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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1598/2019 RGAC vertente
TRA
, nato a [...], il [...], c.f.: , e per la Sig.ra Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f.: rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi, per procura speciale, per ogni grado e fase, stesa su atto separato da intendersi in calce al ricorso introduttivo di primo grado, dall'avv. Flavia Barbuto, del Foro di Catanzaro,
APPELLANTI
E
con sede in Roma alla Viale Altiero Spinelli n. 30 in Controparte_1
persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, CP_2 CP_3
rappresentata e difesa dall' Avv. M. Daniela Grillo (CF: ) del Foro CodiceFiscale_3
di Reggio Calabria, in virtù di procura generale alle liti per Notar del 17.10.2007 rep. Per_1
n. 151159 (doc. n°. 1) (PEC: elettivamente domiciliata in Email_1
Catanzaro alla Via XX Settembre N. 63 presso l'avv. Domenico De Tommaso (studio avv.
Giuseppe Spadafora).
1 APPELLATA
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello gli odierni appellanti e Parte_1 Parte_2
interponeva gravame avverso l'ordinanza n. R.G. 505/2018 del Tribunale di
[...]
Catanzaro emessa il 9 luglio 2019, depositata il 9 luglio 2019, comunicata via pec il 9 luglio
2019, non notificata, con la quale lo stesso giudice, in relazione al ricorso ex art. 702 bis,
c.p.c., iscritto al n. R.G. 505/2018 del Tribunale di Catanzaro, proposto da e Parte_1
, contro in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante p.t. con il quale gli odierni appellanti chiedevano “-in via principale: 1)
dichiarare che in forza del contratto di mutuo di cui in premessa è dovuto il rimborso alla della CP_1
sola sorte capitale (pari ad € 224.000,00); 2) condannare, pertanto, la Controparte_4
in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via Altiero Spinelli n. 30, c.f. e p.iva:
[...]
, a restituire agli attori tutte le somme indebitamente riscosse, a titolo di interessi di P.IVA_1
qualunque tipo e a titolo di costi del contratto di mutuo sopra descritto, per le rate di mutuo scadute
dalla data di stipula del contratto (02/12/2008) alla data del presente ricorso e per quelle a scadere
nelle more del presente giudizio;
il tutto oltre interessi dalla data dell'indebito pagamento al soddisfo;
3) dichiarare l'obbligo del ricorrente al pagamento nei confronti della convenuta delle residue CP_1
rate ancora dovute fino al rimborso della sola sorte capitale concessa nel mutuo al netto del costo
derivante dagli interessi e dalle spese;
-in via subordinata, previa riduzione del TAEG del contratto
originario in oggetto, sostituendolo con il tasso legale o, comunque, riportandolo al di sotto della
soglia usura ed eliminando i costi occulti che lo rendono di fatto superiore al TAEG indicato in
contratto, condannare la convenuta a restituire le somme indebitamente percepite e percipiende nelle
more del giudizio per la parte di costo negoziale complessivo che supera il tasso legale o, comunque,
la soglia usura, e dichiarare l'obbligo dei ricorrenti al pagamento delle residue rate ancora dovute fino al rimborso della sola sorte capital capitale concessa nel mutuo, maggiorata di un TAEG al tasso
legale sostitutivo o, in subordine, al di sotto della soglia usura.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c.”
ha così statuito:
2 “…tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono
liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto dello scaglione di riferimento Pt_3
previsto per le cause di valore indeterminabile (e così individuato in quello per le cause di valore pari
ad € 26.000,00, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto
involte dalla decisione), con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria che non è stata
espletata.
P.Q.M.
– rigetta il ricorso;
- condanna e alla rifusione Parte_1 Parte_2
in favore della delle spese di lite, che si liquidano in € 3.235,00, Controparte_1
oltre rimb. forf. Iva e Cpa. Catanzaro, 09.07.2019”.
Contr Si costituiva la contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
All'esito di ripetuti rinvii, la Corte rinviava la causa all'udienza 10.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.6.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta;
quindi la causa veniva rinviata all'udienza del
25.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Anche a tale udienza, svoltasi nelle medesime forme, le parti non depositavano note di trattazione scritta, quindi, la Corte tratteneva la causa in decisione.
Da quanto sopra esposto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, 24.9.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
3
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1598/2019 RGAC vertente
TRA
, nato a [...], il [...], c.f.: , e per la Sig.ra Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f.: rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi, per procura speciale, per ogni grado e fase, stesa su atto separato da intendersi in calce al ricorso introduttivo di primo grado, dall'avv. Flavia Barbuto, del Foro di Catanzaro,
APPELLANTI
E
con sede in Roma alla Viale Altiero Spinelli n. 30 in Controparte_1
persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, CP_2 CP_3
rappresentata e difesa dall' Avv. M. Daniela Grillo (CF: ) del Foro CodiceFiscale_3
di Reggio Calabria, in virtù di procura generale alle liti per Notar del 17.10.2007 rep. Per_1
n. 151159 (doc. n°. 1) (PEC: elettivamente domiciliata in Email_1
Catanzaro alla Via XX Settembre N. 63 presso l'avv. Domenico De Tommaso (studio avv.
Giuseppe Spadafora).
1 APPELLATA
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello gli odierni appellanti e Parte_1 Parte_2
interponeva gravame avverso l'ordinanza n. R.G. 505/2018 del Tribunale di
[...]
Catanzaro emessa il 9 luglio 2019, depositata il 9 luglio 2019, comunicata via pec il 9 luglio
2019, non notificata, con la quale lo stesso giudice, in relazione al ricorso ex art. 702 bis,
c.p.c., iscritto al n. R.G. 505/2018 del Tribunale di Catanzaro, proposto da e Parte_1
, contro in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante p.t. con il quale gli odierni appellanti chiedevano “-in via principale: 1)
dichiarare che in forza del contratto di mutuo di cui in premessa è dovuto il rimborso alla della CP_1
sola sorte capitale (pari ad € 224.000,00); 2) condannare, pertanto, la Controparte_4
in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via Altiero Spinelli n. 30, c.f. e p.iva:
[...]
, a restituire agli attori tutte le somme indebitamente riscosse, a titolo di interessi di P.IVA_1
qualunque tipo e a titolo di costi del contratto di mutuo sopra descritto, per le rate di mutuo scadute
dalla data di stipula del contratto (02/12/2008) alla data del presente ricorso e per quelle a scadere
nelle more del presente giudizio;
il tutto oltre interessi dalla data dell'indebito pagamento al soddisfo;
3) dichiarare l'obbligo del ricorrente al pagamento nei confronti della convenuta delle residue CP_1
rate ancora dovute fino al rimborso della sola sorte capitale concessa nel mutuo al netto del costo
derivante dagli interessi e dalle spese;
-in via subordinata, previa riduzione del TAEG del contratto
originario in oggetto, sostituendolo con il tasso legale o, comunque, riportandolo al di sotto della
soglia usura ed eliminando i costi occulti che lo rendono di fatto superiore al TAEG indicato in
contratto, condannare la convenuta a restituire le somme indebitamente percepite e percipiende nelle
more del giudizio per la parte di costo negoziale complessivo che supera il tasso legale o, comunque,
la soglia usura, e dichiarare l'obbligo dei ricorrenti al pagamento delle residue rate ancora dovute fino al rimborso della sola sorte capital capitale concessa nel mutuo, maggiorata di un TAEG al tasso
legale sostitutivo o, in subordine, al di sotto della soglia usura.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c.”
ha così statuito:
2 “…tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono
liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto dello scaglione di riferimento Pt_3
previsto per le cause di valore indeterminabile (e così individuato in quello per le cause di valore pari
ad € 26.000,00, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto
involte dalla decisione), con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria che non è stata
espletata.
P.Q.M.
– rigetta il ricorso;
- condanna e alla rifusione Parte_1 Parte_2
in favore della delle spese di lite, che si liquidano in € 3.235,00, Controparte_1
oltre rimb. forf. Iva e Cpa. Catanzaro, 09.07.2019”.
Contr Si costituiva la contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
All'esito di ripetuti rinvii, la Corte rinviava la causa all'udienza 10.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.6.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta;
quindi la causa veniva rinviata all'udienza del
25.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Anche a tale udienza, svoltasi nelle medesime forme, le parti non depositavano note di trattazione scritta, quindi, la Corte tratteneva la causa in decisione.
Da quanto sopra esposto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, 24.9.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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