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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/11/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 2 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025, all'esito della camera di consiglio e vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Schettino e Rita Maselli ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Latina (LT), Corso della Repubblica n. 224,
OPPONENTI
E in persona del l.r.p.t. per essa quale mandataria Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato
[...]
NE CO ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
, Email_1
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 18.11.2025, tenuta con trattazione scritta, di seguito le
SUCCINTE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice opponente ha proposto opposizione all'esecuzione preventiva chiedendo in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto alla base dell'atto di precetto e nel merito, per far accertare e dichiarare la nullità di esso, concludendo in tali termini: “Piaccia all'On.
Tribunale, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE Sospendere l'atto di precetto oggi opposto, per tutte le ragioni in premessa descritte in ragione del carattere abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria così come spiegato nella premessa del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA, dichiarare la riduzione dell'importo ingiunto quale conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole del contratto posto a base del D.I.; NEL MERITO per i motivi sopra esposti dichiarare che il credito vantato dalla
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., mandataria si è inesorabilmente Controparte_1 Parte_3 prescritto attesa la mancata produzione di atti interruttivi della prescrizione validi ed efficaci nonché per la mancata comunicazione dalla cessione del credito da parte delle varie Banche e Istituti di credito dal 2001 ad oggi.; CONDANNARE l'opposta, al pagamento delle spese processuali in favore del sottoscritto Avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Si costituiva parte opposta chiedendo il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 23.05.2025 veniva rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Tanto detto, gli opponenti contestano: 1) la violazione dei principi giurisprudenziali affermati dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479/2023, poiché nel caso di specie il Giudice monitorio, nell'emanazione del D.I., aveva omesso di motivare in modo succinto sulla compiuta verifica di vessatorietà delle clausole;
2) la vessatorietà del contratto di finanziamento e di fido bancario posto a base dell'emissione del d.i. e dell'odierno atto di precetto;
3) la prescrizione del credito, derivante da un titolo esecutivo costituito da un D.I. emesso nel 2001 dal Tribunale di Latina;
4) la mancata comunicazione della cessione del credito da parte della varie banche e istituti di credito.
Ciò premesso, quanto alla legittimazione, parte opposta ha fornito prova della cessione del credito azionato depositando le Gazzette Ufficiali attestanti le cessioni in blocco ex art. 58 del Decreto legislativo n. 385/1993.
Sono determinati, poi, i contratti oggetto di cessione, espressamente riportati nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,.
La parte ha, infatti, prodotto: - cessione di crediti in blocco ex art. 58 d.l.s. 385/1993 tra
[...]
(già e Aspra Finance S.p.A., di cui alla pubblicazione Controparte_3 Controparte_3 sulla Gazzetta Ufficiale del 13.09.2008 – Foglio delle inserzioni n. 109, pagine da 8 a 12 (all. n. 4); - fusione per incorporazione di Aspra Finance S.p.a. in Controparte_4 giusto atto per Notaio di Verona rep. 68029 racc. 18919 del 14 dicembre 2010 (all. Persona_1
n. 5); - cessione di crediti individuabili in blocco ex art. 58 d.l.s. 385/1993 del 20.11.2014 tra e di cui alla pubblicazione nella Controparte_4 Controparte_5
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 novembre 2014 n. 139, tra cui la posizione debitoria di cui al presente atto (all. n. 6); - cessione di crediti individuabili in blocco ex art. 58 d.l.s.
385/1993 del 14.07.2017 tra e come da Controparte_5 Controparte_1 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8.08.2017 n. 93, tra cui la posizione debitoria degli opponenti (all. n. 7).
Va considerato che la giurisprudenza di legittimità afferma che il documento di legittimazione per la realizzazione del credito, nello speciale caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 comma 2 T.U.B., è il testo della Gazzetta Ufficiale con la quale è data notizia dell'operazione finanziaria e che l'operazione è provata dalla società cessionaria mediante il deposito di tale testo, in cui sono identificate specificatamente le categorie di crediti ceduti, mediante l'indicazione di caratteristiche comuni e, più recentemente, che in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Sez. I, 08/11/24 n. 28790).
Si tenga, poi, presente che il titolo esecutivo è nella piena disponibilità della parte reclamata, elemento ulteriore presuntivo da cui poter desumere la sua legittimazione.
Va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità afferma che il documento di legittimazione per la realizzazione del credito, nello speciale caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 comma 2 T.U.B., è il testo della Gazzetta Ufficiale con la quale è data notizia dell'operazione finanziaria e che l'operazione è provata dalla società cessionaria mediante il deposito di tale testo, in cui sono identificate specificatamente le categorie di crediti ceduti, mediante l'indicazione di caratteristiche comuni (Cass. Civ., Sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821) e, più recentemente, che in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Sez. I, 08/11/24 n. 28790, cfr. anche Cass.
n. 17944/2023). Va, poi, richiamata anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 20495 del 29 settembre
2020, secondo cui: “la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, che dispensa la banca dall'onere di procedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”.
Si deve, poi, dare conto del recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III,
06/04/2025, n. 9073) che ha ritenuto che la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare che il credito per cui si agisce (in sede di cognizione o esecutiva) è oggetto dell'operazione di cessione.
Si legge espressamente nelle massime della giurisprudenza di legittimità: In tema di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 del TUB, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. È sufficiente a tal fine la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (Cass. civ., Sez. III, (ord.), 06/04/2025, n. 9073; ma v. anche, negli stessi termini, Cass. civ., Sez. I, 29/03/2025, n. 8323, per la quale la pubblicazione della cessione di un credito in blocco nella Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione di un credito specifico, se nell'avviso vi è una chiara identificazione delle caratteristiche del credito.
In tal caso, la dimostrazione dell'avvenuta cessione non è soggetta a particolari vincoli di forma ed è valutabile dal giudice del merito mediante libera valutazione delle prove disponibili).
In merito, invece, ai motivi di opposizione concernenti l'illegittimità del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto per mancato svolgimento del controllo officioso da parte del Giudice
e la vessatorietà delle clausole contrattuali, la presente opposizione a precetto è stata riqualificata, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte con sentenza n. 9479/2023, come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, con concessione di un termine per la sua proposizione.
In assenza di provvedimenti di sospensione da parte del Giudice dell'opposizione tardiva a d.i.,
l'esecuzione può procedere regolarmente, in presenza di titolo esecutivo giudiziale.
Quanto, infine, all'eccepita prescrizione del credito portato dal d.i. n. 1371/2001, dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta che la poi sostituita ex art. Parte_4
111 c.p.c. dalla Aspra Finance S.p.A., incardinava dinnanzi al Tribunale di Latina la procedura esecutiva immobiliare avente R.G.E. n. 216/2003 nei confronti del Signor e che tale Parte_1 procedura esecutiva immobiliare veniva definita in data 19.01.2011 (all. n. 13, 14 e 14.1 del fascicolo di parte opposta).
Ebbene, come affermato dal Giudice della cautela, tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943, primo comma, cod. civ.), e che a questo atto l'art. 2945, secondo comma, cod. civ., ricollega l'effetto interruttivo permanente, avendo la giurisprudenza avuto modo di chiarire che “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art.
1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass.
Civ., Sez. VI, 24.3.2021, n. 8217).
Analoga efficacia interruttiva deve attribuirsi al ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, in quanto equiparabile alla “domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. Civ., Sez. III, 9.7.2020, n. 14602), per cui l'effetto interruttivo della prescrizione risulta essersi prodotto sino al 19.01.2011.
Va, quindi, evidenziato che la ha inoltrato successiva richiesta di pagamento Controparte_1 alla debitrice a mezzo lettera raccomandata ritualmente ricevuta in data 18.03.2018 Parte_2
(all. 15), per cui si è prodotto l'effetto interruttivo anche nei confronti degli obbligati in solido.
Risulta, poi, notifica dell'atto di precetto il 31.03.2021.
Quanto alle contestazioni in ordine all'avviso di ricevimento della raccomandata “ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario
(Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass. n. 29539 del 2020).
Inoltre, la raccomandata de quo risulta essere stata ricevuta dalla madre dell'opponente, con essa convivente (all. 15 e 16). Ne deriva che l'opposizione va rigettata e la parte va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta.
PQM
Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
- condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 4.000,00 per onorari, oltre iva, spese generali e cpa.
Latina, 19.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)