Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00064/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01522/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2025, proposto da
NT ZO CC, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Direzione Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro n. 2299 del 26 aprile 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, VII Ambito Territoriale di Catania e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AT IE AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 9 luglio 2025 e depositato il successivo 11 luglio la ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Catania ha accertato il suo diritto «di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 – 2023/2024» e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito «alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di €.1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della Legge n. 724/94».
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
3. All’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
4. Con ordinanza n. 3457 del 4 dicembre 2025, il Collegio ha sottoposto all’esame della parte ricorrente la questione della idoneità, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, della notifica del titolo di cui si chiede l’esecuzione presso l’Ufficio scolastico provinciale alla pec uspct@postacert.istruzione.it, piuttosto che al Ministero dell’Istruzione, assegnandole un termine per presentare memorie vertenti su tale questione.
5. Con deposito documentale del 12 dicembre 2025 la ricorrente ha versato in atti prova della comunicazione della sentenza della cui ottemperanza si tratta all’indirizzo PEC del Ministero dell’Istruzione (dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it), effettuata in data 6 maggio 2024.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso, tenuto conto della suddetta produzione documentale, sia ammissibile, risultando comprovata la rituale comunicazione della sentenza ottemperanda all’amministrazione debitrice ai fini della decorrenza del termina dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
7. Il ricorso è, altresì, fondato e deve essere accolto.
La sentenza in epigrafe, trasmessa all’indirizzo PEC dell’ente il 6 maggio 2024, è passata in giudicato, come da attestazione del funzionario giudiziario presso il Tribunale di Catania - Sezione Lavoro del 10 luglio 2025.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Ministero intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute alla parte ricorrente (con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, in quanto distratte in favore del difensore che non è parte del presente giudizio), entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Ministero.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
7. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania - Sez. lavoro, n. 2299 del 26 aprile 2024 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 3 dicembre 2025 e 17 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NC MA AS, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AT IE AU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT IE AU | NC MA AS |
IL SEGRETARIO