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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Seconda Civile
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, all'esito della prima udienza del
6.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 3.4.2025, vertente tra:
C.F. Controparte_1 C.F._1
C.F. Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, Via Crescenzio n. 25, presso lo
Studio dell'Avv. Luca Amendola Pec:
, che li rappresenta e Email_1
difende in virtù di procura allegata all'appello appellanti
e in persona del legale rappresentante, C.F. Controparte_2
e per essa con sede in P.IVA_1 Controparte_3
Venezia Mestre, Via Terraglio, 63
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi PEC: per procura generale alle Email_2
liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre rep. Persona_1
44583; racc. 16958, con studio in Verona, vicolo San Bernardino
n.5/a appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4849/2024 pubblicata il 15.3.2024.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Nel valido contraddittorio delle parti, i sig.ri Controparte_1
ed hanno convenuto in giudizio dinanzi a questa Parte_1 Corte e per essa Controparte_2 Controparte_3
impugnando la sentenza in epigrafe indicata, con la quale era
[...]
stata dichiarata inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n.10010/2022, proposta dagli odierni appellanti;
era stato dichiarato definitivo il titolo opposto, gli opponenti erano stati condannati al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
Gli appellanti hanno concluso per la dichiarazione di tempestività dell'opposizione proposta e, nel merito, per la dichiarazione di nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dai sig.ri
[...]
e in data 5.8.2002; nonché per la dichiarazione di CP_1 Pt_1
estinzione della garanzia e l'annullamento del decreto ingiuntivo.
Quali motivi, hanno sostenuto che:
erroneamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'opposizione: dall'avviso di ricevimento nei confronti del sig. non Pt_1
emergeva nulla circa l'effettiva conoscenza da parte del destinatario, poiché esso recava solo il timbro del 3.8.2022; quindi per il la notifica si era perfezionata dall'11.8.2022, data CP_1
in cui egli aveva ritirato il plico all'ufficio postale;
in ogni caso l'eccezione di tardività dell'opposizione non sarebbe più rilevabile d'ufficio, mentre era stata tardivamente sollevata da controparte, costituitasi 13 giorni prima della prima udienza. Quanto alla notificazione nei confronti della sig.ra erano Pt_1
contraddittorie le attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario;
contraddittori erano stati i provvedimenti ordinatori emessi in primo grado circa la documentazione delle notificazioni, in quanto il
Tribunale dapprima aveva ordinato il deposito degli originali delle relazioni di notificazione, per poi fissare l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. dinanzi alla Sezione Specializzata.
Nel merito, hanno argomentato in ordine alla nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata.
L'appellata si è costituita, contestando diffusamente l'appello.
Ha concluso: “1) Dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 342 e
348-bis cpc;
Nel merito: 2) Rigettare l'appello proposto dai sigg.ri
e e, per l'effetto, confermare integralmente la CP_1 Pt_1
sentenza n. 4849/2024 del 15/03/2024 (RG 62459/2022 emessa dal
Tribunale di Roma); 3) In via subordinata, accertare in ogni caso che è creditrice nei confronti dei sigg.ri Controparte_2 [...]
e di € 23.023,58 (ovvero quella diversa somma CP_1 Pt_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora come liquidati in decreto fino al soddisfo, con condanna al pagamento…”. Le parti hanno depositato note sostitutive dell'odierna prima udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa
Corte depositato il 3.4.2025.
In prima udienza, dopo che le parti hanno depositato note sostitutive della stessa, la causa è stata riservata in decisione ed è stata emessa la presente sentenza.
2.Ai sensi dell'art. 80 bis c.p.c. la causa è decisa in prima udienza, essendo peraltro le parti avvertite di tale possibile conclusione del giudizio, espressamente richiamata nel decreto del 3.4.2025, con il quale si è disposta la trattazione scritta dell'udienza.
3.L'appello, sufficientemente specifico, è infondato e va respinto.
Pregiudizialmente, si osserva che la tardività dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 641 c.p.c. può essere dichiarata anche d'ufficio, quando dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione, sia avuto riguardo al c.d. “ dies a quo”, ossia alla data di notificazione del titolo opposto, sia avuto riguardo al “ dies ad quem”, cioè alla data di notificazione dell'opposizione:
Cass. del 2019 n. 13594.
Il primo motivo è infondato.
Dai documenti prodotti in atti, risulta quanto segue. Il decreto ingiuntivo è stato notificato ex art. 140 c.p.c. ai sig.ri
[...]
e con le seguenti modalità: CP_1 Pt_1
l'Ufficiale Giudiziario in data 14.7.2022 si è recato nella loro rispettiva residenza, non rinvenendo nessuno, cosicché ha eseguito l'affissione, ha eseguito il deposito di legge presso la Casa
Comunale, dando avviso di tali attività con raccomandate con ricevute di ritorno, rispettivamente nn.668690251138-1 e
66869025139-2, il successivo 15 luglio 2022.
Dal decimo giorno dall'invio della raccomandata, termine di perfezionamento della notificazione ( così Corte Cost. n. 3 del
2010) e così dal 25.7.2022, decorrevano i 40 giorni di legge per proporre opposizione la quale andava così a scadere martedi 4 ottobre 2022.
L'opposizione è stata notificata il 7.10.2022, tardivamente.
L'appello non coglie nel segno, in quanto si sofferma sul contenuto dell'avviso di ricevimento, quanto alla notificazione al sig.
[...]
. Orbene, la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il CP_1
destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, ma se questa non sia ricevuta, come nella specie, in quanto l'Ufficiale
Postale ha dichiarato che l'atto al 3.8.2022 non era stato ritirato, si perfeziona col decorso di 10 giorni dalla spedizione ( così Cass. del
2015 n. 19772). Quanto alla notificazione nei confronti della sig.ra anche Pt_1
per essa si è perfezionata ex art. 140 c.p.c. con l'esecuzione delle medesime attività suindicate e con l'invio della raccomandata informativa, come su esposto.
Si legge nella sentenza di primo grado e si trae dai documenti di causa che il plico – contenente la raccomandata informativa - è stato restituito al mittente per compiuta giacenza;
cosicchè – osserva questa Corte - il fatto che su tale plico sia spuntata ( su un timbro da completare con una crocetta) la voce che il destinatario era sconosciuto, deve ritenersi frutto di un mero errore, che cioè sia stata apposta la crocetta in corrispondenza del punto sbagliato.
Tuttavia ciò non inficia l'avvenuta conoscibilità della notificazione, in quanto l'indicazione desumibile dal timbro è sconfessata:
dalle iniziali attività dell'Ufficiale Giudiziario, il quale ha rinvenuto l'indirizzo di residenza, ma ha riferito che non vi era nessuno cui consegnare il plico, quindi la destinataria non era sconosciuta;
dalla restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza;
dalla successiva notifica avvenuta il 28.10.2022, di uguale tenore, in cui la raccomandata informativa è stata restituita perché l'atto non era stato ritirato e non già perché la destinataria era sconosciuta;
dalle stesse difese della sig.ra che non ha mai sostenuto di Pt_1
non risiedere nel luogo ove la notifica è avvenuta.
Sono in tal modo assorbiti gli altri motivi, nonché le difese di merito avanzate dagli appellanti.
Gli appellanti, soccombenti, devono in solido condannarsi al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore dell'appellata.
Esse si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. S.U. del 2020 n.
4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto dai sig.ri ed nei confronti di Controparte_1 Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, C.F. Controparte_2
e per essa P.IVA_1 Controparte_3
respinge l'appello; condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, liquidate in euro 3.200 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 6.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Seconda Civile
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, all'esito della prima udienza del
6.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 3.4.2025, vertente tra:
C.F. Controparte_1 C.F._1
C.F. Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, Via Crescenzio n. 25, presso lo
Studio dell'Avv. Luca Amendola Pec:
, che li rappresenta e Email_1
difende in virtù di procura allegata all'appello appellanti
e in persona del legale rappresentante, C.F. Controparte_2
e per essa con sede in P.IVA_1 Controparte_3
Venezia Mestre, Via Terraglio, 63
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi PEC: per procura generale alle Email_2
liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre rep. Persona_1
44583; racc. 16958, con studio in Verona, vicolo San Bernardino
n.5/a appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4849/2024 pubblicata il 15.3.2024.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Nel valido contraddittorio delle parti, i sig.ri Controparte_1
ed hanno convenuto in giudizio dinanzi a questa Parte_1 Corte e per essa Controparte_2 Controparte_3
impugnando la sentenza in epigrafe indicata, con la quale era
[...]
stata dichiarata inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n.10010/2022, proposta dagli odierni appellanti;
era stato dichiarato definitivo il titolo opposto, gli opponenti erano stati condannati al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
Gli appellanti hanno concluso per la dichiarazione di tempestività dell'opposizione proposta e, nel merito, per la dichiarazione di nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dai sig.ri
[...]
e in data 5.8.2002; nonché per la dichiarazione di CP_1 Pt_1
estinzione della garanzia e l'annullamento del decreto ingiuntivo.
Quali motivi, hanno sostenuto che:
erroneamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'opposizione: dall'avviso di ricevimento nei confronti del sig. non Pt_1
emergeva nulla circa l'effettiva conoscenza da parte del destinatario, poiché esso recava solo il timbro del 3.8.2022; quindi per il la notifica si era perfezionata dall'11.8.2022, data CP_1
in cui egli aveva ritirato il plico all'ufficio postale;
in ogni caso l'eccezione di tardività dell'opposizione non sarebbe più rilevabile d'ufficio, mentre era stata tardivamente sollevata da controparte, costituitasi 13 giorni prima della prima udienza. Quanto alla notificazione nei confronti della sig.ra erano Pt_1
contraddittorie le attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario;
contraddittori erano stati i provvedimenti ordinatori emessi in primo grado circa la documentazione delle notificazioni, in quanto il
Tribunale dapprima aveva ordinato il deposito degli originali delle relazioni di notificazione, per poi fissare l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. dinanzi alla Sezione Specializzata.
Nel merito, hanno argomentato in ordine alla nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata.
L'appellata si è costituita, contestando diffusamente l'appello.
Ha concluso: “1) Dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 342 e
348-bis cpc;
Nel merito: 2) Rigettare l'appello proposto dai sigg.ri
e e, per l'effetto, confermare integralmente la CP_1 Pt_1
sentenza n. 4849/2024 del 15/03/2024 (RG 62459/2022 emessa dal
Tribunale di Roma); 3) In via subordinata, accertare in ogni caso che è creditrice nei confronti dei sigg.ri Controparte_2 [...]
e di € 23.023,58 (ovvero quella diversa somma CP_1 Pt_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora come liquidati in decreto fino al soddisfo, con condanna al pagamento…”. Le parti hanno depositato note sostitutive dell'odierna prima udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa
Corte depositato il 3.4.2025.
In prima udienza, dopo che le parti hanno depositato note sostitutive della stessa, la causa è stata riservata in decisione ed è stata emessa la presente sentenza.
2.Ai sensi dell'art. 80 bis c.p.c. la causa è decisa in prima udienza, essendo peraltro le parti avvertite di tale possibile conclusione del giudizio, espressamente richiamata nel decreto del 3.4.2025, con il quale si è disposta la trattazione scritta dell'udienza.
3.L'appello, sufficientemente specifico, è infondato e va respinto.
Pregiudizialmente, si osserva che la tardività dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 641 c.p.c. può essere dichiarata anche d'ufficio, quando dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione, sia avuto riguardo al c.d. “ dies a quo”, ossia alla data di notificazione del titolo opposto, sia avuto riguardo al “ dies ad quem”, cioè alla data di notificazione dell'opposizione:
Cass. del 2019 n. 13594.
Il primo motivo è infondato.
Dai documenti prodotti in atti, risulta quanto segue. Il decreto ingiuntivo è stato notificato ex art. 140 c.p.c. ai sig.ri
[...]
e con le seguenti modalità: CP_1 Pt_1
l'Ufficiale Giudiziario in data 14.7.2022 si è recato nella loro rispettiva residenza, non rinvenendo nessuno, cosicché ha eseguito l'affissione, ha eseguito il deposito di legge presso la Casa
Comunale, dando avviso di tali attività con raccomandate con ricevute di ritorno, rispettivamente nn.668690251138-1 e
66869025139-2, il successivo 15 luglio 2022.
Dal decimo giorno dall'invio della raccomandata, termine di perfezionamento della notificazione ( così Corte Cost. n. 3 del
2010) e così dal 25.7.2022, decorrevano i 40 giorni di legge per proporre opposizione la quale andava così a scadere martedi 4 ottobre 2022.
L'opposizione è stata notificata il 7.10.2022, tardivamente.
L'appello non coglie nel segno, in quanto si sofferma sul contenuto dell'avviso di ricevimento, quanto alla notificazione al sig.
[...]
. Orbene, la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il CP_1
destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, ma se questa non sia ricevuta, come nella specie, in quanto l'Ufficiale
Postale ha dichiarato che l'atto al 3.8.2022 non era stato ritirato, si perfeziona col decorso di 10 giorni dalla spedizione ( così Cass. del
2015 n. 19772). Quanto alla notificazione nei confronti della sig.ra anche Pt_1
per essa si è perfezionata ex art. 140 c.p.c. con l'esecuzione delle medesime attività suindicate e con l'invio della raccomandata informativa, come su esposto.
Si legge nella sentenza di primo grado e si trae dai documenti di causa che il plico – contenente la raccomandata informativa - è stato restituito al mittente per compiuta giacenza;
cosicchè – osserva questa Corte - il fatto che su tale plico sia spuntata ( su un timbro da completare con una crocetta) la voce che il destinatario era sconosciuto, deve ritenersi frutto di un mero errore, che cioè sia stata apposta la crocetta in corrispondenza del punto sbagliato.
Tuttavia ciò non inficia l'avvenuta conoscibilità della notificazione, in quanto l'indicazione desumibile dal timbro è sconfessata:
dalle iniziali attività dell'Ufficiale Giudiziario, il quale ha rinvenuto l'indirizzo di residenza, ma ha riferito che non vi era nessuno cui consegnare il plico, quindi la destinataria non era sconosciuta;
dalla restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza;
dalla successiva notifica avvenuta il 28.10.2022, di uguale tenore, in cui la raccomandata informativa è stata restituita perché l'atto non era stato ritirato e non già perché la destinataria era sconosciuta;
dalle stesse difese della sig.ra che non ha mai sostenuto di Pt_1
non risiedere nel luogo ove la notifica è avvenuta.
Sono in tal modo assorbiti gli altri motivi, nonché le difese di merito avanzate dagli appellanti.
Gli appellanti, soccombenti, devono in solido condannarsi al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore dell'appellata.
Esse si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. S.U. del 2020 n.
4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto dai sig.ri ed nei confronti di Controparte_1 Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, C.F. Controparte_2
e per essa P.IVA_1 Controparte_3
respinge l'appello; condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, liquidate in euro 3.200 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 6.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella