Articolo 1 della Legge 6 agosto 1966, n. 646
Articolo 2
Versione
6 settembre 1966
Art. 1.
La documentazione di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 20431 nonche' ogni altro elemento idoneo a comprovare la detenzione nei "K.Z." (Konzentrazion-Zone), da fornirsi a cura degli interessati, a corredo delle domande per indennizzo gia' presentate entro il termine previsto del 21 luglio 1964, devono essere fatti pervenire alla Commissione di cui all'articolo 7 del citato decreto presidenziale, sotto pena di decadenza dal diritto allo indennizzo stesso, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 6 settembre 1966
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