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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione II civile
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini
in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3119/2019 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
EV LI NI (PR), Strada delle Lame n. 7 [C.F. C.F._1
], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro,
[...]
dagli Avv.ti Tommaso Togni del Foro di Lucca [C.F: C.F._2
e Gian Luca Dell'Amico del Foro di Firenze [C.F.
[...] C.F._3
] ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Castelfiorentino
[...]
(FI), P.zza Gramsci n. 60, come da mandato alle liti su separato file pdf
unitamente depositato alla presente istanza. Dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al fax 0584.1642884, ovvero all'indirizzo p.e.c. Email_1
OPPONENTE
1 contro
– rappresentata ai fine del presente procedimento dal Controparte_1
Dirigente del Servizio Polizia Provinciale Dott. Andrea Ruffini, dal
Funzionario Dott. e dall'Avv. Adelaide Cutolo Controparte_2
OPPOSTA
Nella causa iscritta al n. 3119 / 2019 R.G., assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente:
“Voglia il Giudice del Tribunale di Parma Illustrissimo, ogni contraria
istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e
di legge,
In via preliminare ed urgente: sospendere immediatamente
l'esecuzione delle ordinanze ingiunzioni qui opposte, ricorrendo allo
stato i gravi motivi per l'adozione di tale provvedimento.
In via principale e nel merito:
-accertata, per le ragioni tutte di cui alle premesse l'insussistenza dei
presupposti della emissione delle ordinanze ingiunzione di cui alle
premesse e là meglio individuate, come pure dei prodromici verbali di
accertamento nelle stesse richiamati, revocare, dichiarandole nulle,
annullabili, infondate, inefficaci, illegittime o come meglio ritenute,
-l'ordinanza ingiunzione Prot. n. 15481 datata 05/06/2019, emessa dal
Dirigente del Servizio di Polizia Provinciale della di e CP_1 CP_1
notificata al ricorrente in data 10/06/2019 – Doc. n.
1 - in riferimento al
verbale di accertamento (n. 11678 del 19/01/2015 – Doc. n. 2 -) redatto dal
Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di per asserita CP_1
2 violazione della normativa vigente in materia di caccia e pesca, e
segnatamente dell'art. 21/1, lettera g) della L. n. 157/1992 s.m.i. - e con il
quale si ingiunge all' il pagamento della somma di Euro Parte_1
224,00;
- l'ordinanza ingiunzione Prot. n. 15482 datata 05/06/2019, emessa dal
Dirigente del Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di e CP_1
notificata al ricorrente in data 10/06/2019 – Doc. n.
3 - in riferimento al
verbale di accertamento (n. 11680 del 19/01/2015 – Doc. n. 4 -) redatto dal
Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di per asserita CP_1
violazione della normativa vigente in materia di caccia e pesca, e
segnatamente dell'art. 21/1 della L. n. 157/1992 s.m.i. - e con il quale si
ingiunge all' il pagamento della somma di Euro 206,00; Parte_1
dichiarando, conseguentemente, che nulla è dovuto dal ricorrente,
Signor a titolo di sanzione pecuniaria. Spese di lite Parte_1
integralmente rifuse oltre rimborso forfettario ex lege 15%, C.P.A ed IVA
per l'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, rigettare il ricorso
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, delle ordinanze prot.
15481 e 15482 datate 05/06/2019 in riferimento ai verbali di accertamento
n. 11678 e 11680 del 19/01/2015 e di conseguenza Voglia, l'Ill.mo
Tribunale stesso e per esso il Giudice Unico, confermare la legittimità di
tali ordinanze e i relativi verbali per i motivi di cui alla presente memoria
che si produce presso la cancelleria del Tribunale di Parma – e per ogni
altro motivo che vorrà accertare, con vittoria di spese e diritti ed onorari di
causa come per legge” .
3 TO
Nei confronti dell'odierno opponente, , veniva emessa della Parte_1
Polizia Provinciale di ordinanza di ingiunzione n. 15481, datata CP_1
05/06/2019, avendo accertato la violazione della normativa vigente in materia di caccia e pesca, e nello specifico l'art. 21/1, lettera g) della L. n.
