Sentenza breve 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 07/04/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00747/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02047/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Targa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63;
per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità
del provvedimento in data 7 luglio 2025, con cui la Prefettura di -OMISSIS-, Sportello Unico per l’Immigrazione, ha disposto, nei confronti del ricorrente, la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno n.-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. RL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato - con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto, nei confronti del ricorrente medesimo, la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno n.-OMISSIS- – deducendo la violazione degli artt. 5, comma 5, e 24, comma 10, del decreto legislativo n. 286/1998;
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso perché, a seguito del riesame della posizione del ricorrente, l’istanza per cui è causa è stata accolta.
3. Il ricorrente con memoria depositata in data 6 marzo 2026 ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno l’interesse ad agire perché egli ha ottenuto il richiesto permesso di soggiorno (copia del quale è stata versata in atti).
4. Alla camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
5. Preliminarmente il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
6. La rinuncia depositata dal ricorrente non è stata notificata all’Amministrazione resistente e, quindi, non è possibile dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, c.p.a.
7. Tuttavia, stante il tenore dell’atto di rinuncia depositato dal ricorrente, che conferma quanti già dedotto dall’Amministrazione nelle proprie difese, ed essendo documentato il rilascio del permesso di soggiorno, risulta venuto meno l’interesse al ricorso. Pertanto il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., secondo il quale, anche in caso di rinuncia irrituale, il giudice può dichiarare l’improcedibilità quando risulta dagli atti che il ricorrente non ha più interesse alla decisione.
8. Stante la definizione in rito della controversia, non essendosi opposta l’Amministrazione resistente, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL LI, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Consigliere
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RL LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.