Sentenza 26 maggio 2023
Massime • 1
In tema di estradizione passiva, non può essere addotta quale motivo ostativo alla consegna l'avvenuta prescrizione ove siano in contestazione crimini contro l'umanità, i quali offendono gli interessi transnazionali e violano lo "jus cogens", ovvero quelle norme di diritto vivente considerate da tutti gli Stati universalmente vincolanti, che, poste al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalgono su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, essendo incorporate nell'ordinamento interno dall'art. 10 Cost. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal governo uruguaiano nei confronti di un cittadino di quel Paese, all'epoca militare, indagato per l'omicidio di un oppositore del regime deceduto a cagione delle torture subite, nella quale la Corte ha rilevato che il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è affermato anche dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, ratificato dall'Uruguay, ed ha evidenziato che l'art. 4 legge 14 luglio 2017, n. 110, esclude che possa essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri indagati o condannati all'estero per fatti integranti tortura).
Commentario • 1
- 1. Art. 26 della Costituzione italiana: commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 14 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2023, n. 23262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23262 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione del Consigliere DO ONi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria, con l'allegata documentazione sanitaria, dell'Avv. Claudio Carrato, difensore dell'estradando, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha ritenuto sussistenti le condizioni per concedere all'Uruguay l'estradizione di NO ES IO GO, richiesta a seguito dell'emissione di un ordine di cattura internazionale da parte del Tribunale Penale di Prima Istanza di Montevideo del 27 agosto 2019 per l'omicidio pluriaggravato del cittadino argentino AR ES Alter. Il fatto risale al 19 agosto 1973, all'epoca della repressione da parte di molti governi dittatoriali dell'America Latina, tra cui l'Uruguay, dei movimenti politici di opposizione di sinistra, nella specie rappresentati dal Partido Revolucionario de los Trabajadores e dal Ejercito Revolucionario Populàr ritenuti fiancheggiatori del movimento armato dei Tupamaros. Dalla richiesta di estradizione si ricava che l'Alter, studente di architettura, venne fermato e condotto in una caserma militare, dove morì sotto interrogatorio per le torture subite;
dagli elementi di prova acquisiti risulta, altresì, che l'estradando, all'epoca capitano dell'esercito, era responsabile del detenuto e aveva il potere di decidere chi, tra i fermati, dovesse essere o meno interrogato. Dopo avere rilevato la sussistenza di gravi elementi di colpevolezza a carico dell'estradando ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen. nonché l'imprescrittibilità del reato per la legge italiana, la Corte territoriale ha osservato che esso non è prescritto nemmeno secondo la legge uruguayana, in forza delle successive disposizioni normative che hanno abrogato le previsioni che, al fine di consentire una transizione non traumatica dalla dittatura alla democrazia, avevano a suo tempo stabilito la caducazione dell'esercizio della pretesa punitiva dello Stato rispetto ai delitti commessi sino al 1 marzo 1985 ad opera di appartenenti all'esercito o alle forze di polizia nell'esercizio del cd. terrorismo di Stato nei confronti degli oppositori politici.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, che affida l'impugnazione a sei motivi di doglianza di seguito riassuntivamente esposti.
2.1. Mancanza assoluta della motivazione e mancata risposta alla prima parte della memoria difensiva dove si dimostra l'assoluta estraneità del ricorrente alla morte del sig. Alter. La sentenza impugnata gli contesta una posizione di garanzia relativamente alla sorte del detenuto, avendo omesso di vigilare sui suoi sottoposti durante l'interrogatorio. Dal verbale di audizione dinanzi all'Autorità giudiziaria 2 O uruguayana risulta, tuttavia, che all'interrogatorio del detenuto sovrintese e partecipò attivamente, in via esclusiva, il capo dell'Unità S2, diretto superiore di GO, Ten. Col. Caputo, unitamente ai suoi sottoposti Cap. BE Gomez e RO RR;
il detenuto, del resto, non fu mai portato dinanzi al ricorrente - che ricopriva il ruolo di Ufficiale S2, avente il compito di designare, con il suo superiore, coloro che dovevano procedere all'interrogatorio essendo già - deceduto per le torture subite;
al momento dell'interrogatorio, GO era, inoltre, impegnato in un'altra operazione militare, che si svolgeva all'esterno dell'edificio dove ebbe luogo l'interrogatorio.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla intervenuta prescrizione del reato per cui è richiesta l'estradizione. Il reato, commesso il 19 agosto 1973, è punibile con la reclusione massima di trenta anni di detenzione in base agli artt. 310 e 312 ed è ormai prescritto ai sensi dell'art. 117 del Codice penale uruguayano. Anche a voler far iniziare il decorso del termine di prescrizione dal 1 marzo 1985, giorno di ristabilimento dell'ordine costituzionale in Uruguay, in ogni caso il reato si è estinto il 1 marzo 2005. Sussiste, pertanto, condizione ostativa all'estradizione ai sensi dell'art. 3 del Trattato bilaterale di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay del 11 maggio 2007, ratificato nel 2019, che alla lett. b) dell'art. 3 stabilisce che l'estradizione non sarà concessa se l'azione penale o la pena sono prescritte secondo la legge di una delle Parti contraenti.
2.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione del principio dell'irretroattività della legge penale e dei principi garantistici previsti dalla Costituzione italiana. La statuizione della Corte di appello territoriale, in accoglimento delle richieste dello Stato uruguayano, secondo cui la prescrizione è stata sospesa per effetto dell'art. 1 della legge n. 18.831 del 27 ottobre 2011 intitolata "Ripristino della richiesta punitiva dello Stato per reati commessi in applicazione del Terrorismo di Stato fino al 1 marzo 1985", risulta giuridicamente illegittima dal punto di vista dell'ordinamento italiano, in particolare contrastando con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e violando l'art. 2, primo e quarto comma, cod. pen. nonché gli artt. 7 Conv. EDU e 49 della Carta di Nizza dell'Unione europea.
2.4. Mancanza assoluta di motivazione e mancata risposta alla specifica doglianza contenuta nella memoria difensiva (lett. C ed E), lì dove si allegano l'intervenuta archiviazione della posizione del ricorrente da parte dell'Autorità giudiziaria militare uruguayana in data 15 agosto 1974 e la violazione del principio del ne bis in idem. 3 се In forza della legge n. 15.737 (legge di amnistia) e della legge n. 15.738, con cui sono stati convalidati i cd. decreti legge emanati dal Consiglio di Stato, la Corte Suprema di Giustizia uruguayana ha inviato il fascicolo alla Corte penale competente, che, confermando l'operato della giustizia militare, ha archiviato il procedimento il 19 maggio 1989. 2.5. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ed inosservanza della legge uruguayana n. 15.848. La Corte di appello territoriale non ha tenuto conto della legge uruguayana n. 15.848, detta Legge di scadenza della rivendicazione punitiva dello Stato, varata dal primo governo democratico insediatosi dopo la cessazione della dittatura in favore dei membri delle forze armate e della Polizia che avevano affrontato il terrorismo. La legge è stata nel tempo sottoposta a referendum abrogativo per due volte, risultando sempre confermata dalle consultazioni popolari. L'art. 3, lett. g), del ricordato Trattato bilaterale Italia Uruguay stabilisce,. infatti, che l'estradizione non sarà concessa se, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, una delle Parti ha concesso amnistia, indulto o grazia. Pertanto, la procedura per la richiesta di estradizione per il caso in esame è stata ampiamente rispettata, visto che il competente tribunale penale uruguayano lo ha archiviato, con decisione avente autorità di cosa giudicata.
2.6. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza assoluta della motivazione in ordine all'esistenza di gravi patologie fisiche che metterebbero a rischio la vita del ricorrente in caso di accoglimento della richiesta di estradizione. Un motivo di diniego all'estradizione ai sensi dell'art. 705, comma 2, lett. c- bis), cod. proc. pen. va ravvisato nelle condizioni di salute e di età (82 anni) del ricorrente, affetto da una serie di patologie (ipercolesterolemia, emicrania con aura, ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale cronica, insufficienza renale cronica Stadio 3, micro-ematuria, ipertrofia prostatica benigna, prostatite, dermatosi) che potrebbero mettere a serio rischio la sua vita ove fosse concessa l'estradizione. Ulteriore profilo di doglianza va poi individuato ai sensi dell'art. 698 cod. proc. pen., essendovi fondato motivo di ritenere che l'estradizione del GO sia stata chiesta solo ed esclusivamente per un reato politico e che il giudizio in Uruguay sarebbe influenzato da fattori ideologici, politici o da intenti persecutori di parte. Nell'ambito del medesimo giudizio, infine, l'estradando non godrebbe dei diritti fondamentali di difesa, in quanto tutti i militari e le persone che potrebbero testimoniare in suo favore sono deceduti, non godendo di un processo equo. 4 d. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va come tale rigettato.
2. Esaminando partitamente i motivi di censura e con riferimento al primo di essi, va immediatamente rilevato che il Trattato bilaterale di estradizione siglato tra l'Italia e l'Uruguay l'11 maggio 2007 e ratificato con legge 25 novembre 2019, n. 151, non contempla tra le condizioni necessarie alla consegna la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. "quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente". Rispondendo alla medesima doglianza, la Corte di merito ha, peraltro, fatto buon governo dei principî al riguardo stabiliti da questa Corte di legittimità, statuendo che, in tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, A., Rv. 275088; conf. Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Malatto, Rv. 260042; Sez. 6, n. 17913 del 09/04/2009, Mirosevich, Rv. 243583) ovvero verificare se "dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni per le quali si ritiene probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione" (Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, Pallasà Perez, Rv. 238089). È quanto accaduto nel caso in esame, in cui in estrema sintesi la Corte di merito ha valutato, nei limiti fissati dai suddetti principi, il ruolo svolto dallo estradando nella procedura che portò al decesso sotto tortura di AR ES Alter, come quello di un concorrente, avente ruolo di garanzia e vigilanza, per quanto complementare rispetto a quello del suo superiore diretto (Ten. Col. Caputo), nei confronti dei sottoposti (Cap. BE Gomez e RO RR), ritenuti autori materiali delle sevizie in danno della vittima e dell'omicidio derivatone. Il ricorrente ha allegato in proprio favore: a) di non essere stato a capo della gerarchia di comando il giorno del fatto;
b) di non essere stato presente all'atto dell'interrogatorio dell'Alter, poiché impegnato in un diverso servizio all'esterno della caserma teatro degli eventi. 5 La motivazione della sentenza, tuttavia, non è affatto apodittica ed è basata su un coerente vaglio delibativo della serie degli elementi addotti a sostegno della domanda di estradizione: le allegazioni difensive riguardano, dunque, il merito del giudizio, che non potrà che avere luogo dinanzi all'autorità giudiziaria uruguayana. Al di là del predetto apprezzamento non è, infatti, consentito spingersi alla autorità giudiziaria italiana, dal momento che eventuali prove a discarico possono rilevare purché risultino chiare ed incontrovertibili dell'innocenza dell'estradando (Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trindade Correa, Rv. 277560), con la conseguenza che è dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente che egli dovrà far valere la rilevanza di tutti gli elementi a discarico, idonei a dimostrare la sua assoluta estraneità ai fatti in addebito.
3. Con riferimento, invece, all'eccezione di prescrizione del delitto per cui si procede, declinata nel secondo motivo di censura, va rilevato quanto segue. Il reato per cui si procede è pacificamente imprescrittibile per l'ordinamento italiano, sia in quanto trattasi di omicidio punibile con la pena dell'ergastolo (artt. 575 e 577, primo comma, n. 4, 61, n. 4 e 157, ult. comma, cod. pen.), sia in quanto crimine contro l'umanità (v., infra, Sez. 6, n. 29951 del 30/06/2022). Conformemente a quanto stabilito anche da varie Corti internazionali -come nel caso della Corte internazionale di giustizia che, nell'affrontare la questione relativa all'obbligo di perseguire o estradare (aut dedere aut iudicare), ha riconosciuto il divieto di tortura come "parte del diritto internazionale consuetudinario" che "è diventato una norma perentoria (jus cogens)" (sentenza Belgio c. Senegal, 20 luglio 2012, § 99) - la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, infatti, riconosciuto che sono sottratti alla prescrizione -che non può, pertanto, essere addotta quale motivo ostativo alla consegna i crimini
contro
- l'umanità, i quali offendono gli interessi transnazionali e violano per l'appunto lo jus cogens, ovvero quelle norme di diritto vivente considerate da tutti gli Stati universalmente vincolanti che, poste al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalgono su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, essendo incorporate nell'ordinamento interno dall'art. 10 Cost. (Sez. 6, n. 29951 del 30/06/2022, Rep. Argentina in proc. Reverberi, Rv. 283615, a superamento di un precedente di segno contrario Sez. 6, n. 46634 del 17/07/2014, Rep. - Argentina in proc. Reverberi, Rv. 261004 - relativo allo stesso estradando). La comunità internazionale ha, a sua volta, da tempo stabilito che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità, al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene. 6 d La regola è codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. In tale quadro di riferimento, il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di jus cogens, in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così ad es. la sentenza Trib. mil. Roma nei confronti di RL SS ed ER Priebke del 22 luglio 1997, confermata da Corte mil. app. Roma del 07 marzo 1998 e in via definitiva da Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998). Un rilievo particolare deve essere, inoltre, riconosciuto allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Uruguay il 28 giugno 2002, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. L'eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura, inoltre, indicata ed auspicata dagli organismi internazionali più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Infine, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato l'inammissibilità di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione o l'amnistia quando un agente dello Stato è accusato di atti contrari agli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto della tortura) della Convenzione (Corte EDU, 29/03/2011, Alikaj c. Italia, §§ 99, 108 e mutatis mutandis LS YA c. Turchia, no 32446/96, § 55, novembre 2004, Okkalı c. Turchia, no 52067/99, § 76, CEDH 2006-XII) indicando ai giudici nazionali l'esigenza, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (Corte EDU, 17/05/2010, ON c. Lettonia, § 208 in tema di crimini di guerra). La stessa Corte di Strasburgo ha, inoltre, stigmatizzato la normativa nazionale italiana che non prevedeva misure per rendere imprescrittibile l'azione penale nei casi accertati di tortura (Corte EDU, 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, § 225 relativa alle vicende del G8 di Genova del 2001). Può, dunque, ritenersi vigente una norma del diritto internazionale "cogente" che esclude la prescrizione dei crimini contro l'umanità e che non può essere derogata dai trattati bilaterali di estradizione, l'interpretazione dei quali va anzi adeguata ai fini del rispetto di tale norma, in quanto collocata ad un livello superiore nella gerarchia delle fonti internazionali. 7 d. 3. A tale complesso di considerazioni si aggiunge quella che, con legge 14 luglio 2017, n. 110, il legislatore ha introdotto anche nell'ordinamento italiano il delitto di tortura (art. 613-bis cod. pen.). L'art. 4 (Esclusione dall'immunità. Estradizioni in caso di tortura) di tale legge stabilisce, inoltre, nel primo comma, che non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. È evidente che il riferimento deve essere inteso ai fatti (art. 13, secondo comma, cod. pen.) integranti tortura, quand'anche diversamente qualificati in diritto (nella specie: omicidio aggravato, per avere gli autori agito con sevizie e crudeltà nei confronti della vittima). Il rilievo è sufficiente ad escludere la fondatezza di gran parte delle ragioni di doglianza contenute nel ricorso ed in particolare di quelle di cui ai motivi terzo, quarto e quinto dell'impugnazione, ma il Collegio reputa che non ci si possa esimere dal valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del reato con riferimento anche all'ordinamento dello Stato richiedente l'estradizione (secondo motivo di ricorso). A tale fine, il ricorrente ha richiamato l'articolata vicenda di successione di leggi che ha nel tempo caratterizzato l'ordinamento uruguayano che, al pari di quanto avvenuto in altri Stati sudamericani retti nel recente passato da analoghe dittature militari, si è trovato nella necessità di assicurare il ristabilimento non traumatico dell'ordine costituzionale venendo a patti con la perdurante capacità di condizionamento del processo legislativo esercitato dalle strutture militari, (1 ) talora atteggiantesi a Stato all'interno dello Stato. E' così accaduto che la facoltà punitiva dello Stato democratico sia stata pienamente ristabilita solo dopo un congruo lasso temporale, previa abrogazione delle leggi varate nella fase di transizione alla democrazia e che avevano sostanzialmente garantito l'immunità agli appartenenti alle forze armate o a quelle di polizia resisi responsabili di omicidi e di altri gravi delitti nel corso della sanguinosa repressione contro gli oppositori politici (v., ad es., con un percorso perfettamente sovrapponibile, l'Argentina con le Leyes de Punto Final 23.492 del 1986 e de Obediencia debida 23.521 del 1987, successivamente abrogate nel 1998 ed annullate con la legge n. 25.779 del 12 agosto 2003). Come anticipato, in Uruguay si è verificata una analoga vicenda di successione di leggi, con l'iniziale approvazione, il 22 dicembre 1986, della Ley de Caducidad n. 15.848 con la quale si impediva l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato rispetto ai delitti commessi sino al 1 marzo 1985 da appartenenti alle forze armate o alle forze di polizia. 8 d. Con il rafforzamento progressivo della democrazia, tale legge è stata, infine, abrogata con la n. 18.831 del 27 ottobre 2011, che ha ripristinato, per quei fatti, la pretesa punitiva dello Stato uruguayano, stabilendo che la prescrizione è rimasta sospesa dal 27 giugno 1973 al 27 giugno 2011: il reato non è, dunque, prescritto nemmeno per la legge dello Stato richiedente, che del resto non avrebbe altrimenti presentato la richiesta di estradizione. Alla luce di tali considerazioni, devono ritenersi prive di fondamento le censure in tema di violazione del principio dell'irretroattività della legge penale e dei principi garantistici previsti dalla Costituzione italiana (terzo motivo di ricorso), violazione del principio di ne bis in idem per intervenuta archiviazione della posizione del ricorrente da parte dell'autorità giudiziaria militare uruguayana sotto il vigore della normativa abrogata (quarto motivo), violazione dello stesso principio in forza di analoga decisione della magistratura ordinaria (quinto motivo). (th) E', infatti, evidente che le vicende che hanno interessato la legislazione dello Stato richiedente, compresi i referendum confermativi della sua legittimità, al pari delle decisioni giudiziarie adottate nel vigore di leggi successivamente abrogate, non possono costituire oggetto di sindacato nella presente procedura estradizionale, che oltre tutto è stata avviata dopo la sottoscrizione del trattato bilaterale tra Italia e Uruguay nel 2017, quando, cioè, il percorso di ripristino della potestà punitiva dello Stato richiedente si era ormai da tempo concluso. Anche in questo caso, l'estradando potrà far valere le sue argomentazioni al riguardo dinanzi all'autorità giudiziaria competente.
4. Va, infine, dichiarato infondato anche il sesto, ultimo e composito motivo di ricorso, concernente tanto le condizioni di salute del ricorrente in rapporto alla sua età anagrafica quanto l'eventualità che processo in Uruguay non possa svolgersi in maniera equa, procedendosi a suo carico per un reato politico. La prima di tali doglianze è infondata. Come già congruamente osservato dalla Corte di merito, tutte le patologie allegate dalla difesa sono fronteggiabili con adeguata terapia farmacologica, risultando del tutto compatibili con l'età anagrafica del ricorrente e non potendo, pertanto, integrare un rischio di conseguenze di eccezionale gravità in caso di accoglimento della domanda di estradizione. Al riguardo, pertanto, deve ritenersi che la Corte di appello ha fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 1354 del 27/11/2018, dep. 2019, Fioretti, Rv. 274837), secondo cui la causa di rifiuto prevista dall'art. 705, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4 9 б della legge 3 ottobre 2017, n. 149, può trovare applicazione non in presenza di qualsiasi ripercussione negativa per la salute del predetto, ma solo quando possano derivare dall'estradizione conseguenze di eccezionale gravità, cioè effetti patologici importanti ed oggettivamente riscontrabili. Le ulteriori censure devono ritenersi genericamente formulate. Il rischio di celebrazione di un processo non equo in Uruguay è evocato in termini del tutto ipotetici e men che mai può valere l'allegazione che si procede per un delitto politico, non potendo essere considerato tale l'omicidio di un cittadino inerme di fronte alla potenza repressiva dello Stato.
5. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente DO ON GA De MI Depositato in Cancelleria 200726 MAG 2020 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO TARTO BRS P na Cirimele IL FUNZ 10