Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11409 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
O 4 BBLICA L ALI1 1409/02 7 L L 3 . O B N E 1 E 9 9 N 1 D SUPREMA DI CASSAZIONE O - I 1 ) Z 1 E - A C 1 R 2 T A S P I L I G IN NOME DEL POLO TALIAN 9 E D 3 R A U D B E Oggetto E Z . N N T E T R S SEZIONE SECONDA CIVILE S A PAGAMENTO DI I QUOTE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONDOMINIALI - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G. N. 13875/01 - Cron. 29017 Consigliere Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. Rel. Consigliere Ud. 11/04/02 Dott. Carlo CIOFFI Rtt liv SETTINY Consigliere C.C. Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SE NT ENZ A sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE GAG s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra NE AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALTINO 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEDRONE, difesa dagli avvocati ALFREDO TRUINI, GIAN PIO PAPA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND VIA RAIMONDI 29 ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VIA G SERBELLONI 23, presso lo studio 572 dell'avvocato TOMMASO PUGLIESE, difeso dall'avvocato -1- ADRIANO GALLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 4216/00 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 12/04/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/04/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali chiede che la Suprema Corte di Cassazione in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso siccome manifestamente infondato, ai sensi del disposto dell'art.375, secondo comma, c.p.c., come novellato dall'art.1 1.24/3/2001 n.89, con le pronunce seguenti per legge. -2- FATTO E DIRITTO La requisitoria scritta del Pubblico Ministero del 25 gennaio 2002 che si legge in atti è del seguente testuale tenore: "LETTI gli atti relativi al ricorso per cassazione proposto, con atto notificato il 17 maggio 2001, da S.a.s. Immobiliare GAG, in persona del le- gale rappresentante p.t. NE AN, nei confronti del CONDOMI- NIO di via Raimondi 29 in ROMA, in persona dell'amministratore p.t. RO- SCIA M. Luisa, avverso la sentenza del Giudice di Pace in Roma, pubbli- cata il 12 aprile 2000 e non notificata;
-"PREMESSO che la causa costituita da opposizione proposta dalla società attuale ricorrente avverso il decreto ingiuntivo emesso su ri- corso del Condominio attuale resistente per il pagamento di lire 980.600, oltre interessi, a titolo di quote condominiali per la realizzazione della mes- sa a terra dell'impianto elettrico condominiale ex lege n. 46/90 - è incon- testatamente, ed incontestabilmente di valore non superiore a lire 2.000.000 (pari ad euro 1032,91), di tale che essa, a mente del disposto novellato dell'art. 113 II co. C.P.C.. è stata decisa dal giudice di pace secondo equità; “CONSIDERATO che alla stregua dell'insegnamento di codesta S.C., ormai costante a seguito della sentenza delle SS.UU. n. 716/99, in te- ma di ambito dello scrutinio consentito avverso siffatta sentenza in sede di legittimità, le censure proposte risultano o manifestamente infondate o ad- dirittura inammissibili;
ed infatti, quanto al I motivo, è agevole osservare che, incontestatamente, l'amministratore del Condominio è stato sentito anche in sede di libero in- terrogatorio ed ivi ha reso la dichiarazione valutata dal giudice di pace ai 3 fini della decisione;
di tal che l'errata attribuzione al medesimo in sentenza della qualità di testimone, si appalesa irrilevante e conseguentemente la de- nunciata violazione di norme processuali non sussiste;
quanto al II motivo, che al di là della in epigrafe denunciata violazio- ne o falsa applicazione di legge, si risolve in vizio di motivazione, è agevole osservare che esso si pone fuori del ristretto ambito in cui siffatto vizio è proponibile avverso una pronuncia secondo equità, non integrando, nella stessa prospettazione della società ricorrente, né motivazione apparente, né motivazione radicalmente ed insanabilmente contraddittoria;
quanto al III motivo, è agevole osservare che la denunciata violazione dell'art. 320 C.P.C. non ha pregio, dovendosi ritenere sempre consentito al giudice di merito di una causa condominiale di richiedere alle parti, per la migliore comprensione della fattispecie, e senza interferire con l'onere pro- batorio a carico delle stesso, la produzione del regolamento di condominio, atto negoziale di contenuto normativo generale;
quanto al IV ed al V motivo, che per la loro oggettiva connessione possono esaminarsi congiuntamente, è agevole osservare, in conformità a quanto già rilevato in ordine al Il motivo, che la censura in concreto esula dall'ambito consentito per il vizio di motivazione della sentenza pronun- ciata secondo equità e d'altro canto, potrebbe addirittura rilevarsi che la motivazione dell'impugnata sentenza spiega, implicitamente ma inequivo- cabilmente, la ragione per la quale non si è ritenuta rilevante la deposizione testimoniale invocata dalla società ricorrente;
che, pertanto, nel suo complesso, il ricorso risulta manifestamente infondato." 4 Svolte tali osservazioni, il Pubblico Ministero ha così concluso: "Il Procuratore generale CHIEDE che la Suprema Corte di Cassazione in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso siccome manifestamente in- fondato, ai sensi del disposto dell'art. 375, secondo comma, C.P.C., come novellato dall'art. 1 L. 24-III-2001 n. 89. con le pronunce seguenti per leg- ge. " La Corte condivide le osservazioni del Pubblico Ministero, e le fa proprie. Accoglie quindi la sua richiesta. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza, e condan- na la società G.A.G. a rifondere al Condominio dell'edificio sito in Roma, via Raimondi n. 9, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 21,00 euro, oltre 250,00 euro per onorari. Roma, 11 aprile 2002 Il presidente (Vincenzo Calfapietra) L'estensore Carlo arlo Cioffi Carlo IL CANCELLIERE C1 4 Donissa LL D'NN ) 7 O 3 L E . CANCELLERIA L C N O GO. 2002 A , B 1 P E 9 I 9 E 1 D N - 1 1 IN O E C I 1 A DEPOSITATO E Z - C R 1 I 1 A ELLIE 2 R D T U L S I I C G AN G e E om C R E 1. R N A . D A T S I ( R A S 5