Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 18/04/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00872/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2025, proposto da Giardini del Massimo Soc.Cons. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Marinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Palermo, via E. Amari 8;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina 39;
nei confronti
IO ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 497 del 15/01/2025 trasmessa giusta nota prot 67469 del 22 gennaio 2025;
per quanto possa occorrere:
- del verbale di Gara relativo alla seduta del 5 dicembre 2025 ricevuto in copia a seguito di apposita istanza di accesso in data 16 dicembre 2024 nella parte in cui la Commissione ha escluso la società ricorrente dalla fase successiva della gara;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
nonché per l’accoglimento della domanda di conseguire l’assegnazione in concessione
dell’immobile in interesse e la stipula del conseguente contratto e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
nonché per l’accoglimento della conseguente domanda di subentro;
nonché, in subordine, per l’accoglimento della domanda di condanna dei soggetti intimati a risarcire per equivalente monetario i danni causati dai provvedimenti impugnati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e di ER IO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi i difensori della parte ricorrente e del controinteressato, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 19/02/2025 e depositato il 13/03/2025, la società ricorrente - premesso che con “Avviso Manifestazione di Interesse” del Comune di Palermo pubblicato dal 14 maggio al 30 giugno 2024 , veniva avviata la procedura per la concessione/ locazione di alcuni beni liberi del Comune, in relazione alla quale presentava un’offerta economica più vantaggiosa per la concessione in locazione dell’immobile in via Pagano (€ 33.699,00 a fronte di € 27.500,00 offerti dalla ditta ER IO) - ha chiesto l’annullamento, previo accoglimento dell’istanza cautelare:
- della determinazione dirigenziale n. 497 del 15/01/2025 (trasmessa giusta nota prot 67469 del 22 gennaio 2025) con la quale il Comune di Palermo ha disposto l’approvazione dei verbali di gara e l’aggiudicazione provvisoria, in attesa del completamento delle verifiche di rito nei confronti del controinteressato;
- del verbale di gara relativo alla seduta del 5 dicembre 2025 (ricevuto in copia a seguito di apposita istanza di accesso in data 16 dicembre 2024) nella parte in cui la Commissione l’ha esclusa da tale procedura.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 6 C.1 LETT.B) L.N. 241/90 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL’ART. 13 C.5 DEL D.LGS. 36/2023 NONCHE’ DELL’ART. 37 R.D. N. 827/1924 E DELL’ART. 3 R.D. 2440/1923 - ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, CONTRADDITTORIA E APODITTICA.
II. VIOLAZIONE DE PRINCIPIO DI TRASPARENZA CORRETTEZZA EQUITÀ E RAGIONEVOLEZZA - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA; INGIUSTIZIA MANIFESTA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
La ricorrente censura la sua esclusione poiché l’amministrazione non avrebbe dato attuazione all’istituto del soccorso istruttorio asserendo che, il deposito di un assegno di importo maggiore sarebbe stato taciuto da parte della Commissione.
2. - Per resistere al ricorso si sono costituiti il Comune di Palermo e il controinteressato ER IO il quale, con memoria, ha eccepito, ancor prima dell’infondatezza del ricorso, la sua irricevibilità (per tardività) e inammissibilità (per omessa impugnazione della clausola della lex specialis secondo cui “L’assenza del deposito cauzionale sarà motivo di esclusione” ).
3. - Alla camera di consiglio del giorno 14/01/2025, il difensore di parte ricorrente, presente come specificato nel verbale, ha insistito per l’accoglimento dell’istanza cautelare; la causa è stata posta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibilità di immediata definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. - Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata in udienza dal Presidente del Collegio.
5. - Risulta fondata l’eccezione di irricevibilità proposta dal controinteressato.
Invero, con riferimento all’onere di immediata impugnazione del provvedimento lesivo escludente, secondo condivisibile giurisprudenza, il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale deve ritenersi coincidente con il momento in cui il rappresentante dell’impresa, nel corso di una seduta pubblica della commissione giudicatrice, alla quale partecipava in base a delega (con presenza risultante dal verbale), abbia avuto notizia ufficiale dell’esclusione ( ex plurimis T.A.R. Campania, Napoli, 10 novembre 2021, n. 7163; T.A.R., Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 giugno 2018, n. 1168; Consiglio di Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026; Consiglio di Stato, Sez. III, 22 agosto 2012, n. 4593; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 17/02/2025, n. 339).
Di tale principio deve essere fatta applicazione con riferimento al caso di specie in cui il ricorso introduttivo risulta notificato in data 19.02.2025, nonostante la ricorrente avesse avuto conoscenza del provvedimento di esclusione già dalla seduta del 05.12.2024, alla quale prendeva parte per il tramite del proprio delegato; a seguito di tale seduta - in cui la Commissione si è conformata al dato letterale dell’atto di invito - la ricorrente era dunque ben consapevole della portata lesiva dell’atto di esclusione impugnato.
Il ricorso risulta in ogni caso inammissibile atteso che l’esclusione della ricorrente è stata disposta in virtù di una clausola della lex specialis che, come sopra detto, prevedeva che, l’assenza del deposito cauzionale sarebbe stato motivo di esclusione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso proposto avverso la disposta esclusione quando, come nel caso in esame, il relativo provvedimento è meramente applicativo di una clausola dell’avviso di gara che avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 20/10/2020, n. 6355).
6. - In conclusione il ricorso, deve essere dichiarato irricevibile oltre che inammissibile.
7. - Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Palermo e di ER IO., liquidandole in € 1.000,00 (euro mille/00) ciascuno, oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO