Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.442/2024 R.G. contro la sentenza del Tribunale di
Genova in data 16.02.2024 n.502 promossa da:
elettivamente domiciliato in Genova via XX Settembre 16/6 Parte_1 nello studio dell'Avv.Gian Paolo Manno che la rappresenta e difende per mandato in atti APPELLANTE
C o n t r o
, rappresentato e difeso dall'Avv.Giuseppe Iacopetti del Foro di CP_1
Genova per mandato in atti APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
b) Condannare, infine, l'appellato, alla rifusione delle spese tutte di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresi compensi di avvocato, spese generali al 15%, oltre ad IVA e C.p.a. come per Legge.
PER L'APPELLATO: “Respingere l'appello, confermando la sentenza impugnata. Vinte le spese”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Genova con sentenza in data 16.02.2024 n.502 pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra le parti e poneva a carico del l'obbligo CP_1 di corrispondere alla un assegno di divorzio mensile di euro 400,00. Pt_1
Respingeva invece la domanda della ad ottenere dall'ex coniuge Parte_2 un contributo mensile per il mantenimento del figlio Osservava – il Per_1
Tribunale – che , figlio maggiorenne delle parti, Persona_2 affetto da sindrome di Down, percepiva dall'INPS come pensione di invalidità,
e dalla società Mares, presso la quale era occupato per poche ore alla settimana, una somma sufficiente al proprio mantenimento: pertanto, non aveva bisogno del contributo dei genitori.
La ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale Pt_1 osserva che il Tribunale ha recepito nella sentenza di divorzio le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale, che nulla prevedevano in ordine al mantenimento del figlio, perché il padre s'era impegnato ad occuparsi in maniera assidua di Invece, nel periodo della Per_1 separazione, si era disinteressato totalmente del figlio. Non solo. Durante il periodo della separazione di fatto, che aveva preceduto la separazione consensuale, si era reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti in famiglia. Il respinge le CP_1 accuse della moglie, che – afferma – ha proposto diverse denunce-querele contro di lui per violazione degli obblighi familiari, che hanno portato a contestazioni di reato dalle quali è stato sempre assolto dal Tribunale con formula piena. Se mai – osserva – inadempiente è stata la ex moglie, che nella sua qualità di amministratrice di sostegno del figlio non ha presentato al giudice tutelare i rendiconti periodici previsti dalla legge. La causa d'appello è stata rinviata all'udienza del 19.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per consentire all'appellante di munirsi di un nuovo difensore, in sostituzione del difensore dimissionario. All'udienza sopra indicata, soltanto il difensore dell'appellato ha depositato la nota scritta con la quale insiste per il rigetto dell'appello. Per l'appellante non s'è costituito alcun nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario, che non ha depositato alcuna nota difensiva.
L'appello deve essere respinto. Non è provato l'assunto sul quale si fonda l'impugnazione, ovvero il fatto che il padre si sia completamente disinteressato del figlio. Il ha prodotto le sentenze penali che lo hanno scagionato CP_1 dalle contestazioni mossegli dalla ex moglie. Risultando dagli atti l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne, il Tribunale non ha previsto alcun contributo di mantenimento a carico del padre, come non era stato previsto in sede di separazione consensuale. Né l'appellante ha provato che il abbia violato le condizioni della separazione. Deve pertanto CP_1 confermarsi la statuizione del Tribunale in ordine al rigetto dell'istanza della
Pt_1
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio, ravvisando valide ragioni per la compensazione nella natura della causa e del rapporto tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
Respingendo l''appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 20 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE