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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n.208/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 giugno 2025 nella causa avente ad oggetto “T.F.R. _ Fondo di Garanzia INPS”, ha emesso, a seguito di dispositivo letto in udienza, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Antonio Caiazzo Appellante Parte_1
contro
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Maria Lupoli
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 16 giugno 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 16 dicembre 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto con cui veniva rigettata la domanda attorea ad ottenere, nei confronti dell'INPS, la condanna al Pt_2 pagamento di € 5.924,12 a titolo di TFR, non corrisposto dal datore di lavoro ed assertivamente a carico del Fondo di Garanzia INPS in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della
[...] voltosi dal 1.3.2011 al 5.5.2011 e dal 20.5.2015 al 23.11.2015. Parte_3
Si è costituito in appello l'INPS, chiedendo il rigetto dell'appello. La causa, all'udienza del 25 giugno 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***---
La vicenda che qui occupa parte da un dato fondamentale: la è stata cancellata dal Parte_3
Registro delle Imprese in data 7.12.2016, antecedentemente alla notifica, avvenuta in data 31.12.2016, del decreto ingiuntivo n. 2058/2016 emesso in favore della per il recupero del Pt_1
TFR non corrisposto dal datore di lavoro.
Ebbene, a giudizio di questa Corte ed all'orientamento giuridico costantemente assunto, le doglianze di parte appellante avverso la sentenza appellata sono infondate.
I principi di base sono i seguenti.
La norma di riferimento è l'art 2 L. 297/82 la quale richiede, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, che il credito sia stato accertato in sede di ammissione al passivo o, per le imprese non soggette a fallimento, che il lavoratore abbia compiuto un tentativo di esecuzione forzata, sul presupposto ovvio che si sia preventivamente munito di un titolo esecutivo del suo credito.
1 Tale norma è stata oggetto di numerose interpretazioni da parte della Cassazione, la quale si è soffermata soprattutto sui limiti che incontra l'onere del creditore di ricercare i beni del debitore da aggredire e di intentare azioni esecutive. Mai la Cassazione ha sostenuto che si possa prescindere dal munirsi di un titolo esecutivo. In particolare la Cassazione1 ha affermato che per poter adire il fondo di garanzia, il creditore deve munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, o prima che questi fallisca o si estingua, o dopo la chiusura del fallimento o il rigetto dell'istanza, ove il datore non sia soggetto a fallimento. Essa ha spiegato, con motivazione pienamente condivisibile, che il tentativo di recupero nei confronti del datore di lavoro (munendosi di un titolo valido e azionandolo in via esecutiva) non è inutile, sebbene già si supponga che l'esecuzione risulterà infruttuosa, perché serve a costituire un titolo giudiziale del credito che poi si domanderà al fondo di garanzia e a provare l'insolvenza del datore di lavoro.
Il Fondo di Garanzia, infatti, è terzo rispetto al rapporto di lavoro e nessun accertamento in ordine alla spettanza e alla consistenza del credito può svolgersi innanzi all'INPS: innanzi all'Inps il lavoratore deve produrre una prova giudiziale del credito, o attraverso il verbale di insinuazione al passivo redatto dall'organo giudiziale del fallimento o un altro valido titolo esecutivo, che faccia piena prova del credito sotteso.
Nel caso di specie - attesochè la stata cancellata dal Registro delle Imprese in Parte_3 data 7.12.2016, antecedentemente alla notifica, avvenuta in data 31.12.2016, del decreto ingiuntivo n. 2058/2016 – l'appellante non è riuscita a precostitursi un valido titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, perché quando ha notificato il decreto ingiuntivo, la società era già stata cancellata dal registro delle imprese e non esisteva più, per cui egli ha ottenuto un titolo invalido in quanto formato nei confronti di un soggetto inesistente, né azionabile nei confronti dei soci, proprio perché invalido.
E se parte appellante prospetta che la cancellazione ed estinzione della Controparte_1
(già ha determinato una successione dei soci, e nel caso che qui
[...] Parte_3 occupa dell'unico socio , e la notifica del decreto ingiuntivo avrebbe Persona_1 raggiunto il suo scopo per effetto della notifica in quanto avvenuta nelle mani del detto
, ciò non può condividersi, in quanto, come risultante dagli atti e rilevato anche dal Per_1
Giudice di primo grado, il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti della ovvero nei Pt_3 confronti di un soggetto giuridico distinto dalla persona che lo rappresenta, ma la s.r.l. non era più esistente nel momento della notifica, con ricaduta nei confronti della persona fisica che la rappresentava, tutto avendo travolto la cancellazione della società.
Ancora, parte appellante richiama, pro domo sua e ad ulteriore motivo di appello, la sentenza, titolo giudiziale, dal Tribunale di Taranto (giudice dr. Palma Elvira) n. 478/2020 del 13 febbraio
2020, direttamente emessa nei confronti di con condanna del al Persona_1 Per_1 pagamento in favore dei numerosi ricorrenti del TFR maturato da detti lavoratori a titolo di TFR e dell'azione esecutiva intentata nei confronti di detto soggetto.
La sentenza , in atti, non consente di condividere l'assunto dell'appellante.
2 Ritiene condivisibile questa Corte – come ritenuto dal Giudice di prime cure del presente processo – che optare per tale soluzione significa operare una “radicale immutazione” dei fatti posti a fondamento dell'azione, laddove i presupposti per l'operatività della garanzia apprestata dal Fondo vengono ricondotti ad un accertamento giudiziale del credito e ad un'azione esecutiva diversi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti nel ricorso introduttivo e precedentemente allegati alla domanda presentata in via amministrativa dalla ed ostandovi pertanto la Pt_1 preclusione di cui all'art. 420 comma 1 c.p.c.”.
Va inoltre precisato che la domanda giudizialmente proposta nei confronti dell'istituto previdenziale e non nei confronti del datore di lavoro non possa che risultare priva di sbocco, laddove, come in termini del tutto condivisibili, affermato da Cassazione civile, sez. lav., 28/01/2020, n. 1887, “il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul
TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro”.
Peraltro, la tesi secondo cui all'accertamento del credito per t.f.r. possa incidentalmente (o direttamente) procedersi nel giudizio che il lavoratore instaura contro l'Inps non può essere condivisa, per un verso, perché oblitera la relatività del diritto di credito che viene in rilievo e l'estraneità dell'istituto previdenziale, in termini sostanziali e processuali, al rapporto obbligatorio da cui detto diritto promana (tenuto conto, peraltro, che il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è, quindi, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato dallo stesso lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro); per altro verso, perché non considera che l'accesso al fondo di garanzia presuppone, ancor prima che l'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro, l'accertamento del mancato adempimento all'obbligazione retributiva da parte del lavoratore, in relazione al quale (accertamento) lo stesso istituto previdenziale non potrebbe avere alcuna possibilità di contraddire.
Questa Corte, per tutte tali considerazioni, ritiene l'appello infondato, con conseguente rigetto delo stesso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'INPS. Pt_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
3 Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'INPS delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 2.740,00 oltre accessori d legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 25 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 1886 del 28/01/2020
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 giugno 2025 nella causa avente ad oggetto “T.F.R. _ Fondo di Garanzia INPS”, ha emesso, a seguito di dispositivo letto in udienza, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Antonio Caiazzo Appellante Parte_1
contro
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Maria Lupoli
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 16 giugno 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 16 dicembre 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto con cui veniva rigettata la domanda attorea ad ottenere, nei confronti dell'INPS, la condanna al Pt_2 pagamento di € 5.924,12 a titolo di TFR, non corrisposto dal datore di lavoro ed assertivamente a carico del Fondo di Garanzia INPS in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della
[...] voltosi dal 1.3.2011 al 5.5.2011 e dal 20.5.2015 al 23.11.2015. Parte_3
Si è costituito in appello l'INPS, chiedendo il rigetto dell'appello. La causa, all'udienza del 25 giugno 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***---
La vicenda che qui occupa parte da un dato fondamentale: la è stata cancellata dal Parte_3
Registro delle Imprese in data 7.12.2016, antecedentemente alla notifica, avvenuta in data 31.12.2016, del decreto ingiuntivo n. 2058/2016 emesso in favore della per il recupero del Pt_1
TFR non corrisposto dal datore di lavoro.
Ebbene, a giudizio di questa Corte ed all'orientamento giuridico costantemente assunto, le doglianze di parte appellante avverso la sentenza appellata sono infondate.
I principi di base sono i seguenti.
La norma di riferimento è l'art 2 L. 297/82 la quale richiede, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, che il credito sia stato accertato in sede di ammissione al passivo o, per le imprese non soggette a fallimento, che il lavoratore abbia compiuto un tentativo di esecuzione forzata, sul presupposto ovvio che si sia preventivamente munito di un titolo esecutivo del suo credito.
1 Tale norma è stata oggetto di numerose interpretazioni da parte della Cassazione, la quale si è soffermata soprattutto sui limiti che incontra l'onere del creditore di ricercare i beni del debitore da aggredire e di intentare azioni esecutive. Mai la Cassazione ha sostenuto che si possa prescindere dal munirsi di un titolo esecutivo. In particolare la Cassazione1 ha affermato che per poter adire il fondo di garanzia, il creditore deve munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, o prima che questi fallisca o si estingua, o dopo la chiusura del fallimento o il rigetto dell'istanza, ove il datore non sia soggetto a fallimento. Essa ha spiegato, con motivazione pienamente condivisibile, che il tentativo di recupero nei confronti del datore di lavoro (munendosi di un titolo valido e azionandolo in via esecutiva) non è inutile, sebbene già si supponga che l'esecuzione risulterà infruttuosa, perché serve a costituire un titolo giudiziale del credito che poi si domanderà al fondo di garanzia e a provare l'insolvenza del datore di lavoro.
Il Fondo di Garanzia, infatti, è terzo rispetto al rapporto di lavoro e nessun accertamento in ordine alla spettanza e alla consistenza del credito può svolgersi innanzi all'INPS: innanzi all'Inps il lavoratore deve produrre una prova giudiziale del credito, o attraverso il verbale di insinuazione al passivo redatto dall'organo giudiziale del fallimento o un altro valido titolo esecutivo, che faccia piena prova del credito sotteso.
Nel caso di specie - attesochè la stata cancellata dal Registro delle Imprese in Parte_3 data 7.12.2016, antecedentemente alla notifica, avvenuta in data 31.12.2016, del decreto ingiuntivo n. 2058/2016 – l'appellante non è riuscita a precostitursi un valido titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, perché quando ha notificato il decreto ingiuntivo, la società era già stata cancellata dal registro delle imprese e non esisteva più, per cui egli ha ottenuto un titolo invalido in quanto formato nei confronti di un soggetto inesistente, né azionabile nei confronti dei soci, proprio perché invalido.
E se parte appellante prospetta che la cancellazione ed estinzione della Controparte_1
(già ha determinato una successione dei soci, e nel caso che qui
[...] Parte_3 occupa dell'unico socio , e la notifica del decreto ingiuntivo avrebbe Persona_1 raggiunto il suo scopo per effetto della notifica in quanto avvenuta nelle mani del detto
, ciò non può condividersi, in quanto, come risultante dagli atti e rilevato anche dal Per_1
Giudice di primo grado, il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti della ovvero nei Pt_3 confronti di un soggetto giuridico distinto dalla persona che lo rappresenta, ma la s.r.l. non era più esistente nel momento della notifica, con ricaduta nei confronti della persona fisica che la rappresentava, tutto avendo travolto la cancellazione della società.
Ancora, parte appellante richiama, pro domo sua e ad ulteriore motivo di appello, la sentenza, titolo giudiziale, dal Tribunale di Taranto (giudice dr. Palma Elvira) n. 478/2020 del 13 febbraio
2020, direttamente emessa nei confronti di con condanna del al Persona_1 Per_1 pagamento in favore dei numerosi ricorrenti del TFR maturato da detti lavoratori a titolo di TFR e dell'azione esecutiva intentata nei confronti di detto soggetto.
La sentenza , in atti, non consente di condividere l'assunto dell'appellante.
2 Ritiene condivisibile questa Corte – come ritenuto dal Giudice di prime cure del presente processo – che optare per tale soluzione significa operare una “radicale immutazione” dei fatti posti a fondamento dell'azione, laddove i presupposti per l'operatività della garanzia apprestata dal Fondo vengono ricondotti ad un accertamento giudiziale del credito e ad un'azione esecutiva diversi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti nel ricorso introduttivo e precedentemente allegati alla domanda presentata in via amministrativa dalla ed ostandovi pertanto la Pt_1 preclusione di cui all'art. 420 comma 1 c.p.c.”.
Va inoltre precisato che la domanda giudizialmente proposta nei confronti dell'istituto previdenziale e non nei confronti del datore di lavoro non possa che risultare priva di sbocco, laddove, come in termini del tutto condivisibili, affermato da Cassazione civile, sez. lav., 28/01/2020, n. 1887, “il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul
TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro”.
Peraltro, la tesi secondo cui all'accertamento del credito per t.f.r. possa incidentalmente (o direttamente) procedersi nel giudizio che il lavoratore instaura contro l'Inps non può essere condivisa, per un verso, perché oblitera la relatività del diritto di credito che viene in rilievo e l'estraneità dell'istituto previdenziale, in termini sostanziali e processuali, al rapporto obbligatorio da cui detto diritto promana (tenuto conto, peraltro, che il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è, quindi, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato dallo stesso lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro); per altro verso, perché non considera che l'accesso al fondo di garanzia presuppone, ancor prima che l'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro, l'accertamento del mancato adempimento all'obbligazione retributiva da parte del lavoratore, in relazione al quale (accertamento) lo stesso istituto previdenziale non potrebbe avere alcuna possibilità di contraddire.
Questa Corte, per tutte tali considerazioni, ritiene l'appello infondato, con conseguente rigetto delo stesso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'INPS. Pt_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
3 Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'INPS delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 2.740,00 oltre accessori d legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 25 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 1886 del 28/01/2020