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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 704/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 704/2023
Oggi 20 marzo 2025, alle ore 9.00 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. BARZAGLI NICOLA in sostituzione dell'avv. ALVARO BARTOLI Parte_1
Per la parte convenuta, , l'avv. Controparte_1
FRANCESCO FALSO
Le parti si riportano ai rispettivi atti e alle note conclusive.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 704/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MANGONI GIACOMO (C.F. Parte_1 C.F._1
e l'avv. BARTOLI ALVARO C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_2
(C.F./P.IVA ), con l'avv. FALSO FRANCESCO
[...] P.IVA_1
) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha impugnato Parte_1 la delibera n. 232891 del 18.04.2023 con la quale il Comitato Provinciale della Sede di aveva CP_2 CP_2 respinto il gravame avverso la richiesta di recupero di somme indebitamente percepite sul trattamento pensionistico cat. SO 03546413 intestato alla defunta madre, , ed erogate a titolo di Persona_1 integrazione al trattamento minimo nel periodo dal 2002 al 2012, richiedendo alla ricorrente la somma di euro 6.370,62, successivamente ricalcolato in euro 3.449,07.
A sostegno della domanda proposta, la sig.ra ha dedotto la mancata comunicazione dei conteggi Pt_1 relativi alla determinazione da parte dell' dell'asserito indebito pensionistico complessivo da CP_2 restituire, con conseguente impossibilità per la ricorrente di apprestare adeguata difesa anche in relazione all'importo richiestole pro quota ereditaria;
ha eccepito l'irripetibilità di eventuali indebiti pensionistici per mancata verifica annuale e/o omessa notifica della relativa richiesta da parte dell' entro l'anno CP_2 successivo a quello nel quale ha avuto conoscenza del reddito eventualmente incidente sulla pensione;
ha eccepito la prescrizione della pretesa avversaria in quanto la prima comunicazione che aveva ricevuto la ricorrente era quella dell'ottobre 2022, ricevuta l'08.11.2022.
Parte ricorrente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, - dichiarare la pretesa creditoria dell' per asseriti indebiti pensionistici come infondata in fatto ed in diritto foss'anche per CP_2 decadenza, prescrizione, intrasmissibilità agli eredi, sanatoria, irripetibilità e/o perché non provata nei fatti costitutivi e per
l'effetto dichiarare inammissibile, illegittima, annullare, revocare, dichiarare nulla e/o inefficace la delibera del Comitato
Provinciale di n. 232891 del 18.04.2023 comunicata a mezzo PEC in pari data e, comunque in ogni CP_2 CP_2 caso, accertare e dichiarare non dovuto per le medesime ragioni neppure il rideterminato importo di € 3.449,07, asseritamente corrispondente ad 1/3 del totale, preteso dall' di nei confronti della coerede ricorrente relativo CP_2 CP_2 ad asseriti indebiti pensionistici per il periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2012 sulla pensione cat. SOS n. 03546413 della madre sig.ra deceduta in Serravalle Pistoiese il 01.02.2017; in via subordinata, - ai sensi dell'art. 754, Persona_1 comma 1, c.c. dichiarare in ogni caso illegittima la delibera del di n. 232891 del Controparte_3 CP_2
18.04.2023 comunicata a mezzo PEC in pari data ivi impugnata per gli asseriti indebiti per il periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2012 relativi alla pensione n. 03546413 cat. SOS della sig.ra eccedenti quelli che fossero Persona_1 eventualmente accertati in corso di causa come non prescritti e dunque ripetibili limitatamente al periodo dal 09.11.2012 al 31.12.2012 (di cui peraltro non è dato conoscere l'importo) e/o eccedenti la quota ereditaria di 1/3 della sig.ra Pt_1 quale legittimaria coerede legittima della defunta madre;
- provvedere in ogni caso alla riduzione degli importi richiesti
[...] dall' di e/o dal suo Comitato provinciale per le causali di cui in alla narrativa per quanto sarà accertato in CP_2 CP_2 corso di causa. Con vittoria di spese, compensi di avvocato, rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, se dovuta, come per legge, oltre che per il presente giudizio, anche per il procedimento che la ricorrente è stata costretta ad instaurare innanzi al Comitato provinciale di con ricorso amministrativo n. CP_2 CP_2 CodiceFiscale_5 del 06/02/2023 di cui si produce la relativa fattura elettronica n. 18/E del 02.05.2023 (doc. 9)”.”.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso avversario e così concludendo: CP_2
“respingere integralmente la domanda avversaria con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio. In via subordinata, a fronte dell'accertata omissione circa la dichiarazione dei dati reddituali per gli anni dal 2008 al 2012 dichiarare in ogni caso ripetibile l'indebito quanto meno per gli di imposta 2011
e 2012.”.
La causa, istruita in via documentale, è stata discussa all'udienza del 20.3.2025, essendosi riportate le parti alle rispettive note conclusive autorizzate.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
I fatti rilevanti di seguito esposti sono pacifici e/o documentali.
In data 29.02.1984 la sig.ra vedova di nonché madre della sig.ra Persona_1 Persona_2 Pt_1 ha presentato domanda di pensione ai superstiti.
[...]
La domanda, esaminata ai sensi della regolamentazione internazionale sulle assicurazioni sociali, in collaborazione con le istituzioni svizzere, è stata accolta dall' — Controparte_4 reparto Convenzioni Internazionali di Carrara con lettera rif. 840637 6300/84701426, ove si precisava quanto segue: “La pensione già liquidata a carico della sola assicurazione italiana ed il cui diritto è stato perfezionato con il cumulo dei contributi esteri è stata ricalcolata, dalla data di decorrenza delle prestazioni estere, in pro-rata, in applicazione della regolamentazione internazionale tenendo conto, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo, delle prestazioni estere, secondo quanto previsto dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 153 del 30.04.1969. Il nuovo importo della pensione è dovutale è quello indicato nel prospetto allegato. Conseguentemente sarà operato il conguaglio, a norma delle vigenti disposizioni di legge,fra le somme che la S.V. ha già percepito a carico di questo istituto e quelle che le sono effettivamente dovute ai sensi della regolamentazione internazionale” (cfr. doc. 4 fasc. ric.).
In data 1.02.2017 la sig.ra vedova è deceduta in Serravalle Pistoiese (PT) (doc. 7 Persona_1 Pt_1 fasc. ric.), lasciando tre figli legittimari, tra i quali la sig.ra nata a [...] [...], Parte_1 CP_2 quali soggetti chiamati all'eredità per apertura della successione legittima della defunta madre (cfr. doc. 8 fasc. ric.).
Con provvedimento notificato a mezzo raccomandata a.r., ricevuta in data 9.11.2022, l' di CP_2 CP_2 ha richiesto alla ricorrente la restituzione della quota a lei attribuibile, pari ad 1/3 del debito, nei confronti della sig.ra il pagamento dell'importo di € 6.370,62 calcolato in base alla quota di eredità Parte_1 di 1/3 di sua spettanza sull'indebito pensionistico complessivamente pari ad € 19.111,86 per il periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2012 sulla pensione della sig.ra cat. SOS n. 03546413 eliminata Persona_1 per decesso della titolare (cfr. doc 3 fasc. ric.).
Avverso detto provvedimento la sig.ra ha proposto ricorso amministrativo n. Parte_1
AMM/PEN/2023/7437 del 6/02/2023, ai sensi dell'art. 46 legge 09.03.1989, n. 88 (cfr. doc.
1-2 fasc. ric.).
Con delibera n. 232891 del 18.04.2023 comunicata a mezzo PEC in pari data, il Controparte_3 di , pur respingendo il ricorso amministrativo proposto, ha rideterminato l'importo
[...] CP_2 richiesto alla ricorrente con motivazione dal seguente tenore: “Considerato che – c'è stata una pronuncia giudiziaria sullo stesso oggetto che ha interessato l'altro coerede , nella quale il Tribunale Persona_3 di Pistoia, ha rideterminato il debito totale e la quota parte dovuta dallo stesso;
- che la ricorrente Pt_1
è l'altra coerede della sig.ra ; la sede procede d'ufficio al ricalcolo del debito
[...] Persona_1 complessivo imputato agli eredi rideterminandolo in euro 10.347,21. Si conferma come dovuto dalla il debito di € 3.449,07, corrispondente ad 1/3 del totale di € 10.347,21” (cfr. doc. 3 fasc. ric.). Pt_1 Tanto premesso in fatto, si esamina l'eccezione di prescrizione del diritto di credito dell' con CP_2 particolare riferimento alle mensilità ricomprese nel periodo dal 01.01.2002 al 08.11.2012, per essere il termine decennale già spirato alla data della comunicazione dell'indebito di cui alla lettera raccomandata pervenuta alla sig.ra il 8.11.2022. Parte_1
L'eccezione è fondata.
Occorre premettere che, come eccepito dalla difesa della ricorrente all'udienza del 18.1.2024, non vi è prova che la “comunicazione di Riliquidazione di Pensione” del 12.07.2017, prodotta quale documento n. 2 del fascicolo di parte convenuta, sia stata inviata e quindi ricevuta dagli eredi della signora Persona_1
Ne consegue che il primo atto con efficacia interruttiva della prescrizione del credito vantato dall'
[...]
è costituito dalla lettera raccomandata a.r. n. 64971783497-4 datata 26.10.2022 contenente CP_5 la richiesta dell' di recupero di indebito pensionistico, ricevuta dalla sig.ra n data 9.11.2022, CP_2 Pt_1
(cfr. doc. 3 fasc. ric.).
Occorre poi rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 3523/2024), il fatto genetico della pretesa dell' si identifica nell'esecuzione di un pagamento indebito e dev'essere CP_2 individuato, anche ai fini del decorso del termine di prescrizione, alla stregua del tempo in cui l'indebito si è concretizzato, in conseguenza del superamento, di volta in volta, dei limiti posti dalla legge al cumulo tra la pensione e altri redditi.
Pertanto è a tale data che occorre avere riguardo per individuare l'exordium praescriptionis e non, come argomentato a pagina 4 della memoria di costituzione dell'ente previdenziale, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi riferita ai periodi di percezione delle prestazioni dichiarate indebite.
Ne consegue che la pretesa dell' è da ritenersi prescritta per il periodo dal 1.01.2002 al 8.11.2012, CP_2 essendo decorso, per tale periodo, il termine di prescrizione decennale.
Passando al merito si osserva quanto segue.
Viene nella specie in rilievo la disciplina dell'indebito previdenziale.
L'art 52 L. 88/1989 recita: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Dal disposto di cui all'art. 52 co. 2 si ricava, dunque, che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13 co. 1 L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo
(cfr. Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), ha integrato la suddetta regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato” di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
Dalla lettura combinata delle richiamate disposizioni si evince che l'indebito pensionistico per CP_2 essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' (in questo, in CP_2 parte motiva, si v. Cass. 3802/2019).
Si aggiunga che, a mente di quanto stabilito dall'art. 13 co. 2 L. 412/1991, l “procede annualmente CP_2 alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_2 verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (cfr. Cass. 953/2012; 1228/2011; 18551/2017).
Dall'esposto principio deriva il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che CP_ siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2 (cfr. in parte motiva Cass. 3802/2019)
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale
24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi nei CP_1 circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.).
Sulla scorta anche di tali premesse, la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero” (Cass. 3802/2019). Al riguardo, sempre la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che l'art. 13 co. 2 della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto CP_2 eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il CP_1 procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (cfr. Cass. 13918/2021).
Sotto il profilo del riparto dell'onus probandi, va infine rammentato che, in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr. Cass.
18046/2010; 2739/2016, 26231/2018, 5059/2018).
Nella specie occorre premettere che è incontroversa l'indebita percezione da parte della defunta sig.ra della somma di € 19.111,86 per il periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2012 sulla pensione cat. SOS Persona_1
n. 03546413 di cui la medesima era titolare fino al decesso.
Deve allora esaminarsi l'eccezione di irripetibilità sollevata dalla ricorrente, per essere l'indebito imputabile ad un errore dell'ente previdenziale erogatore della prestazione.
L'eccezione è infondata.
È documentale che dall'anno 2004 all'anno 2012 la sig.ra ha presentato i modelli RED Persona_1 annuali “a zero” (cfr. doc. 3 fasc. res.), omettendo sempre di dichiarare di percepire una pensione diretta erogata da uno stato estero.
Nell'anno 2013 ha presentato, invece, la dichiarazione con attestazione di un reddito per euro 15.533,00 che ha generato l'indebito n. 12270168 di euro 3.133,97, per il periodo 01/01/2014 – 30/11/2015, che la sig.ra ha estinto attraverso il pagamento della somma richiesta. Persona_1
Come già ritenuto da questo tribunale nell'analogo contenzioso introdotto dal sig. quale erede Pt_1 della sig.ra si osserva che l'assenza delle comunicazioni reddituali della signora per Persona_1 Persona_1 CP_ il periodo 2008-2012 non può ritenersi “sanata” dalla conoscenza, non contestata, da parte dell' della erogazione dell'ente previdenziale svizzero di un trattamento pensione in favore della Persona_1
CP_ Infatti non risulta provato che l' fosse a conoscenza dell'ammontare di tale trattamento e, quindi, in assenza delle comunicazioni reddituali, appare legittima la pretesa restitutoria dell' con riferimento CP_1 al periodo 2008-2012.
CP_ Pertanto, l'omessa comunicazione l' di dati reddituali certi a da parte della signora Persona_1 relativamente al periodo anzidetto, ha determinato la conseguente induzione in errore dell'Ente che ha integrato, quindi, il predetto trattamento pensionistico (con il relativo indebito) per il periodo 2008-2012.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione per il periodo dal CP_
1.01.2002 al 8.11.2012, deve dichiararsi la sussistenza del diritto dell' alla ripetizione nei confronti della ricorrente dell'importo indebitamente corrisposto per i soli mesi di novembre e dicembre 2012, entro i limiti della di lei quota ereditaria di 1/3.
Sotto il profilo del quantum, deve rilevarsi che, sulla base del prospetto di ricalcolo del trattamento pensionistico di cui è causa (cfr. doc. 2 fasc. resist.), l'importo indebitamente percepito dalla sig.ra nei suddetti mesi è pari a complessivi euro 353,74 (pari ad euro 176,87 per ciascun mese, dato Persona_1 dalla differenza tra l'importo corrisposto di euro 605,45 mensili e quello dovuto di euro 427,58).
Null'altro deve essere statuito da questo giudice relativamente alla eventuale sussistenza di indebito pensionistici maturato con riferimento al periodo successivo al 2012, avendo la domanda di accertamento negativo ad oggetto il solo periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2012.
CP_
2. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente di e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (scaglione da euro 5.200 ad euro 26.000). Si giustifica la liquidazione di un compenso professionale inferiore ai valori medi di scaglione con riferimento a tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della non elevata difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto trattate, esclusa la fase istruttoria (assenza di istruttoria orale).
Va rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il rimborso del compenso versato al proprio difensore per l'opera prestata innanzi al Comitato provinciale di , trattandosi di attività CP_2 CP_2 difensiva funzionale all'instaurazione di questo giudizio e dunque liquidata unitamente alle spese di lite sopra dette.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell di ripetere CP_2 nei confronti l'importo di € 10.884,24 percepito dalla ricorrente a titolo di trattamento pensionistico per il periodo dal 1.01.2002 al 8.11.2012,
- rigetta per il resto il ricorso;
-condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro
1.865,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 20 marzo 2025
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 704/2023
Oggi 20 marzo 2025, alle ore 9.00 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. BARZAGLI NICOLA in sostituzione dell'avv. ALVARO BARTOLI Parte_1
Per la parte convenuta, , l'avv. Controparte_1
FRANCESCO FALSO
Le parti si riportano ai rispettivi atti e alle note conclusive.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 704/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MANGONI GIACOMO (C.F. Parte_1 C.F._1
e l'avv. BARTOLI ALVARO C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_2
(C.F./P.IVA ), con l'avv. FALSO FRANCESCO
[...] P.IVA_1
) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha impugnato Parte_1 la delibera n. 232891 del 18.04.2023 con la quale il Comitato Provinciale della Sede di aveva CP_2 CP_2 respinto il gravame avverso la richiesta di recupero di somme indebitamente percepite sul trattamento pensionistico cat. SO 03546413 intestato alla defunta madre, , ed erogate a titolo di Persona_1 integrazione al trattamento minimo nel periodo dal 2002 al 2012, richiedendo alla ricorrente la somma di euro 6.370,62, successivamente ricalcolato in euro 3.449,07.
A sostegno della domanda proposta, la sig.ra ha dedotto la mancata comunicazione dei conteggi Pt_1 relativi alla determinazione da parte dell' dell'asserito indebito pensionistico complessivo da CP_2 restituire, con conseguente impossibilità per la ricorrente di apprestare adeguata difesa anche in relazione all'importo richiestole pro quota ereditaria;
ha eccepito l'irripetibilità di eventuali indebiti pensionistici per mancata verifica annuale e/o omessa notifica della relativa richiesta da parte dell' entro l'anno CP_2 successivo a quello nel quale ha avuto conoscenza del reddito eventualmente incidente sulla pensione;
ha eccepito la prescrizione della pretesa avversaria in quanto la prima comunicazione che aveva ricevuto la ricorrente era quella dell'ottobre 2022, ricevuta l'08.11.2022.
Parte ricorrente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, - dichiarare la pretesa creditoria dell' per asseriti indebiti pensionistici come infondata in fatto ed in diritto foss'anche per CP_2 decadenza, prescrizione, intrasmissibilità agli eredi, sanatoria, irripetibilità e/o perché non provata nei fatti costitutivi e per
l'effetto dichiarare inammissibile, illegittima, annullare, revocare, dichiarare nulla e/o inefficace la delibera del Comitato
Provinciale di n. 232891 del 18.04.2023 comunicata a mezzo PEC in pari data e, comunque in ogni CP_2 CP_2 caso, accertare e dichiarare non dovuto per le medesime ragioni neppure il rideterminato importo di € 3.449,07, asseritamente corrispondente ad 1/3 del totale, preteso dall' di nei confronti della coerede ricorrente relativo CP_2 CP_2 ad asseriti indebiti pensionistici per il periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2012 sulla pensione cat. SOS n. 03546413 della madre sig.ra deceduta in Serravalle Pistoiese il 01.02.2017; in via subordinata, - ai sensi dell'art. 754, Persona_1 comma 1, c.c. dichiarare in ogni caso illegittima la delibera del di n. 232891 del Controparte_3 CP_2
18.04.2023 comunicata a mezzo PEC in pari data ivi impugnata per gli asseriti indebiti per il periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2012 relativi alla pensione n. 03546413 cat. SOS della sig.ra eccedenti quelli che fossero Persona_1 eventualmente accertati in corso di causa come non prescritti e dunque ripetibili limitatamente al periodo dal 09.11.2012 al 31.12.2012 (di cui peraltro non è dato conoscere l'importo) e/o eccedenti la quota ereditaria di 1/3 della sig.ra Pt_1 quale legittimaria coerede legittima della defunta madre;
- provvedere in ogni caso alla riduzione degli importi richiesti
[...] dall' di e/o dal suo Comitato provinciale per le causali di cui in alla narrativa per quanto sarà accertato in CP_2 CP_2 corso di causa. Con vittoria di spese, compensi di avvocato, rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, se dovuta, come per legge, oltre che per il presente giudizio, anche per il procedimento che la ricorrente è stata costretta ad instaurare innanzi al Comitato provinciale di con ricorso amministrativo n. CP_2 CP_2 CodiceFiscale_5 del 06/02/2023 di cui si produce la relativa fattura elettronica n. 18/E del 02.05.2023 (doc. 9)”.”.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso avversario e così concludendo: CP_2
“respingere integralmente la domanda avversaria con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio. In via subordinata, a fronte dell'accertata omissione circa la dichiarazione dei dati reddituali per gli anni dal 2008 al 2012 dichiarare in ogni caso ripetibile l'indebito quanto meno per gli di imposta 2011
e 2012.”.
La causa, istruita in via documentale, è stata discussa all'udienza del 20.3.2025, essendosi riportate le parti alle rispettive note conclusive autorizzate.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
I fatti rilevanti di seguito esposti sono pacifici e/o documentali.
In data 29.02.1984 la sig.ra vedova di nonché madre della sig.ra Persona_1 Persona_2 Pt_1 ha presentato domanda di pensione ai superstiti.
[...]
La domanda, esaminata ai sensi della regolamentazione internazionale sulle assicurazioni sociali, in collaborazione con le istituzioni svizzere, è stata accolta dall' — Controparte_4 reparto Convenzioni Internazionali di Carrara con lettera rif. 840637 6300/84701426, ove si precisava quanto segue: “La pensione già liquidata a carico della sola assicurazione italiana ed il cui diritto è stato perfezionato con il cumulo dei contributi esteri è stata ricalcolata, dalla data di decorrenza delle prestazioni estere, in pro-rata, in applicazione della regolamentazione internazionale tenendo conto, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo, delle prestazioni estere, secondo quanto previsto dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 153 del 30.04.1969. Il nuovo importo della pensione è dovutale è quello indicato nel prospetto allegato. Conseguentemente sarà operato il conguaglio, a norma delle vigenti disposizioni di legge,fra le somme che la S.V. ha già percepito a carico di questo istituto e quelle che le sono effettivamente dovute ai sensi della regolamentazione internazionale” (cfr. doc. 4 fasc. ric.).
In data 1.02.2017 la sig.ra vedova è deceduta in Serravalle Pistoiese (PT) (doc. 7 Persona_1 Pt_1 fasc. ric.), lasciando tre figli legittimari, tra i quali la sig.ra nata a [...] [...], Parte_1 CP_2 quali soggetti chiamati all'eredità per apertura della successione legittima della defunta madre (cfr. doc. 8 fasc. ric.).
Con provvedimento notificato a mezzo raccomandata a.r., ricevuta in data 9.11.2022, l' di CP_2 CP_2 ha richiesto alla ricorrente la restituzione della quota a lei attribuibile, pari ad 1/3 del debito, nei confronti della sig.ra il pagamento dell'importo di € 6.370,62 calcolato in base alla quota di eredità Parte_1 di 1/3 di sua spettanza sull'indebito pensionistico complessivamente pari ad € 19.111,86 per il periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2012 sulla pensione della sig.ra cat. SOS n. 03546413 eliminata Persona_1 per decesso della titolare (cfr. doc 3 fasc. ric.).
Avverso detto provvedimento la sig.ra ha proposto ricorso amministrativo n. Parte_1
AMM/PEN/2023/7437 del 6/02/2023, ai sensi dell'art. 46 legge 09.03.1989, n. 88 (cfr. doc.
1-2 fasc. ric.).
Con delibera n. 232891 del 18.04.2023 comunicata a mezzo PEC in pari data, il Controparte_3 di , pur respingendo il ricorso amministrativo proposto, ha rideterminato l'importo
[...] CP_2 richiesto alla ricorrente con motivazione dal seguente tenore: “Considerato che – c'è stata una pronuncia giudiziaria sullo stesso oggetto che ha interessato l'altro coerede , nella quale il Tribunale Persona_3 di Pistoia, ha rideterminato il debito totale e la quota parte dovuta dallo stesso;
- che la ricorrente Pt_1
è l'altra coerede della sig.ra ; la sede procede d'ufficio al ricalcolo del debito
[...] Persona_1 complessivo imputato agli eredi rideterminandolo in euro 10.347,21. Si conferma come dovuto dalla il debito di € 3.449,07, corrispondente ad 1/3 del totale di € 10.347,21” (cfr. doc. 3 fasc. ric.). Pt_1 Tanto premesso in fatto, si esamina l'eccezione di prescrizione del diritto di credito dell' con CP_2 particolare riferimento alle mensilità ricomprese nel periodo dal 01.01.2002 al 08.11.2012, per essere il termine decennale già spirato alla data della comunicazione dell'indebito di cui alla lettera raccomandata pervenuta alla sig.ra il 8.11.2022. Parte_1
L'eccezione è fondata.
Occorre premettere che, come eccepito dalla difesa della ricorrente all'udienza del 18.1.2024, non vi è prova che la “comunicazione di Riliquidazione di Pensione” del 12.07.2017, prodotta quale documento n. 2 del fascicolo di parte convenuta, sia stata inviata e quindi ricevuta dagli eredi della signora Persona_1
Ne consegue che il primo atto con efficacia interruttiva della prescrizione del credito vantato dall'
[...]
è costituito dalla lettera raccomandata a.r. n. 64971783497-4 datata 26.10.2022 contenente CP_5 la richiesta dell' di recupero di indebito pensionistico, ricevuta dalla sig.ra n data 9.11.2022, CP_2 Pt_1
(cfr. doc. 3 fasc. ric.).
Occorre poi rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 3523/2024), il fatto genetico della pretesa dell' si identifica nell'esecuzione di un pagamento indebito e dev'essere CP_2 individuato, anche ai fini del decorso del termine di prescrizione, alla stregua del tempo in cui l'indebito si è concretizzato, in conseguenza del superamento, di volta in volta, dei limiti posti dalla legge al cumulo tra la pensione e altri redditi.
Pertanto è a tale data che occorre avere riguardo per individuare l'exordium praescriptionis e non, come argomentato a pagina 4 della memoria di costituzione dell'ente previdenziale, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi riferita ai periodi di percezione delle prestazioni dichiarate indebite.
Ne consegue che la pretesa dell' è da ritenersi prescritta per il periodo dal 1.01.2002 al 8.11.2012, CP_2 essendo decorso, per tale periodo, il termine di prescrizione decennale.
Passando al merito si osserva quanto segue.
Viene nella specie in rilievo la disciplina dell'indebito previdenziale.
L'art 52 L. 88/1989 recita: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Dal disposto di cui all'art. 52 co. 2 si ricava, dunque, che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13 co. 1 L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo
(cfr. Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), ha integrato la suddetta regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato” di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
Dalla lettura combinata delle richiamate disposizioni si evince che l'indebito pensionistico per CP_2 essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' (in questo, in CP_2 parte motiva, si v. Cass. 3802/2019).
Si aggiunga che, a mente di quanto stabilito dall'art. 13 co. 2 L. 412/1991, l “procede annualmente CP_2 alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In proposito si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_2 verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (cfr. Cass. 953/2012; 1228/2011; 18551/2017).
Dall'esposto principio deriva il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che CP_ siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2 (cfr. in parte motiva Cass. 3802/2019)
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale
24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi nei CP_1 circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.).
Sulla scorta anche di tali premesse, la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero” (Cass. 3802/2019). Al riguardo, sempre la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che l'art. 13 co. 2 della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto CP_2 eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il CP_1 procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (cfr. Cass. 13918/2021).
Sotto il profilo del riparto dell'onus probandi, va infine rammentato che, in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr. Cass.
18046/2010; 2739/2016, 26231/2018, 5059/2018).
Nella specie occorre premettere che è incontroversa l'indebita percezione da parte della defunta sig.ra della somma di € 19.111,86 per il periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2012 sulla pensione cat. SOS Persona_1
n. 03546413 di cui la medesima era titolare fino al decesso.
Deve allora esaminarsi l'eccezione di irripetibilità sollevata dalla ricorrente, per essere l'indebito imputabile ad un errore dell'ente previdenziale erogatore della prestazione.
L'eccezione è infondata.
È documentale che dall'anno 2004 all'anno 2012 la sig.ra ha presentato i modelli RED Persona_1 annuali “a zero” (cfr. doc. 3 fasc. res.), omettendo sempre di dichiarare di percepire una pensione diretta erogata da uno stato estero.
Nell'anno 2013 ha presentato, invece, la dichiarazione con attestazione di un reddito per euro 15.533,00 che ha generato l'indebito n. 12270168 di euro 3.133,97, per il periodo 01/01/2014 – 30/11/2015, che la sig.ra ha estinto attraverso il pagamento della somma richiesta. Persona_1
Come già ritenuto da questo tribunale nell'analogo contenzioso introdotto dal sig. quale erede Pt_1 della sig.ra si osserva che l'assenza delle comunicazioni reddituali della signora per Persona_1 Persona_1 CP_ il periodo 2008-2012 non può ritenersi “sanata” dalla conoscenza, non contestata, da parte dell' della erogazione dell'ente previdenziale svizzero di un trattamento pensione in favore della Persona_1
CP_ Infatti non risulta provato che l' fosse a conoscenza dell'ammontare di tale trattamento e, quindi, in assenza delle comunicazioni reddituali, appare legittima la pretesa restitutoria dell' con riferimento CP_1 al periodo 2008-2012.
CP_ Pertanto, l'omessa comunicazione l' di dati reddituali certi a da parte della signora Persona_1 relativamente al periodo anzidetto, ha determinato la conseguente induzione in errore dell'Ente che ha integrato, quindi, il predetto trattamento pensionistico (con il relativo indebito) per il periodo 2008-2012.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione per il periodo dal CP_
1.01.2002 al 8.11.2012, deve dichiararsi la sussistenza del diritto dell' alla ripetizione nei confronti della ricorrente dell'importo indebitamente corrisposto per i soli mesi di novembre e dicembre 2012, entro i limiti della di lei quota ereditaria di 1/3.
Sotto il profilo del quantum, deve rilevarsi che, sulla base del prospetto di ricalcolo del trattamento pensionistico di cui è causa (cfr. doc. 2 fasc. resist.), l'importo indebitamente percepito dalla sig.ra nei suddetti mesi è pari a complessivi euro 353,74 (pari ad euro 176,87 per ciascun mese, dato Persona_1 dalla differenza tra l'importo corrisposto di euro 605,45 mensili e quello dovuto di euro 427,58).
Null'altro deve essere statuito da questo giudice relativamente alla eventuale sussistenza di indebito pensionistici maturato con riferimento al periodo successivo al 2012, avendo la domanda di accertamento negativo ad oggetto il solo periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2012.
CP_
2. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente di e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (scaglione da euro 5.200 ad euro 26.000). Si giustifica la liquidazione di un compenso professionale inferiore ai valori medi di scaglione con riferimento a tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della non elevata difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto trattate, esclusa la fase istruttoria (assenza di istruttoria orale).
Va rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il rimborso del compenso versato al proprio difensore per l'opera prestata innanzi al Comitato provinciale di , trattandosi di attività CP_2 CP_2 difensiva funzionale all'instaurazione di questo giudizio e dunque liquidata unitamente alle spese di lite sopra dette.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell di ripetere CP_2 nei confronti l'importo di € 10.884,24 percepito dalla ricorrente a titolo di trattamento pensionistico per il periodo dal 1.01.2002 al 8.11.2012,
- rigetta per il resto il ricorso;
-condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro
1.865,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 20 marzo 2025
Il Giudice Emanuele Venzo