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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 13221/2022 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Mirella Mazzeo Parte_1
appellante
contro
in persona del p.t., con il patrocinio dell'avv. Patrizia Ortiz CP_1 CP_2
appellato
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 09.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – ivi da intendersi integralmente riportate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 28.10.2022 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 2116/2022 emessa dal Giudice di Pace di il 29.09.2022 e depositata in pari data, a CP_1 conclusione del giudizio rubricato al n. R.G. 5228/2022, di rigetto dell'opposizione alla ordinanza- ingiunzione n. 2022/01310 del 21.04.2022, notificata il 27.05.2022, emessa dalla
[...]
Controparte_3 CP_4 in forza del verbale di accertamento di illecito amministrativo del 30.12.2019, con il quale la
[...]
Questura di contestava la violazione dell'art. 39 CP_1 Controparte_5 comma 1 e dell'art. 61 comma 3 della L.R. n. 24/2014, accertata in data 15.12.2019, alle ore 00,45, in alla strada San Giorgio Martire n. 9, presso l'associazione culturale denominata “Fluxus CP_1
Music Art Club”, ivi ubicata, commessa da , quale rappresentante e Presidente Parte_1 della predetta Associazione.
In particolare, con l'ordinanza-ingiunzione impugnata, veniva ingiunto a il Parte_1 pagamento di € 5.009,50 “perché: attivava nei locali siti in s.da San Giorgio Martire n. 9, presso la sede dell'associazione suddetta, un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, senza la prescritta Autorizzazione, ovvero senza aver presentato la prescritta Segnalazione Certificata Inizio
Attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del . CP_1
A sostegno del gravame lo ha articolato un solo motivo, consistente nella circostanza, già Parte_1 rappresentata nel corso del primo grado di giudizio, di aver presentato in data 28.09.2016 SCIA relativa alla somministrazione di cibi e bevande (allegata in atti), circostanza, questa, provata – a suo dire - dalla visura rilasciata dalla Camera di Commercio di ove risultano indicati i codici CP_1
ATECORI corrispondenti alle attività di commercio al dettaglio di bevande (codice 47.25) e bar ed altri esercizi simili senza cucina (codice 56.3).
Con comparsa del 25.01.2023, si è costituito in giudizio il che ha contestato la CP_1 fondatezza dell'appello di cui ha domandato il rigetto, con conseguente conferma della sentenza e vittoria di spese del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata in forma cartolare il 09.07.2025.
In via preliminare, in atti è presente la sola prima pagina della pronuncia gravata, prodotta da parte appellante con il deposito documentale del 20.2.2023. Nel fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio è presente il dispositivo della pronuncia. Ora, l'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (cfr. C. n. 23713/2016; conf. C. 12751/2021).
Sempre in via preliminare, inammissibile è la doglianza articolata per la prima volta dallo Parte_1 nel corso del giudizio di appello, durante l'udienza celebrata il 15.2.2023 [“Si rileva, inoltre, che la contestazione verte sulla somministrazione di cibi e bevande non essendo stata effettuata alcuna verifica circa la qualifica o meno di soci degli avventori”].
Passando al merito l'appello non è meritevole di accoglimento. Il 15.12.2019 gli agenti della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di CP_1 effettuavano un accesso presso i locali in uso all'Associazione culturale “Fluxus Music Art Club” sita in alla strada San Giorgio Martire n. 9. , presidente di detta associazione CP_1 Parte_1 risultava titolare di SCIA datata 27.10.2017 (con relativa notifica sanitaria protoc. nr. 286277 del
15.11.2017) di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'associazione riservata ai soci.
Alle ore 00.45 gli accertatori facevano libero accesso al locale. All'interno venivano identificate numerose persone, delle quali solo alcune socie, tutte intente a consumare bevande ed a ballare. Il consumo delle bevande era consentito previo pagamento del corrispettivo prezzo (cfr. verbale di accertamento in atti).
Orbene, pur prescindendo dalla valenza del verbale di accertamento - idoneo a fornire piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti – l'opponente, a sostegno della domanda, ha dedotto di aver presentato SCIA in data 28.09.2016, producendo in giudizio copia del relativo documento.
Come eccepito dal appellato detta documentazione è priva di qualsiasi elemento idoneo a CP_1 comprovarne il deposito presso il CP_1
Giova precisare, peraltro, che la SCIA depositata dall'allora opponente risulta riferita ad un'attività di esercizio pubblico, e non ad un'associazione culturale, quale è quella presieduta dallo Parte_1
Il Comune ha attestato la ricorrenza di una unica SCIA protocollata, limitata alla somministrazione di bevande e alimenti ai soli soci, datata 27.10.2017 con relativa notifica sanitaria prot. nr. 286277 del 15.11.2017.
L'assenza in atti di tale documento, non contestato, di cui l'Ente appellante ha allegato la ricorrenza non è circostanza dirimente nel giudizio di opposizione in cui l'amministrazione deve assolvere all'onere probatorio fornendo la dimostrazione della fondatezza della propria pretesa, pur essendo formalmente convenuta in giudizio;
spetta, dunque, ad essa dimostrare gli elementi integranti la violazione contesta e la loro riferibilità al trasgressore, laddove invece incombe sull'opponente la prova dei fatti impeditivi od estintivi della pretesa esercitata.
Ne consegue, esemplificando, che nel caso in esame è ininfluente che lo abbia presentato Parte_1 nel 2017 una SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande in favore dei soci, essendo questi gravato della prova positiva del possesso, al momento dell'accesso ispettivo, di analogo titolo per la detta somministrazione in favore anche dei non soci.
La documentazione in atti non è idonea a comprovare la circostanza. Né può sopperire, ai fini della relativa prova, la indicazione presente sulla visura camerale di SCIA recante data 28.09.2016, in quanto frutto di dichiarazione resa dallo stesso appellante. Al contempo la denuncia al R.E.A., effettuata dall'esercente l'attività economica e professionale, ha mera valenza dichiarativa.
Non si ravvisano i presupposti per la rideterminazione della sanzione in assenza di elementi a sostegno della relativa domanda.
Le spese del giudizio di secondo grado sono regolate in base a soccombenza e liquidate sulla scorta dei parametri di riferimento del DM 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab. 2 finca 2 - disputatum)
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1quater, DPR
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_1 liquida in € 2.552,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%,
CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Patrizia Ortiz ex art. 93 c.p.c.
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del DPR 115/2002 per il versamento da parte di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per la impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco