Ordinanza collegiale 13 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23905 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23905/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15098/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15098 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 17 agosto 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 3 giugno 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. EN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 17 agosto 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 3 giugno 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi a carico dell’istante il seguente elemento pregiudizievole di carattere penale: in data 22 novembre 2019, segnalazione da parte del personale della stazione dei Carabinieri di San Romano (PI) per furto.
Tale pregiudizio ha indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la domanda di cittadinanza dandone notizia al richiedente con ministeriale del 1° giugno 2022, in riscontro della quale non pervenivano osservazioni.
Avverso il diniego impugnato sono state formulate le seguenti doglianze:
I. Violazione degli artt. 97 e 24 della Costituzione e degli artt. 6 e 10 bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento amministrativo , avendo l’Amministrazione omesso di comunicare nelle forme di legge il preavviso di rigetto ex art.10 bis della legge n. 241/1990.
II. Violazione di legge (art. 3 legge 07.08.1990 n.241) ed eccesso di potere per motivazione insufficiente, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto ed illogicità manifesta, nonché violazione e/o erronea applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 , fondandosi il diniego di concessione della cittadinanza esclusivamente sull’esistenza della segnalazione da parte del personale della Stazione Carabinieri di San Romano (PI) per furto risalente al 2019.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
A seguito di ordinanza interlocutoria datata 13 giugno 2025, l’Amministrazione ha depositato la documentazione relativa alla richiesta di archiviazione del procedimento penale pendente nei confronti del ricorrente e del decreto di archiviazione del medesimo procedimento.
Con memoria del 21 ottobre 2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, deve anzitutto essere respinta la prima doglianza a mezzo della quale si eccepisce la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, atteso che, a fronte dell’esistenza del domicilio digitale e del riconoscimento normativo delle comunicazioni in via telematica ai sensi rispettivamente dell’artt. 3-bis e 41 del d. lgs. n. 82/2005, sussiste l’onere, nonché l’interesse, del soggetto richiedente la cittadinanza di consultazione e accesso costante al portale per la verifica dello stato di avanzamento della pratica e di monitoraggio e lettura in tempo reale delle notifiche di recapito di corrispondenza sulla mail associata al portale on line (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2914/2022).
Ciò in quanto il procedimento di cittadinanza è ormai totalmente digitalizzato ed il fascicolo informatico di ciascuna istanza è costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla legge n. 241 del 1990 e dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l’immediata conoscibilità, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento.
Va invece accolta la seconda doglianza a mezzo della quale si eccepisce l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo del dedotto difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione omesso di valutare la richiesta di archiviazione del P.M. e il conseguente decreto di archiviazione del G.I.P. del 10 dicembre 2019, da cui risulta l’inidoneità degli elementi acquisiti in fase di indagine a sostenere l’accusa in giudizio, “non essendo stata allegata alcuna documentazione comprovante la proprietà dei beni” asseritamente fatti oggetto di furto (ponteggi da cantiere), che l’odierno ricorrente aveva utilizzato e poi puntualmente restituito con il consenso del soggetto, mai disconosciutosi come presunto proprietario, presso cui tali beni si trovavano in consegna.
Appare pertanto conclamato il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato, il quale si fonda su una rappresentazione dei fatti sconfessata dagli accertamenti svolti nell’ambito del contestato procedimento penale, le cui conclusioni avrebbero dovuto essere debitamente acquisite dall’Amministrazione, essendo antecedenti di ben due anni e mezzo rispetto al diniego di cittadinanza, emanato in data 17 agosto 2022.
Le considerazioni che precedono incidono dunque sulla legittimità del provvedimento finale, che deve essere annullato, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva del ricorrente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Tenuto comunque conto del concorso colposo del ricorrente che non si è premurato di verificare, al pari dell’Amministrazione, la propria posizione processuale, quantomeno producendo, in riscontro al preavviso di rigetto comunicatogli con ministeriale del 1° giugno 2022, il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Pisa in data 10 dicembre 2019, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RI TO, Presidente
EN TE, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN TE | RI TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.