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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
SENTENZA nel procedimento n. 42150/2020 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Spasiano, come da procura in Parte_1
atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola C. Rizzitano e Roberto Gobbi, CP_1
come da procura in atti;
resistente
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.8.2020 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione erano nati i figli (in data Persona_1
3.1.1999), (in data 25.4.2002) e (in data 8.1.2008) e che la coppia Per_2 Persona_3
era separata in virtù di decreto di omologa della separazione consensuale del 29.5.2017, in atti, chiedeva, oltre alla pronuncia di divorzio: l'affidamento condiviso del figlio minore, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come meglio indicato nel ricorso;
l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; l'annullamento dell'obbligo di cui alla separazione consensuale relativo alla clausola n. 8 del relativo verbale, per lo stato di incapacità del ricorrente al momento della sottoscrizione.
Si costituiva la resistente chiedendo: l'affidamento condiviso dei figli, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria difensiva;
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
un assegno di mantenimento per i tre figli a carico del ricorrente pari ad euro 1.350,00 mensili;
la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale.
In sede presidenziale, dopo l'audizione dei tre figli (i quali dichiaravano quanto segue:
“Ho tredici anni, frequento la seconda media, sto frequentando la scuola in presenza ma le Pt_1
ultime due settimane ho frequentato con la didattica a distanza, a scuola siamo un po'limitati nella ricreazione anche se ora la preside ha avuto l'idea di darci dell'aree libere a turno per farci uscire per la ricreazione, mi piacciono moltissimo matematica e inglese mentre le altre materie mi piacciono meno,
i miei migliori amici sono e , li frequento anche fuori da scuola, prima del covid Per_4 Per_5
andavo a calcio, mi piace giocare ma non tifo per nessuna squadra e da quest'estate ho iniziato park our che è una disciplina mista fra salti acrobatici e acrobazie in generale, vivo con i miei fratelli nella stessa casa, noi figli siamo sempre nella stessa casa e mamma e papà si spostano e si alternano, da lunedi a mercoledi c'e' papa', da mercoledi alle 19.30 c'e mamma fino al venerdi alle 19.30 e poi nel weekend si alternano mamma e papa'e poi cambiano nuovamente fino al lunedì successivo, se ho bisogno di cose a lungo termine aspetto il genitore con cui starò in quel termine se al contrario ho bisogno di cose
a breve termine faccio riferimento al genitore che c'è in quel momento, mi piace questa organizzazione, ho cambiato sport perché la società presso la quale giocavo a calcio non riusciva a contenere le spese e la nuova società non mi piaceva, penso che il park our mi potrà aiutare nel lavoro che voglio fare da grande, vorrei diventare un attore sia di teatro sia di cinema, mi sono appassionato al parkour perché lo aveva iniziato prima di me mio fratello e me ne sono appassionato ad uno spettacolo teatrale che ho visto, con mio padre, prima del Covid, andavo spesso a teatro e mi piaceva molto ora invece andiamo nei parchi a tema anche con la sua compagna che pero' sono piu' da bambini, faccio teatro da quando ho sei anni, anche in quell'ambiente ho tanti amici, con mamma mi piace guardare la tv nel letto, mi piacciono anche le serie TV, una cosa negativa di mio padre è che lavora molto e per questo non lo riesco a vedere stare con lui quanto vorrei, una cosa negativa di mia madre è che talvolta prende le cose un po' sul personale, è permalosa, mi trovo bene con la compagna di papà, se avessi una bacchetta magica mi piacerebbe vivere in America ma non in una grande citta' ma in una citta piu' piccola ed avere un teletrasporto per spostarmi tra l'America e l'Italia. “; “Mi chiamo , ho Per_2 Per_2
diciotto anni, sono all'ultimo anno del liceo scientifico “Morgagni” di Roma, quest'anno sosterrò
l'esame di maturità, non sono ancora sicura dell'università che vorrò frequentare, per il momento mi piacerebbe ingegneria gestionale al La Sapienza, l'organizzazione che abbiamo in famiglia mi piace e non cambierei nulla perché sto stabilmente nella mia casa e posso organizzare la mia vita in maniera autonoma, se ho bisogno di qualcosa faccio riferimento al genitore che ho in casa in quel momento, il rapporto con i miei genitori è tranquillo, sono io che decido quando stare con loro in base alle mie esigenze scolastiche e ludiche, mio fratello piu' grande sta cercando di raggiungere una certa indipendenza in quanto so che vorrebbe andare a vivere da solo ma al momento è a casa con noi, Per_6
ha una compagna con la quale vado d'accordo mentre mamma non ha nessun compagno almeno per quello che io so, quando mamma e vanno via dalla casa familiare vanno nelle loro rispettive Per_6
case.”; “Mi chiamo ho ventidue anni e sto studiando in un'accademia Persona_1 Persona_1
di cinema perché vorrei fare il regista, il corso dura due anni, mi piacerebbe andare a vivere da solo ma ancora non sono indipendente economicamente, ho contatti con alcuni studi di montaggio e so che appena terminerò l'accademia verosimilmente riuscirò ad andare a lavorare presso uno di questi studi in modo da divenire definitivamente autonomo, per il momento vivo con i miei fratelli nella casa familiare, potrei andare a vivere in una casa che è intestata sia a me che a mio padre, mio padre mi ha detto che se voglio posso andarci ed è la casa in cui attualmente vive lui. L'organizzazione familiare attuale al momento mi va bene perché in questo modo noi figli siamo stabilmente nella nostra casa mentre sono i nostri genitori che si alternano, se ho bisogno di qualcosa mi rivolgo al genitore che è con me in quel momento a meno che non sia qualcosa di particolare per cui ritengo di dovermi rivolgere all'altro genitore.”), il Presidente f.f. confermava le condizioni di cui alla separazione, dunque: affidamento condiviso del figlio minore, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento nella casa coniugale e frequentazione dei genitori come segue:
; assegnazione della casa coniugale al suddivisione delle spese straordinarie dei Pt_1
figli tra i genitori come meglio indicato nel decreto di omologa.
In sede di precisazione delle conclusioni il hiedeva l'affidamento condiviso del Pt_1
figlio minore, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione e con suo collocamento presso il padre, con diritto di visita per la madre come da note depositate per l'udienza del 16.5.2024,
l'assegnazione al ricorrente della casa coniugale (in via subordinata, e solo ove il Pt_1 possa usufruire di altro alloggio a titolo gratuito, prevedere l'alternanza dei genitori all'interno della casa coniugale nei tempi di frequentazione rispettiva dei figli), la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale per i figli e ( nelle more del Per_2 Persona_3 Persona_1
procedimento era asseritamente diventato autonomo economicamente),
l'autorizzazione al rilascio del documenti validi per l'espatrio, l'annullamento dell'obbligo di cui alla separazione consensuale relativo alla clausola n. 8 del citato verbale per lo stato di incapacità del ricorrente al momento della sottoscrizione.
Nella medesima sede la i riportava alle conclusioni svolte, con la determinazione CP_1
del diritto di visita per il padre come indicato nella note per l'udienza del 25.9.2024, aggiungendo, in via subordinata, in caso di mancata assegnazione alla stessa della casa coniugale, prevedere in ogni caso il collocamento dei tre figli con lei in altra abitazione.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di scioglimento del matrimonio.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., anche valutato quanto indicato nell'istanza del 16.1.2023 della di modifica del detto CP_1
provvedimento, condiviso da questo Collegio.
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la domanda relativa ai documenti validi per l'espatrio, di competenza funzionale del Giudice Tutelare, nonché quella relativa all'annullamento della clausola sopra citata delle condizioni della separazione consensuale, meramente accessoria al contenuto necessario di quel giudizio e non connessa ex art. 40 c.p.c. con le relative domande. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella relativa all'annullamento di patti statuiti tra i coniugi, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra
(cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n.
