Gorizia il 28.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
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