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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6622 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 47682/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 5 giugno
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 47682/2024 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. R. Rizzo Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Controparte_1
Mungari
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominata in epigrafe, dipendente della società resistente in servizio a RA (BZ), ha chiesto accertarsi il proprio diritto al trasferimento presso una qualunque delle strutture / uffici postali di presenti nella provincia di Foggia, logisticamente più vicini CP_1 al domicilio della nonna disabile, invocando a tal fine il disposto dell'art. 33, comma quinto, legge 104/1992, trasferimento negatole dalla società resistente.
Si è costituita la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, acquisita documentazione integrativa, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, così come modificata dall'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'art. 33, quinto comma, nel disciplinare le agevolazioni a tale scopo previste, dispone testualmente: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Il comma 3 della norma in esame stabilisce quanto segue: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado… ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap di situazione di gravità... Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone...”.
Nel caso di specie la documentazione allegata al ricorso dimostra che la ricorrente al momento della domanda di trasferimento si trovava nelle condizioni previste dalla normativa per ottenerlo.
Resta, pertanto, da stabilire se nel caso di specie fosse possibile per la società resistente trasferire la lavoratrice senza nocumento alle esigenze organizzative e produttive aziendali, in osservanza dell'inciso “ove possibile” di cui al quinto comma dell'art. 33, comma quinto, sopra riportato.
Tale inciso sta a significare che il diritto del lavoratore alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non costituisce un diritto potestativo, incondizionato, ma va contemperato con le concorrenti esigenze organizzative del datore di lavoro, al quale è riservata la relativa valutazione.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'eccezione della società resistente circa le esigenze dell'ufficio di provenienza che perderebbe un'unità lavorativa, ad avviso di questo Tribunale, non è fondata, alla luce della estrema fungibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente.
Circa le esigenze dell'ufficio di destinazione, va evidenziato come la società nella propria memoria non abbia contestato né le allegazioni in fatto della ricorrente secondo le quali presso gli uffici della filiale di Foggia al momento della domanda
(che è del 21 novembre 2024) si registrava una carenza di personale stabile e con il ruolo di portalettere, personale stabile che oscillava tra il 92 e il 95 % dell'organico, né le allegazioni in fatto per le quali per raggiungere la quota minima necessaria pari al 110 % dell'organico la società assumeva costantemente robusti contingenti di personale precario, né le prove documentali fornite dalla ricorrente.
Invero, secondo le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 7945 del 2008), “Alla stregua della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, il diritto del genitore o del familiare lavoratore che assiste con continuità un handicappato di scegliere la sede lavorativa più vicino al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto o illimitato perchè detto diritto può essere fatto valere allorquando - alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti, tutti con rilevanza costituzionale - il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive o organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporti di lavoro pubblico - con
l'interesse della collettività.”. Detto orientamento è conforme a quanto precedentemente espresso dalla S.C. secondo la quale il diritto alla effettiva tutela del disabile “…non può essere fatto valere, alla stregua del generale principio del bilanciamento degli interessi allorquando l'esercizio del diritto stesso venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro perché tutto ciò – segnatamente per quanto attiene ai rapporti di pubblico impiego – può tradursi in un danno per la collettività.” (Cassazione n. 3306/1999).
Secondo tali autorevoli statuizioni, la tutela del soggetto portatore di handicap (e del lavoratore familiare che lo assiste) potrebbe essere sacrificata solo qualora la concessione del beneficio comportasse per la parte datoriale un
“considerevole” e “consistente” danno alla produzione intesa in senso lato, cosa che nel caso di specie non sussiste alla luce di quanto sopra esposto.
Infine, a confutazione di quanto eccepito dalla società resistente, va sottolineato come l'istituto del trasferimento previsto dall'art. 33 della legge n.
104/1992 abbia natura autonoma e distinta rispetto alle ordinarie e comuni procedure di mobilità orizzontale del personale;
infatti, nel caso del congiunto del portatore di handicap grave ci si trova di fronte ad un diritto soggettivo di fonte legale, che ha natura tendenzialmente assoluta, col solo limite della possibilità di rispetto delle esigenze organizzative datoriali.
Tali i motivi dell'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO dichiara il diritto della ricorrente di essere trasferito ai sensi dell'art. 33, comma quinto, legge 104/1992 dal CD di RA presso il CD di Foggia o comunque presso altra struttura e/o ufficio appartenente alla società resistente e presente nel comune e/o nella provincia di Foggia e condanna la società resistente ad applicare la ricorrente presso una di tali sedi;
pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
3.689,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.
Roma, 9 giugno 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 5 giugno
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 47682/2024 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. R. Rizzo Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Controparte_1
Mungari
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominata in epigrafe, dipendente della società resistente in servizio a RA (BZ), ha chiesto accertarsi il proprio diritto al trasferimento presso una qualunque delle strutture / uffici postali di presenti nella provincia di Foggia, logisticamente più vicini CP_1 al domicilio della nonna disabile, invocando a tal fine il disposto dell'art. 33, comma quinto, legge 104/1992, trasferimento negatole dalla società resistente.
Si è costituita la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, acquisita documentazione integrativa, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, così come modificata dall'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'art. 33, quinto comma, nel disciplinare le agevolazioni a tale scopo previste, dispone testualmente: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Il comma 3 della norma in esame stabilisce quanto segue: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado… ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap di situazione di gravità... Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone...”.
Nel caso di specie la documentazione allegata al ricorso dimostra che la ricorrente al momento della domanda di trasferimento si trovava nelle condizioni previste dalla normativa per ottenerlo.
Resta, pertanto, da stabilire se nel caso di specie fosse possibile per la società resistente trasferire la lavoratrice senza nocumento alle esigenze organizzative e produttive aziendali, in osservanza dell'inciso “ove possibile” di cui al quinto comma dell'art. 33, comma quinto, sopra riportato.
Tale inciso sta a significare che il diritto del lavoratore alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non costituisce un diritto potestativo, incondizionato, ma va contemperato con le concorrenti esigenze organizzative del datore di lavoro, al quale è riservata la relativa valutazione.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'eccezione della società resistente circa le esigenze dell'ufficio di provenienza che perderebbe un'unità lavorativa, ad avviso di questo Tribunale, non è fondata, alla luce della estrema fungibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente.
Circa le esigenze dell'ufficio di destinazione, va evidenziato come la società nella propria memoria non abbia contestato né le allegazioni in fatto della ricorrente secondo le quali presso gli uffici della filiale di Foggia al momento della domanda
(che è del 21 novembre 2024) si registrava una carenza di personale stabile e con il ruolo di portalettere, personale stabile che oscillava tra il 92 e il 95 % dell'organico, né le allegazioni in fatto per le quali per raggiungere la quota minima necessaria pari al 110 % dell'organico la società assumeva costantemente robusti contingenti di personale precario, né le prove documentali fornite dalla ricorrente.
Invero, secondo le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 7945 del 2008), “Alla stregua della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, il diritto del genitore o del familiare lavoratore che assiste con continuità un handicappato di scegliere la sede lavorativa più vicino al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto o illimitato perchè detto diritto può essere fatto valere allorquando - alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti, tutti con rilevanza costituzionale - il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive o organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporti di lavoro pubblico - con
l'interesse della collettività.”. Detto orientamento è conforme a quanto precedentemente espresso dalla S.C. secondo la quale il diritto alla effettiva tutela del disabile “…non può essere fatto valere, alla stregua del generale principio del bilanciamento degli interessi allorquando l'esercizio del diritto stesso venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro perché tutto ciò – segnatamente per quanto attiene ai rapporti di pubblico impiego – può tradursi in un danno per la collettività.” (Cassazione n. 3306/1999).
Secondo tali autorevoli statuizioni, la tutela del soggetto portatore di handicap (e del lavoratore familiare che lo assiste) potrebbe essere sacrificata solo qualora la concessione del beneficio comportasse per la parte datoriale un
“considerevole” e “consistente” danno alla produzione intesa in senso lato, cosa che nel caso di specie non sussiste alla luce di quanto sopra esposto.
Infine, a confutazione di quanto eccepito dalla società resistente, va sottolineato come l'istituto del trasferimento previsto dall'art. 33 della legge n.
104/1992 abbia natura autonoma e distinta rispetto alle ordinarie e comuni procedure di mobilità orizzontale del personale;
infatti, nel caso del congiunto del portatore di handicap grave ci si trova di fronte ad un diritto soggettivo di fonte legale, che ha natura tendenzialmente assoluta, col solo limite della possibilità di rispetto delle esigenze organizzative datoriali.
Tali i motivi dell'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO dichiara il diritto della ricorrente di essere trasferito ai sensi dell'art. 33, comma quinto, legge 104/1992 dal CD di RA presso il CD di Foggia o comunque presso altra struttura e/o ufficio appartenente alla società resistente e presente nel comune e/o nella provincia di Foggia e condanna la società resistente ad applicare la ricorrente presso una di tali sedi;
pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
3.689,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.
Roma, 9 giugno 2025
IL GIUDICE