Articolo 1 della Legge 26 febbraio 1963, n. 328
Versione
16 aprile 1963
Art. 1. Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1.500 milioni con legge 6 luglio 1962, n. 920 , viene ulteriormente elevato a lire 2.500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilita' dell'azienda bancaria del Banco medesimo.

Entrata in vigore il 16 aprile 1963