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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4960/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S Cecilia 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 967/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 4
e pubblicata il 26/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M300738 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Messina impugna la Sentenza CGT Primo Grado (n.
967/04/23) che ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso Avviso di accertamento per redditi esteri (anno 2016)
Il ricorso era stato accolto per mancanza di prova della delega da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'atto è stato annullato e l'Agenzia condannata alle spese (€900).
Secondo l'Ufficio, la sentenza di primo grado sarebbe da riformare perché la delega di firma non richiede indicazione nominativa o durata. Rileva che il funzionario firmatario appartiene alla terza area funzionale.
Chiede l'annullamento della sentenza e condanna del contribuente alle spese.
Controdeduzioni del contribuente
Il contribuente nelle sue controdeduzioni espone quanto segue:
1. -Inesistenza della delega: l'atto prodotto è diverso da quello citato nell'avviso.
2. -Assenza di firma valida: mancano sottoscrizione autografa o digitale qualificata.
3. -Mancanza di prova della qualifica del delegato e del delegante.
4. -Violazione della Convenzione Italia-Danimarca: pensioni già tassate in Danimarca.
5. -Sproporzione delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le difese delle parti, ritiene fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate per le seguenti ragioni:
1. Validità della delega di firma: L'Agenzia ha prodotto in giudizio atto dispositivo conforme ai requisiti di legge. La delega, seppur non nominativa, è valida ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73 e della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 11013/2019, 8814/2019), che ammette la delega anche tramite ordini di servizio con indicazione della qualifica del delegato. L'Ufficio ha prodotto in secondo grado l'ATTO
DISPOSITIVO n. 81/2021 di conferimento deleghe di firma emesso dal DIRETTORE PROVINCIALE con cui essa è stata conferita ai titolari di Posizioni organizzative di elevata responsabilità di cui all'art. 1, comma 93, lett. a), della legge 205/2017, ai Capi Area Ufficio Provinciale-Territorio, ai Capi Area di Staff, ai Capi Team, nonché ai singoli addetti ai servizi erogati in front-office così specificato negli allegati da A a
H
Allegato A: Aree di Staff
Allegato B: Ufficio Legale
Allegato C: Ufficio Controlli
Allegato D: Ufficio Territoriale di Messina
Allegato E: Ufficio Territoriale Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA
Allegato F: Uffici Territoriali di Barcellona P.G. e Nominativo_1 di M. Lo
Allegato G: Ufficio Territoriale di Taormina Allegato H: Ufficio Provinciale-Territorio
Orbene, si legge espressamente nell'atto di delega che la sottoscrizione degli atti a cura dei soggetti legittimati a sottoscriverli per delega del Direttore Provinciale deve essere apposta in modo leggibile e per esteso e nei documenti deve sempre risultare il nome del titolare della firma (nota del 27 maggio 2009 della Direzione
Centrale del Personale – Settore Organizzazione e Sviluppo – Ufficio Organizzazione e Direttiva n. 1/2017
Ufficio Legale e Riscossione della Direzione Regionale della Sicilia) nonché la specifica menzione del provvedimento di delega, con riporto della dicitura :(*) “Firma su delega del Direttore Provinciale, Nominativo_2.
Dalla riproduzione per immagine del documento impugnato emerge come siano stati rispettati anche i requisiti formali.
Il Collegio osserva che nel giudizio tributario la produzione di nuovi documenti in appello è sempre legittima. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 7 luglio 2021, n. 19368 (Nominativo_3, Rel. Condello) è tornata sulla questione della interpretazione dell'articolo 58 del D.Lgs. 546/92 con riferimento alla produzione in appello di nuovi documenti. Inoltre, «la piana lettura dell'art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova» (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22776; Cass., sez. 5, 22/11/2017, n. 27774; Cass., sez. 5,
4/04/2018, n. 8313; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29568; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429).Pertanto, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313). Come chiarito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile. La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n.
199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n.
546 del 1992 — sollevata dalla C.T.R. della Campania la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, ha ritenuto non fondate le censure. Le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge.
2. Presunzione di legittimità dell'atto: In assenza di prova contraria circa l'estraneità del sottoscrittore all'Ufficio, la firma digitale apposta sull'avviso è da ritenersi valida. Il contribuente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'inesistenza o invalidità del certificato qualificato.
3. Regolarità della notifica: L'avviso è stato notificato secondo le modalità previste dall'art. 60 DPR 600/73
e dall'art. 14 L. 890/1982. La mera spedizione postale da parte dell'Ufficio, in assenza di prova di irregolarità,
è da ritenersi legittima.
4. Fondatezza della pretesa tributaria: Il contribuente, fiscalmente residente in Italia, è soggetto al principio della tassazione mondiale. I redditi di capitale e pensione esteri sono imponibili in Italia, salvo prova di tassazione definitiva all'estero e diritto al credito d'imposta, di cui non è stata fornita prova.
5. Sanzioni proporzionate: L'applicazione delle sanzioni maggiorate per redditi esteri è conforme all'art. 1, comma 8, D. Lgs. 471/1997. L'incremento del 10% sul minimo edittale è giustificato dalla gravità della violazione e dalla mancata indicazione dei redditi in dichiarazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma fella sentenza n. 967/04/23 della CGT di Primo Grado di Messina accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e conferma la legittimità dell'avviso di accertamento n. TYX01M300738/2021.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €1.200,00, oltre accessori di legge a favore della parte appellante .
Palermo 14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4960/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S Cecilia 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 967/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 4
e pubblicata il 26/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M300738 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Messina impugna la Sentenza CGT Primo Grado (n.
967/04/23) che ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso Avviso di accertamento per redditi esteri (anno 2016)
Il ricorso era stato accolto per mancanza di prova della delega da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'atto è stato annullato e l'Agenzia condannata alle spese (€900).
Secondo l'Ufficio, la sentenza di primo grado sarebbe da riformare perché la delega di firma non richiede indicazione nominativa o durata. Rileva che il funzionario firmatario appartiene alla terza area funzionale.
Chiede l'annullamento della sentenza e condanna del contribuente alle spese.
Controdeduzioni del contribuente
Il contribuente nelle sue controdeduzioni espone quanto segue:
1. -Inesistenza della delega: l'atto prodotto è diverso da quello citato nell'avviso.
2. -Assenza di firma valida: mancano sottoscrizione autografa o digitale qualificata.
3. -Mancanza di prova della qualifica del delegato e del delegante.
4. -Violazione della Convenzione Italia-Danimarca: pensioni già tassate in Danimarca.
5. -Sproporzione delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le difese delle parti, ritiene fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate per le seguenti ragioni:
1. Validità della delega di firma: L'Agenzia ha prodotto in giudizio atto dispositivo conforme ai requisiti di legge. La delega, seppur non nominativa, è valida ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73 e della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 11013/2019, 8814/2019), che ammette la delega anche tramite ordini di servizio con indicazione della qualifica del delegato. L'Ufficio ha prodotto in secondo grado l'ATTO
DISPOSITIVO n. 81/2021 di conferimento deleghe di firma emesso dal DIRETTORE PROVINCIALE con cui essa è stata conferita ai titolari di Posizioni organizzative di elevata responsabilità di cui all'art. 1, comma 93, lett. a), della legge 205/2017, ai Capi Area Ufficio Provinciale-Territorio, ai Capi Area di Staff, ai Capi Team, nonché ai singoli addetti ai servizi erogati in front-office così specificato negli allegati da A a
H
Allegato A: Aree di Staff
Allegato B: Ufficio Legale
Allegato C: Ufficio Controlli
Allegato D: Ufficio Territoriale di Messina
Allegato E: Ufficio Territoriale Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA
Allegato F: Uffici Territoriali di Barcellona P.G. e Nominativo_1 di M. Lo
Allegato G: Ufficio Territoriale di Taormina Allegato H: Ufficio Provinciale-Territorio
Orbene, si legge espressamente nell'atto di delega che la sottoscrizione degli atti a cura dei soggetti legittimati a sottoscriverli per delega del Direttore Provinciale deve essere apposta in modo leggibile e per esteso e nei documenti deve sempre risultare il nome del titolare della firma (nota del 27 maggio 2009 della Direzione
Centrale del Personale – Settore Organizzazione e Sviluppo – Ufficio Organizzazione e Direttiva n. 1/2017
Ufficio Legale e Riscossione della Direzione Regionale della Sicilia) nonché la specifica menzione del provvedimento di delega, con riporto della dicitura :(*) “Firma su delega del Direttore Provinciale, Nominativo_2.
Dalla riproduzione per immagine del documento impugnato emerge come siano stati rispettati anche i requisiti formali.
Il Collegio osserva che nel giudizio tributario la produzione di nuovi documenti in appello è sempre legittima. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Ordinanza 7 luglio 2021, n. 19368 (Nominativo_3, Rel. Condello) è tornata sulla questione della interpretazione dell'articolo 58 del D.Lgs. 546/92 con riferimento alla produzione in appello di nuovi documenti. Inoltre, «la piana lettura dell'art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova» (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22776; Cass., sez. 5, 22/11/2017, n. 27774; Cass., sez. 5,
4/04/2018, n. 8313; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29568; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429).Pertanto, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313). Come chiarito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sé irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile. La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n.
199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n.
546 del 1992 — sollevata dalla C.T.R. della Campania la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, ha ritenuto non fondate le censure. Le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale impongono di ritenere che nella facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possa rilevarsi un vulnus nei confronti della parte diligente talmente grave da rendere illegittima sul piano costituzionale la disposizione di legge.
2. Presunzione di legittimità dell'atto: In assenza di prova contraria circa l'estraneità del sottoscrittore all'Ufficio, la firma digitale apposta sull'avviso è da ritenersi valida. Il contribuente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'inesistenza o invalidità del certificato qualificato.
3. Regolarità della notifica: L'avviso è stato notificato secondo le modalità previste dall'art. 60 DPR 600/73
e dall'art. 14 L. 890/1982. La mera spedizione postale da parte dell'Ufficio, in assenza di prova di irregolarità,
è da ritenersi legittima.
4. Fondatezza della pretesa tributaria: Il contribuente, fiscalmente residente in Italia, è soggetto al principio della tassazione mondiale. I redditi di capitale e pensione esteri sono imponibili in Italia, salvo prova di tassazione definitiva all'estero e diritto al credito d'imposta, di cui non è stata fornita prova.
5. Sanzioni proporzionate: L'applicazione delle sanzioni maggiorate per redditi esteri è conforme all'art. 1, comma 8, D. Lgs. 471/1997. L'incremento del 10% sul minimo edittale è giustificato dalla gravità della violazione e dalla mancata indicazione dei redditi in dichiarazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma fella sentenza n. 967/04/23 della CGT di Primo Grado di Messina accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e conferma la legittimità dell'avviso di accertamento n. TYX01M300738/2021.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €1.200,00, oltre accessori di legge a favore della parte appellante .
Palermo 14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE