TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/07/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 952/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Ada Gambardella Giudice Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 952/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLO FRAU Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. BASTIANINA COCCO CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione rapporti genitoriali
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Disporsi l'affidamento condiviso del minore figlio ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare;
2) disporsi che il minore starà con il padre liberamente, quando vorrà, con preavviso tra i genitori almeno 24 ore prima;
in caso di disaccordo, disporsi che il minore, tenuto conto delle sue esigenze di studio, sportive, di svago e considerata la sua volontà, e di quelle lavorative dei genitori, stia con il padre per almeno due pomeriggi alla settimana e a finesettimana alternati, dal sabato fino alla domenica sera;
stesso principio dell'alternanza disciplinerà la permanenza del minore presso ciascuno dei genitori nelle principali festività civili e religiose dell'anno e durante le vacanze extrascolastiche, che potrà trascorrere per più settimane consecutive anche con il padre;
3) disporsi l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre del minore la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio, mediante accredito su IBAN Postepay [...] 4) disporsi che le spese straordinarie saranno suddivise al 50% dai genitori con applicazione del Protocollo CNF, precisando che la madre del minore provvederà alle spese di natura sanitaria e per i percorsi terapeutici / di pagina 1 di 3 riabilitazione necessari al minore, impiegando a tal scopo i contributi previdenziali riscossi in favore del ragazzo (indennità di frequenza, pensione e quant'altro erogato dagli Enti per il minore), e che solo eventuali differenze residue, laddove i costi delle terapie fosse ro superiori all'entità dei contributi, saranno poste a carico dei genitori nella misura del 50%; 5) disporsi che l'assegno unico universale erogato dall' sarà percepito nella misura del 100% dalla madre del minore”. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 aprile 2025 chiedeva provvedersi alla regolamentazione Parte_1 dei rapporti genitoriali nell'interesse del minore figlio , nato il [...] dalla sua Per_1 relazione con e riconosciuto da entrambi i genitori. CP_1
Esponeva che, cessata la convivenza col resistente, questi si era disinteressato del figlio che era rimasto a vivere presso la madre, occupata come operaia presso la società Mc Donald's di Sassari, mentre il padre, ristretto in carcere per alcuni anni, aveva di fatto interrotto i rapporti col minore e non aveva concorso al suo mantenimento, interamente gravante sull'esponente. Aggiungeva come il ragazzo avesse bisogno di cure e attenzioni particolari, essendo affetto da un disturbo dell'apprendimento (diagnosticato come ADHD, caratterizzato da dislessia e disortografia) comportante anche difficoltà comportamentali e chiedeva che, affidatole il figlio in modo esclusivo, eventuali contatti con l'altro genitore avvenissero in modalità protetta. Chiedeva anche che a carico del fosse posto CP_1 un contributo di almeno 300 euro mensili per il mantenimento del ragazzo.
Si costituiva il convenuto e affermava di non aver potuto vedere il figlio a causa del suo stato di detenzione, subito per fatti risalenti al 2015, precisando che nei primi tempi di restrizione in carcere lo frequentava con una certa regolarità. Aggiungeva che dalla fine della reclusione, dal dicembre del 2024, si era subito messo in contatto con lui, ricominciando a frequentarlo, portandolo con sé al mare e festeggiando con lui il compleanno, rappresentando come il minore fosse molto legato a lui e opponendosi alla previsione di incontri protetti, siccome ingiustamente limitativi dei loro rapporti.
Quanto agli aspetti patrimoniali, allegava di reperire solo lavori saltuari, scarsamente remunerati, e di dover sostenere i costi di locazione della sua dimora.
Concludeva per l'affidamento condiviso del figlio, proponeva una regolamentazione dei loro incontri e offriva di concorrere al suo mantenimento con una somma di 200 euro mensili, fermo il contributo alla metà delle spese straordinarie.
Alla prima udienza le parti chiedevano un breve termine per poter perfezionare le trattative dirette ad una regolamentazione comune dei rapporti genitoriali e all'udienza cartolare del 22 luglio 2025 la causa veniva in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, riportate in epigrafe.
Ritiene il collegio di dover recepire interamente gli accordi delle parti che hanno proposto una regolamentazione dei rapporti genitoriali e dei contributi economici equilibrata e conforme all'interesse del minore che vede garantita un'adeguata permanenza presso entrambi i genitori e la conseguente possibilità di mantenere rapporti proficui e continuativi con loro, ricevendone cure, educazione e supporto morale. Si dispone quindi in conformità alle conclusioni condivise sopra trascritte. Le spese sono interamente compensate stante la definizione concordata del procedimento. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, provvede alla regolamentazione dei rapporti genitoriali in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle parti e trascritte in epigrafe. Spese compensate. Sassari 23 luglio 2025 Il Presidente est. Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Ada Gambardella Giudice Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 952/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLO FRAU Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. BASTIANINA COCCO CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione rapporti genitoriali
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Disporsi l'affidamento condiviso del minore figlio ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare;
2) disporsi che il minore starà con il padre liberamente, quando vorrà, con preavviso tra i genitori almeno 24 ore prima;
in caso di disaccordo, disporsi che il minore, tenuto conto delle sue esigenze di studio, sportive, di svago e considerata la sua volontà, e di quelle lavorative dei genitori, stia con il padre per almeno due pomeriggi alla settimana e a finesettimana alternati, dal sabato fino alla domenica sera;
stesso principio dell'alternanza disciplinerà la permanenza del minore presso ciascuno dei genitori nelle principali festività civili e religiose dell'anno e durante le vacanze extrascolastiche, che potrà trascorrere per più settimane consecutive anche con il padre;
3) disporsi l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre del minore la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio, mediante accredito su IBAN Postepay [...] 4) disporsi che le spese straordinarie saranno suddivise al 50% dai genitori con applicazione del Protocollo CNF, precisando che la madre del minore provvederà alle spese di natura sanitaria e per i percorsi terapeutici / di pagina 1 di 3 riabilitazione necessari al minore, impiegando a tal scopo i contributi previdenziali riscossi in favore del ragazzo (indennità di frequenza, pensione e quant'altro erogato dagli Enti per il minore), e che solo eventuali differenze residue, laddove i costi delle terapie fosse ro superiori all'entità dei contributi, saranno poste a carico dei genitori nella misura del 50%; 5) disporsi che l'assegno unico universale erogato dall' sarà percepito nella misura del 100% dalla madre del minore”. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 aprile 2025 chiedeva provvedersi alla regolamentazione Parte_1 dei rapporti genitoriali nell'interesse del minore figlio , nato il [...] dalla sua Per_1 relazione con e riconosciuto da entrambi i genitori. CP_1
Esponeva che, cessata la convivenza col resistente, questi si era disinteressato del figlio che era rimasto a vivere presso la madre, occupata come operaia presso la società Mc Donald's di Sassari, mentre il padre, ristretto in carcere per alcuni anni, aveva di fatto interrotto i rapporti col minore e non aveva concorso al suo mantenimento, interamente gravante sull'esponente. Aggiungeva come il ragazzo avesse bisogno di cure e attenzioni particolari, essendo affetto da un disturbo dell'apprendimento (diagnosticato come ADHD, caratterizzato da dislessia e disortografia) comportante anche difficoltà comportamentali e chiedeva che, affidatole il figlio in modo esclusivo, eventuali contatti con l'altro genitore avvenissero in modalità protetta. Chiedeva anche che a carico del fosse posto CP_1 un contributo di almeno 300 euro mensili per il mantenimento del ragazzo.
Si costituiva il convenuto e affermava di non aver potuto vedere il figlio a causa del suo stato di detenzione, subito per fatti risalenti al 2015, precisando che nei primi tempi di restrizione in carcere lo frequentava con una certa regolarità. Aggiungeva che dalla fine della reclusione, dal dicembre del 2024, si era subito messo in contatto con lui, ricominciando a frequentarlo, portandolo con sé al mare e festeggiando con lui il compleanno, rappresentando come il minore fosse molto legato a lui e opponendosi alla previsione di incontri protetti, siccome ingiustamente limitativi dei loro rapporti.
Quanto agli aspetti patrimoniali, allegava di reperire solo lavori saltuari, scarsamente remunerati, e di dover sostenere i costi di locazione della sua dimora.
Concludeva per l'affidamento condiviso del figlio, proponeva una regolamentazione dei loro incontri e offriva di concorrere al suo mantenimento con una somma di 200 euro mensili, fermo il contributo alla metà delle spese straordinarie.
Alla prima udienza le parti chiedevano un breve termine per poter perfezionare le trattative dirette ad una regolamentazione comune dei rapporti genitoriali e all'udienza cartolare del 22 luglio 2025 la causa veniva in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, riportate in epigrafe.
Ritiene il collegio di dover recepire interamente gli accordi delle parti che hanno proposto una regolamentazione dei rapporti genitoriali e dei contributi economici equilibrata e conforme all'interesse del minore che vede garantita un'adeguata permanenza presso entrambi i genitori e la conseguente possibilità di mantenere rapporti proficui e continuativi con loro, ricevendone cure, educazione e supporto morale. Si dispone quindi in conformità alle conclusioni condivise sopra trascritte. Le spese sono interamente compensate stante la definizione concordata del procedimento. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, provvede alla regolamentazione dei rapporti genitoriali in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle parti e trascritte in epigrafe. Spese compensate. Sassari 23 luglio 2025 Il Presidente est. Stefania Deiana
pagina 3 di 3