157/1992, con conseguente ingiunzione di pagamento della somma di Euro
224,00 qui opposta.
Le violazioni contestate si rinvengono dal verbale di accertamento n.11678
elevato il 19.01.2015 dalla Polizia Provinciale di ove è riportato che CP_1
il ricorrente “trasportava a bordo dell'autoveicolo Ford Focus tg.CC000VX
una carabina cal. 22 l.r. carica con inserito serbatoio contenente 8
cartucce cariche non in custodia o smontata”.
Con ulteriore ordinanza di ingiunzione, recante n. 15482 datata 05/06/2019,
della Polizia Provinciale di veniva contestata, inoltre, al ricorrente la CP_1
violazione della normativa vigente in materia di caccia e pesca, l'art. 21/1,
lettera e) della L. n. 157/1992 con conseguente ingiunzione di pagamento della somma di Euro 206,00 qui opposta.
In questo caso, la violazione, che si rinviene nel verbale di accertamento recante n. 11680 elevato in data 19.01.2015 dalla Polizia Provinciale di
è la seguente: il ricorrente “esercitava in concorso con CP_1 CP_3
attività venatoria con carabina cal. 22 l.r. all'interno della zona
[...]
addestramento cani tipo A denominata Faviano”.
Avverso tali ordinanze di ingiunzione il Sig. per il tramite Parte_1
dell'Avv. Michele dalla Valle, faceva ricorso ex art. 22 e segg. L.689/1981,
impugnando le stesse con notifica del 02/08/2019.
4 Si costituiva in giudizio la , eccependo l'infondatezza dei Controparte_1
motivi opposti e chiedendo la conferma del proprio operato.
Previa trattazione, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo in atti letto ai presenti.
Diritto
La disciplina dell'attività venatoria, è ad oggi un funzione mantenuta in capo alle Province, secondo quanto disposto dall'art. 40 della Legge
Regionale Emilia-Romagna n. 13/2015.
Detto compito, con particolare riguardo alla protezione della fauna selvatica, è demandato alla Polizia Provinciale, i cui Agenti e/o Ufficiali di
Polizia Giudiziaria, accertano le correlate violazioni, poi formalizzate mediante apposite verbalizzazioni.
In merito al tema del presunto conflitto d'interessi, bisogna considerare che la fase istruttoria, la quale precede l'archiviazione dell'accertamento o l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione, deve svolgersi innanzi ad un soggetto che possa infine adottare un provvedimento avente rilevanza esterna per l'Ente, di archiviazione o sanzionatorio.
Tale soggetto non può che coincidere con una figura dirigenziale, quale risulta essere appunto quella da cui promanarono le ordinanze ingiuntive oggi contestate. Ciò, in forza del rapporto cosiddetto di “immedesimazione organica” intercorrente tra il Dirigente e l'Amministrazione di appartenenza
(cfr., al riguardo, T.A.R. Puglia Sez II, Lecce, n. 1165/2011). E' pertanto priva di fondamento giuridico l'argomentazione del ricorrente per cui vi sarebbe “…coincidenza tra l'organo che ha accertato la violazione e quello
5 che ha valutato l'opportunità di emettere un'ordinanza di determinazione
della sanzione”.
Tale organo va individuato nel Dirigente, mentre il Corpo di Polizia
Provinciale costituisce, invece una struttura dell'Amministrazione
Provinciale, alla cui direzione sovrintende appunto il Dirigente all'uopo delegato.
Parimenti infondata, risulta essere la censura mossa dall' sempre in Pt_1
materia di conflitto d'interessi e di incompatibilità, rispetto alla capacità di testimoniare LI agenti accertatori. Infondatezza asseverata, del resto,
dalla Giurisprudenza sia di merito che di legittimità (Cfr., tra le altre: Corte
d'Appello di Cagliari, Sez. I, n. 13 del 23/01/2017; Cass. Penale, Sez. IV, n.
3785 del 10/10/2014). D'altronde, appare evidente l'esigenza di chiamare a deporre persone che, avendo assistito a fatti illeciti, risultino oltretutto investiti di una pubblica funzione e, come tali, preposti a redigere documenti fidefacenti fino a querela di falso e riportanti la descrizione dei fatti.
