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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/11/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 516/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 alla via Corinto n. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Graziano DI NATALE del foro di Paola, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: fax al n. 0982/613453, pec:
[...]
e presso il cui studio sito in Tortora (Cs) alla via Pietro Mancini n. 10 le parti Email_1 sono elettivamente domiciliate;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato l'8.05.2025 hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione di beni contratto in Paola (Cs) il 31.10.2009 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 del predetto comune al n. 122 parte 2 serie A, precisando che dalla loro unione è nato un figlio, , ancora minorenne. Persona_1
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di avere costituito il loro domicilio in via Corinto n. 2 in un'abitazione di proprietà della sig.ra ; Pt_1
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, un'unione affettiva e che, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 16.09.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 Pt_2
[...]
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) I coniugi vivranno separatamente dalla data di sottoscrizione del presente atto con obbligo di reciproco affetto.
2) La casa coniugale, sita in via Corinto n. 2 Paola (CS), di proprietà della moglie, viene assegnata alla stessa con i beni e gli arredi ivi contenuti e, pertanto, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra unitamente al figlio minore. Pt_1
3) Il figlio minore, , resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale.
4) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
5) Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita durante i giorni infrasettimanali.
6) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio (spese scolastiche e/o spese mediche) sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
7) Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, il sig. in Parte_2 considerazione del suo maggior reddito, dovrà corrispondere entro il cinque di ogni mese la somma di euro 300,00 (trecento) a titolo di mantenimento da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 516/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 Parte_2 relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione di beni contratto in Paola (Cs) il 31.10.2009 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 del predetto comune al n. 122 parte 2 serie A;
- omologa le condizioni relative al figlio e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 516/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 alla via Corinto n. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Graziano DI NATALE del foro di Paola, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: fax al n. 0982/613453, pec:
[...]
e presso il cui studio sito in Tortora (Cs) alla via Pietro Mancini n. 10 le parti Email_1 sono elettivamente domiciliate;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositato l'8.05.2025 hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione di beni contratto in Paola (Cs) il 31.10.2009 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 del predetto comune al n. 122 parte 2 serie A, precisando che dalla loro unione è nato un figlio, , ancora minorenne. Persona_1
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di avere costituito il loro domicilio in via Corinto n. 2 in un'abitazione di proprietà della sig.ra ; Pt_1
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, un'unione affettiva e che, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 16.09.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 Pt_2
[...]
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) I coniugi vivranno separatamente dalla data di sottoscrizione del presente atto con obbligo di reciproco affetto.
2) La casa coniugale, sita in via Corinto n. 2 Paola (CS), di proprietà della moglie, viene assegnata alla stessa con i beni e gli arredi ivi contenuti e, pertanto, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra unitamente al figlio minore. Pt_1
3) Il figlio minore, , resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale.
4) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
5) Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita durante i giorni infrasettimanali.
6) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio (spese scolastiche e/o spese mediche) sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
7) Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, il sig. in Parte_2 considerazione del suo maggior reddito, dovrà corrispondere entro il cinque di ogni mese la somma di euro 300,00 (trecento) a titolo di mantenimento da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 516/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 Parte_2 relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione di beni contratto in Paola (Cs) il 31.10.2009 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 del predetto comune al n. 122 parte 2 serie A;
- omologa le condizioni relative al figlio e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo