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Ordinanza 8 marzo 2025
Ordinanza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, ordinanza 08/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G./13771/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 13771/2024
La giudice designata,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/02/2025, rilevato che per giurisprudenza consolidata anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione può, in presenza di determinati presupposti, disporsi in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, soprattutto laddove sia ravvisabile una “soccombenza” o, secondo il principio di causalità,
l'iniziativa giudiziaria assunta abbia indotto i destinatari a sostenere spese giudiziali;
osservato che, per quanto allegato e documentato dai chiamati costituitisi, ab origine la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevare la non esperibilità dell'actio interrogatoria (si rileva, peraltro, che il ricorso è stato depositato il 16.10.2024, sulla scorta di documentazione non aggiornata (in particolare il documento 2 – relazione certificazione ipotecaria – depositata il 5.2.2025, reca data
5.10.2022; ritenuto, quindi, che l'actio interrogatoria ben poteva non essere proposta (la stessa ricorrente rinuncia all'originaria istanza), sì che, in ragione del principio di causalità va disposta a suo carico la refusione delle spese di lite sostenute dai chiamati costituitisi, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e secondo i parametri vigenti per la volontaria giurisdizione;
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia all'istanza ex art. 481 c.c., dispone non luogo a provvedere;
Condanna la parte ricorrente a rifondere ai chiamati costituiti le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso forfettari delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA se dovuta.
Si comunichi.
Verona, 08/03/2025
La Giudice
dott. Claudia Dal Martello
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 13771/2024
La giudice designata,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/02/2025, rilevato che per giurisprudenza consolidata anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione può, in presenza di determinati presupposti, disporsi in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, soprattutto laddove sia ravvisabile una “soccombenza” o, secondo il principio di causalità,
l'iniziativa giudiziaria assunta abbia indotto i destinatari a sostenere spese giudiziali;
osservato che, per quanto allegato e documentato dai chiamati costituitisi, ab origine la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevare la non esperibilità dell'actio interrogatoria (si rileva, peraltro, che il ricorso è stato depositato il 16.10.2024, sulla scorta di documentazione non aggiornata (in particolare il documento 2 – relazione certificazione ipotecaria – depositata il 5.2.2025, reca data
5.10.2022; ritenuto, quindi, che l'actio interrogatoria ben poteva non essere proposta (la stessa ricorrente rinuncia all'originaria istanza), sì che, in ragione del principio di causalità va disposta a suo carico la refusione delle spese di lite sostenute dai chiamati costituitisi, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e secondo i parametri vigenti per la volontaria giurisdizione;
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia all'istanza ex art. 481 c.c., dispone non luogo a provvedere;
Condanna la parte ricorrente a rifondere ai chiamati costituiti le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso forfettari delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA se dovuta.
Si comunichi.
Verona, 08/03/2025
La Giudice
dott. Claudia Dal Martello
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