TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/07/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET RA ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 2911 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Carlo Fea n. 9, presso lo studio del Parte_1 procuratore Avv. Giovanni Paoletti, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , CP_2 rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27 maggio 2022 AN ha affermato: di essere Parte_1 titolare, da dicembre 2014, di assegno ordinario di invalidità n. 17948373 Cat. IO, con rateo mensile di € 301,66; di essere separata dal coniuge, come da provvedimento del Tribunale di Velletri, dal 6 CP_ ottobre 2016, con diritto a un assegno di mantenimento di € 500,00; di aver presentato all' il 24 maggio 2018, domanda di ricostituzione reddituale per integrazione al trattamento minimo CP_ dell'assegno in godimento;
che l' con provvedimento del 29 settembre 2018 ha comunicato il rigetto della domanda;
di aver presentato ricorso amministrativo, definito per silenzio-rigetto. La ricorrente ha affermato il proprio diritto alla integrazione al minimo dell'assegno in CP_ godimento e ha convenuto in giudizio l' perché il giudice accerti il suo diritto alla prestazione dall'1 gennaio 2017 e condanni l' al relativo pagamento. CP_2
CP_
1.1. L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda proposta e ha chiesto il rigetto della domanda.
2. Con ordinanza del 3 gennaio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 4 giugno 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da ciascuna in atti.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai processi incardinati sino alla data del 28 febbraio 2023.
3. Nel merito, l'art. 6 commi 1 e 1-bis d.l. 463/1983 prevede: “
1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo. Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo.
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda”.
L'art. 1 commi 3 e 4 legge 222/1984 stabilisce inoltre: “
3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente,
l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione”.
3.1. In fattispecie analoga, la Corte di Cassazione, anche recentemente, ha precisato che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (Cass. ord. 20 luglio 2023 n. 21573).
Inoltre, secondo la giurisprudenza di merito, ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale al coniuge separato, il dato della convivenza di fatto può indurre il sospetto di una separazione di comodo ma la legge, nel prevedere che la regola del cumulo dei redditi non si applichi al coniuge legalmente separato, è chiara nel fondare l'eccezione sul mero stato di separazione legale, e lo fa in base alla ragionevole presunzione che il coniuge legalmente separato non possa più contare sul sostegno economico del partner, spettando all' l'onere di provare che la separazione è simulata CP_1
e che da tale simulazione sia derivato un reddito coniugale superiore al limite massimo consentito per l'accesso al beneficio (Corte App. Roma 29 maggio 2023, n. 2003).
3.2. Rileva l'Ufficio che: è titolare di assegno ordinario, dall'1 dicembre Parte_1
2014, con rateo, nel 2022, di € 292,79 e, nel 2023, di € 324,21 (docc. 1 e 2 di parte ricorrente e doc. CP_ 1 di , e di redditi personali inferiori ai limiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo (docc. 8, 9, 10 e 11 del ricorso); la ricorrente ha presentato CP_ all' in data 24 maggio 2028, una domanda volta ad ottenere l'integrazione al minimo dell'assegno ordinario, allegando il decreto di omologa della separazione (doc. 4 di parte CP_ ricorrente); l' ha rigettato la domanda, in data 20 settembre 2018, con la motivazione: “non risulta pervenuta l'omologazione della sentenza e, ad oggi, il richiedente risulta ancora coabitante con l'ex coniuge quindi, la separazione deve considerarsi non perfezionata così come stabilità dell'art. 157 del Codice Civile che prevede che gli ex coniugi possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento giudice ma con un'espressa dichiarazione o comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo Stato di separazione”
(doc. 5 di parte ricorrente).
Risulta inoltre che è separata dall'ottobre 2016 dal coniuge, tenuto alla Parte_1 corresponsione in suo favore di un assegno mensile di € 500,00 (doc. 3 di parte ricorrente).
La ricorrente vive nel Comune di Colleferro, via dei pioppi n. 64 i. 18, da sola dal 5 settembre 2019 CP_ (doc. 12 di parte ricorrente), e precedentemente con il coniuge separato (doc.2 di .
3.3. Risulta, dunque, il possesso da parte della ricorrente del requisito reddituale presupposto del diritto all'integrazione al minimo dell'assegno in godimento: i coniugi separati hanno risieduto sino a settembre 2019 al medesimo indirizzo, ma tale circostanza, in assenza di ulteriori elementi CP_ (che l' non ha chiesto di provare) che depongano per una ineffettività del loro stato di separazione personale, documentato dall'omologa del Tribunale di Velletri, non può da sola dirsi rilevante.
4. Incontestata la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge, il ricorso merita pertanto parziale accoglimento, e deve essere dichiarato il diritto della ricorrente all'assegno sociale, ma dalla data della domanda amministrativa del 24 maggio 2018, nella misura spettante in relazione CP_ ai redditi percepiti e rilevanti, con condanna di alla relativa erogazione, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda.
5. Le spese di lite sono compensate nella misura di un quarto, tra le parti, stante CP_ l'accoglimento solo parziale della domanda e l' soccombente, deve essere condannato al pagamento in favore di della restante parte, come liquidata in dispositivo in forza Parte_1 del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara il diritto alla integrazione al minimo di dalla data della domanda Parte_1 amministrativa del 24 maggio 2018, nella misura spettante in relazione ai redditi percepiti e CP_ rilevanti, con condanna di alla relativa erogazione, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda;
CP_ compensa i compensi di lite tra le parti, nella misura di un quarto, e condanna al pagamento della restante parte in favore di liquidata in € 665,00, oltre spese Parte_1 generali, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Velletri, 3 luglio 2025
Il giudice
ET RA ZZ