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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13514 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39583, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raul Parte_1 C.F._1
Carosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito a Roma, in
Via Quintilio Varo n. 112; parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in persona Controparte_2 del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
La sig.ra premetteva di agire in proprio e in qualità di erede del sig. Parte_1
, del sig. e del sig. in virtù dei Persona_1 Parte_2 Parte_3
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seguenti legami di parentela: l'attrice era la figlia di e la nipote di Persona_1
e . Parte attrice narrava che era Parte_2 Parte_3 Persona_1 stato arrestato e deportato ad Auschwitz ove era deceduto nell'ottobre del 1944;
era stato arrestato il 14.04.1944, instradato nel campo di raccolta Parte_2 di Fossoli e deportato in data 26.06.1944 sul convoglio ferroviario n. 13, arrivato ad Auschwitz il 30.06.1944 ove era deceduto in data 15.02.1945; Parte_3 era stato arrestato e deportato nei campi di sterminio nazisti ove era deceduto, a
Natzweiler, in data 29.12.1944. Parte attrice agiva per il risarcimento dei danni patiti dal proprio padre, , dai propri nonni, e Persona_1 Parte_2
, nonché da lei stessa per le perdite parentali subite. Al fine di Parte_3 provare i suddetti fatti, parte attrice produceva la documentazione storica raccolta dalla CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e dalla Comunità ebraica di Roma.
L'attrice rilevava, inoltre, che , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 erano inclusi in apposita sezione nel “Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945” di , sulla pubblicazione “Ricerca della Persona_2
Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea” e su “Il libro della Shoah italiana” di Testimone_1
In conclusione, parte attrice chiedeva di: dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
ritenere e dichiarare che le parti convenute responsabili civilmente per il danno patrimoniale e non patrimoniale che la parte attrice e i suoi danti causa avevano subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione e omicidio e, conseguentemente, condannare le stesse ad un equo risarcimento a favore dell'attrice non inferiore ad €200.000,00, oltre interessi del 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalla parte attrice. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a
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fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
Nel merito, parte convenuta eccepiva il difetto di prova relativamente alla qualità di erede dell'attrice e contestava la quantificazione dei pregiudizi patiti.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto da parte attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quelle eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del consiglio dei ministri;
b) dichiarare le domande formulate da parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) in via subordinata, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice o i danti causa avevano percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 15/01/2024, il Giudice dichiarava la contumacia della CP_1
All'udienza del 4/03/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di
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comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo
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militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Posto che la fattispecie in esame riguarda la deportazione e l'uccisione di civili ne discende l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
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La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di
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un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
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L'attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento, iure hereditatis, del danno patito dal padre e dai nonni in seguito alla loro deportazione ed uccisione nonché, iure proprio, per le relative perdite parentali subite. Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative ai danti causa dell'attrice alla luce delle allegazioni fornite.
D) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attrice, iure hereditatis, per la mancata retribuzione dei de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art.43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”. Pertanto, la domanda è rigettata avuto riguardo a tale voce di danno.
E) La liquidazione del danno.
Prima di procedere alla liquidazione del danno, occorre svolgere alcune preliminari considerazioni in materia di legittimazione attiva. Parte attrice ha affermato di agire in proprio e in qualità di erede del sig. , del sig. Persona_1
e del sig. in virtù dei seguenti legami di Parte_2 Parte_3 parentela: l'attrice era la figlia di e la nipote di e Persona_1 Parte_2
. Dunque, trattandosi di una pretesa azionata non in proprio bensì Parte_3 in qualità di erede in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo ad un diverso soggetto, la predetta qualità rappresenta un elemento costitutivo della domanda.
Nel caso di specie, ai fini della prova della qualità di erede in capo all'attrice, si osserva quanto segue. Risulta provato il decesso di in seguito alla Persona_1 produzione del relativo certificato di morte nonché il legame di parentela intercorrente tra quest'ultimo e posto che, dall'atto di nascita Parte_1 prodotto, l'attrice risulta essere sua figlia. È, altresì, provato il legame di parentela nonno- nipote intercorrente tra l'attrice e in quanto dall'atto di Parte_3 nascita del padre, , emerge che quest'ultimo era a sua volta figlio di Persona_1
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. Infine, si ritiene provato anche il rapporto di parentela Parte_3 intercorrente con il nonno materno, , in quanto egli risulta essere Parte_2
– dalla certificazione anagrafica prodotta – il padre di madre Persona_3 dell'attrice.
Si può procedere, pertanto, alla liquidazione dei danni richiesti dall'attrice iure hereditatis.
Avuto riguardo al risarcimento del danno richiesto per i danni subiti dal padre,
, si osserva quanto segue. Dalla documentazione rilasciata dal Persona_1
CDEC e dalla Comunità ebraica di Roma, emerge che era stato Persona_1 arrestato il 31/03/1944, detenuto nel Campo di Fossoli, deportato ad Auschwitz, dove era giunto il 23/05/1944, ed era poi deceduto il 30/08/1944. Sebbene tutte le predette condotte configurino senz'altro una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art.2 della Costituzione, il pregiudizio consistente nella perdita della vita (bene giuridico autonomo rispetto alla salute) è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/09/2019, n. 22525). È trasmissibile iure hereditatis unicamente il danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale) consistente nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine. Nel caso di specie, non sono state allegate né provate le circostanze di fatto della morte di con la conseguenza che dalla Persona_1 documentazione prodotta non è possibile dedurre, neppure in via presuntiva, la sussistenza dei presupposti per la configurabilità del suddetto danno catastrofale.
Tuttavia, può essere senz'altro riconosciuto a , con una liquidazione Persona_1 equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c., un danno relativo alla sofferenza morale subita a seguito della privazione della libertà, della deportazione e della permanenza nel campo di prigionia nazista, il quale può essere liquidato in euro 30.000,00, danno entrato nel patrimonio della figlia, odierna attrice. Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di , anche non costituiti nel presente giudizio. Nel caso in cui vi Persona_1 siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, all'attrice spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
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Avuto riguardo al risarcimento del danno richiesto per i danni subiti dal nonno paterno, , si osserva quanto segue. Dalla documentazione Parte_3 rilasciata dal CDEC e dalla Comunità ebraica di Roma, emerge che T_
era stato arrestato il 29/03/1944, detenuto nel Campo di Fossoli, deportato
[...] ad Auschwitz, dove era giunto il 23/05/1944, ed era poi deceduto il 29/12/1944.
Per le medesime già indicate considerazioni e posto che neppure in tal caso sono state allegate o provate le circostanze della morte, si può procedere ad una liquidazione equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c. del danno relativo alla sofferenza morale subita da a seguito della privazione della libertà, della Parte_3 deportazione e della permanenza nel campo di prigionia nazista, il quale può essere liquidato in euro 30.000,00, danno entrato nel patrimonio del figlio,
. Tale somma, in virtù di quanto previsto dall'art.467 c.c. in materia Persona_1 di rappresentazione, deve essere liquidata in favore dell'attrice in quanto figlia e discendente diretta di quest'ultimo. Tale somma è da intendersi come complessiva e dovrà essere suddivisa tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di T_
, anche non costituiti nel presente giudizio. Nel caso in cui vi siano altri
[...] eredi rimasti estranei al presente giudizio, all'attrice spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Avuto riguardo al risarcimento del danno richiesto per i danni subiti dal nonno materno, si osserva quanto segue. Dalla documentazione Parte_2 rilasciata dal CDEC e dalla Comunità ebraica di Roma, emerge che Pt_2 era stato arrestato il 14/04/1944, detenuto nel Campo di Fossoli,
[...] deportato ad Auschwitz, dove era giunto il 30/05/1944, ed era poi deceduto il
15/02/1945. Per le medesime suesposte considerazioni e posto che neppure in tal caso sono state allegate o provate le circostanze della morte, si può procedere ad una liquidazione equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c. del danno relativo alla sofferenza morale subita da a seguito della privazione della Parte_2 libertà, della deportazione e della permanenza nel campo di prigionia nazista, il quale può essere liquidato in euro 30.000,00, danno entrato nel patrimonio della figlia, . Tale importo, in virtù di quanto previsto dall'art.467 c.c. in Persona_3 materia di rappresentazione, deve essere liquidato in favore dell'attrice in quanto figlia e discendente diretta di quest'ultima. Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di
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, anche non costituiti nel presente giudizio. Nel caso in cui vi Parte_2 siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, all'attrice spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Infine, occorre vagliare la domanda di risarcimento avanzata dall'attrice iure proprio per le perdite parentali subite in conseguenza dei già menzionati crimini contro l'umanità.
In particolare, per quanto riguarda i nipoti, il risarcimento può esser loro riconosciuto soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (cfr. Cass. n.23632/2019).