266 del 12.01.2000). Nel merito, si osserva quanto segue: il figlio , di 26 anni, può ritenersi economicamente autonomo e ormai Persona_1
svincolato dal nucleo di origine, avendo egli dichiarato quanto segue all'udienza del
3.4.2023: “di professione ___Film Maker ___________. “__si è vero ma il mio tempo lo trascorro per un terzo presso la casa famigliare o con papà o con mamma e per il restante tempo sono a casa della mia ragazza. Percepisco di media 500 euro al mese lavorando, inoltre percepisco il reddito di cittadinanza.. 7/8 gg al mese vivo indi via Bartolucci._nella casa di mia proprietà al 99%. Io voglio andare a vivere stabilmente lì e in quella casa ci sono alcune mie cose di vestiario e la mia attrezzatura per il lavoro. Ora io ho spostato le mie cose nella casa famigliare perché sto facendo i lavori in casa. I lavori li sto affrontando io economicamente.”; la figlia , di 22 anni, ha completato il ciclo di studi e di preparazione professionale Per_2
e non può ritenersi autonoma economicamente, avendo la medesima dichiarato all'udienza da ultimo citata: “si ho terminato il 20.6.2022 il tirocinio presso Palazzo Manfredi. Non avevo una retribuzione. Alcuni miei compagni sono stati presi,dopo aver fatto il tirocinio, io no perchè a Palazzo
Mnfredi non c'era bisogno di altro personale . Dal 10.10.2022 al 31.gennaio 2023 sono atta assunta con contratto a tempo determinato e percepivo 700 euro al mese netti ora però non mi è stato rinnovato il contatto, per mia scelta, poiché il lavoro era in Costiera amalfitana SAl de Riso ed io non potevo mantenermi.”; il figlio minore ha 17 anni e la regolamentazione relativa al suo affidamento, collocamento e frequentazione tra i genitori, come da sempre in essere, si ritiene confacente alle sue esigenze, anche valutato quanto dallo stesso dichiarato e sopra riportato, potendo egli tra poco, eventualmente, provvedere a modificarlo secondo la sua volontà; la casa coniugale, di proprietà del circostanza pacifica, è stata assegnata allo stesso Pt_1
in sede di separazione consensuale, con diritto per la di potervi esercitare il suo CP_1
diritto alla frequentazione dei figli nei tempi di sua spettanza, entrambi i coniugi, dunque, da sempre ivi abitano con i figli in assenza dell'altro genitore per i tempi di rispettiva permanenza, senza che da detta dinamica familiare siano emersi pregiudizi per i figli e, in particolare, per il minore l'unico ancora minorenne. Persona_3
Ebbene, ciò premesso ritiene questo Collegio di non modificare le statuizioni vigenti inerenti l'affidamento, il collocamento e la frequentazione del figlio minore da parte di ciascun genitore nella casa coniugale, la cui assegnazione può essere confermata in favore del Pt_1
Resta da valutare l'aspetto economico, sul punto osservandosi quanto segue, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, i CU, le buste paga e gli estratti conto, in atti:
il è dipendente presso un Consorzio, con un reddito pari ad euro 2.355,00 netti Pt_1
mensili su 12 mensilità, è proprietario, come detto, della casa coniugale e della relativa pertinenza, nonchè di altra abitazione per la quota dell'1% (il 99% è del figlio maggiore), del 22% dell'abitazione dove vive la madre e della relativa pertinenza e di un immobile sito in Manziana (RM) e dell'11% di un garage, è titolare di investimenti con i due fratelli e la madre per la somma di euro 2.433.376.,00 (cfr. rendiconto a marzo 2022 della , in Pt_2
atti), risultando anche aver riscattato una polizza a gennaio 2022 del valore di euro
20.670,00 ed essere onerato di un mutuo con i fratelli e la madre pari ad uro 21.338,00 mensili acceso a supporto dell'attività aziendale DI VO (residenza per anziani); la dipendente pubblica quale docente di informatica come insegnante di ruolo, con CP_1
un reddito netto mensile pari ad euro 1.755,00, è proprietaria dal 2022 di un'abitazione per uso personale sul quale insiste un mutuo pari ad euro 548,00 mensili, nonché per 1/3 con le sorelle di un appartamento sito in Ceppaloni (BN) (dove vive la madre) e di 14 particelle di terreni non edificabili pure siti in questo Comune sempre in comproprietà con le sorelle,
è poi titolare del 40% di una società e dell'1,12% di altra (dai quali non ricava redditi), risultando anche titolare di investimenti per quanto emerge dal conto corrente del marzo
2023 (cfr. ad es. l'incasso della somma di euro 15.960,00 a gennaio 2022).
Ciò premesso, si ritiene di determinare dalla data della presente sentenza che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario dei due figli e per i Per_2 Persona_3
tempi di rispettiva permanenza, con suddivisione tra loro, al 65% a carico del d al Pt_1
restante 35% a carico della delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo CP_1
di questo Tribunale.