Invece, in merito alla sussistenza delle violazioni contestate, si evidenzia quanto segue: il comportamento tenuto dal ricorrente in occasione dell'accertamento compiuto dalla Polizia Provinciale, corrisponde senza ombra di dubbio ad una condotta riconducibile all'esercizio venatorio, in particolare secondo quanto indicato nel verbale n. 11678: “….il sopracitato
( in concorso con il sig. trasportava a Parte_1 CP_3
bordo dell'autoveicolo Ford Focus…..una carabina cal. 22 carica, con inserito serbatoio contenente 8 cartucce,...non in custodia o smontata.”; e poi,
verbale n. 11680: “….il sopracitato ( ) esercitava in concorso Parte_1
6 con il sig. l'attività venatoria con carabina cal. 22 L.R. CP_3
all'interno della zona addestramento cani tipo “A” denominata “Faviano”
(zona interdetta alla caccia).
Per completezza, rispetto alla condotta del Sig. si ricorda, Parte_1
inoltre, come lo stesso, seduto sul sedile posteriore del veicolo, recasse con sé una carabina calibro 22 L.R. di sua proprietà caricata con 8 cartucce, ma in assenza di qualsiasi titolo al porto dell'arma stessa, da rilasciarsi da parte dell'autorità competente.
In merito, all'asserita motivazione circa l'utilizzo del faro portatile per ricercare i topi presenti nella stalla e nelle mangiatoie, la stessa è da ritenersi poco realistica, in quanto risultava impossibile illuminare l'interno della stalla con l'utilizzo di un faro portatile che poteva sporgere di poco dal finestrino a causa del cavo di circa un metro o poco più, collegato all'accendisigari.
La deposizione del teste conferma la constatazione circa l'attività Tes_1
di illuminazione dei campi circostanti proveniente dall'interno del veicolo condotto dal Sig. e suffraga inequivocabilmente tale CP_3
circostanza. Infine, si richiama quanto ulteriormente affermato sempre dal teste il quale precisava che l'attività di illuminazione dei campi Tes_1
con faro brandeggiabile dall'interno dell'automobile, iniziava sulla strada comunale “Val Termina” ben prima dello stradello che porta alla stalla
LI Pt_1
Ciò premesso, appare evidente che le condizioni di tempo, ovvero orari notturni nei quali la fauna selvatica usualmente esce dai nascondigli;
luogo e mezzi, vedasi per l'appunto l'impiego della carabina cal. 22 L.R.,
7 assolutamente idonea per abbattere fauna selvatica, siano risultate tutte presenti e utili allo svolgimento di attività venatoria,
Il Sig. come confermato dal teste, veniva trovato nella posizione Pt_1
idonea al compimento di attività venatoria, in quanto, teneva
Comportamenti che integrano in pieno la nozione di esercizio venatorio di cui all'articolo 12, comma 3°, della Legge 157/92 il quale recita;
“E'
considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla”.
Sul tema, alquanto inverosimili, le dichiarazioni rese in sede di deposizione rispettivamente dai testi ed Testimone_2 CP_3
In particolare, afferma anzitutto che accompagnò il Testimone_2
padre presso la stalla, nel pomeriggio del 13 gennaio 2015, confermando altresì che lo stesso portò con sé carabina e munizioni per scacciare i topi presenti nella stalla, ella, poi, ritiene possibile che i ratti non fossero stati rinvenuti, giustificando la permanenza del padre nelle vicinanze della stalla con l'esigenza di attendere il ritorno di una mucca non ancora rientrata, per mungerla, affermazione del tutto inverosimile data l'ora tarda e l'impossibilità di mungere una mucca al buio, essendo la stalla sprovvista d'illuminazione.
La realtà è molto ben rappresentata nei verbali nn. 11678/2015 e 11680/2015 dagli
Agenti della Polizia Provinciale e dagli stessi confermata in sede di testimonianza,
dove appare inequivocabile che il faro veniva utilizzato per illuminare i campi e l'arma carica con otto colpi trasportata all'interno del veicolo, risultava già
predisposta per l'esercizio dell'attività venatoria. Alla luce di quanto sopra si
8 evidenzia la legittimità sia con riguardo al verbale n. 11679, che al verbale n. 11678
entrambi del 19/01/2015, e riferiti alla condotta dell il quale era in Parte_1
possesso di un'arma sul veicolo condotto dall nello specifico una CP_3
carabina cal.22 L.R. carica, in quanto la stessa evidenziava come inserito un serbatoio con n. 8 cartucce, non in custodia o smontata come invece stabilito all'articolo 21 comma 1° - lettera g) della Legge 157/92,
sanzionato con l'art. 61, comma 1° - lettera uu) della L.R. 8/94, i quali vietano a chiunque il trasporto di armi, anche a prescindere dall'eventuale attività venatoria.
Da ultimo, per quanto riguarda, la ipotizzata carenza di motivazione delle ingiunzioni impugnate, c'è da dire che gli atti suddetti richiamano i verbali redatti in occasione dell'accertamento delle violazioni in parola. RB
che, in quanto “atti pubblici”, risultano pienamente fidefacenti fino a querela di falso circa i fatti riscontrati e negli stessi descritti. Al riguardo, la
Giurisprudenza è unanime nel suffragare l'ammissibilità e l'incontestabilità
della motivazione ”per relationem” (cfr., tra le tante altre, Tribunale Siena,
n. 886/2019; Tribunale Bari, n. 2204/2018; Cassazione civile, n.
3128/2010). Motivazione quindi puntualmente presente anche nelle ordinanze-ingiunzione contestate.
Premesso quanto sopra, la sanzione, è confermata poiché non poteva essere ignorata dagli accertatori la violazione delle fattispecie richiamate.
Sussistono giusti motivi e ragioni di equità per compensare tra le parti le spese di lite.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa civile n.
3119/2019 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria o diversa istanza,
eccezione e deduzione, revoca la sospensione concessa con decreto 25
luglio 2019, rigetta l'opposizione formulata e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato con ogni conseguente effetto di legge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, l'11 dicembre 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
10
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione II civile
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini
in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3119/2019 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
EV LI NI (PR), Strada delle Lame n. 7 [C.F. C.F._1
], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro,
[...]
dagli Avv.ti Tommaso Togni del Foro di Lucca [C.F: C.F._2
e Gian Luca Dell'Amico del Foro di Firenze [C.F.
[...] C.F._3
] ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Castelfiorentino
[...]
(FI), P.zza Gramsci n. 60, come da mandato alle liti su separato file pdf
unitamente depositato alla presente istanza. Dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al fax 0584.1642884, ovvero all'indirizzo p.e.c. Email_1
OPPONENTE
1 contro
– rappresentata ai fine del presente procedimento dal Controparte_1
Dirigente del Servizio Polizia Provinciale Dott. Andrea Ruffini, dal
Funzionario Dott. e dall'Avv. Adelaide Cutolo Controparte_2
OPPOSTA
Nella causa iscritta al n. 3119 / 2019 R.G., assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente:
“Voglia il Giudice del Tribunale di Parma Illustrissimo, ogni contraria
istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e
di legge,
In via preliminare ed urgente: sospendere immediatamente
l'esecuzione delle ordinanze ingiunzioni qui opposte, ricorrendo allo
stato i gravi motivi per l'adozione di tale provvedimento.
In via principale e nel merito:
-accertata, per le ragioni tutte di cui alle premesse l'insussistenza dei
presupposti della emissione delle ordinanze ingiunzione di cui alle
premesse e là meglio individuate, come pure dei prodromici verbali di
accertamento nelle stesse richiamati, revocare, dichiarandole nulle,
annullabili, infondate, inefficaci, illegittime o come meglio ritenute,
-l'ordinanza ingiunzione Prot. n. 15481 datata 05/06/2019, emessa dal
Dirigente del Servizio di Polizia Provinciale della di e CP_1 CP_1
notificata al ricorrente in data 10/06/2019 – Doc. n.
1 - in riferimento al
verbale di accertamento (n. 11678 del 19/01/2015 – Doc. n. 2 -) redatto dal
Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di per asserita CP_1
2 violazione della normativa vigente in materia di caccia e pesca, e
segnatamente dell'art. 21/1, lettera g) della L. n. 157/1992 s.m.i. - e con il
quale si ingiunge all' il pagamento della somma di Euro Parte_1
224,00;
- l'ordinanza ingiunzione Prot. n. 15482 datata 05/06/2019, emessa dal
Dirigente del Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di e CP_1
notificata al ricorrente in data 10/06/2019 – Doc. n.
3 - in riferimento al
verbale di accertamento (n. 11680 del 19/01/2015 – Doc. n. 4 -) redatto dal
Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di per asserita CP_1
violazione della normativa vigente in materia di caccia e pesca, e
segnatamente dell'art. 21/1 della L. n. 157/1992 s.m.i. - e con il quale si
ingiunge all' il pagamento della somma di Euro 206,00; Parte_1
dichiarando, conseguentemente, che nulla è dovuto dal ricorrente,
Signor a titolo di sanzione pecuniaria. Spese di lite Parte_1
integralmente rifuse oltre rimborso forfettario ex lege 15%, C.P.A ed IVA
per l'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, rigettare il ricorso
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, delle ordinanze prot.
15481 e 15482 datate 05/06/2019 in riferimento ai verbali di accertamento
n. 11678 e 11680 del 19/01/2015 e di conseguenza Voglia, l'Ill.mo
Tribunale stesso e per esso il Giudice Unico, confermare la legittimità di
tali ordinanze e i relativi verbali per i motivi di cui alla presente memoria
che si produce presso la cancelleria del Tribunale di Parma – e per ogni
altro motivo che vorrà accertare, con vittoria di spese e diritti ed onorari di
causa come per legge” .
3 TO
Nei confronti dell'odierno opponente, , veniva emessa della Parte_1
Polizia Provinciale di ordinanza di ingiunzione n. 15481, datata CP_1
05/06/2019, avendo accertato la violazione della normativa vigente in materia di caccia e pesca, e nello specifico l'art. 21/1, lettera g) della L. n.
157/1992, con conseguente ingiunzione di pagamento della somma di Euro
224,00 qui opposta.
Le violazioni contestate si rinvengono dal verbale di accertamento n.11678
elevato il 19.01.2015 dalla Polizia Provinciale di ove è riportato che CP_1
il ricorrente “trasportava a bordo dell'autoveicolo Ford Focus tg.CC000VX
una carabina cal. 22 l.r. carica con inserito serbatoio contenente 8
cartucce cariche non in custodia o smontata”.
Con ulteriore ordinanza di ingiunzione, recante n. 15482 datata 05/06/2019,
della Polizia Provinciale di veniva contestata, inoltre, al ricorrente la CP_1
violazione della normativa vigente in materia di caccia e pesca, l'art. 21/1,
lettera e) della L. n. 157/1992 con conseguente ingiunzione di pagamento della somma di Euro 206,00 qui opposta.
In questo caso, la violazione, che si rinviene nel verbale di accertamento recante n. 11680 elevato in data 19.01.2015 dalla Polizia Provinciale di
è la seguente: il ricorrente “esercitava in concorso con CP_1 CP_3
attività venatoria con carabina cal. 22 l.r. all'interno della zona
[...]
addestramento cani tipo A denominata Faviano”.
Avverso tali ordinanze di ingiunzione il Sig. per il tramite Parte_1
dell'Avv. Michele dalla Valle, faceva ricorso ex art. 22 e segg. L.689/1981,
impugnando le stesse con notifica del 02/08/2019.
4 Si costituiva in giudizio la , eccependo l'infondatezza dei Controparte_1
motivi opposti e chiedendo la conferma del proprio operato.
Previa trattazione, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo in atti letto ai presenti.
Diritto
La disciplina dell'attività venatoria, è ad oggi un funzione mantenuta in capo alle Province, secondo quanto disposto dall'art. 40 della Legge
Regionale Emilia-Romagna n. 13/2015.
Detto compito, con particolare riguardo alla protezione della fauna selvatica, è demandato alla Polizia Provinciale, i cui Agenti e/o Ufficiali di
Polizia Giudiziaria, accertano le correlate violazioni, poi formalizzate mediante apposite verbalizzazioni.
In merito al tema del presunto conflitto d'interessi, bisogna considerare che la fase istruttoria, la quale precede l'archiviazione dell'accertamento o l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione, deve svolgersi innanzi ad un soggetto che possa infine adottare un provvedimento avente rilevanza esterna per l'Ente, di archiviazione o sanzionatorio.
Tale soggetto non può che coincidere con una figura dirigenziale, quale risulta essere appunto quella da cui promanarono le ordinanze ingiuntive oggi contestate. Ciò, in forza del rapporto cosiddetto di “immedesimazione organica” intercorrente tra il Dirigente e l'Amministrazione di appartenenza
(cfr., al riguardo, T.A.R. Puglia Sez II, Lecce, n. 1165/2011). E' pertanto priva di fondamento giuridico l'argomentazione del ricorrente per cui vi sarebbe “…coincidenza tra l'organo che ha accertato la violazione e quello
5 che ha valutato l'opportunità di emettere un'ordinanza di determinazione
della sanzione”.
Tale organo va individuato nel Dirigente, mentre il Corpo di Polizia
Provinciale costituisce, invece una struttura dell'Amministrazione
Provinciale, alla cui direzione sovrintende appunto il Dirigente all'uopo delegato.
Parimenti infondata, risulta essere la censura mossa dall' sempre in Pt_1
materia di conflitto d'interessi e di incompatibilità, rispetto alla capacità di testimoniare LI agenti accertatori. Infondatezza asseverata, del resto,
dalla Giurisprudenza sia di merito che di legittimità (Cfr., tra le altre: Corte
d'Appello di Cagliari, Sez. I, n. 13 del 23/01/2017; Cass. Penale, Sez. IV, n.
3785 del 10/10/2014). D'altronde, appare evidente l'esigenza di chiamare a deporre persone che, avendo assistito a fatti illeciti, risultino oltretutto investiti di una pubblica funzione e, come tali, preposti a redigere documenti fidefacenti fino a querela di falso e riportanti la descrizione dei fatti.
Invece, in merito alla sussistenza delle violazioni contestate, si evidenzia quanto segue: il comportamento tenuto dal ricorrente in occasione dell'accertamento compiuto dalla Polizia Provinciale, corrisponde senza ombra di dubbio ad una condotta riconducibile all'esercizio venatorio, in particolare secondo quanto indicato nel verbale n. 11678: “….il sopracitato
( in concorso con il sig. trasportava a Parte_1 CP_3
bordo dell'autoveicolo Ford Focus…..una carabina cal. 22 carica, con inserito serbatoio contenente 8 cartucce,...non in custodia o smontata.”; e poi,
verbale n. 11680: “….il sopracitato ( ) esercitava in concorso Parte_1
6 con il sig. l'attività venatoria con carabina cal. 22 L.R. CP_3
all'interno della zona addestramento cani tipo “A” denominata “Faviano”
(zona interdetta alla caccia).
Per completezza, rispetto alla condotta del Sig. si ricorda, Parte_1
inoltre, come lo stesso, seduto sul sedile posteriore del veicolo, recasse con sé una carabina calibro 22 L.R. di sua proprietà caricata con 8 cartucce, ma in assenza di qualsiasi titolo al porto dell'arma stessa, da rilasciarsi da parte dell'autorità competente.
In merito, all'asserita motivazione circa l'utilizzo del faro portatile per ricercare i topi presenti nella stalla e nelle mangiatoie, la stessa è da ritenersi poco realistica, in quanto risultava impossibile illuminare l'interno della stalla con l'utilizzo di un faro portatile che poteva sporgere di poco dal finestrino a causa del cavo di circa un metro o poco più, collegato all'accendisigari.
La deposizione del teste conferma la constatazione circa l'attività Tes_1
di illuminazione dei campi circostanti proveniente dall'interno del veicolo condotto dal Sig. e suffraga inequivocabilmente tale CP_3
circostanza. Infine, si richiama quanto ulteriormente affermato sempre dal teste il quale precisava che l'attività di illuminazione dei campi Tes_1
con faro brandeggiabile dall'interno dell'automobile, iniziava sulla strada comunale “Val Termina” ben prima dello stradello che porta alla stalla
LI Pt_1
Ciò premesso, appare evidente che le condizioni di tempo, ovvero orari notturni nei quali la fauna selvatica usualmente esce dai nascondigli;
luogo e mezzi, vedasi per l'appunto l'impiego della carabina cal. 22 L.R.,
7 assolutamente idonea per abbattere fauna selvatica, siano risultate tutte presenti e utili allo svolgimento di attività venatoria,
Il Sig. come confermato dal teste, veniva trovato nella posizione Pt_1
idonea al compimento di attività venatoria, in quanto, teneva
Comportamenti che integrano in pieno la nozione di esercizio venatorio di cui all'articolo 12, comma 3°, della Legge 157/92 il quale recita;
“E'
considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla”.
Sul tema, alquanto inverosimili, le dichiarazioni rese in sede di deposizione rispettivamente dai testi ed Testimone_2 CP_3
In particolare, afferma anzitutto che accompagnò il Testimone_2
padre presso la stalla, nel pomeriggio del 13 gennaio 2015, confermando altresì che lo stesso portò con sé carabina e munizioni per scacciare i topi presenti nella stalla, ella, poi, ritiene possibile che i ratti non fossero stati rinvenuti, giustificando la permanenza del padre nelle vicinanze della stalla con l'esigenza di attendere il ritorno di una mucca non ancora rientrata, per mungerla, affermazione del tutto inverosimile data l'ora tarda e l'impossibilità di mungere una mucca al buio, essendo la stalla sprovvista d'illuminazione.
La realtà è molto ben rappresentata nei verbali nn. 11678/2015 e 11680/2015 dagli
Agenti della Polizia Provinciale e dagli stessi confermata in sede di testimonianza,
dove appare inequivocabile che il faro veniva utilizzato per illuminare i campi e l'arma carica con otto colpi trasportata all'interno del veicolo, risultava già
predisposta per l'esercizio dell'attività venatoria. Alla luce di quanto sopra si
8 evidenzia la legittimità sia con riguardo al verbale n. 11679, che al verbale n. 11678
entrambi del 19/01/2015, e riferiti alla condotta dell il quale era in Parte_1
possesso di un'arma sul veicolo condotto dall nello specifico una CP_3
carabina cal.22 L.R. carica, in quanto la stessa evidenziava come inserito un serbatoio con n. 8 cartucce, non in custodia o smontata come invece stabilito all'articolo 21 comma 1° - lettera g) della Legge 157/92,
sanzionato con l'art. 61, comma 1° - lettera uu) della L.R. 8/94, i quali vietano a chiunque il trasporto di armi, anche a prescindere dall'eventuale attività venatoria.
Da ultimo, per quanto riguarda, la ipotizzata carenza di motivazione delle ingiunzioni impugnate, c'è da dire che gli atti suddetti richiamano i verbali redatti in occasione dell'accertamento delle violazioni in parola. RB
che, in quanto “atti pubblici”, risultano pienamente fidefacenti fino a querela di falso circa i fatti riscontrati e negli stessi descritti. Al riguardo, la
Giurisprudenza è unanime nel suffragare l'ammissibilità e l'incontestabilità
della motivazione ”per relationem” (cfr., tra le tante altre, Tribunale Siena,
n. 886/2019; Tribunale Bari, n. 2204/2018; Cassazione civile, n.
3128/2010). Motivazione quindi puntualmente presente anche nelle ordinanze-ingiunzione contestate.
Premesso quanto sopra, la sanzione, è confermata poiché non poteva essere ignorata dagli accertatori la violazione delle fattispecie richiamate.
Sussistono giusti motivi e ragioni di equità per compensare tra le parti le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa civile n.
3119/2019 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria o diversa istanza,
eccezione e deduzione, revoca la sospensione concessa con decreto 25
luglio 2019, rigetta l'opposizione formulata e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato con ogni conseguente effetto di legge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, l'11 dicembre 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
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