Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5040/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Laura Giovanna Mereu,
e
C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Matilde Tigani;
con l'intervento di
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_2 C.F._3
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Norberto Brignacca;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 5-6.3.2025;
conclusioni del terzo intervenuto: come da note scritte del 8.3.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui hanno congiuntamente richiesto la Parte_1 Controparte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
letta la comparsa del 20.2.2025, con cui si è costituito in giudizio il figlio maggiorenne della coppia aderendo alle condizioni concordate dai genitori;
CP_2
viste le note scritte depositate dalle parti, con cui queste hanno rinnovato l'adesione alle condizioni oggetto di accordo;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) il 7.10.1995 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 19.10.2018, omologata da questo Tribunale il 8.11.2018;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili tra
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
2 e
C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 7.10.1995;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali di divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) I ricorrenti dichiarano che tutte le condizioni di cui al verbale di separazione personale omologato in data 08.11.2018 da Codesto Ill.mo Tribunale sono state integralmente onorate e rispettate dai coniugi;
2) Il figlio nato a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora CP_2
economicamente autosufficiente, resterà a vivere con la madre Sig.ra resso Parte_1
l'abitazione di Genova, Via Ambrogio Spinola 6/16 fintanto lo vorrà, libero di frequentare le abitazioni dei genitori con le modalità dallo stesso preferite ed in accordo con essi.
3) Il padre SI provvederà direttamente al mantenimento del figlio, Controparte_1
fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica. CP_2
4) Il padre SI sosterrà tutte le spese straordinarie in aderenza al Protocollo sulle CP_1
spese straordinarie per il mantenimento dei figli del Tribunale di Genova - Sezione IV Famiglia enunciato a verbale della riunione tenuta ai sensi dell'art. 47 quater O.G. il 15.09.2016.
5) A titolo di assegno divorzile, il SI i obbliga a corrispondere alla SIa Controparte_1
ntro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di Parte_1
€ 700,00= mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di agosto 2024.
6) In considerazione di tutti i pagamenti effettuati nel corso degli anni dal signor CP_1
a favore della signora uest'ultima dichiara di accettare la quota di sua
[...] Parte_1
spettanza del trattamento di fine rapporto che il signor percepirà nei limiti del Controparte_1
20%.
7) I coniugi dichiarano di avere di comune accordo risolto ogni precedente rapporto economico tra gli stessi e di non aver più nulla ad avere e/o a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione e/o titolo connesso al cessato rapporto coniugale.
3 8) Ciascun coniuge presta fin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti
e/o documenti validi per l'espatrio.
9) Le spese legali del presente giudizio compensate tra le parti ed entrambi i difensori sottoscrivono il presente verbale per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8 della legge professionale forense”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 758, parte II, serie A, anno 1995), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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