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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/11/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1611/2021 in materia di lesione personale
T R A
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato dagli esercenti la responsabilità genitoriale , nato a [...] il Persona_1
27.05.1979, C.F.: e , nata a [...] C.F._2 Parte_2 il 26.11.1984, C.F.: , entrambi residenti in [...], C.F._3 rappresentati e difesi dall' avv. SPATA LUCIA ANTONELLA parte attrice
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. SALSETTA FRANCESCO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in intestazione hanno convenuto in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile Controparte_1 dell'evento verificatosi in data 27.11.2018, intorno alle ore 09.30, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume, parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, il minore percorreva Persona_1
a piedi, unitamente alla madre, la via Alessandro Volta in Niscemi, allorquando giunta all'altezza del civico n. 103, a causa di una buca presente sul manto stradale, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente in terra. Per i traumi subìti il minore ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico dell'Ospedale di Niscemi, ove gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo sia al piede destro che alla caviglia destra;
a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti;
la richiesta risarcitoria per il danno alla persona avanzata nei confronti del non ha avuto CP_1 seguito, così come l'invito a aderire alla negoziazione assistita. In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 11.148,50 per danni non patrimoniali e patrimoniali.
Si è costituito ritualmente il espingendo l'addebito di responsabilità, ritenendosi, Controparte_1 in via preliminare, non provato il nesso di causalità tra evento e danno e nel merito non ravvisabile un pericolo occulto o un'insidia non prevedibile, quindi adducendo il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta di parte attrice, contestando altresì il quantum risarcitorio richiesto.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice ed in subordine di ridurre l'importo del quantum risarcitorio tenendo conto del concorso di colpa dell'attore per la causazione dell'evento.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni difensive e nelle rispettive richieste istruttorie.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni e la causa posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della
Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684).
Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279). Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n. 2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo
2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta, a tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in data 09.02.2023 in uno al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Ed invero, le circostanze narrate dai testi escussi sono in parte discordanti con le rappresentazioni fotografiche ritraenti i luoghi del sinistro. Per quel che interessa, Giudice afferma che Tes_1
“confermo la presenza di una buca non troppo grande posta sul lato destro della strada secondo la mia visuale e in prossimità del marciapiedi” e “la caduta è stata dovuta Testimone_2 all'inciampo del bambino in una buca piena di sporcizia posta ai lati della strada” e ancora “Ricordo che la buca era posizionata sulla destra della strada”. Invero è di facile percezione, osservando la rappresentazione fotografica dei luoghi allegata da parte attrice, come la buca in questione si trovi esattamente al centro del tratto viario.
Infatti, la situazione riferita in citazione è evidente e manifesta, rendendo chiaramente percepibile la situazione di pericolo e ciò con specifico riferimento al rischio che si è concretato (vale a dire, caduta al suolo da ricollegare alle irregolarità del manto stradale).
Se così è, deve ritenersi che la condotta tenuta dal minore, in occasione della caduta, costituisca da sola condizione necessaria e sufficiente all'interruzione del nesso eziologico tra la res e il danno prodottosi. Elementi a riguardo si possono trarre dalle dichiarazioni testimoniali, in quanto entrambe le testi riferiscono di aver visto correre il minore per ricongiungersi alla zia.
Ed invero, volendo aderire alla pacifica giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, il comportamento del bambino integri gli elementi del caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi esso stesso all'origine del danno in via esclusiva.
Parte attrice, tenuto conto dell'evidente difformità del manto stradale di via Alessandro Volta, all'altezza del civico n.103, avrebbe quindi dovuto tenere un comportamento più responsabile nel percorrere la strada, cosa, questa, che gli avrebbe consentito di evitare la buca e la conseguente caduta.
A fortiori vi è da dire che l'ampia luminosità delle ore del mattino (evento verificatosi alle ore 09.30 circa), nonché la collocazione della difformità dell'asfalto al centro del tratto di strada, rendevano, nell'occasione, totalmente percepibile il pericolo utilizzando l'ordinaria diligenza e un contegno più responsabile, che nel caso oggetto di controversia è stato assente.
Nel caso di specie vi è stata la violazione di quel dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, rapportata alle circostanze del caso concreto: una volta accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi “sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito”
(principio ribadito da Cassazione. civile Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013).
Ed invero, nel caso portato all'attenzione di questo tribunale, la mancata valutazione dello stato dei luoghi da parte del genitore deve considerarsi concorrente al comportamento del bambino tale da avere avuto un'efficienza causale autonoma nella eziologia dell'evento.
La condotta del genitore, che ha omesso di vigilare sul figlio ha quindi eliso la possibilità di ricondurre alla responsabilità del proprietario della strada l'evento dannoso occorso al minore integrando l'ipotesi del “caso fortuito”; Sulle spese legali
Stante la manifesta e radicale infondatezza della pretesa risarcitoria promossa1, ad avviso del giudicante, sussistono i presupposti ex art. 136, comma 2, D.p.r. n. 115/2002 per disporre la revoca dell'ammissione al beneficio de quo senza che quindi si debba procedere alla liquidazione delle spese sulla base delle regole del gratuito patrocinio e mandando alla competente Funzione dei Servizi di cancelleria della Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente giudizio (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti – al pari di ogni altra somma da versarsi in relazione al giudizio svoltosi ed alla decisione assunta dal
Tribunale (costi di notifica, imposta di registro, etc.) – per effetto della revoca del beneficio.
Quanto al regolamento delle spese di lite tra le parti esse vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri tariffari di cui al D.M. n.55/2014 applicando la riduzione ex art. 4 comma
4 del cit. decreto per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto
Restano a carico di parte attrice le spese della resa CTU medico legale come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide: rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio, a favore del convenuto in persona del l.r.p.t. nella misura di €. 1.778,00 oltre spese Controparte_1 generali 15%, CAP e IVA come per legge. revoca l'ammissione della parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio e manda alla competente
Funzione dei Servizi di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente procedimento (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti per effetto della revoca del beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese di ct medico legale restano definitivamente a carico di parte attrice.
Gela, 24.11.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Leggasi Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2020) 16-04-2020, n. 7869 “La revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività. Il giudizio sulla sussistenza della colpa grave si risolve in un apprezzamento di fatto, non utilmente censurabile in Cassazione, che viene svolto direttamente dal giudice di merito investito della cognizione della causa. Né si ravvisano, nella normativa in esame, profili di contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perché non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni, differenziate, essendo – al contrario – del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata. D'altro canto, neppure sussistono profili di contrasto con l'art. 24 Cost., giacché il diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell'interessato. Inoltre, occorre considerare che l'ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1611/2021 in materia di lesione personale
T R A
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato dagli esercenti la responsabilità genitoriale , nato a [...] il Persona_1
27.05.1979, C.F.: e , nata a [...] C.F._2 Parte_2 il 26.11.1984, C.F.: , entrambi residenti in [...], C.F._3 rappresentati e difesi dall' avv. SPATA LUCIA ANTONELLA parte attrice
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. SALSETTA FRANCESCO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in intestazione hanno convenuto in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile Controparte_1 dell'evento verificatosi in data 27.11.2018, intorno alle ore 09.30, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume, parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, il minore percorreva Persona_1
a piedi, unitamente alla madre, la via Alessandro Volta in Niscemi, allorquando giunta all'altezza del civico n. 103, a causa di una buca presente sul manto stradale, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente in terra. Per i traumi subìti il minore ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico dell'Ospedale di Niscemi, ove gli veniva diagnosticato un trauma distorsivo sia al piede destro che alla caviglia destra;
a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti;
la richiesta risarcitoria per il danno alla persona avanzata nei confronti del non ha avuto CP_1 seguito, così come l'invito a aderire alla negoziazione assistita. In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 11.148,50 per danni non patrimoniali e patrimoniali.
Si è costituito ritualmente il espingendo l'addebito di responsabilità, ritenendosi, Controparte_1 in via preliminare, non provato il nesso di causalità tra evento e danno e nel merito non ravvisabile un pericolo occulto o un'insidia non prevedibile, quindi adducendo il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta di parte attrice, contestando altresì il quantum risarcitorio richiesto.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice ed in subordine di ridurre l'importo del quantum risarcitorio tenendo conto del concorso di colpa dell'attore per la causazione dell'evento.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni difensive e nelle rispettive richieste istruttorie.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni e la causa posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della
Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684).
Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279). Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n. 2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo
2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta, a tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in data 09.02.2023 in uno al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Ed invero, le circostanze narrate dai testi escussi sono in parte discordanti con le rappresentazioni fotografiche ritraenti i luoghi del sinistro. Per quel che interessa, Giudice afferma che Tes_1
“confermo la presenza di una buca non troppo grande posta sul lato destro della strada secondo la mia visuale e in prossimità del marciapiedi” e “la caduta è stata dovuta Testimone_2 all'inciampo del bambino in una buca piena di sporcizia posta ai lati della strada” e ancora “Ricordo che la buca era posizionata sulla destra della strada”. Invero è di facile percezione, osservando la rappresentazione fotografica dei luoghi allegata da parte attrice, come la buca in questione si trovi esattamente al centro del tratto viario.
Infatti, la situazione riferita in citazione è evidente e manifesta, rendendo chiaramente percepibile la situazione di pericolo e ciò con specifico riferimento al rischio che si è concretato (vale a dire, caduta al suolo da ricollegare alle irregolarità del manto stradale).
Se così è, deve ritenersi che la condotta tenuta dal minore, in occasione della caduta, costituisca da sola condizione necessaria e sufficiente all'interruzione del nesso eziologico tra la res e il danno prodottosi. Elementi a riguardo si possono trarre dalle dichiarazioni testimoniali, in quanto entrambe le testi riferiscono di aver visto correre il minore per ricongiungersi alla zia.
Ed invero, volendo aderire alla pacifica giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, il comportamento del bambino integri gli elementi del caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi esso stesso all'origine del danno in via esclusiva.
Parte attrice, tenuto conto dell'evidente difformità del manto stradale di via Alessandro Volta, all'altezza del civico n.103, avrebbe quindi dovuto tenere un comportamento più responsabile nel percorrere la strada, cosa, questa, che gli avrebbe consentito di evitare la buca e la conseguente caduta.
A fortiori vi è da dire che l'ampia luminosità delle ore del mattino (evento verificatosi alle ore 09.30 circa), nonché la collocazione della difformità dell'asfalto al centro del tratto di strada, rendevano, nell'occasione, totalmente percepibile il pericolo utilizzando l'ordinaria diligenza e un contegno più responsabile, che nel caso oggetto di controversia è stato assente.
Nel caso di specie vi è stata la violazione di quel dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, rapportata alle circostanze del caso concreto: una volta accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi “sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito”
(principio ribadito da Cassazione. civile Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013).
Ed invero, nel caso portato all'attenzione di questo tribunale, la mancata valutazione dello stato dei luoghi da parte del genitore deve considerarsi concorrente al comportamento del bambino tale da avere avuto un'efficienza causale autonoma nella eziologia dell'evento.
La condotta del genitore, che ha omesso di vigilare sul figlio ha quindi eliso la possibilità di ricondurre alla responsabilità del proprietario della strada l'evento dannoso occorso al minore integrando l'ipotesi del “caso fortuito”; Sulle spese legali
Stante la manifesta e radicale infondatezza della pretesa risarcitoria promossa1, ad avviso del giudicante, sussistono i presupposti ex art. 136, comma 2, D.p.r. n. 115/2002 per disporre la revoca dell'ammissione al beneficio de quo senza che quindi si debba procedere alla liquidazione delle spese sulla base delle regole del gratuito patrocinio e mandando alla competente Funzione dei Servizi di cancelleria della Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente giudizio (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti – al pari di ogni altra somma da versarsi in relazione al giudizio svoltosi ed alla decisione assunta dal
Tribunale (costi di notifica, imposta di registro, etc.) – per effetto della revoca del beneficio.
Quanto al regolamento delle spese di lite tra le parti esse vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri tariffari di cui al D.M. n.55/2014 applicando la riduzione ex art. 4 comma
4 del cit. decreto per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto
Restano a carico di parte attrice le spese della resa CTU medico legale come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide: rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio, a favore del convenuto in persona del l.r.p.t. nella misura di €. 1.778,00 oltre spese Controparte_1 generali 15%, CAP e IVA come per legge. revoca l'ammissione della parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio e manda alla competente
Funzione dei Servizi di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente procedimento (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti per effetto della revoca del beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese di ct medico legale restano definitivamente a carico di parte attrice.
Gela, 24.11.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Leggasi Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2020) 16-04-2020, n. 7869 “La revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività. Il giudizio sulla sussistenza della colpa grave si risolve in un apprezzamento di fatto, non utilmente censurabile in Cassazione, che viene svolto direttamente dal giudice di merito investito della cognizione della causa. Né si ravvisano, nella normativa in esame, profili di contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perché non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni, differenziate, essendo – al contrario – del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata. D'altro canto, neppure sussistono profili di contrasto con l'art. 24 Cost., giacché il diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell'interessato. Inoltre, occorre considerare che l'ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta”.