Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 343/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 343/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rapp.ti e difesi come in atti dall'avv. Antico C.F._2
Paolo, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di mandato in calce al ricorso RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 25.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.02.2025 i coniugi [nata a [...]_1 in data 27.03.1979 (C.F. )] e [nato a [...]F._1 Parte_2
LL (SA) in data 12.06.1975 (C.F. ], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 02.05.2009 in Capaccio (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Capaccio dell'anno 2009, al n.
2 Parte II Serie C e che dall'unione era nato il figlio (13.09.2009), ed Per_1 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa del 10.01.2012, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 25.03.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
12.02.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
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Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e, pertanto, prestano reciprocamente il consenso al rilascio dei passaporti;
2) si è trasferita In Roccadaspide (SA), presso l'abitazione ubicata in Parte_1 via Gaetano Galardo, n. 29;
3) i coniugi dichiarano di rinunciare vicendevolmente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
4) relativamente al figlio minore i coniugi optano per l'affidamento Per_1 congiunto ad entrambi i genitori i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale con collocamento prevalente presso la madre con la quale il minore vivrà presso l'abitazione sita in Comune di Roccadaspide
(SA), alla via Gaetano Galardi n. 29, dove è stata fissata la residenza anche anagrafica del minore, con la precisazione che eventuali cambi di residenza saranno comunicati al padre per ogni evenienza.
Le decisioni sul figlio minore di particolare importanza, quali la scelta della religione, la scelta della scuola, le decisioni mediche di particolare importanza, ecc., saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, i quali si confronteranno civilmente fra di loro, senza alcuna sopraffazione, mentre le altre decisioni di gestione quotidiana e di ordinaria amministrazione del figlio minore saranno, invece, prese liberamente e singolarmente da ciascun genitore senza necessità di consultare e confrontarsi con l'altro;
5) quanto al diritto di frequentazione del minore, i tempi di visita e di permanenza del minore presso il padre verranno liberamente stabiliti tra i genitori, in relazione ai quali sussiste già ora ampia condivisione, nel rispetto esclusivo degli impegni e degli interessi del minore.
Solo in subordine e in caso di estremo disaccordo, e solo qualora l'On. Giudice non ritenesse di condividere la scelta operata concordemente dai genitori, si stabilisce, circa i tempi e le modalità di frequentazione e visita padre/figlio, che Pt_2
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vedrà e terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario di Pt_2 Per_1 frequentazione, fermo restando le prioritarie esigenze scolastiche e/o di salute che, in ogni caso, hanno prevalenza: (i) dalle ore 09:00 del martedì alle ore 20:00 dello stesso giorno;
a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 09:00 alle ore
20:00 dello stesso giorno, alternando il giorno festivo di Natale, Pasqua e
Capodanno ed il giorno successivo dalle ore 09:00 alle ore 20:00; per due giorni, da concordarsi tra i coniugi, durante le festività natalizie, dalle ore 09:00 alle ore 20:00
e, durante le vacanze estive, per dieci giorni, con pernottamento presso il padre;
6) verserà a a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 del figlio per dodici mensilità annuali, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat - costo della vita, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie
(ossia le spese mediche e specialistiche non coperte dal SSN, le spese dentistiche e odontoiatriche, le spese oculistiche, le spese scolastiche - quali, a solo titolo esemplificativo, l'iscrizione alla scuola pubblica asilo/materna/scuola elementare etc., il dopo scuola, la mensa, i buoni pasto, l'acquisto libri di testo e del materiale di cancelleria, le gite organizzate dalla scuola, il trasporto, i corsi di recupero e/o le lezioni private - le spese sportive, le spese ricreative) da concordare previamente e documentare, e salvo le urgenze mediche.
Le parti richiamano il Protocollo/Linee Guida spese straordinarie del Tribunale di
Milano del 14.07.2017 per la specificazione delle spese extra assegno di mantenimento per il figlio;
7) i coniugi convengono che l'assegno unico universale
(AUU) per il figlio sarà percepito integralmente dalla mamma Per_1 Pt_1
e, a tal fine, rinuncia in favore della moglie a ricevere la
[...] Parte_2 quota di sua spettanza autorizzandola sin da ora a compiere ogni attività presso ogni organo a ciò preposto (Patronati, INPS, ecc.) che consenta il versamento integrale dell'AUU in favore di quest'ultima, impegnandosi, altresì, a fornire la documentazione e prestare i consensi occorrenti a tale scopo;
8) i coniugi, ai sensi dell'art. 473bis.12, comma 4, C.p.c., dichiarano e si danno reciprocamente atto che gli impegni e le attività quotidiane del figlio Per_1 relative alla scuola, al percorso educativo e alle attività extrascolastiche, alle
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frequentazioni abituali e alle vacanze abitualmente godute, sono stati indicati nell'allegato piano genitoriale;
9) i coniugi dichiarano di aver regolato tra di loro ogni ulteriore rapporto patrimoniale e di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti sì da non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, anche con riferimento ai conti correnti bancari ad essi rispettivamente ed esclusivamente intestati, i cui relativi saldi i coniugi dichiarano essere di loro rispettiva esclusiva proprietà, tal che riguardo a detti beni nessuno dei due possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'altro”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a LL (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
12.06.1975 (C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Capaccio (SA) dell'anno 2009, al n. 2 Parte II Serie C;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capaccio (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento
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dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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