Considerata la natura del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento nella casa coniugale e con alternanza dei genitori nella detta abitazione e nella frequentazione del figlio secondo quanto statuito in sede di separazione consensuale ed indicato in parte motiva;
- assegna al la casa coniugale;
Pt_1
- determina dalla data della presente sentenza che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario dei due figli e per i tempi di rispettiva Per_2 Persona_3
permanenza, con suddivisione tra loro, al 65% a carico del ed al restante 35% a Pt_1
carico della delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo CP_1
Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 16.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
SENTENZA nel procedimento n. 42150/2020 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Spasiano, come da procura in Parte_1
atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola C. Rizzitano e Roberto Gobbi, CP_1
come da procura in atti;
resistente
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.8.2020 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione erano nati i figli (in data Persona_1
3.1.1999), (in data 25.4.2002) e (in data 8.1.2008) e che la coppia Per_2 Persona_3
era separata in virtù di decreto di omologa della separazione consensuale del 29.5.2017, in atti, chiedeva, oltre alla pronuncia di divorzio: l'affidamento condiviso del figlio minore, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come meglio indicato nel ricorso;
l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale;
l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; l'annullamento dell'obbligo di cui alla separazione consensuale relativo alla clausola n. 8 del relativo verbale, per lo stato di incapacità del ricorrente al momento della sottoscrizione.
Si costituiva la resistente chiedendo: l'affidamento condiviso dei figli, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria difensiva;
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
un assegno di mantenimento per i tre figli a carico del ricorrente pari ad euro 1.350,00 mensili;
la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale.
In sede presidenziale, dopo l'audizione dei tre figli (i quali dichiaravano quanto segue:
“Ho tredici anni, frequento la seconda media, sto frequentando la scuola in presenza ma le Pt_1
ultime due settimane ho frequentato con la didattica a distanza, a scuola siamo un po'limitati nella ricreazione anche se ora la preside ha avuto l'idea di darci dell'aree libere a turno per farci uscire per la ricreazione, mi piacciono moltissimo matematica e inglese mentre le altre materie mi piacciono meno,
i miei migliori amici sono e , li frequento anche fuori da scuola, prima del covid Per_4 Per_5
andavo a calcio, mi piace giocare ma non tifo per nessuna squadra e da quest'estate ho iniziato park our che è una disciplina mista fra salti acrobatici e acrobazie in generale, vivo con i miei fratelli nella stessa casa, noi figli siamo sempre nella stessa casa e mamma e papà si spostano e si alternano, da lunedi a mercoledi c'e' papa', da mercoledi alle 19.30 c'e mamma fino al venerdi alle 19.30 e poi nel weekend si alternano mamma e papa'e poi cambiano nuovamente fino al lunedì successivo, se ho bisogno di cose a lungo termine aspetto il genitore con cui starò in quel termine se al contrario ho bisogno di cose
a breve termine faccio riferimento al genitore che c'è in quel momento, mi piace questa organizzazione, ho cambiato sport perché la società presso la quale giocavo a calcio non riusciva a contenere le spese e la nuova società non mi piaceva, penso che il park our mi potrà aiutare nel lavoro che voglio fare da grande, vorrei diventare un attore sia di teatro sia di cinema, mi sono appassionato al parkour perché lo aveva iniziato prima di me mio fratello e me ne sono appassionato ad uno spettacolo teatrale che ho visto, con mio padre, prima del Covid, andavo spesso a teatro e mi piaceva molto ora invece andiamo nei parchi a tema anche con la sua compagna che pero' sono piu' da bambini, faccio teatro da quando ho sei anni, anche in quell'ambiente ho tanti amici, con mamma mi piace guardare la tv nel letto, mi piacciono anche le serie TV, una cosa negativa di mio padre è che lavora molto e per questo non lo riesco a vedere stare con lui quanto vorrei, una cosa negativa di mia madre è che talvolta prende le cose un po' sul personale, è permalosa, mi trovo bene con la compagna di papà, se avessi una bacchetta magica mi piacerebbe vivere in America ma non in una grande citta' ma in una citta piu' piccola ed avere un teletrasporto per spostarmi tra l'America e l'Italia. “; “Mi chiamo , ho Per_2 Per_2
diciotto anni, sono all'ultimo anno del liceo scientifico “Morgagni” di Roma, quest'anno sosterrò
l'esame di maturità, non sono ancora sicura dell'università che vorrò frequentare, per il momento mi piacerebbe ingegneria gestionale al La Sapienza, l'organizzazione che abbiamo in famiglia mi piace e non cambierei nulla perché sto stabilmente nella mia casa e posso organizzare la mia vita in maniera autonoma, se ho bisogno di qualcosa faccio riferimento al genitore che ho in casa in quel momento, il rapporto con i miei genitori è tranquillo, sono io che decido quando stare con loro in base alle mie esigenze scolastiche e ludiche, mio fratello piu' grande sta cercando di raggiungere una certa indipendenza in quanto so che vorrebbe andare a vivere da solo ma al momento è a casa con noi, Per_6
ha una compagna con la quale vado d'accordo mentre mamma non ha nessun compagno almeno per quello che io so, quando mamma e vanno via dalla casa familiare vanno nelle loro rispettive Per_6
case.”; “Mi chiamo ho ventidue anni e sto studiando in un'accademia Persona_1 Persona_1
di cinema perché vorrei fare il regista, il corso dura due anni, mi piacerebbe andare a vivere da solo ma ancora non sono indipendente economicamente, ho contatti con alcuni studi di montaggio e so che appena terminerò l'accademia verosimilmente riuscirò ad andare a lavorare presso uno di questi studi in modo da divenire definitivamente autonomo, per il momento vivo con i miei fratelli nella casa familiare, potrei andare a vivere in una casa che è intestata sia a me che a mio padre, mio padre mi ha detto che se voglio posso andarci ed è la casa in cui attualmente vive lui. L'organizzazione familiare attuale al momento mi va bene perché in questo modo noi figli siamo stabilmente nella nostra casa mentre sono i nostri genitori che si alternano, se ho bisogno di qualcosa mi rivolgo al genitore che è con me in quel momento a meno che non sia qualcosa di particolare per cui ritengo di dovermi rivolgere all'altro genitore.”), il Presidente f.f. confermava le condizioni di cui alla separazione, dunque: affidamento condiviso del figlio minore, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento nella casa coniugale e frequentazione dei genitori come segue:
; assegnazione della casa coniugale al suddivisione delle spese straordinarie dei Pt_1
figli tra i genitori come meglio indicato nel decreto di omologa.
In sede di precisazione delle conclusioni il hiedeva l'affidamento condiviso del Pt_1
figlio minore, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione e con suo collocamento presso il padre, con diritto di visita per la madre come da note depositate per l'udienza del 16.5.2024,
l'assegnazione al ricorrente della casa coniugale (in via subordinata, e solo ove il Pt_1 possa usufruire di altro alloggio a titolo gratuito, prevedere l'alternanza dei genitori all'interno della casa coniugale nei tempi di frequentazione rispettiva dei figli), la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale per i figli e ( nelle more del Per_2 Persona_3 Persona_1
procedimento era asseritamente diventato autonomo economicamente),
l'autorizzazione al rilascio del documenti validi per l'espatrio, l'annullamento dell'obbligo di cui alla separazione consensuale relativo alla clausola n. 8 del citato verbale per lo stato di incapacità del ricorrente al momento della sottoscrizione.
Nella medesima sede la i riportava alle conclusioni svolte, con la determinazione CP_1
del diritto di visita per il padre come indicato nella note per l'udienza del 25.9.2024, aggiungendo, in via subordinata, in caso di mancata assegnazione alla stessa della casa coniugale, prevedere in ogni caso il collocamento dei tre figli con lei in altra abitazione.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di scioglimento del matrimonio.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., anche valutato quanto indicato nell'istanza del 16.1.2023 della di modifica del detto CP_1
provvedimento, condiviso da questo Collegio.
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la domanda relativa ai documenti validi per l'espatrio, di competenza funzionale del Giudice Tutelare, nonché quella relativa all'annullamento della clausola sopra citata delle condizioni della separazione consensuale, meramente accessoria al contenuto necessario di quel giudizio e non connessa ex art. 40 c.p.c. con le relative domande. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella relativa all'annullamento di patti statuiti tra i coniugi, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra
(cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n.
266 del 12.01.2000). Nel merito, si osserva quanto segue: il figlio , di 26 anni, può ritenersi economicamente autonomo e ormai Persona_1
svincolato dal nucleo di origine, avendo egli dichiarato quanto segue all'udienza del
3.4.2023: “di professione ___Film Maker ___________. “__si è vero ma il mio tempo lo trascorro per un terzo presso la casa famigliare o con papà o con mamma e per il restante tempo sono a casa della mia ragazza. Percepisco di media 500 euro al mese lavorando, inoltre percepisco il reddito di cittadinanza.. 7/8 gg al mese vivo indi via Bartolucci._nella casa di mia proprietà al 99%. Io voglio andare a vivere stabilmente lì e in quella casa ci sono alcune mie cose di vestiario e la mia attrezzatura per il lavoro. Ora io ho spostato le mie cose nella casa famigliare perché sto facendo i lavori in casa. I lavori li sto affrontando io economicamente.”; la figlia , di 22 anni, ha completato il ciclo di studi e di preparazione professionale Per_2
e non può ritenersi autonoma economicamente, avendo la medesima dichiarato all'udienza da ultimo citata: “si ho terminato il 20.6.2022 il tirocinio presso Palazzo Manfredi. Non avevo una retribuzione. Alcuni miei compagni sono stati presi,dopo aver fatto il tirocinio, io no perchè a Palazzo
Mnfredi non c'era bisogno di altro personale . Dal 10.10.2022 al 31.gennaio 2023 sono atta assunta con contratto a tempo determinato e percepivo 700 euro al mese netti ora però non mi è stato rinnovato il contatto, per mia scelta, poiché il lavoro era in Costiera amalfitana SAl de Riso ed io non potevo mantenermi.”; il figlio minore ha 17 anni e la regolamentazione relativa al suo affidamento, collocamento e frequentazione tra i genitori, come da sempre in essere, si ritiene confacente alle sue esigenze, anche valutato quanto dallo stesso dichiarato e sopra riportato, potendo egli tra poco, eventualmente, provvedere a modificarlo secondo la sua volontà; la casa coniugale, di proprietà del circostanza pacifica, è stata assegnata allo stesso Pt_1
in sede di separazione consensuale, con diritto per la di potervi esercitare il suo CP_1
diritto alla frequentazione dei figli nei tempi di sua spettanza, entrambi i coniugi, dunque, da sempre ivi abitano con i figli in assenza dell'altro genitore per i tempi di rispettiva permanenza, senza che da detta dinamica familiare siano emersi pregiudizi per i figli e, in particolare, per il minore l'unico ancora minorenne. Persona_3
Ebbene, ciò premesso ritiene questo Collegio di non modificare le statuizioni vigenti inerenti l'affidamento, il collocamento e la frequentazione del figlio minore da parte di ciascun genitore nella casa coniugale, la cui assegnazione può essere confermata in favore del Pt_1
Resta da valutare l'aspetto economico, sul punto osservandosi quanto segue, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, i CU, le buste paga e gli estratti conto, in atti:
il è dipendente presso un Consorzio, con un reddito pari ad euro 2.355,00 netti Pt_1
mensili su 12 mensilità, è proprietario, come detto, della casa coniugale e della relativa pertinenza, nonchè di altra abitazione per la quota dell'1% (il 99% è del figlio maggiore), del 22% dell'abitazione dove vive la madre e della relativa pertinenza e di un immobile sito in Manziana (RM) e dell'11% di un garage, è titolare di investimenti con i due fratelli e la madre per la somma di euro 2.433.376.,00 (cfr. rendiconto a marzo 2022 della , in Pt_2
atti), risultando anche aver riscattato una polizza a gennaio 2022 del valore di euro
20.670,00 ed essere onerato di un mutuo con i fratelli e la madre pari ad uro 21.338,00 mensili acceso a supporto dell'attività aziendale DI VO (residenza per anziani); la dipendente pubblica quale docente di informatica come insegnante di ruolo, con CP_1
un reddito netto mensile pari ad euro 1.755,00, è proprietaria dal 2022 di un'abitazione per uso personale sul quale insiste un mutuo pari ad euro 548,00 mensili, nonché per 1/3 con le sorelle di un appartamento sito in Ceppaloni (BN) (dove vive la madre) e di 14 particelle di terreni non edificabili pure siti in questo Comune sempre in comproprietà con le sorelle,
è poi titolare del 40% di una società e dell'1,12% di altra (dai quali non ricava redditi), risultando anche titolare di investimenti per quanto emerge dal conto corrente del marzo
2023 (cfr. ad es. l'incasso della somma di euro 15.960,00 a gennaio 2022).
Ciò premesso, si ritiene di determinare dalla data della presente sentenza che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario dei due figli e per i Per_2 Persona_3
tempi di rispettiva permanenza, con suddivisione tra loro, al 65% a carico del d al Pt_1
restante 35% a carico della delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo CP_1
di questo Tribunale.
Considerata la natura del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento nella casa coniugale e con alternanza dei genitori nella detta abitazione e nella frequentazione del figlio secondo quanto statuito in sede di separazione consensuale ed indicato in parte motiva;
- assegna al la casa coniugale;
Pt_1
- determina dalla data della presente sentenza che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario dei due figli e per i tempi di rispettiva Per_2 Persona_3
permanenza, con suddivisione tra loro, al 65% a carico del ed al restante 35% a Pt_1
carico della delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo CP_1
Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 16.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi