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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 19/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 590/2024 V.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 14.4.1984, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Rossella Piccone
E
n. ad Atessa il 14.12.1980, CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Simona Genovesi C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 13.11.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 17.2.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
13.11.2024, del seguente preciso tenore:
i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
l'abitazione in Atessa, Contrada Pietrascritta n. 42, un tempo adibita a residenza familiare, di proprietà esclusiva del Sig. , resta Controparte_1
pagina 1 di 4 assegnata al predetto. La Sig.ra vivrà insieme ai bambini in Parte_1
Altino (Ch), Contrada Scosse n. 16, in un'abitazione di proprietà della sua famiglia d'origine;
I figli e resteranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Il padre, a settimane alterne, ossia ogni 15 giorni, terrà con sé i minori dal venerdì sera al lunedì mattina, quando li condurrà presso le rispettive sedi scolastiche. Nelle settimane in cui trascorreranno il week-end con la madre, i ragazzi staranno con il padre 2 pomeriggi infrasettimanali, da concordare con i turni di lavoro dei genitori, il padre li riaccompagnerà dopo cena entro le 22,30 presso l'abitazione materna, con possibilità di pernotto qualora il giorno successivo il padre abbia un giorno di ferie che, all'indomani, gli permetta di accompagnare i figli a scuola;
nel periodo di chiusura estiva delle scuole, i figli dimoreranno con il padre
15/20 giorni frazionabili, da concordarsi tra i coniugi compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro. In detti periodi la madre avrà comunque facoltà di vedere i figli due pomeriggi a settimana, previo accordo con il padre e di sentirli telefonicamente;
ove uno dei genitori intendesse trascorrere con loro le ferie estive fuori dal comune di residenza, dovrà darne avviso all'altro almeno 5 giorni prima della partenza, comunicando il luogo di destinazione ed i recapiti telefonici della struttura ospitante;
nel corso delle festività natalizie, i minori resteranno affidati, ad anni alterni, alla madre o al padre dal 23 al 30 dicembre e al padre o alla madre dal 31 dicembre al 6 gennaio. Nei segnalati periodi, inoltre, entrambi i genitori potranno far visita ai figli ed intrattenersi con loro;
nel corso delle festività pasquali, e trascorreranno ad anni Per_1 Per_2 alterni il periodo dal giovedì al Sabato Santo, pernottamento incluso, con il padre (o con la madre) e dalla Pasqua al martedì successivo, pernottamento incluso, con la madre (o con il padre);
per le altre festività, i coniugi si accorderanno di volta in volta tenendo conto, in via primaria, dei desideri, degli intendimenti e delle esigenze dei figli;
pagina 2 di 4 il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ricreativi dei minori, potrà vederli quando ne avrà desiderio, recandosi presso l'abitazione della moglie per l'affidamento temporaneo. Identica facoltà sarà concessa alla madre nei giorni di affido dei figli all'altro genitore;
le decisioni afferenti all'educazione, alla piena formazione, all'istruzione e alle eventuali problematiche sanitarie dei minori saranno concordemente adottate da ambedue i genitori, salvi i casi di urgenza;
stante il regime di affidamento condiviso dei figli, entrambi i genitori provvederanno direttamente al loro mantenimento. Nondimeno, in virtù della più assidua permanenza nell'abitazione materna, il padre concorrerà alle spese ad essi necessarie versando alla madre , entro il giorno 5 di Parte_1 ciascun mese, la somma di Euro 400,00 (ossia Euro 200,00 per ogni figlio), da adeguarsi automaticamente e annualmente alla stregua degli indici ISTAT di svalutazione monetaria. La corresponsione della somma, come dianzi meglio specificata, sarà effettuata, a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN
[...], entro il 5 di ogni mese.
L'assegno unico universale per i figli a carico, oggi percepito per intero dal padre, sarà percepito per intero dalla sig.ra . I buoni di euro Parte_1
90 mensili che la ASL eroga per , in quanto celiaca, saranno percepiti Per_1 interamente dalla madre.
Le spese straordinarie, di carattere sanitario, scolastico e ricreativo, che dovessero rendersi utili e/o necessarie per i figli saranno a carico dei coniugi in parti uguali come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Lanciano ed il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lanciano in data 27.12.2018, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, ad eccezione delle spese per le ripetizioni pomeridiane della figlia che saranno interamente a carico della madre;
ciascun genitore si impegna a rimborsare all'altro la metà di sua competenza dietro presentazione di apposita documentazione giustificativa;
nessun contributo patrimoniale viene stabilito per la moglie economicamente autosufficiente;
l'autovettura Fiat Ducato targata DH212SN di proprietà della Sig.ra Pt_1
, ma in uso al Sig. resta a lui assegnata.
[...] Controparte_1
pagina 3 di 4 L'autovettura Fiat Punto targata DH533SN, di proprietà del Sig.
[...]
ma in uso alla Sig.ra resta a lei assegnata. Le CP_1 Parte_1 parti si impegnano reciprocamente ad espletare, a rispettive cure e spese, le pratiche per l'intestazione del veicolo come sopra assegnato entro la data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'instaurando giudizio di separazione;
i coniugi esprimono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio per sé stessi e per i figli dei passaporti e documenti validi per l'espatrio.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Altino (Anno 2006 n.
3 - Parte II Serie A Ufficio 1). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 19.2.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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