Art. 1.
La documentazione di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 20431 nonche' ogni altro elemento idoneo a comprovare la detenzione nei "K.Z." (Konzentrazion-Zone), da fornirsi a cura degli interessati, a corredo delle domande per indennizzo gia' presentate entro il termine previsto del 21 luglio 1964, devono essere fatti pervenire alla Commissione di cui all'articolo 7 del citato decreto presidenziale, sotto pena di decadenza dal diritto allo indennizzo stesso, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
La documentazione di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 20431 nonche' ogni altro elemento idoneo a comprovare la detenzione nei "K.Z." (Konzentrazion-Zone), da fornirsi a cura degli interessati, a corredo delle domande per indennizzo gia' presentate entro il termine previsto del 21 luglio 1964, devono essere fatti pervenire alla Commissione di cui all'articolo 7 del citato decreto presidenziale, sotto pena di decadenza dal diritto allo indennizzo stesso, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.