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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/09/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6308/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 6308/2023 R.G. promossa con ricorso depositato l'08.11.2023
da con l'Avv. D'AGOSTINO AURORA Parte_1
e
FI GN EM, con gli Avv.ti TODINI ASSUNTA e CHIARETTO
ELISA
e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione figli non matrimoniali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.11.2023 la IG.ra premettendo che: Parte_1
- nell'anno 2016 instaurava una relazione sentimentale con il IG. FI OG
NU; 2
- dalla relazione nascevano due figli: nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...]; Persona_2
- nel corso della relazione e convivenza more uxorio, dal 2019 in poi, si verificavano numerosi episodi di violenza fisica perpetrati dal IG. FI nei confronti della IG.ra di cui solo alcuni denunciati, determinati Pt_1
soprattutto dalla richiesta di contributi economici da parte della ricorrente per spese di cura dei figli minori, negati dal IG. FI;
- la ricorrente, anche per potersi prendere cura dei figli piccoli, ha sempre fruito di redditi personali molto contenuti svolgendo attività di assistente domiciliare,
percependo tra € 600,00 e € 800,00 al mese;
di contro il IG. FI, dal 2006, è
impiegato come funzionario sindacale presso la CGIL-FLAT di Vicenza, con un reddito annuo di circa € 35.000,00. Dispone, inoltre, di benefit quali autovettura e carburante, e fruisce anche di una pensione di reversibilità in quanto vedovo;
- in data 03.03.2023, la IG.ra sporgeva querela davanti la Procura della Pt_1
Repubblica presso il Tribunale di Padova sub RGNR 1991/2023 e si allontanava dalla casa familiare portando con sé i due figli. L'odierna ricorrente, da marzo
2023 è stata, quindi, accolta in protezione dal e, grazie Controparte_1
all'intervento dei Servizi Sociali, è stata collocata in alloggio assegnatole in emergenza abitativa;
- come risulta dai medesimi atti penali ed in particolare dalle relazioni dei Servizi
Sociali e del Centro Veneto Progetti Donna, che hanno preso in carico la situazione della ricorrente, il IG. FI, a seguito dei colloqui avuti con i Servizi
Sociali nel 2018, acconsentiva a versare all'odierna ricorrente la somma di €
150,00 per le spese necessarie alla cura dei figli, somma che, tuttavia, veniva consegnata alla IG.ra in maniera irregolare e a seguito di discussioni, Pt_1
accompagnate anche da aggressioni fisiche;
- venivano, inoltre, perpetrati dal IG. FI nei confronti dell'ex compagna anche comportamenti “segregazionisti”, non consentendo alla IG.ra in quanto Pt_1
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donna, di salire sulla sua autovettura, neanche in occasione delle comuni frequentazioni della Comunità religiosa a cui entrambi appartengono,
costringendo la ricorrente a recarvisi con i figli tramite mezzi propri e quando possibile;
- il IG. FI, anche dopo l'allontanamento della ex compagna dalla casa familiare, manteneva i contatti con la IG.ra In data 01.04.2023 si Pt_1
verificava un episodio estremamente IGnificativo, in occasione di un accesso all'abitazione familiare per il ritiro di beni da parte della ricorrente insieme al figlio (molto legato al padre): quest'ultimo, per richiamare l'attenzione Per_1
dell'odierno resistente, si aggrappava al mobilio dell'abitazione familiare,
rifiutandosi di andarsene e di fronte a tale comportamento del figlio, il IG.
FI reagiva strattonandolo ed allontanandolo in malo modo;
- da quel momento, il IG, FI e la IG.ra si incontravano solo nelle Pt_1
vicinanze della Comunità religiosa, sempre a distanza, ed il padre non si avvicinava neppure a salutare i figli;
- il IG. FI non versava alcunché per il mantenimento dei figli minori;
- oltre al comportamento distante ed anaffettivo manifestato dal IG. FI nei confronti dei bambini, il resistente aveva anche dato prova di incapacità a gestire il proprio rapporto con l'alcool;
- la IG.ra oltre a svolgere attività lavorativa, ha ottenuto l'ammissione al Pt_1
corso per operatori sanitari, che inizierà a frequentare da metà novembre 2023 e che la costringerà a ricorrere, per 2-3 giorni alla settimana, ai servizi di accudimento dei minori;
chiedeva:
“- Disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori nato a [...] il Persona_1
9.03.2017, e nata a [...] il [...], alla madre Persona_2
; Parte_1
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- Fissarsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli che si quantifica
in € 600 mensili, oltre al 50% di spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente in
base agli indici Istat e da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese in
favore della ricorrente;
- Disporsi, ove richieste, visite protette tra il padre ed i figli minori, incaricando i
Servizi Sociali di zona della gestione e monitoraggio”.
In ragione della situazione di violenza rappresentata, parte ricorrente chiedeva che la comparizione delle parti avvenisse in separate audizioni per evitare che le stesse si incontrassero.
Il Giudice delegato, con decreto del 13.11.2023, fissava le udienze di comparizione delle parti. Mandava al PM con richiesta di informazioni in merito allo stato ed eventuale esito del procedimento n. 1991/2023 R.G. o di altri procedimenti con indagato il IG. FI OG NU e parte offesa la IG.ra con Parte_1
trasmissione in copia di atti non coperti dal segreto istruttorio.
In data 30.11.2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, nella persona del Dott. , rappresentava che era pendente in fase di indagini Persona_3
preliminari il p.p. 1991/2023 RGNR mod. 21 per il reato di cui all'art. 572 c.p. nei confronti del resistente, persona offesa la ricorrente, e trasmetteva i relativi atti.
In data 08.01.2024, si costituiva il resistente, IG. FI OG NU, il quale premesso che:
- contestava recisamente la ricostruzione operata da parte ricorrente perché volta esclusivamente a farlo apparire un uomo violento ed un padre anaffettivo nei confronti dei figli, oltre che dedito all'alcool. La realtà risulta ben più complessa e qualsiasi semplificazione dannosa, poiché impedisce una ricostruzione delle dinamiche familiari il più possibile aderente ai fatti. Si rimetteva in ogni caso alle valutazione dei professionisti incaricati nell'ambito della presente procedura (Servizi Sociali) e aderiva, pertanto, alla richiesta di parte ricorrente di presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti
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per territorio affinché, letti gli atti della procedura, sentissero i genitori, e tutte le altre persone della rete familiare e scolastica, espletando gli accertamenti psicologici e clinici necessari, eventualmente anche attraverso il Servizio
dell'Età Evolutiva/la Neuropsichiatria Infantile;
- sin dal momento in cui la IG.ra con i figli si allontanava dalla casa Pt_1
familiare (marzo 2023), il IG. FI, preoccupato ed allarmato per la situazione,
si rivolgeva al proprio difensore di fiducia per avere supporto legale. Nessuna
comunicazione formale da parte di un legale, in merito all'allontanamento dalla casa familiare, è mai pervenuta all'odierno resistente, il quale autonomamente contattava, senza esito positivo, il per comunicare i propri Controparte_1
dati al fine di attivare una interlocuzione minima per affrontare la situazione,
nell'interesse dei figli minori;
- parte resistente verificava l'esistenza di un procedimento penale pendente nei suoi confronti, estraendo copia del certificato carichi pendenti in data
11.04.2023, ma nulla di più poteva conoscere in merito;
nelle more, sin dal mese di aprile 2023, il IG. FI continuava a vedere i figli, confidando nel fatto che la situazione si potesse progressivamente chiarire ed affrontare insieme alla
IG.ra l'intero nucleo familiare, infatti, seguitava ad incontrarsi la Pt_1
domenica a messa e, in tali occasioni, il resistente corrispondeva un seppur minimo contributo (€ 100,00) al mantenimento dei figli;
- il IG. FI prendeva atto dell'attivazione della presente procedura solo dopo aver ritirato la notifica del ricorso;
- il resistente è stato, in varie occasioni nel corso degli anni, oggetto del comportamento aggressivo della ricorrente. Come precisato nello stesso ricorso,
il IG. FI, dopo vari incontri con i Servizi Sociali di Rubano, avvenuti nell'anno 2018, consegnava puntualmente alla IG.ra € 150,00 e così è stato Pt_1
sino al mese di ottobre 2019; di seguito il resistente si rifiutava di corrispondere la suddetta somma perché la ricorrente, pur lavorando ed avendo una sua fonte
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di reddito, continuava a ripetere al IG. FI di non dovere contribuire in alcun modo ai bisogni della famiglia e che questi dovevano essere ad esclusivo carico del resistente. In un'occasione, di notte, la IG.ra entrava in camera Pt_1
buttando tutto per aria e dicendo al compagno che, con la forza, lo avrebbe fatto ragionare affinché le corrispondesse il denaro e, quando il IG. FI si alzava dal letto, lo aggrediva con l'abatjour spingendolo a terra e provocandogli la lussazione della spalla. Il resistente, pertanto, si vedeva costretto a chiamare i
Carabinieri, ai quali riferiva di essere stato aggredito dalla compagna e di dover andare al Pronto Soccorso. Analoga aggressione si verificava nel mese di marzo
2019; in tale occasione il resistente riportava una contusione alla spalla sinistra.
Ed ancora, vi era stato un episodio risalente al 10.06.2017 - tre mesi dopo la nascita del figlio – allorché il IG. FI subiva un'aggressione da parte Per_1
della compagna che determinava l'intervento dei Carabinieri;
il resistente era seduto in poltrona con sulle gambe, quando la IG.ra gli chiedeva Per_1 Pt_1
i soldi per andare a Prato della Valle a fare delle spese e, a fronte del diniego del compagno, che non li aveva in quel momento, la ricorrente gli dava un pugno in testa e lo schiaffeggiava ferendolo al naso. Mentre il IG. FI si recava in bagno per tamponare il sangue, la IG.ra lo raggiungeva colpendolo Pt_1
nuovamente alla nuca. Anche in quell'occasione intervenivano i Carabinieri;
- era la IG.ra a vivere la relazione con il compagno in una dinamica di Pt_1
rivalità/competizione ed era lei a rifiutarsi di salire sull'autovettura del IG.
FI, preferendo utilizzare mezzi propri. L'ultima volta che la ricorrente era salita sull'autovettura del resistente, fu in occasione di un viaggio da Malpensa
a Padova in data 20.01.2023 e, comunque, il IG. FI non ha mai impedito alla
IG.ra di salire sulla propria auto;
Pt_1
- in relazione all'episodio in cui il IG. FI avrebbe strattonato ed allontanato in malo modo il figlio, il resistente precisava che in data 01.04.2023, la IG.ra Pt_1
senza preavviso, si recava con i figli nell'abitazione familiare per prendere dei
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vestiti; in casa era presente il IG. FI. In tale occasione il resistente chiedeva alla ricorrente di poter stare con la figlia e di prenderla in braccio;
la IG.ra Per_2
si rifiutava e adagiava la piccola sul letto;
a quel punto il IG. FI Pt_1
prendeva in braccio la figlia e insieme a salivano al piano superiore Per_1
dell'abitazione per stare tutti e tre insieme. Quando la madre chiamava i figli per andare via, volendo restare con il padre, si rifiutava;
il IG. FI Per_1
allora gli diceva di rimettersi le scarpe e padre e figli scendevano al piano inferiore dove attendeva la IG.ra quest'ultima non voleva prendere la Pt_1
bambina direttamente dalle braccia del IG. FI e, quindi, il resistente l'adagiava sul letto affinché la madre potesse prelevarla;
madre e figlia, quindi,
uscivano dalla porta d'ingresso della casa familiare in attesa di che Per_1
continuava a fare i capricci, perché non voleva andarsene;
a quel punto, stante la situazione estremamente delicata venutasi a creare, il IG. FI riteneva che la cosa più giusta da fare fosse consegnare il figlio alla madre, almeno sino a quando non si fosse chiarita la sua posizione e la dinamica familiare. Preme
sottolineare che, in situazioni di violenza familiare, permeate dal timore che il padre possa nuocere oltreché alla madre anche ai figli, l'accesso all'abitazione familiare avviene solo ed esclusivamente in assenza del compagno/marito e/o eventualmente alla presenza di altre persone. All'evidenza, la IG.ra non Pt_1
temeva che potesse accaderle alcunché di male e non temeva per l'incolumità
dei figli che, in quell'occasione, rimanevano da soli con il padre;
- non corrisponde alla verità che le parti si incontravano esclusivamente nelle vicinanze della chiesa, a distanza e senza che il resistente potesse avvicinarsi ai bambini;
tutta la comunità, riunita in tali occasioni, poteva vedere il padre che teneva la figlia in braccio, che le dava da mangiare oppure momenti di gioco tra padre e figli;
nelle giornate del 27 e del 28 dicembre 2023, la IG.ra Pt_1
portava i bambini a casa del padre dove li lasciava da soli con lui, dalle ore 9.00
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alle ore 13.30, affinché se ne prendesse cura mentre lei era al lavoro;
padre e figli hanno giocato insieme ed il padre ha preparato loro il pranzo;
- contestava problemi di abuso di alcool;
- quanto alla relazione padre–figli, sin dalla nascita di il IG. FI è Per_1
sempre stato un padre attento, presente e si è occupato di tutte le primissime necessità di accudimento del neonato: lavarlo, cambiarlo, preparare il latte. Il
sabato e la domenica si occupava in via esclusiva di preparandogli Per_1
anche il pranzo e la cena. Quando la IG.ra si è recata in Camerun per i Pt_1
funerali del di lei padre ( aveva un anno e tre mesi), il resistente ha Per_1
accudito il figlio da solo, sino al ritorno della madre. Quando andava Per_1
all'asilo nido, tutte le mattine il resistente lo preparava e lo accompagnava mentre la resistente andava a riprenderlo all'uscita alle ore 16,00, salvo i casi in cui, essendo la IG.ra in ritardo, era il padre che, contattato dalla scuola, Pt_1
andava a prendere Durante il periodo della pandemia, il IG. FI si Per_1
era organizzato con il lavoro in modo tale da essere sempre presente in casa con il figlio, andando al sindacato il pomeriggio per consentire alla compagna di recarsi al lavoro la mattina;
i IG.ri e FI hanno seguito il piano Pt_1
scolastico programmato e l'odierno resistente si è sempre recato a tutte le riunioni dei genitori. Il IG. FI ha gestito ed accudito il figlio con le Per_1
modalità suindicate sino al 03.03.2023, ovvero sino all'allontanamento dalla casa familiare di madre e figli. La gestione della figlia nata il [...], è Per_2
stata differente poiché inferiore è stato il tempo che il padre ha potuto trascorrere con la bambina sino al momento dell'allontanamento dalla casa familiare. La madre, in congedo sino al mese di gennaio 2023, si recava nel periodo di Natale in Camerun con i figli, dove rimaneva sino al 20.01.2023. La
piccola è stata accudita prevalentemente dalla madre e ha trascorso molto Per_2
meno tempo con il padre. Dopo il ritorno dal Camerun, la piccola ha cominciato ad avvicinarsi al padre ed a stare anche con lui, ma il resistente, non potendo
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più rimanere a casa la mattina come aveva fatto durante il periodo del lock-
down, era costretto a ricorrere ad una babysitter (pagata unicamente dal IG.
FI) che si occupasse della bambina, mentre entrambi i genitori lavoravano.
Dopo l'allontanamento dalla casa familiare, il IG. FI rivedeva i figli in data
01.04.2023 e le altre domeniche in cui si recavano con la madre a messa. In tali occasioni giocava con i suoi amici ed il padre teneva la figlia in Per_1 Per_2
braccio, la faceva mangiare, giocavano e cantavano insieme;
è stato emozionante per il IG. FI sentire la figlia chiamarlo papà, nonostante il Per_2
poco tempo trascorso insieme. Quanto alla disponibilità del ricorrente ad occuparsi dei figli, lo stesso era disponibile ad occuparsene e prendersene cura,
così come ha sempre fatto, nei seguenti giorni: il venerdì pomeriggio e, a week end alternati, dal venerdì alla domenica sera. Il IG. FI, inoltre, andando in pensione dal gennaio 2025, disporrà di più tempo per tenere con sé ed accudire i figli quando la IG.ra sarà impegnata al lavoro;
Pt_1
- il IG. FI è un impiegato funzionario della di Vicenza, con uno CP_2
stipendio medio mensile pari ad € 1.476.00, dispone di una macchina aziendale
(con una trattenuta in busta paga di € 175,000 mensili) ed andrà in pensione l'01.01.2025; è vedovo e gode di una pensione di reversibilità pari ad € 387,00; è
proprietario esclusivo dell'abitazione sita in Rubano (PD), via Europa, 45/14,
per il cui acquisto è stato acceso un mutuo con esborso mensile di € 801,00 a partire dal mese di settembre 2023; il resistente è onerato del contributo al mantenimento pari ad € 200,00 mensili per il figlio (di anni 19), avuto da Per_4
altra relazione ed è onerato di un prestito FIDIA, chiesto nel 2021, per far fronte alle spese di ristrutturazione ed opere condominiali, con un esborso mensile pari ad € 287.00 sino al 2026. Tutto ciò che ha guadagnato è stato utilizzato sempre per le necessità della famiglia: rate del mutuo, l'acquisto della casa familiare, baby-sitter (circa € 280,00 mensili), asilo nido, scuola materna (la rata di è pari ad € 210,00 mensili), bollette e spesa alimentare;
Per_1
9 10
- quanto al contributo per il mantenimento dei figli, corrisponde al vero che inizialmente il IG. FI non ha versato in modo continuativo alla IG.ra Pt_1
l'importo concordato ma precisava che, dal mese di settembre 2023, ogni prima domenica del mese, in occasione degli incontri della Comunità religiosa, il IG.
FI consegnava alla IG.ra € 100,00 e provvedeva ad acquistare le scarpe Pt_1
per i bambini. Il giorno di Natale, il resistente, subito dopo la messa,
consegnava i regali ai figli. Il resistente precisava che dal 28.12.2023 la IG.ra si rendeva irreperibile, non rispondendo più neppure alle chiamate Pt_1
telefoniche e che lui faceva anche richiesta, senza alcun esito positivo, per avere gli estremi bancari della ricorrente al fine di poter provvedere tramite bonifico;
- la IG.ra svolge l'attività di assistente domiciliare con un introito medio Pt_1
mensile pari ad € 600,00 – 800,00 circa. A tale importo deve essere aggiunto quello dell'assegno unico dalla stessa percepito per i 2 figli. La ricorrente ha ottenuto l'ammissione al corso per operatori sanitari, che ha iniziato a frequentare da metà novembre 2023.
chiedeva:
“1) All'esito degli accertamenti ritenuti opportuni, disporsi la modalità di affidamento che si
riterrà più tutelante per i figli minori, e così, allo stato, ritenuto il loro superiore interesse,
affidare i figli minori in modo condiviso tra i genitori. I genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nel periodo in cui
avranno i figli presso di loro ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior
interesse per gli stessi relative all'istruzione, al sistema educativo e alla di Loro salute, tenendo
conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle di Loro inclinazioni,
capacità ed aspirazioni, disponendo che le visite padre – figli avvengano secondo il calendario
e/o con la modalità stabilita
dai Servizi, con residenza prevalente dei figli insieme alla madre. Non essendo allo stato
possibile poter predisporre ed allegare il piano genitoriale, il IG. FI, tenendo conto delle
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eIGenze dei bambini nonché dei propri impegni lavorativi dichiara sin d'ora di poter dare
ampia disponibilità per prendersi cura di nei giorni di venerdì pomeriggio ed a CP_3
week end alternati dal venerdì alla domenica sera, precisando che da gennaio 2025, con il
pensionamento, potrà dare piena disponibilità a vederli e tenerli con sé in tutti i tempi in cui la
madre sarà impegnata con il proprio lavoro.
2) Nulla allo stato sulla casa familiare sita in Rubano (PD), Via Europa n. 45, ove
attualmente vive il IG. FI OG e di proprietà esclusiva di quest'ultimo, in quanto madre
e figli si sono da tempo trasferiti in altro luogo.
3) Tenuto conto di quanto sopra, quale contributo al mantenimento dei figli minori, il IG.
FI OG verserà alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese un importo Parte_1
quantificato nella misura che si riterrà di giustizia, e comunque non superiore ad euro 150,00
per ciascun figlio, oltre al rimborso delle spese straordinarie, così come indicate dal Protocollo
in essere avanti l'intestato Tribunale che saranno suddivise al 50% tra i genitori.
4) L'assegno unico, verrà percepito dalla IG.ra I genitori si impegnano Parte_1
reciprocamente a provvedere annualmente a quanto necessario per formalizzare la richiesta del
suddetto assegno unico.”
All'udienza del 07.02.2024 compariva la IG.ra la quale dichiarava che i Parte_1
bambini stanno bene con il papà e che lo stesso non ha mai agito violenza su di loro;
riferiva di atti di violenza (ai quali i bambini assistevano) e di insulti rivolti alla sua persona anche senza motivo;
dichiarava di non avere problemi per l'affido congiunto dei bambini, che ogni tanto è stata aiutata economicamente dal fratello e di essere seguita dai Servizi Sociali da quando è andata via di casa. Il procuratore di parte ricorrente riferiva che non erano state applicate misure cautelari al IG. FI e che il procedimento era fermo in attesa dell'esito delle indagini;
il procuratore di parte resistente rappresentava che il suo assistito non aveva mai avuto atteggiamenti tali da richiedere l'applicazione di misure cautelari, che le parti si vedevano le domeniche a
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messa e che la IG.ra aveva accesso liberamente alla casa familiare, della quale Pt_1
aveva ancora le chiavi e presso la quale si era già recata tre volte da sola per recuperare le sue cose. Il Giudice rinviava all'udienza dell'08.02.2024 per sentire il resistente.
All'udienza dell'08.02.2024, compariva il IG. FI OG NU, il quale, con riferimento agli episodi di aggressione fisica nei confronti della IG.ra riferitigli Pt_1
dal Giudice, dichiarava di essere stato lui a subire aggressioni fisiche anche violente da parte dell'ex compagna ed ad essere insultato dalla stessa, a seguito del suo rifiuto di darle i soldi che gli chiedeva;
dichiarava, altresì, di essersi sempre prodigato per dare una mano nella gestione e nella crescita dei bambini, prendendo anche una babysitter per aiutarlo dopo la nascita della figlia più piccola, consentendo alla madre di andare a lavorare, senza che quest'ultima contribuisse alla relativa spesa;
riferiva, inoltre, che le offese erano reciproche e che la IG.ra , in una determinata circostanza, lo Pt_1
aveva accusato di essere andato fuori a bere, mentre lui aveva solamente partecipato ad una manifestazione;
dichiarava che tra di loro vi era ormai prevalentemente indifferenza, di non aver potuto più tenere i figli da dicembre 2023, ma di vederli quasi tutte le domeniche a messa;
che i figli stanno bene con lui e che l'ex compagna aveva ancora le chiavi di casa presso cui, diverse volte, si è recata, in sua presenza, per prendere le proprie cose;
che da settembre 2023 versava € 100,00 al mese alla IG.ra e che i bambini non avevano mai assistito alle liti dei genitori, essendo stati Pt_1
entrambi attenti affinché ciò non accadesse. Il procuratore di parte resistente chiedeva che non venissero disposte visite in ambiente neutro ma visite dirette, organizzate tra i genitori e, a tale richiesta, il procuratore di parte ricorrente non si opponeva, purché le parti non fossero tenute ad incontrarsi. I procuratori, su invito del Giudice alla discussione, si riportavano ai rispettivi atti e insistevano per l'accoglimento delle proprie domande.
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A scioglimento della riserva, il Giudice pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori:
Affida congiuntamente i figli e ai genitori Persona_1 Persona_2
congiuntamente
- Dispone che il Servizio Sociale territorialmente competente, in collaborazione con il
Consultorio Familiare, valuti le capacità genitoriali di entrambi i genitori, la relazione dei figli
con ciascun genitore, nonché all'esito indichi le migliori modalità di affidamento e visita con il
genitore non collocatario.
Dispone che il Servizio Sociale provveda urgentemente all'organizzazione delle visite con il
padre, con le modalità ritenute più opportune, anche eventualmente con previsione di educativa
domiciliare, nonché a predisporre percorsi di sostegno evolutivo per i minori, se ritenuti
necessari e di supporto alla genitorialità, anche individuali.
- Dispone che il IG. FI contribuisca al mantenimento dei figli versando alla IG.ra la Pt_1
somma di € 600 complessivi mensili, rivalutabili Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie
come da Protocollo di Padova
Disponeva che parte ricorrente esibisse il contratto di lavoro, buste paga dell'ultimo anno, nonché le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni con termine per il deposito sino al 10.09.2024. Rinviava all'udienza del 03.10.2024 per l'esame della relazione dei Servizi Sociali e della documentazione.
In data 09.05.2024 veniva depositato decreto di rigetto del 23.04.2024 della Corte
d'Appello di Venezia, emesso nell'ambito del procedimento instaurato con reclamo ex art. 473 bis. 24 c.p.c., in data 04.03.2024, dal IG. FI al fine di chiedere la riduzione del contributo al mantenimento ed una diversa ripartizione delle spese straordinarie di cui era onerato.
In data 20.09.2024 i Servizi Sociali del Comune di Rubano depositavano la relazione.
All'udienza del 03.10.2024, il procuratore di parte ricorrente riferiva al Giudice che la situazione tra le parti era migliorata, fatta eccezione per l'aspetto economico, poiché la
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IG.ra doveva insistere con il IG. FI per avere quanto dovuto, con riguardo Pt_1
alle spese straordinarie;
che la ricorrente stava terminando il corso OSS e continuava il suo lavoro di assistenza a persone in difficoltà per una cooperativa, con contratto part time;
precisava, inoltre, che nulla era cambiato circa lo stipendio della IG.ra Il Pt_1
IG. FI, presente personalmente, riferiva al Giudice di aver visto i figli quasi tutti i giorni nei mesi di agosto e settembre;
di essere disponibile al pernotto del figlio grande e, con gradualità, anche della piccola, avendo gli spazi necessari a casa. Il
procuratore di parte ricorrente confermava che, per l'organizzazione delle visite, i genitori si sentivano telefonicamente tra di loro, accordandosi direttamente;
chiedeva la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi fino alla stabilizzazione della situazione lavorativa della IG.ra ; per quanto riguarda la parte economica, chiedeva la Pt_1
conferma dei provvedimenti economici provvisori. Il procuratore di parte resistente precisava che il IG. FI non riesce a sostenere le spese ed insisteva per la riduzione dell'assegno; quanto alle visite aderiva alla richiesta di rinvio con monitoraggio dei
Servizi Sociali, con introduzione dei pernottamenti. Il Giudice disponeva che entrambe le parti depositassero gli estratti conto corrente del 2024, le buste paga e eventuale altra documentazione economica, dando termine di giorni 15 per il deposito di tutta la documentazione nonché degli atti della Corte d' Appello, riservandosi all'esito.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.10.2024, con decreto del 28.10.2024, rilevato che dalle buste paga prodotte per l'anno 2024, la IG.ra Pt_1
risultava avere avuto un leggero aumento dello stipendio, che ammontava a circa €
1.000,00 mensili; rilevato che è circostanza pacifica che il IG. FI andrà in pensione nel gennaio 2025 con conseguente ragionevole diminuzione dei redditi, riducevail contributo al mantenimento per i figli ad € 250,00 ciascuno (€ 500,00 complessivi);
disponeva la prosecuzione dell'incarico al Servizio Sociale di cui all'Ordinanza datata
23.02.2024, consentendo l'introduzione graduale dei pernotti, con i tempi e le modalità
ritenute più opportune nell'interesse dei minori;
il Giudice rinviava all'udienza del
08.05.2025 con termine ai Servizi Sociali per relazione sino al 23.04.2025.
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In data 18.04.2025 i Servizi Sociali depositavano nuova relazione così concludendo: “Si
conferma l'opportunità dell'affido condiviso dei figli. Il servizio non ravvede controindicazioni
ai pernotti presso il padre di entrambi i figli. Come già specificato nella precedente relazione le
modalità di visita più indicate devono prevedere una frequentazione pluri-settimanale con
l'altro genitore, che potrebbe articolarsi di base inizialmente, sentiti i genitori, in questo modo:
settimana A i bambini vedono il padre al martedì e al giovedì pomeriggio dopo scuola con la
cena compresa;
settimana B i figli vedono il padre il venerdì pomeriggio con cena e pernotto e
rientrano sabato a casa della madre. Questo calendario di base può prevedere anche degli spazi
di frequentazione più ampi. Sembra infatti necessario adesso stabilire un calendario condiviso,
fermo restando che tale calendario potrebbe variare in base al nuovo futuro lavoro della IG.ra
e che viene valorizzata anche l'esistente spontanea collaborazione tra i genitori, al di Pt_1
fuori di un calendario già prefissato. Si ritiene infine che i IGnori abbiano raggiunto un buon
livello di collaborazione e comunicazione e appaiono sufficientemente in grado di gestire la
genitorialità in maniera condivisa”.
All'udienza dell'08.05.2025 il IG. FI, presente personalmente, rappresentava di essere in pensione e confermava la sua piena disponibilità a tenere i figli, anche qualora la madre dovesse avere emergenze per motivi lavorativi, chiedendo tuttavia maggiore organizzazione.
A scioglimento della riserva, con decreto dell'08.05.2025, il Giudice disponeva temporaneamente che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: settimana A i bambini vedranno il padre al martedì e al giovedì pomeriggio dopo scuola con la cena compresa;
settimana B i figli vedranno il padre il venerdì
pomeriggio con cena e pernotto con rientro la domenica a casa della madre, con possibilità di individuare tempi diversi e più ampi di permanenza dei figli con il padre. Dava termine al Servizio Sociale per relazione fino al 03.09.2025 contenete l'indicazione di un calendario condiviso tra le parti. Disponeva che le parti depositassero cedolini dello stipendio/pensione ed estratti conto corrente dall'ottobre
15 16
della causa in decisione all'11.09.2025 in trattazione scritta, assegnando i termini per memorie conclusionali e note in sostituzione di udienza.
In data 04.09.2025 i Servizi Sociali depositavano nuova relazione così concludendo:
“Entrambi i genitori continuano a dimostrare di essere in grado di permettere l'accesso all'altro
genitore. Entrambi dimostrano inoltre flessibilità e disponibilità nella pianificazione degli
incontri, sebbene il IG. FI non sia particolarmente propositivo.
Permangono delle difficoltà di comunicazione tra la coppia genitoriale, e il rapporto tra loro
appare un poco più teso rispetto ai mesi passati. A questo proposito il IGnore riconosce questo
fatto ma non sa darvi una spiegazione, mentre la IGnora lo ricollega alla difficoltà di
comunicazione esistenti.
I IGnori continuano a dimostrare di essere in grado di coordinarsi anche in autonomia per
quanto riguarda la gestione della settimana (non viene mai interpellato il servizio sociale), ma
meno per altre questioni educative riguardanti i figli o scelte che li riguardano come illustrato
nel dettaglio sopra.”; segue calendario settimanale di base.
Il procedimento veniva quindi rimesso al Collegio per la decisione.
Sull'affido e collocamento dei minori
Entrambe le parti chiedono l'affido congiunto ed il collocamento dei minori presso la madre.
Quanto alle visite, con Ordinanza dell'8 maggio 2025, su proposta del Servizio Sociale
accettata dalle parti, veniva disposta la seguente regolamentazione: settimana A i bambini vedranno il padre al martedì e al giovedì pomeriggio dopo scuola con la cena compresa;
settimana B i figli vedranno il padre il venerdì pomeriggio con cena e pernotto con rientro la domenica a casa della madre, con possibilità di individuare tempi diversi e più ampi di permanenza dei figli con il padre. Il Servizio Sociale
veniva incaricato di proseguire nel monitoraggio delle visite e di individuare un calendario definitivo tra le parti, in accordo tra loro.
16 17
Con la relazione depositata il 4 settembre 2025, il Servizio Sociale, confermando la buona collaborazione tra i genitori nell'organizzazione dei tempi con i minori,
coordinandosi spesso in autonomia tra loro, tenuto conto della nuova occupazione della IG.ra con mansioni di OSS tutti i giorni dalle 6.30 alle 14/15, ha proposto Pt_1
un nuovo calendario condiviso, illustrato nella tabella allegata alla relazione e sottoscritto da entrambi, ovvero:
Lunedì: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 che poi li porta a scuola. Il papà li prende a
scuola e li tiene il pomeriggio con cena e pernotto dal padre.
Martedì: il papà porta i figli a scuola e la mamma li va a prendere.
Mercoledì: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 che poi li porta a scuola. Il papà li prende a
scuola e la mamma li va a prendere.
Giovedì: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 che poi li porta a scuola. Il papà li prende a
scuola e li tiene il pomeriggio con cena e pernotto dal padre.
Venerdì: il papà porta i figli a scuola e la mamma li va a prendere.
Sabato: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 e li riprende dopo pranzo al rientro dal lavoro.
E' previsto il pernotto dal padre se la madre il giorno dopo lavora.
Domenica: Se i figli hanno pernottato dal padre il sabato sera perché la mamma lavora, il papà
sta con loro fino a dopo pranzo quando la mamma rientra.
Nelle memorie conclusionali le parti hanno confermato la loro adesione, sebbene sia stato sottolineato, in particolare dalla IG.ra che l'organizzazione presenta delle Pt_1
difficoltà, ovvero l'orario di risveglio dei bambini che devono essere accompagnati,
prima di iniziare il lavoro, dalla mamma presso il papà - nelle giornate in cui non dormono da lui la notte precedente - in quanto egli afferma di non fidarsi di rimanere a casa della ricorrente, viste le denunce subite in passato. Al fine di supportare temporaneamente i genitori, con l'utilizzo di fondi regionali verrà fornita gratuitamente una babysitter per alcuni mesi, allo scadere dei quali dovranno tuttavia essere le parti a remunerarla o a trovare una nuova soluzione.
17 18
Il Collegio ritiene che l'organizzazione individuata sia conforme all'interesse ed al diritto dei minori alla bigenitorialità, nel rispetto delle eIGenze delle parti, in particolare di quelle lavorative della ricorrente.
E' necessario osservare che, sebbene nel ricorso fossero stati allegati dalla IG.ra Pt_1
dei maltrattamenti subiti durante la convivenza, è emerso, sin dalla prima udienza di audizione separata, che le parti, pur avendo interrotto la loro relazione, si erano incontrate diverse volte con i figli in luoghi pubblici oppure presso la casa familiare,
ove la ricorrente si era recata per recuperare beni personali. Ella, sentita in data 7
febbraio 2024, affermava che il IG. FI era un buon padre e si dichiarava favorevole all'affido congiunto. Peraltro, le allegazioni di violenza risultavano generiche e non supportate dagli atti del procedimento penale in corso, apparendo una situazione di alta conflittualità, con reciproche aggressioni verbali e fisiche.
Infine, occorre aggiungere che il predetto procedimento penale è stato archiviato dal
GIP di Padova per le seguenti ragioni: visto il provvedimento di affido condiviso e le
relative motivazioni; viste le sit delle persone informate sui fatti che non confermano la
denuncia, vista la stessa denuncia poco o affatto circostanziata” (doc. XIX parte resistente)
In ogni caso, pur prendendo atto delle conclusioni conformi sul punto, appare necessario, vista la permanenza di criticità segnalate nella relazione, mantenere il monitoraggio della situazione familiare da parte dei Servizi Sociali, al fine di accompagnare i genitori nel mantenimento della regolarità delle visite con il padre,
facilitandoli nell'individuazione di soluzioni adattate alle eIGenze di entrambi,
favorendone la comunicazione anche per gli aspetti educativi.
Sul contributo al mantenimento per i figli
La IG.ra chiede che il padre versi mensilmente la somma di € 600 complessive, Pt_1
in subordine di € 500, come disposto con Ordinanza del 25 ottobre 2025, oltre al 70%
delle spese straordinarie.
18 19
Il IG. FI, al contrario, chiede che il contributo sia ridotto ad € 300 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dalla lettura degli atti e della documentazione economica prodotta dalle parti risulta la seguente situazione economica:
la ricorrente, che ha terminato il corso come OSS, a seguito di un aumento dell'orario di lavoro, percepisce attualmente uno stipendio medio di € 1200 circa mensili, oltre a tredicesima, compreso il rimborso per spese carburante, ai quali va aggiunto l'assegno unico di € 470. Afferma di sostenere le rate di tre finanziamenti, dei quali non ha prodotto i contratti, in scadenza tra il 2026 ed il 2027. Dalla lettura dell'estratto conto corrente risulta un importo mensile di € 307,90, mentre dei restanti non emerge prova documentale. Nulla viene riferito nelle comparse conclusionali né risulta in merito a spese di locazione (il contratto allegato il 12.2.2024 riporta la scadenza di giugno 2024);
il resistente percepisce una pensione mensile di €1150 circa (doc. XI) oltre ad € 374 di pensione di reversibilità (fino al 2024 di € 525 circa come da estratti conto prodotti).
Egli corrisponde mensilmente le rate del mutuo gravante sulla sua abitazione di € 761
mensili, € 287 per un finanziamento con fiditalia (scadenza 2027 doc. III), € 200 a titolo di contributo al mantenimento per un figlio avuto da precedente relazione. Ha
maturato la somma di € 69.000 circa, derivante da un fondo pensione, che ancora non gli è stato accreditato.
E' pacifico che la IG.ra ha avuto, rispetto al 2023/2024, un incremento dello Pt_1
stipendio mensile passando da € 600/700 ad € 1200. Inoltre, secondo l'ultimo calendario, il IG. FI ha ulteriormente aumentato la presenza con i figli, con previsione di 2/3 pernotti settimanali, oltre ad accompagnarli tutte le mattine a scuola.
Il Collegio ritiene pertanto congruo, in ragione delle circostanze sopra illustrate, che il resistente versi alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei due figli Pt_1
minori la somma complessiva di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova.
19 20
Sulle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate.
PQM
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
- Affida congiuntamente i figli minori e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre
[...]
- Dispone che il padre incontri e tenga con sé i figli secondo il seguente calendario:
Lunedì: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 che poi li porta a scuola. Il papà li prende a scuola e li tiene il pomeriggio con cena e pernotto dal padre.
Martedì: il papà porta i figli a scuola e la mamma li va a prendere.
Mercoledì: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 che poi li porta a scuola. Il papà li prende a scuola e la mamma li va a prendere.
Giovedì: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 che poi li porta a scuola. Il papà li prende a scuola e li tiene il pomeriggio con cena e pernotto dal padre.
Venerdì: il papà porta i figli a scuola e la mamma li va a prendere.
Sabato: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 e li riprende dopo pranzo al rientro dal lavoro. E' previsto il pernotto dal padre se la madre il giorno dopo lavora.
Domenica: Se i figli hanno pernottato dal padre il sabato sera perché la mamma lavora, il papà sta con loro fino a dopo pranzo quando la mamma rientra;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il
Capodanno ; metà delle vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; ponti alternati tra le parti;
tre settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno in ogni caso, in accordo tra loro, stabilire modalità diverse, tenuto
20 21
conto delle eIGenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e delle proprie eIGenze, in particolare di quelle lavorative della IG.ra Parte_1
- dispone che il Servizio Sociale prosegua con il monitoraggio della situazione familiare e dei minori, al fine di accompagnare i genitori nel mantenimento della regolarità delle visite con il padre, facilitandoli nell'individuazione di soluzioni adattate alle eIGenze di entrambi e di favorire la comunicazione anche per gli aspetti educativi;
- dispone che il IG. FI OG NU contribuisca al mantenimento dei figli provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla madre IG.ra entro il 10 di ciascun Parte_1
mese, l'importo complessivo di € 400 (€ 200 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Spese compensate
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 16.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 all'aprile 2025 compreso, entro il 30.05.2025. Fissava udienza per la remissione
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 6308/2023 R.G. promossa con ricorso depositato l'08.11.2023
da con l'Avv. D'AGOSTINO AURORA Parte_1
e
FI GN EM, con gli Avv.ti TODINI ASSUNTA e CHIARETTO
ELISA
e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione figli non matrimoniali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.11.2023 la IG.ra premettendo che: Parte_1
- nell'anno 2016 instaurava una relazione sentimentale con il IG. FI OG
NU; 2
- dalla relazione nascevano due figli: nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...]; Persona_2
- nel corso della relazione e convivenza more uxorio, dal 2019 in poi, si verificavano numerosi episodi di violenza fisica perpetrati dal IG. FI nei confronti della IG.ra di cui solo alcuni denunciati, determinati Pt_1
soprattutto dalla richiesta di contributi economici da parte della ricorrente per spese di cura dei figli minori, negati dal IG. FI;
- la ricorrente, anche per potersi prendere cura dei figli piccoli, ha sempre fruito di redditi personali molto contenuti svolgendo attività di assistente domiciliare,
percependo tra € 600,00 e € 800,00 al mese;
di contro il IG. FI, dal 2006, è
impiegato come funzionario sindacale presso la CGIL-FLAT di Vicenza, con un reddito annuo di circa € 35.000,00. Dispone, inoltre, di benefit quali autovettura e carburante, e fruisce anche di una pensione di reversibilità in quanto vedovo;
- in data 03.03.2023, la IG.ra sporgeva querela davanti la Procura della Pt_1
Repubblica presso il Tribunale di Padova sub RGNR 1991/2023 e si allontanava dalla casa familiare portando con sé i due figli. L'odierna ricorrente, da marzo
2023 è stata, quindi, accolta in protezione dal e, grazie Controparte_1
all'intervento dei Servizi Sociali, è stata collocata in alloggio assegnatole in emergenza abitativa;
- come risulta dai medesimi atti penali ed in particolare dalle relazioni dei Servizi
Sociali e del Centro Veneto Progetti Donna, che hanno preso in carico la situazione della ricorrente, il IG. FI, a seguito dei colloqui avuti con i Servizi
Sociali nel 2018, acconsentiva a versare all'odierna ricorrente la somma di €
150,00 per le spese necessarie alla cura dei figli, somma che, tuttavia, veniva consegnata alla IG.ra in maniera irregolare e a seguito di discussioni, Pt_1
accompagnate anche da aggressioni fisiche;
- venivano, inoltre, perpetrati dal IG. FI nei confronti dell'ex compagna anche comportamenti “segregazionisti”, non consentendo alla IG.ra in quanto Pt_1
2 3
donna, di salire sulla sua autovettura, neanche in occasione delle comuni frequentazioni della Comunità religiosa a cui entrambi appartengono,
costringendo la ricorrente a recarvisi con i figli tramite mezzi propri e quando possibile;
- il IG. FI, anche dopo l'allontanamento della ex compagna dalla casa familiare, manteneva i contatti con la IG.ra In data 01.04.2023 si Pt_1
verificava un episodio estremamente IGnificativo, in occasione di un accesso all'abitazione familiare per il ritiro di beni da parte della ricorrente insieme al figlio (molto legato al padre): quest'ultimo, per richiamare l'attenzione Per_1
dell'odierno resistente, si aggrappava al mobilio dell'abitazione familiare,
rifiutandosi di andarsene e di fronte a tale comportamento del figlio, il IG.
FI reagiva strattonandolo ed allontanandolo in malo modo;
- da quel momento, il IG, FI e la IG.ra si incontravano solo nelle Pt_1
vicinanze della Comunità religiosa, sempre a distanza, ed il padre non si avvicinava neppure a salutare i figli;
- il IG. FI non versava alcunché per il mantenimento dei figli minori;
- oltre al comportamento distante ed anaffettivo manifestato dal IG. FI nei confronti dei bambini, il resistente aveva anche dato prova di incapacità a gestire il proprio rapporto con l'alcool;
- la IG.ra oltre a svolgere attività lavorativa, ha ottenuto l'ammissione al Pt_1
corso per operatori sanitari, che inizierà a frequentare da metà novembre 2023 e che la costringerà a ricorrere, per 2-3 giorni alla settimana, ai servizi di accudimento dei minori;
chiedeva:
“- Disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori nato a [...] il Persona_1
9.03.2017, e nata a [...] il [...], alla madre Persona_2
; Parte_1
3 4
- Fissarsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli che si quantifica
in € 600 mensili, oltre al 50% di spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente in
base agli indici Istat e da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese in
favore della ricorrente;
- Disporsi, ove richieste, visite protette tra il padre ed i figli minori, incaricando i
Servizi Sociali di zona della gestione e monitoraggio”.
In ragione della situazione di violenza rappresentata, parte ricorrente chiedeva che la comparizione delle parti avvenisse in separate audizioni per evitare che le stesse si incontrassero.
Il Giudice delegato, con decreto del 13.11.2023, fissava le udienze di comparizione delle parti. Mandava al PM con richiesta di informazioni in merito allo stato ed eventuale esito del procedimento n. 1991/2023 R.G. o di altri procedimenti con indagato il IG. FI OG NU e parte offesa la IG.ra con Parte_1
trasmissione in copia di atti non coperti dal segreto istruttorio.
In data 30.11.2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, nella persona del Dott. , rappresentava che era pendente in fase di indagini Persona_3
preliminari il p.p. 1991/2023 RGNR mod. 21 per il reato di cui all'art. 572 c.p. nei confronti del resistente, persona offesa la ricorrente, e trasmetteva i relativi atti.
In data 08.01.2024, si costituiva il resistente, IG. FI OG NU, il quale premesso che:
- contestava recisamente la ricostruzione operata da parte ricorrente perché volta esclusivamente a farlo apparire un uomo violento ed un padre anaffettivo nei confronti dei figli, oltre che dedito all'alcool. La realtà risulta ben più complessa e qualsiasi semplificazione dannosa, poiché impedisce una ricostruzione delle dinamiche familiari il più possibile aderente ai fatti. Si rimetteva in ogni caso alle valutazione dei professionisti incaricati nell'ambito della presente procedura (Servizi Sociali) e aderiva, pertanto, alla richiesta di parte ricorrente di presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti
4 5
per territorio affinché, letti gli atti della procedura, sentissero i genitori, e tutte le altre persone della rete familiare e scolastica, espletando gli accertamenti psicologici e clinici necessari, eventualmente anche attraverso il Servizio
dell'Età Evolutiva/la Neuropsichiatria Infantile;
- sin dal momento in cui la IG.ra con i figli si allontanava dalla casa Pt_1
familiare (marzo 2023), il IG. FI, preoccupato ed allarmato per la situazione,
si rivolgeva al proprio difensore di fiducia per avere supporto legale. Nessuna
comunicazione formale da parte di un legale, in merito all'allontanamento dalla casa familiare, è mai pervenuta all'odierno resistente, il quale autonomamente contattava, senza esito positivo, il per comunicare i propri Controparte_1
dati al fine di attivare una interlocuzione minima per affrontare la situazione,
nell'interesse dei figli minori;
- parte resistente verificava l'esistenza di un procedimento penale pendente nei suoi confronti, estraendo copia del certificato carichi pendenti in data
11.04.2023, ma nulla di più poteva conoscere in merito;
nelle more, sin dal mese di aprile 2023, il IG. FI continuava a vedere i figli, confidando nel fatto che la situazione si potesse progressivamente chiarire ed affrontare insieme alla
IG.ra l'intero nucleo familiare, infatti, seguitava ad incontrarsi la Pt_1
domenica a messa e, in tali occasioni, il resistente corrispondeva un seppur minimo contributo (€ 100,00) al mantenimento dei figli;
- il IG. FI prendeva atto dell'attivazione della presente procedura solo dopo aver ritirato la notifica del ricorso;
- il resistente è stato, in varie occasioni nel corso degli anni, oggetto del comportamento aggressivo della ricorrente. Come precisato nello stesso ricorso,
il IG. FI, dopo vari incontri con i Servizi Sociali di Rubano, avvenuti nell'anno 2018, consegnava puntualmente alla IG.ra € 150,00 e così è stato Pt_1
sino al mese di ottobre 2019; di seguito il resistente si rifiutava di corrispondere la suddetta somma perché la ricorrente, pur lavorando ed avendo una sua fonte
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di reddito, continuava a ripetere al IG. FI di non dovere contribuire in alcun modo ai bisogni della famiglia e che questi dovevano essere ad esclusivo carico del resistente. In un'occasione, di notte, la IG.ra entrava in camera Pt_1
buttando tutto per aria e dicendo al compagno che, con la forza, lo avrebbe fatto ragionare affinché le corrispondesse il denaro e, quando il IG. FI si alzava dal letto, lo aggrediva con l'abatjour spingendolo a terra e provocandogli la lussazione della spalla. Il resistente, pertanto, si vedeva costretto a chiamare i
Carabinieri, ai quali riferiva di essere stato aggredito dalla compagna e di dover andare al Pronto Soccorso. Analoga aggressione si verificava nel mese di marzo
2019; in tale occasione il resistente riportava una contusione alla spalla sinistra.
Ed ancora, vi era stato un episodio risalente al 10.06.2017 - tre mesi dopo la nascita del figlio – allorché il IG. FI subiva un'aggressione da parte Per_1
della compagna che determinava l'intervento dei Carabinieri;
il resistente era seduto in poltrona con sulle gambe, quando la IG.ra gli chiedeva Per_1 Pt_1
i soldi per andare a Prato della Valle a fare delle spese e, a fronte del diniego del compagno, che non li aveva in quel momento, la ricorrente gli dava un pugno in testa e lo schiaffeggiava ferendolo al naso. Mentre il IG. FI si recava in bagno per tamponare il sangue, la IG.ra lo raggiungeva colpendolo Pt_1
nuovamente alla nuca. Anche in quell'occasione intervenivano i Carabinieri;
- era la IG.ra a vivere la relazione con il compagno in una dinamica di Pt_1
rivalità/competizione ed era lei a rifiutarsi di salire sull'autovettura del IG.
FI, preferendo utilizzare mezzi propri. L'ultima volta che la ricorrente era salita sull'autovettura del resistente, fu in occasione di un viaggio da Malpensa
a Padova in data 20.01.2023 e, comunque, il IG. FI non ha mai impedito alla
IG.ra di salire sulla propria auto;
Pt_1
- in relazione all'episodio in cui il IG. FI avrebbe strattonato ed allontanato in malo modo il figlio, il resistente precisava che in data 01.04.2023, la IG.ra Pt_1
senza preavviso, si recava con i figli nell'abitazione familiare per prendere dei
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vestiti; in casa era presente il IG. FI. In tale occasione il resistente chiedeva alla ricorrente di poter stare con la figlia e di prenderla in braccio;
la IG.ra Per_2
si rifiutava e adagiava la piccola sul letto;
a quel punto il IG. FI Pt_1
prendeva in braccio la figlia e insieme a salivano al piano superiore Per_1
dell'abitazione per stare tutti e tre insieme. Quando la madre chiamava i figli per andare via, volendo restare con il padre, si rifiutava;
il IG. FI Per_1
allora gli diceva di rimettersi le scarpe e padre e figli scendevano al piano inferiore dove attendeva la IG.ra quest'ultima non voleva prendere la Pt_1
bambina direttamente dalle braccia del IG. FI e, quindi, il resistente l'adagiava sul letto affinché la madre potesse prelevarla;
madre e figlia, quindi,
uscivano dalla porta d'ingresso della casa familiare in attesa di che Per_1
continuava a fare i capricci, perché non voleva andarsene;
a quel punto, stante la situazione estremamente delicata venutasi a creare, il IG. FI riteneva che la cosa più giusta da fare fosse consegnare il figlio alla madre, almeno sino a quando non si fosse chiarita la sua posizione e la dinamica familiare. Preme
sottolineare che, in situazioni di violenza familiare, permeate dal timore che il padre possa nuocere oltreché alla madre anche ai figli, l'accesso all'abitazione familiare avviene solo ed esclusivamente in assenza del compagno/marito e/o eventualmente alla presenza di altre persone. All'evidenza, la IG.ra non Pt_1
temeva che potesse accaderle alcunché di male e non temeva per l'incolumità
dei figli che, in quell'occasione, rimanevano da soli con il padre;
- non corrisponde alla verità che le parti si incontravano esclusivamente nelle vicinanze della chiesa, a distanza e senza che il resistente potesse avvicinarsi ai bambini;
tutta la comunità, riunita in tali occasioni, poteva vedere il padre che teneva la figlia in braccio, che le dava da mangiare oppure momenti di gioco tra padre e figli;
nelle giornate del 27 e del 28 dicembre 2023, la IG.ra Pt_1
portava i bambini a casa del padre dove li lasciava da soli con lui, dalle ore 9.00
7 8
alle ore 13.30, affinché se ne prendesse cura mentre lei era al lavoro;
padre e figli hanno giocato insieme ed il padre ha preparato loro il pranzo;
- contestava problemi di abuso di alcool;
- quanto alla relazione padre–figli, sin dalla nascita di il IG. FI è Per_1
sempre stato un padre attento, presente e si è occupato di tutte le primissime necessità di accudimento del neonato: lavarlo, cambiarlo, preparare il latte. Il
sabato e la domenica si occupava in via esclusiva di preparandogli Per_1
anche il pranzo e la cena. Quando la IG.ra si è recata in Camerun per i Pt_1
funerali del di lei padre ( aveva un anno e tre mesi), il resistente ha Per_1
accudito il figlio da solo, sino al ritorno della madre. Quando andava Per_1
all'asilo nido, tutte le mattine il resistente lo preparava e lo accompagnava mentre la resistente andava a riprenderlo all'uscita alle ore 16,00, salvo i casi in cui, essendo la IG.ra in ritardo, era il padre che, contattato dalla scuola, Pt_1
andava a prendere Durante il periodo della pandemia, il IG. FI si Per_1
era organizzato con il lavoro in modo tale da essere sempre presente in casa con il figlio, andando al sindacato il pomeriggio per consentire alla compagna di recarsi al lavoro la mattina;
i IG.ri e FI hanno seguito il piano Pt_1
scolastico programmato e l'odierno resistente si è sempre recato a tutte le riunioni dei genitori. Il IG. FI ha gestito ed accudito il figlio con le Per_1
modalità suindicate sino al 03.03.2023, ovvero sino all'allontanamento dalla casa familiare di madre e figli. La gestione della figlia nata il [...], è Per_2
stata differente poiché inferiore è stato il tempo che il padre ha potuto trascorrere con la bambina sino al momento dell'allontanamento dalla casa familiare. La madre, in congedo sino al mese di gennaio 2023, si recava nel periodo di Natale in Camerun con i figli, dove rimaneva sino al 20.01.2023. La
piccola è stata accudita prevalentemente dalla madre e ha trascorso molto Per_2
meno tempo con il padre. Dopo il ritorno dal Camerun, la piccola ha cominciato ad avvicinarsi al padre ed a stare anche con lui, ma il resistente, non potendo
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più rimanere a casa la mattina come aveva fatto durante il periodo del lock-
down, era costretto a ricorrere ad una babysitter (pagata unicamente dal IG.
FI) che si occupasse della bambina, mentre entrambi i genitori lavoravano.
Dopo l'allontanamento dalla casa familiare, il IG. FI rivedeva i figli in data
01.04.2023 e le altre domeniche in cui si recavano con la madre a messa. In tali occasioni giocava con i suoi amici ed il padre teneva la figlia in Per_1 Per_2
braccio, la faceva mangiare, giocavano e cantavano insieme;
è stato emozionante per il IG. FI sentire la figlia chiamarlo papà, nonostante il Per_2
poco tempo trascorso insieme. Quanto alla disponibilità del ricorrente ad occuparsi dei figli, lo stesso era disponibile ad occuparsene e prendersene cura,
così come ha sempre fatto, nei seguenti giorni: il venerdì pomeriggio e, a week end alternati, dal venerdì alla domenica sera. Il IG. FI, inoltre, andando in pensione dal gennaio 2025, disporrà di più tempo per tenere con sé ed accudire i figli quando la IG.ra sarà impegnata al lavoro;
Pt_1
- il IG. FI è un impiegato funzionario della di Vicenza, con uno CP_2
stipendio medio mensile pari ad € 1.476.00, dispone di una macchina aziendale
(con una trattenuta in busta paga di € 175,000 mensili) ed andrà in pensione l'01.01.2025; è vedovo e gode di una pensione di reversibilità pari ad € 387,00; è
proprietario esclusivo dell'abitazione sita in Rubano (PD), via Europa, 45/14,
per il cui acquisto è stato acceso un mutuo con esborso mensile di € 801,00 a partire dal mese di settembre 2023; il resistente è onerato del contributo al mantenimento pari ad € 200,00 mensili per il figlio (di anni 19), avuto da Per_4
altra relazione ed è onerato di un prestito FIDIA, chiesto nel 2021, per far fronte alle spese di ristrutturazione ed opere condominiali, con un esborso mensile pari ad € 287.00 sino al 2026. Tutto ciò che ha guadagnato è stato utilizzato sempre per le necessità della famiglia: rate del mutuo, l'acquisto della casa familiare, baby-sitter (circa € 280,00 mensili), asilo nido, scuola materna (la rata di è pari ad € 210,00 mensili), bollette e spesa alimentare;
Per_1
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- quanto al contributo per il mantenimento dei figli, corrisponde al vero che inizialmente il IG. FI non ha versato in modo continuativo alla IG.ra Pt_1
l'importo concordato ma precisava che, dal mese di settembre 2023, ogni prima domenica del mese, in occasione degli incontri della Comunità religiosa, il IG.
FI consegnava alla IG.ra € 100,00 e provvedeva ad acquistare le scarpe Pt_1
per i bambini. Il giorno di Natale, il resistente, subito dopo la messa,
consegnava i regali ai figli. Il resistente precisava che dal 28.12.2023 la IG.ra si rendeva irreperibile, non rispondendo più neppure alle chiamate Pt_1
telefoniche e che lui faceva anche richiesta, senza alcun esito positivo, per avere gli estremi bancari della ricorrente al fine di poter provvedere tramite bonifico;
- la IG.ra svolge l'attività di assistente domiciliare con un introito medio Pt_1
mensile pari ad € 600,00 – 800,00 circa. A tale importo deve essere aggiunto quello dell'assegno unico dalla stessa percepito per i 2 figli. La ricorrente ha ottenuto l'ammissione al corso per operatori sanitari, che ha iniziato a frequentare da metà novembre 2023.
chiedeva:
“1) All'esito degli accertamenti ritenuti opportuni, disporsi la modalità di affidamento che si
riterrà più tutelante per i figli minori, e così, allo stato, ritenuto il loro superiore interesse,
affidare i figli minori in modo condiviso tra i genitori. I genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nel periodo in cui
avranno i figli presso di loro ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior
interesse per gli stessi relative all'istruzione, al sistema educativo e alla di Loro salute, tenendo
conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle di Loro inclinazioni,
capacità ed aspirazioni, disponendo che le visite padre – figli avvengano secondo il calendario
e/o con la modalità stabilita
dai Servizi, con residenza prevalente dei figli insieme alla madre. Non essendo allo stato
possibile poter predisporre ed allegare il piano genitoriale, il IG. FI, tenendo conto delle
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eIGenze dei bambini nonché dei propri impegni lavorativi dichiara sin d'ora di poter dare
ampia disponibilità per prendersi cura di nei giorni di venerdì pomeriggio ed a CP_3
week end alternati dal venerdì alla domenica sera, precisando che da gennaio 2025, con il
pensionamento, potrà dare piena disponibilità a vederli e tenerli con sé in tutti i tempi in cui la
madre sarà impegnata con il proprio lavoro.
2) Nulla allo stato sulla casa familiare sita in Rubano (PD), Via Europa n. 45, ove
attualmente vive il IG. FI OG e di proprietà esclusiva di quest'ultimo, in quanto madre
e figli si sono da tempo trasferiti in altro luogo.
3) Tenuto conto di quanto sopra, quale contributo al mantenimento dei figli minori, il IG.
FI OG verserà alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese un importo Parte_1
quantificato nella misura che si riterrà di giustizia, e comunque non superiore ad euro 150,00
per ciascun figlio, oltre al rimborso delle spese straordinarie, così come indicate dal Protocollo
in essere avanti l'intestato Tribunale che saranno suddivise al 50% tra i genitori.
4) L'assegno unico, verrà percepito dalla IG.ra I genitori si impegnano Parte_1
reciprocamente a provvedere annualmente a quanto necessario per formalizzare la richiesta del
suddetto assegno unico.”
All'udienza del 07.02.2024 compariva la IG.ra la quale dichiarava che i Parte_1
bambini stanno bene con il papà e che lo stesso non ha mai agito violenza su di loro;
riferiva di atti di violenza (ai quali i bambini assistevano) e di insulti rivolti alla sua persona anche senza motivo;
dichiarava di non avere problemi per l'affido congiunto dei bambini, che ogni tanto è stata aiutata economicamente dal fratello e di essere seguita dai Servizi Sociali da quando è andata via di casa. Il procuratore di parte ricorrente riferiva che non erano state applicate misure cautelari al IG. FI e che il procedimento era fermo in attesa dell'esito delle indagini;
il procuratore di parte resistente rappresentava che il suo assistito non aveva mai avuto atteggiamenti tali da richiedere l'applicazione di misure cautelari, che le parti si vedevano le domeniche a
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messa e che la IG.ra aveva accesso liberamente alla casa familiare, della quale Pt_1
aveva ancora le chiavi e presso la quale si era già recata tre volte da sola per recuperare le sue cose. Il Giudice rinviava all'udienza dell'08.02.2024 per sentire il resistente.
All'udienza dell'08.02.2024, compariva il IG. FI OG NU, il quale, con riferimento agli episodi di aggressione fisica nei confronti della IG.ra riferitigli Pt_1
dal Giudice, dichiarava di essere stato lui a subire aggressioni fisiche anche violente da parte dell'ex compagna ed ad essere insultato dalla stessa, a seguito del suo rifiuto di darle i soldi che gli chiedeva;
dichiarava, altresì, di essersi sempre prodigato per dare una mano nella gestione e nella crescita dei bambini, prendendo anche una babysitter per aiutarlo dopo la nascita della figlia più piccola, consentendo alla madre di andare a lavorare, senza che quest'ultima contribuisse alla relativa spesa;
riferiva, inoltre, che le offese erano reciproche e che la IG.ra , in una determinata circostanza, lo Pt_1
aveva accusato di essere andato fuori a bere, mentre lui aveva solamente partecipato ad una manifestazione;
dichiarava che tra di loro vi era ormai prevalentemente indifferenza, di non aver potuto più tenere i figli da dicembre 2023, ma di vederli quasi tutte le domeniche a messa;
che i figli stanno bene con lui e che l'ex compagna aveva ancora le chiavi di casa presso cui, diverse volte, si è recata, in sua presenza, per prendere le proprie cose;
che da settembre 2023 versava € 100,00 al mese alla IG.ra e che i bambini non avevano mai assistito alle liti dei genitori, essendo stati Pt_1
entrambi attenti affinché ciò non accadesse. Il procuratore di parte resistente chiedeva che non venissero disposte visite in ambiente neutro ma visite dirette, organizzate tra i genitori e, a tale richiesta, il procuratore di parte ricorrente non si opponeva, purché le parti non fossero tenute ad incontrarsi. I procuratori, su invito del Giudice alla discussione, si riportavano ai rispettivi atti e insistevano per l'accoglimento delle proprie domande.
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A scioglimento della riserva, il Giudice pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori:
Affida congiuntamente i figli e ai genitori Persona_1 Persona_2
congiuntamente
- Dispone che il Servizio Sociale territorialmente competente, in collaborazione con il
Consultorio Familiare, valuti le capacità genitoriali di entrambi i genitori, la relazione dei figli
con ciascun genitore, nonché all'esito indichi le migliori modalità di affidamento e visita con il
genitore non collocatario.
Dispone che il Servizio Sociale provveda urgentemente all'organizzazione delle visite con il
padre, con le modalità ritenute più opportune, anche eventualmente con previsione di educativa
domiciliare, nonché a predisporre percorsi di sostegno evolutivo per i minori, se ritenuti
necessari e di supporto alla genitorialità, anche individuali.
- Dispone che il IG. FI contribuisca al mantenimento dei figli versando alla IG.ra la Pt_1
somma di € 600 complessivi mensili, rivalutabili Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie
come da Protocollo di Padova
Disponeva che parte ricorrente esibisse il contratto di lavoro, buste paga dell'ultimo anno, nonché le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni con termine per il deposito sino al 10.09.2024. Rinviava all'udienza del 03.10.2024 per l'esame della relazione dei Servizi Sociali e della documentazione.
In data 09.05.2024 veniva depositato decreto di rigetto del 23.04.2024 della Corte
d'Appello di Venezia, emesso nell'ambito del procedimento instaurato con reclamo ex art. 473 bis. 24 c.p.c., in data 04.03.2024, dal IG. FI al fine di chiedere la riduzione del contributo al mantenimento ed una diversa ripartizione delle spese straordinarie di cui era onerato.
In data 20.09.2024 i Servizi Sociali del Comune di Rubano depositavano la relazione.
All'udienza del 03.10.2024, il procuratore di parte ricorrente riferiva al Giudice che la situazione tra le parti era migliorata, fatta eccezione per l'aspetto economico, poiché la
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IG.ra doveva insistere con il IG. FI per avere quanto dovuto, con riguardo Pt_1
alle spese straordinarie;
che la ricorrente stava terminando il corso OSS e continuava il suo lavoro di assistenza a persone in difficoltà per una cooperativa, con contratto part time;
precisava, inoltre, che nulla era cambiato circa lo stipendio della IG.ra Il Pt_1
IG. FI, presente personalmente, riferiva al Giudice di aver visto i figli quasi tutti i giorni nei mesi di agosto e settembre;
di essere disponibile al pernotto del figlio grande e, con gradualità, anche della piccola, avendo gli spazi necessari a casa. Il
procuratore di parte ricorrente confermava che, per l'organizzazione delle visite, i genitori si sentivano telefonicamente tra di loro, accordandosi direttamente;
chiedeva la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi fino alla stabilizzazione della situazione lavorativa della IG.ra ; per quanto riguarda la parte economica, chiedeva la Pt_1
conferma dei provvedimenti economici provvisori. Il procuratore di parte resistente precisava che il IG. FI non riesce a sostenere le spese ed insisteva per la riduzione dell'assegno; quanto alle visite aderiva alla richiesta di rinvio con monitoraggio dei
Servizi Sociali, con introduzione dei pernottamenti. Il Giudice disponeva che entrambe le parti depositassero gli estratti conto corrente del 2024, le buste paga e eventuale altra documentazione economica, dando termine di giorni 15 per il deposito di tutta la documentazione nonché degli atti della Corte d' Appello, riservandosi all'esito.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.10.2024, con decreto del 28.10.2024, rilevato che dalle buste paga prodotte per l'anno 2024, la IG.ra Pt_1
risultava avere avuto un leggero aumento dello stipendio, che ammontava a circa €
1.000,00 mensili; rilevato che è circostanza pacifica che il IG. FI andrà in pensione nel gennaio 2025 con conseguente ragionevole diminuzione dei redditi, riducevail contributo al mantenimento per i figli ad € 250,00 ciascuno (€ 500,00 complessivi);
disponeva la prosecuzione dell'incarico al Servizio Sociale di cui all'Ordinanza datata
23.02.2024, consentendo l'introduzione graduale dei pernotti, con i tempi e le modalità
ritenute più opportune nell'interesse dei minori;
il Giudice rinviava all'udienza del
08.05.2025 con termine ai Servizi Sociali per relazione sino al 23.04.2025.
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In data 18.04.2025 i Servizi Sociali depositavano nuova relazione così concludendo: “Si
conferma l'opportunità dell'affido condiviso dei figli. Il servizio non ravvede controindicazioni
ai pernotti presso il padre di entrambi i figli. Come già specificato nella precedente relazione le
modalità di visita più indicate devono prevedere una frequentazione pluri-settimanale con
l'altro genitore, che potrebbe articolarsi di base inizialmente, sentiti i genitori, in questo modo:
settimana A i bambini vedono il padre al martedì e al giovedì pomeriggio dopo scuola con la
cena compresa;
settimana B i figli vedono il padre il venerdì pomeriggio con cena e pernotto e
rientrano sabato a casa della madre. Questo calendario di base può prevedere anche degli spazi
di frequentazione più ampi. Sembra infatti necessario adesso stabilire un calendario condiviso,
fermo restando che tale calendario potrebbe variare in base al nuovo futuro lavoro della IG.ra
e che viene valorizzata anche l'esistente spontanea collaborazione tra i genitori, al di Pt_1
fuori di un calendario già prefissato. Si ritiene infine che i IGnori abbiano raggiunto un buon
livello di collaborazione e comunicazione e appaiono sufficientemente in grado di gestire la
genitorialità in maniera condivisa”.
All'udienza dell'08.05.2025 il IG. FI, presente personalmente, rappresentava di essere in pensione e confermava la sua piena disponibilità a tenere i figli, anche qualora la madre dovesse avere emergenze per motivi lavorativi, chiedendo tuttavia maggiore organizzazione.
A scioglimento della riserva, con decreto dell'08.05.2025, il Giudice disponeva temporaneamente che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: settimana A i bambini vedranno il padre al martedì e al giovedì pomeriggio dopo scuola con la cena compresa;
settimana B i figli vedranno il padre il venerdì
pomeriggio con cena e pernotto con rientro la domenica a casa della madre, con possibilità di individuare tempi diversi e più ampi di permanenza dei figli con il padre. Dava termine al Servizio Sociale per relazione fino al 03.09.2025 contenete l'indicazione di un calendario condiviso tra le parti. Disponeva che le parti depositassero cedolini dello stipendio/pensione ed estratti conto corrente dall'ottobre
15 16
della causa in decisione all'11.09.2025 in trattazione scritta, assegnando i termini per memorie conclusionali e note in sostituzione di udienza.
In data 04.09.2025 i Servizi Sociali depositavano nuova relazione così concludendo:
“Entrambi i genitori continuano a dimostrare di essere in grado di permettere l'accesso all'altro
genitore. Entrambi dimostrano inoltre flessibilità e disponibilità nella pianificazione degli
incontri, sebbene il IG. FI non sia particolarmente propositivo.
Permangono delle difficoltà di comunicazione tra la coppia genitoriale, e il rapporto tra loro
appare un poco più teso rispetto ai mesi passati. A questo proposito il IGnore riconosce questo
fatto ma non sa darvi una spiegazione, mentre la IGnora lo ricollega alla difficoltà di
comunicazione esistenti.
I IGnori continuano a dimostrare di essere in grado di coordinarsi anche in autonomia per
quanto riguarda la gestione della settimana (non viene mai interpellato il servizio sociale), ma
meno per altre questioni educative riguardanti i figli o scelte che li riguardano come illustrato
nel dettaglio sopra.”; segue calendario settimanale di base.
Il procedimento veniva quindi rimesso al Collegio per la decisione.
Sull'affido e collocamento dei minori
Entrambe le parti chiedono l'affido congiunto ed il collocamento dei minori presso la madre.
Quanto alle visite, con Ordinanza dell'8 maggio 2025, su proposta del Servizio Sociale
accettata dalle parti, veniva disposta la seguente regolamentazione: settimana A i bambini vedranno il padre al martedì e al giovedì pomeriggio dopo scuola con la cena compresa;
settimana B i figli vedranno il padre il venerdì pomeriggio con cena e pernotto con rientro la domenica a casa della madre, con possibilità di individuare tempi diversi e più ampi di permanenza dei figli con il padre. Il Servizio Sociale
veniva incaricato di proseguire nel monitoraggio delle visite e di individuare un calendario definitivo tra le parti, in accordo tra loro.
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Con la relazione depositata il 4 settembre 2025, il Servizio Sociale, confermando la buona collaborazione tra i genitori nell'organizzazione dei tempi con i minori,
coordinandosi spesso in autonomia tra loro, tenuto conto della nuova occupazione della IG.ra con mansioni di OSS tutti i giorni dalle 6.30 alle 14/15, ha proposto Pt_1
un nuovo calendario condiviso, illustrato nella tabella allegata alla relazione e sottoscritto da entrambi, ovvero:
Lunedì: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 che poi li porta a scuola. Il papà li prende a
scuola e li tiene il pomeriggio con cena e pernotto dal padre.
Martedì: il papà porta i figli a scuola e la mamma li va a prendere.
Mercoledì: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 che poi li porta a scuola. Il papà li prende a
scuola e la mamma li va a prendere.
Giovedì: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 che poi li porta a scuola. Il papà li prende a
scuola e li tiene il pomeriggio con cena e pernotto dal padre.
Venerdì: il papà porta i figli a scuola e la mamma li va a prendere.
Sabato: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 e li riprende dopo pranzo al rientro dal lavoro.
E' previsto il pernotto dal padre se la madre il giorno dopo lavora.
Domenica: Se i figli hanno pernottato dal padre il sabato sera perché la mamma lavora, il papà
sta con loro fino a dopo pranzo quando la mamma rientra.
Nelle memorie conclusionali le parti hanno confermato la loro adesione, sebbene sia stato sottolineato, in particolare dalla IG.ra che l'organizzazione presenta delle Pt_1
difficoltà, ovvero l'orario di risveglio dei bambini che devono essere accompagnati,
prima di iniziare il lavoro, dalla mamma presso il papà - nelle giornate in cui non dormono da lui la notte precedente - in quanto egli afferma di non fidarsi di rimanere a casa della ricorrente, viste le denunce subite in passato. Al fine di supportare temporaneamente i genitori, con l'utilizzo di fondi regionali verrà fornita gratuitamente una babysitter per alcuni mesi, allo scadere dei quali dovranno tuttavia essere le parti a remunerarla o a trovare una nuova soluzione.
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Il Collegio ritiene che l'organizzazione individuata sia conforme all'interesse ed al diritto dei minori alla bigenitorialità, nel rispetto delle eIGenze delle parti, in particolare di quelle lavorative della ricorrente.
E' necessario osservare che, sebbene nel ricorso fossero stati allegati dalla IG.ra Pt_1
dei maltrattamenti subiti durante la convivenza, è emerso, sin dalla prima udienza di audizione separata, che le parti, pur avendo interrotto la loro relazione, si erano incontrate diverse volte con i figli in luoghi pubblici oppure presso la casa familiare,
ove la ricorrente si era recata per recuperare beni personali. Ella, sentita in data 7
febbraio 2024, affermava che il IG. FI era un buon padre e si dichiarava favorevole all'affido congiunto. Peraltro, le allegazioni di violenza risultavano generiche e non supportate dagli atti del procedimento penale in corso, apparendo una situazione di alta conflittualità, con reciproche aggressioni verbali e fisiche.
Infine, occorre aggiungere che il predetto procedimento penale è stato archiviato dal
GIP di Padova per le seguenti ragioni: visto il provvedimento di affido condiviso e le
relative motivazioni; viste le sit delle persone informate sui fatti che non confermano la
denuncia, vista la stessa denuncia poco o affatto circostanziata” (doc. XIX parte resistente)
In ogni caso, pur prendendo atto delle conclusioni conformi sul punto, appare necessario, vista la permanenza di criticità segnalate nella relazione, mantenere il monitoraggio della situazione familiare da parte dei Servizi Sociali, al fine di accompagnare i genitori nel mantenimento della regolarità delle visite con il padre,
facilitandoli nell'individuazione di soluzioni adattate alle eIGenze di entrambi,
favorendone la comunicazione anche per gli aspetti educativi.
Sul contributo al mantenimento per i figli
La IG.ra chiede che il padre versi mensilmente la somma di € 600 complessive, Pt_1
in subordine di € 500, come disposto con Ordinanza del 25 ottobre 2025, oltre al 70%
delle spese straordinarie.
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Il IG. FI, al contrario, chiede che il contributo sia ridotto ad € 300 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dalla lettura degli atti e della documentazione economica prodotta dalle parti risulta la seguente situazione economica:
la ricorrente, che ha terminato il corso come OSS, a seguito di un aumento dell'orario di lavoro, percepisce attualmente uno stipendio medio di € 1200 circa mensili, oltre a tredicesima, compreso il rimborso per spese carburante, ai quali va aggiunto l'assegno unico di € 470. Afferma di sostenere le rate di tre finanziamenti, dei quali non ha prodotto i contratti, in scadenza tra il 2026 ed il 2027. Dalla lettura dell'estratto conto corrente risulta un importo mensile di € 307,90, mentre dei restanti non emerge prova documentale. Nulla viene riferito nelle comparse conclusionali né risulta in merito a spese di locazione (il contratto allegato il 12.2.2024 riporta la scadenza di giugno 2024);
il resistente percepisce una pensione mensile di €1150 circa (doc. XI) oltre ad € 374 di pensione di reversibilità (fino al 2024 di € 525 circa come da estratti conto prodotti).
Egli corrisponde mensilmente le rate del mutuo gravante sulla sua abitazione di € 761
mensili, € 287 per un finanziamento con fiditalia (scadenza 2027 doc. III), € 200 a titolo di contributo al mantenimento per un figlio avuto da precedente relazione. Ha
maturato la somma di € 69.000 circa, derivante da un fondo pensione, che ancora non gli è stato accreditato.
E' pacifico che la IG.ra ha avuto, rispetto al 2023/2024, un incremento dello Pt_1
stipendio mensile passando da € 600/700 ad € 1200. Inoltre, secondo l'ultimo calendario, il IG. FI ha ulteriormente aumentato la presenza con i figli, con previsione di 2/3 pernotti settimanali, oltre ad accompagnarli tutte le mattine a scuola.
Il Collegio ritiene pertanto congruo, in ragione delle circostanze sopra illustrate, che il resistente versi alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei due figli Pt_1
minori la somma complessiva di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova.
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Sulle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate.
PQM
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
- Affida congiuntamente i figli minori e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre
[...]
- Dispone che il padre incontri e tenga con sé i figli secondo il seguente calendario:
Lunedì: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 che poi li porta a scuola. Il papà li prende a scuola e li tiene il pomeriggio con cena e pernotto dal padre.
Martedì: il papà porta i figli a scuola e la mamma li va a prendere.
Mercoledì: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 che poi li porta a scuola. Il papà li prende a scuola e la mamma li va a prendere.
Giovedì: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 che poi li porta a scuola. Il papà li prende a scuola e li tiene il pomeriggio con cena e pernotto dal padre.
Venerdì: il papà porta i figli a scuola e la mamma li va a prendere.
Sabato: la madre porta i figli dal papà alle 6.30 e li riprende dopo pranzo al rientro dal lavoro. E' previsto il pernotto dal padre se la madre il giorno dopo lavora.
Domenica: Se i figli hanno pernottato dal padre il sabato sera perché la mamma lavora, il papà sta con loro fino a dopo pranzo quando la mamma rientra;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il
Capodanno ; metà delle vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; ponti alternati tra le parti;
tre settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno in ogni caso, in accordo tra loro, stabilire modalità diverse, tenuto
20 21
conto delle eIGenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e delle proprie eIGenze, in particolare di quelle lavorative della IG.ra Parte_1
- dispone che il Servizio Sociale prosegua con il monitoraggio della situazione familiare e dei minori, al fine di accompagnare i genitori nel mantenimento della regolarità delle visite con il padre, facilitandoli nell'individuazione di soluzioni adattate alle eIGenze di entrambi e di favorire la comunicazione anche per gli aspetti educativi;
- dispone che il IG. FI OG NU contribuisca al mantenimento dei figli provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla madre IG.ra entro il 10 di ciascun Parte_1
mese, l'importo complessivo di € 400 (€ 200 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Spese compensate
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 16.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
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2024 all'aprile 2025 compreso, entro il 30.05.2025. Fissava udienza per la remissione