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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/11/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Mellace Elais - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 204 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc tra rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
IA IC presso il quale elettivamente domicilia ricorrente contro rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, Controparte_1 dall'avv. BONAVOGLIA ROSA presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/01/2025 , deducendo di aver intrattenuto Parte_1 convivenza more uxorio con dalla cui unione è nato il figlio Controparte_1
(07/07/2023) e deducendo una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non Persona_1 più tollerabile la loro convivenza, chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
1 Con comparsa del 10/03/2025, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava quanto riferito dal ricorrente e formulava le proprie conclusioni.
Nelle more del giudizio le parti definivano bonariamente la vertenza e i procuratori, congiuntamente, domandavano recepirsi l'accordo sottoscritto tra gli stessi. Precisate le conclusioni la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Per
“1. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori. L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni.
Questi avrà come abitazione principale quella materna.
2. tutte le decisioni concernenti attività o richieste del figlio dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori. I giorni di affidamento sono così regolati: Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per due volte alla settimana, dalle 18:00 alle 21:00 quanto ai fine settimana, con possibilità di pernottamento solo dopo il compimento dei tre anni, alternativamente con l'altro genitore. Sabato o domenica dalle 9:00 alle 21:00. Vacanze natalizie e Capodanno, ad anni alterni, così come Pasqua e Pasquetta. Nel mese di agosto (dal 18 al 22 giorni indicati dal ricorrente), il padre potrà vedere il figlio tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.
3. il padre corrisponderà alla NO , a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento al figlio minore 350 € entro il giorno 5 di ogni mese, somma Persona_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat relativi al costo della vita, il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. Il padre, inoltre, concorrerà, nella misura del 50% al pagamento delle seguenti spese straordinarie, previo accordo. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre, previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
4. I genitori si impegnano a crescere ed educare il figlio si impegnano altresì a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale prevedendo sin d'ora che in caso contrario quindi qualora uno di essi dovesse assumere condotte che possano turbare la serenità del figlio
[...]
l'affidamento non sarà più condiviso bensì esclusivo in danno di chi Sarà reso Per_1 responsabile di quelle condotte.
2
5.I signori e dichiarano la propria residenza come Parte_2 Controparte_1 segue, Obbligandosi sin d'ora a comunicarsi eventuali cambiamenti, così come si comunicheranno eventuali modifiche del recapito telefonico:
Residente in via tre aree 152 Catanzaro. Parte_1
residente in [...].” Controparte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso di nei confronti di Parte_1 CP_1
, come indicati in epigrafe, così provvede:
[...]
a) prende atto delle pattuizioni delle parti;
b) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 10.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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