Articolo 9 della Legge 12 giugno 1990, n. 146
Articolo 10Articolo 12
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26 aprile 2000
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1 gennaio 2013
Art. 9. 1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 e' assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravita' dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 2.500)) a euro 50.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravita' delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
2. In caso di inosservanza delle dispozioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell' articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.
3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto e' proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
(4) (5)

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 aprile 2000, n. 83 ha disposto:
- (con l'art. 16, comma 1) che le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999;
- (con l'art. 16, comma 2) che le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al presente articolo sono estinte;
- (con l'art. 16, comma 2) che i giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui presente articolo, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese.


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AGGIORNAMENTO (5)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 11/07/2001, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 16, comma 3, della legge 11 aprile 2000, n. 83 ," (che ha disposto la modifica del presente articolo) limitatamente alle parole "con compensazione delle spese".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2013
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