Dunque, perché possa essere risarcito il danno da lesione del rapporto parentale in favore di soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, quali sono da considerarsi i nipoti, è necessario un legame affettivo concreto e una solidarietà, tali per cui la perdita del congiunto sia idonea a cagionare uno stravolgimento della vita della vittima secondaria. Invero, la liquidazione di tale tipologia di danno deve tenere conto delle circostanze del caso concreto relative, anzitutto, all'intensità del vincolo parentale che non può ritenersi sussistente in re ipsa in ragione del rapporto formale di parentela intercorrente con il de cuius. Invero, ciò che deve essere risarcito ai sensi dell'art.2059 c.c. è il danno-conseguenza, rappresentato dalla perdita delle utilità derivanti dal legame familiare: reciproco affetto e solidarietà.
Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame avuto riguardo al danno da perdita parentale richiesto iure proprio dall'attrice per la morte dei nonni, e . Invero, sebbene fosse in Parte_3 Parte_2 Parte_1 vita nel momento in cui i nonni sono deceduti, quest'ultima – come provato dall'atto di nascita prodotto - è nata il [...]. Nel caso di specie, la morte precoce di e quando la nipote aveva poco più di Parte_3 Parte_2 un anno di età ha impedito l'istaurarsi di una relazione tale da determinare un effettivo e costante sostegno morale la cui perdita possa essere considerata idonea a determinare uno stravolgimento della vita della stessa, con conseguente attribuzione del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale. Pertanto, non si ritiene assolto l'onere della prova di un legame affettivo concreto e stabile
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che, nel caso di rapporto con soggetti estranei al ristretto nucleo familiare quali i nonni, deve essere valutato in modo particolarmente rigoroso. Ne discende il rigetto nel merito della domanda avanzata dall'attrice iure proprio per la perdita parentale dei nonni.
Si deve, invece, senz'altro riconoscere il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale in favore dell'attrice per aver perso il padre, . Si Persona_1 può procedere, pertanto, alla liquidazione del danno in via equitativa ex artt. 1226
e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto parentale,
l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro
11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita da un Parte_1 punteggio di 31 punti totali di cui: punti 18 per il grado di parentela, punti 4 per l'età della vittima, punti 5 per l'età della figlia al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro €358.025,20.
Adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno sia risalente al 1944. Il decorso di un tale lasso temporale, invero, ha determinato una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che il risarcimento deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Dunque, in ragione del lungo decorso temporale, sulla somma determinata con le tabelle romane è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di €107.407,56.
Tale somma è già attualizzata e comprensiva di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino
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al saldo. Si precisa che su tutte le somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della lunghissima attesa dell'attrice nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma
n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del
13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2079 del 16/07/2024; Tribunale
Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024).
F) Compensatio lucri cum damno.
Avuto riguardo, all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato, si osserva quanto segue. Posto che nessuna documentazione è stata prodotta in merito dall'Amministrazione convenuta non è possibile procedere alla decurtazione di somme eventualmente già percepite dall'attrice o dai suoi danti causa. L'eccezione è, pertanto, rigettata. Tuttavia, si osserva che l'art.4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che: “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la
Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
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n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”. Ne discende che il rigetto di tale eccezione nel presente giudizio per difetto di prova, non precluderà eventuali decurtazioni in sede esecutiva in quanto previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_3 cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attrice e dichiara sussistente la responsabilità della Repubblica Controparte_1 convenuta contumace, per i crimini contro l'umanità di cui è causa: per l'effetto, condanna la al risarcimento dei Controparte_1 seguenti danni:
- il danno subìto da in favore di (in qualità di Persona_1 Parte_1 erede), liquidato in €30.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €30.000,00 solo qualora l'attrice risulti l'unica avente diritto in qualità di erede legittima/legittimaria di;
Persona_1
- il danno subìto da in favore di (in qualità di Parte_3 Parte_1 erede), liquidato in €30.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €30.000,00 solo qualora l'attrice risulti l'unica avente diritto in qualità di erede legittima/legittimaria di;
Parte_3
- il danno subìto da , in favore di (in qualità Parte_2 Parte_1 di erede), liquidato in €30.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per
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l'intera somma di €30.000,00 solo qualora l'attrice risulti l'unica avente diritto in qualità di erede legittima/legittimaria di;
Parte_2
- il danno subìto dall'attrice, , liquidato in €107.407,56, oltre Parte_1 interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
c) condanna le parti convenute al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.000,00 da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice antistatario ex art.93 c.p.c., oltre spese generali (15%) tutte poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022.
Roma, 2.10.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39583, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raul Parte_1 C.F._1
Carosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito a Roma, in
Via Quintilio Varo n. 112; parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in persona Controparte_2 del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
La sig.ra premetteva di agire in proprio e in qualità di erede del sig. Parte_1
, del sig. e del sig. in virtù dei Persona_1 Parte_2 Parte_3
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seguenti legami di parentela: l'attrice era la figlia di e la nipote di Persona_1
e . Parte attrice narrava che era Parte_2 Parte_3 Persona_1 stato arrestato e deportato ad Auschwitz ove era deceduto nell'ottobre del 1944;
era stato arrestato il 14.04.1944, instradato nel campo di raccolta Parte_2 di Fossoli e deportato in data 26.06.1944 sul convoglio ferroviario n. 13, arrivato ad Auschwitz il 30.06.1944 ove era deceduto in data 15.02.1945; Parte_3 era stato arrestato e deportato nei campi di sterminio nazisti ove era deceduto, a
Natzweiler, in data 29.12.1944. Parte attrice agiva per il risarcimento dei danni patiti dal proprio padre, , dai propri nonni, e Persona_1 Parte_2
, nonché da lei stessa per le perdite parentali subite. Al fine di Parte_3 provare i suddetti fatti, parte attrice produceva la documentazione storica raccolta dalla CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e dalla Comunità ebraica di Roma.
L'attrice rilevava, inoltre, che , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 erano inclusi in apposita sezione nel “Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945” di , sulla pubblicazione “Ricerca della Persona_2
Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea” e su “Il libro della Shoah italiana” di Testimone_1
In conclusione, parte attrice chiedeva di: dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
ritenere e dichiarare che le parti convenute responsabili civilmente per il danno patrimoniale e non patrimoniale che la parte attrice e i suoi danti causa avevano subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione e omicidio e, conseguentemente, condannare le stesse ad un equo risarcimento a favore dell'attrice non inferiore ad €200.000,00, oltre interessi del 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalla parte attrice. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a
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fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
Nel merito, parte convenuta eccepiva il difetto di prova relativamente alla qualità di erede dell'attrice e contestava la quantificazione dei pregiudizi patiti.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto da parte attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quelle eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del consiglio dei ministri;
b) dichiarare le domande formulate da parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) in via subordinata, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice o i danti causa avevano percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 15/01/2024, il Giudice dichiarava la contumacia della CP_1
All'udienza del 4/03/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di
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comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo
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militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Posto che la fattispecie in esame riguarda la deportazione e l'uccisione di civili ne discende l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
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La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di
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un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
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L'attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento, iure hereditatis, del danno patito dal padre e dai nonni in seguito alla loro deportazione ed uccisione nonché, iure proprio, per le relative perdite parentali subite. Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative ai danti causa dell'attrice alla luce delle allegazioni fornite.
D) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attrice, iure hereditatis, per la mancata retribuzione dei de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art.43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”. Pertanto, la domanda è rigettata avuto riguardo a tale voce di danno.
E) La liquidazione del danno.
Prima di procedere alla liquidazione del danno, occorre svolgere alcune preliminari considerazioni in materia di legittimazione attiva. Parte attrice ha affermato di agire in proprio e in qualità di erede del sig. , del sig. Persona_1
e del sig. in virtù dei seguenti legami di Parte_2 Parte_3 parentela: l'attrice era la figlia di e la nipote di e Persona_1 Parte_2
. Dunque, trattandosi di una pretesa azionata non in proprio bensì Parte_3 in qualità di erede in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo ad un diverso soggetto, la predetta qualità rappresenta un elemento costitutivo della domanda.
Nel caso di specie, ai fini della prova della qualità di erede in capo all'attrice, si osserva quanto segue. Risulta provato il decesso di in seguito alla Persona_1 produzione del relativo certificato di morte nonché il legame di parentela intercorrente tra quest'ultimo e posto che, dall'atto di nascita Parte_1 prodotto, l'attrice risulta essere sua figlia. È, altresì, provato il legame di parentela nonno- nipote intercorrente tra l'attrice e in quanto dall'atto di Parte_3 nascita del padre, , emerge che quest'ultimo era a sua volta figlio di Persona_1
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. Infine, si ritiene provato anche il rapporto di parentela Parte_3 intercorrente con il nonno materno, , in quanto egli risulta essere Parte_2
– dalla certificazione anagrafica prodotta – il padre di madre Persona_3 dell'attrice.
Si può procedere, pertanto, alla liquidazione dei danni richiesti dall'attrice iure hereditatis.
Avuto riguardo al risarcimento del danno richiesto per i danni subiti dal padre,
, si osserva quanto segue. Dalla documentazione rilasciata dal Persona_1
CDEC e dalla Comunità ebraica di Roma, emerge che era stato Persona_1 arrestato il 31/03/1944, detenuto nel Campo di Fossoli, deportato ad Auschwitz, dove era giunto il 23/05/1944, ed era poi deceduto il 30/08/1944. Sebbene tutte le predette condotte configurino senz'altro una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art.2 della Costituzione, il pregiudizio consistente nella perdita della vita (bene giuridico autonomo rispetto alla salute) è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/09/2019, n. 22525). È trasmissibile iure hereditatis unicamente il danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale) consistente nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine. Nel caso di specie, non sono state allegate né provate le circostanze di fatto della morte di con la conseguenza che dalla Persona_1 documentazione prodotta non è possibile dedurre, neppure in via presuntiva, la sussistenza dei presupposti per la configurabilità del suddetto danno catastrofale.
Tuttavia, può essere senz'altro riconosciuto a , con una liquidazione Persona_1 equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c., un danno relativo alla sofferenza morale subita a seguito della privazione della libertà, della deportazione e della permanenza nel campo di prigionia nazista, il quale può essere liquidato in euro 30.000,00, danno entrato nel patrimonio della figlia, odierna attrice. Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di , anche non costituiti nel presente giudizio. Nel caso in cui vi Persona_1 siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, all'attrice spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
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Avuto riguardo al risarcimento del danno richiesto per i danni subiti dal nonno paterno, , si osserva quanto segue. Dalla documentazione Parte_3 rilasciata dal CDEC e dalla Comunità ebraica di Roma, emerge che T_
era stato arrestato il 29/03/1944, detenuto nel Campo di Fossoli, deportato
[...] ad Auschwitz, dove era giunto il 23/05/1944, ed era poi deceduto il 29/12/1944.
Per le medesime già indicate considerazioni e posto che neppure in tal caso sono state allegate o provate le circostanze della morte, si può procedere ad una liquidazione equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c. del danno relativo alla sofferenza morale subita da a seguito della privazione della libertà, della Parte_3 deportazione e della permanenza nel campo di prigionia nazista, il quale può essere liquidato in euro 30.000,00, danno entrato nel patrimonio del figlio,
. Tale somma, in virtù di quanto previsto dall'art.467 c.c. in materia Persona_1 di rappresentazione, deve essere liquidata in favore dell'attrice in quanto figlia e discendente diretta di quest'ultimo. Tale somma è da intendersi come complessiva e dovrà essere suddivisa tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di T_
, anche non costituiti nel presente giudizio. Nel caso in cui vi siano altri
[...] eredi rimasti estranei al presente giudizio, all'attrice spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Avuto riguardo al risarcimento del danno richiesto per i danni subiti dal nonno materno, si osserva quanto segue. Dalla documentazione Parte_2 rilasciata dal CDEC e dalla Comunità ebraica di Roma, emerge che Pt_2 era stato arrestato il 14/04/1944, detenuto nel Campo di Fossoli,
[...] deportato ad Auschwitz, dove era giunto il 30/05/1944, ed era poi deceduto il
15/02/1945. Per le medesime suesposte considerazioni e posto che neppure in tal caso sono state allegate o provate le circostanze della morte, si può procedere ad una liquidazione equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c. del danno relativo alla sofferenza morale subita da a seguito della privazione della Parte_2 libertà, della deportazione e della permanenza nel campo di prigionia nazista, il quale può essere liquidato in euro 30.000,00, danno entrato nel patrimonio della figlia, . Tale importo, in virtù di quanto previsto dall'art.467 c.c. in Persona_3 materia di rappresentazione, deve essere liquidato in favore dell'attrice in quanto figlia e discendente diretta di quest'ultima. Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di
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, anche non costituiti nel presente giudizio. Nel caso in cui vi Parte_2 siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, all'attrice spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Infine, occorre vagliare la domanda di risarcimento avanzata dall'attrice iure proprio per le perdite parentali subite in conseguenza dei già menzionati crimini contro l'umanità.
In particolare, per quanto riguarda i nipoti, il risarcimento può esser loro riconosciuto soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (cfr. Cass. n.23632/2019).
Dunque, perché possa essere risarcito il danno da lesione del rapporto parentale in favore di soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, quali sono da considerarsi i nipoti, è necessario un legame affettivo concreto e una solidarietà, tali per cui la perdita del congiunto sia idonea a cagionare uno stravolgimento della vita della vittima secondaria. Invero, la liquidazione di tale tipologia di danno deve tenere conto delle circostanze del caso concreto relative, anzitutto, all'intensità del vincolo parentale che non può ritenersi sussistente in re ipsa in ragione del rapporto formale di parentela intercorrente con il de cuius. Invero, ciò che deve essere risarcito ai sensi dell'art.2059 c.c. è il danno-conseguenza, rappresentato dalla perdita delle utilità derivanti dal legame familiare: reciproco affetto e solidarietà.
Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame avuto riguardo al danno da perdita parentale richiesto iure proprio dall'attrice per la morte dei nonni, e . Invero, sebbene fosse in Parte_3 Parte_2 Parte_1 vita nel momento in cui i nonni sono deceduti, quest'ultima – come provato dall'atto di nascita prodotto - è nata il [...]. Nel caso di specie, la morte precoce di e quando la nipote aveva poco più di Parte_3 Parte_2 un anno di età ha impedito l'istaurarsi di una relazione tale da determinare un effettivo e costante sostegno morale la cui perdita possa essere considerata idonea a determinare uno stravolgimento della vita della stessa, con conseguente attribuzione del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale. Pertanto, non si ritiene assolto l'onere della prova di un legame affettivo concreto e stabile
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che, nel caso di rapporto con soggetti estranei al ristretto nucleo familiare quali i nonni, deve essere valutato in modo particolarmente rigoroso. Ne discende il rigetto nel merito della domanda avanzata dall'attrice iure proprio per la perdita parentale dei nonni.
Si deve, invece, senz'altro riconoscere il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale in favore dell'attrice per aver perso il padre, . Si Persona_1 può procedere, pertanto, alla liquidazione del danno in via equitativa ex artt. 1226
e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto parentale,
l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro
11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita da un Parte_1 punteggio di 31 punti totali di cui: punti 18 per il grado di parentela, punti 4 per l'età della vittima, punti 5 per l'età della figlia al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro €358.025,20.
Adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno sia risalente al 1944. Il decorso di un tale lasso temporale, invero, ha determinato una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che il risarcimento deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Dunque, in ragione del lungo decorso temporale, sulla somma determinata con le tabelle romane è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di €107.407,56.
Tale somma è già attualizzata e comprensiva di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino
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al saldo. Si precisa che su tutte le somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della lunghissima attesa dell'attrice nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma
n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del
13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2079 del 16/07/2024; Tribunale
Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024).
F) Compensatio lucri cum damno.
Avuto riguardo, all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato, si osserva quanto segue. Posto che nessuna documentazione è stata prodotta in merito dall'Amministrazione convenuta non è possibile procedere alla decurtazione di somme eventualmente già percepite dall'attrice o dai suoi danti causa. L'eccezione è, pertanto, rigettata. Tuttavia, si osserva che l'art.4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che: “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la
Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
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n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”. Ne discende che il rigetto di tale eccezione nel presente giudizio per difetto di prova, non precluderà eventuali decurtazioni in sede esecutiva in quanto previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_3 cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attrice e dichiara sussistente la responsabilità della Repubblica Controparte_1 convenuta contumace, per i crimini contro l'umanità di cui è causa: per l'effetto, condanna la al risarcimento dei Controparte_1 seguenti danni:
- il danno subìto da in favore di (in qualità di Persona_1 Parte_1 erede), liquidato in €30.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €30.000,00 solo qualora l'attrice risulti l'unica avente diritto in qualità di erede legittima/legittimaria di;
Persona_1
- il danno subìto da in favore di (in qualità di Parte_3 Parte_1 erede), liquidato in €30.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €30.000,00 solo qualora l'attrice risulti l'unica avente diritto in qualità di erede legittima/legittimaria di;
Parte_3
- il danno subìto da , in favore di (in qualità Parte_2 Parte_1 di erede), liquidato in €30.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per
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l'intera somma di €30.000,00 solo qualora l'attrice risulti l'unica avente diritto in qualità di erede legittima/legittimaria di;
Parte_2
- il danno subìto dall'attrice, , liquidato in €107.407,56, oltre Parte_1 interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
c) condanna le parti convenute al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.000,00 da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice antistatario ex art.93 c.p.c., oltre spese generali (15%) tutte poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022.
Roma, 2.10.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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