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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1673/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione Europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Liborio Fazzi Presidente
Francesca Rosaria Plutino Giudice
Flavio Tovani Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.01.2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1673/2023 R.G.A.C., promossa da:
nato a Accra, in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Amarilda Lici presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
:
, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, in Reggio Calabria Controparte_3
(RC), alla Via Plebiscito, n. 15 è domiciliato ope legis;
- resistente costituita -
Oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16.06.2023, cittadino ghanese nato in [...] Parte_1
12.12.1990, ha impugnato il provvedimento n. cat. A12/2022 Imm/IV° Sez. (Nr. 395) - emesso dalla
Questura di il 15.10.2022 e notificato brevi manu dalla Questura di Caserta in data Controparte_3
17.05.2023 - con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, di: “− in via subordinata accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio di non refoulement e dunque il diritto del ricorrente alla protezione ex art. 19 c. 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998 e il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32 c. 3 del d.lgs. 25/2008;
− in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'asilo nel territorio della Repubblica italiana ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 3 della costituzione, con il conseguente obbligo per la Questura di rilascio di un permesso per tali motivi”.
Con provvedimento del 23.10.2023, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto questorile impugnato: “considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs. 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere, comprovato dalla documentazione allegata al ricorso”.
In data 17.07.2024, si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
All'udienza del 30.01.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Occorre ancora soffermarsi, preliminarmente, sulle censure formali che vengono mosse dal ricorrente avverso il provvedimento questorile impugnato. Sul punto, giova ricordare che eventuali vizi (anche di motivazione) del suddetto atto amministrativo, non costituiscono oggetto della pronuncia del giudice della protezione internazionale che, come ampiamente ribadito dalla Suprema Corte1, è chiamato a pronunciarsi sul diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata e non anche sulla legittimità del provvedimento amministrativo, salvo che l'eventuale nullità rilevata non impatti sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, che, nel caso di specie, non appare essere stato compromesso, tenuto conto che il richiedente ha potuto correttamente esercitarlo mediante la tempestiva proposizione del ricorso.
Orbene, le ragioni poste a fondamento della domanda dovranno, dunque, essere esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sotto questo profilo il ricorso è fondato.
Ciò posto, appare opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita: 1 Tra tutte si veda Cass. Civ., n. 18538/2020: “invero la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/11). Ne discende che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento”. Si veda anche Cass. Civ. ord. n. 18788/2020: “…al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato, annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione”. 2 “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
(3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
3 Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art. 5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Va evidenziato che la normativa citata - ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione - è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Orbene, questo Tribunale ritiene di poter accogliere la richiesta di “protezione speciale” di
[...]
, in ragione del pregiudizio che in caso di rimpatrio egli subirebbe nel proprio diritto Parte_1 alla vita privata, tenuto conto dei parametri di valutazione del rischio di cui al novellato art. 19 c. 1.1
TUI.
Giova ricordare che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”. (Cass. Civ. Sez. I – 28/10/2020, n. 23720).
Orbene, deve valorizzarsi la circostanza che il richiedente, presente sul territorio italiano dal 2011, lavora stabilmente tanto da avere prodotto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con relative buste paga, da cui si evince la percezione di uno stipendio più che adeguato al suo mantenimento.
Deve poi considerarsi la lunga assenza dal suo Paese di origine, che dura ormai da oltre 13 anni e dunque, sulla base di un giudizio comparativo tra la situazione che il ricorrente vive in Italia e quella cui andrebbe incontro in caso di rientro in Ghana, non v'è dubbio che, stante la lunga permanenza sul territorio nazionale, l'eventuale rimpatrio lederebbe gravemente la sua vita privata, poiché, si troverebbe privo dei mezzi di sostentamento economico per sé, in un contesto sicuramente meno favorevole rispetto a quello italiano e col quale non ha più legami.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve riconoscersi in favore del ricorrente il diritto al conseguimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Deve, infine, essere disposta la compensazione delle spese, dal momento che l'accoglimento della domanda è dipeso fortemente dall'integrazione raggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a la protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/98;
- ordina alla Questura di il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
Controparte_3
- spese compensate
4 Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, 19.02.2025
Il presidente Il giudice relatore
Liborio Fazzi Flavio Tovani
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione Europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Liborio Fazzi Presidente
Francesca Rosaria Plutino Giudice
Flavio Tovani Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.01.2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1673/2023 R.G.A.C., promossa da:
nato a Accra, in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Amarilda Lici presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
:
, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, in Reggio Calabria Controparte_3
(RC), alla Via Plebiscito, n. 15 è domiciliato ope legis;
- resistente costituita -
Oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16.06.2023, cittadino ghanese nato in [...] Parte_1
12.12.1990, ha impugnato il provvedimento n. cat. A12/2022 Imm/IV° Sez. (Nr. 395) - emesso dalla
Questura di il 15.10.2022 e notificato brevi manu dalla Questura di Caserta in data Controparte_3
17.05.2023 - con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, di: “− in via subordinata accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio di non refoulement e dunque il diritto del ricorrente alla protezione ex art. 19 c. 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998 e il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32 c. 3 del d.lgs. 25/2008;
− in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'asilo nel territorio della Repubblica italiana ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 3 della costituzione, con il conseguente obbligo per la Questura di rilascio di un permesso per tali motivi”.
Con provvedimento del 23.10.2023, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto questorile impugnato: “considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs. 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere, comprovato dalla documentazione allegata al ricorso”.
In data 17.07.2024, si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
All'udienza del 30.01.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Occorre ancora soffermarsi, preliminarmente, sulle censure formali che vengono mosse dal ricorrente avverso il provvedimento questorile impugnato. Sul punto, giova ricordare che eventuali vizi (anche di motivazione) del suddetto atto amministrativo, non costituiscono oggetto della pronuncia del giudice della protezione internazionale che, come ampiamente ribadito dalla Suprema Corte1, è chiamato a pronunciarsi sul diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata e non anche sulla legittimità del provvedimento amministrativo, salvo che l'eventuale nullità rilevata non impatti sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, che, nel caso di specie, non appare essere stato compromesso, tenuto conto che il richiedente ha potuto correttamente esercitarlo mediante la tempestiva proposizione del ricorso.
Orbene, le ragioni poste a fondamento della domanda dovranno, dunque, essere esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sotto questo profilo il ricorso è fondato.
Ciò posto, appare opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita: 1 Tra tutte si veda Cass. Civ., n. 18538/2020: “invero la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/11). Ne discende che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento”. Si veda anche Cass. Civ. ord. n. 18788/2020: “…al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato, annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione”. 2 “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
(3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
3 Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art. 5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Va evidenziato che la normativa citata - ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione - è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Orbene, questo Tribunale ritiene di poter accogliere la richiesta di “protezione speciale” di
[...]
, in ragione del pregiudizio che in caso di rimpatrio egli subirebbe nel proprio diritto Parte_1 alla vita privata, tenuto conto dei parametri di valutazione del rischio di cui al novellato art. 19 c. 1.1
TUI.
Giova ricordare che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”. (Cass. Civ. Sez. I – 28/10/2020, n. 23720).
Orbene, deve valorizzarsi la circostanza che il richiedente, presente sul territorio italiano dal 2011, lavora stabilmente tanto da avere prodotto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con relative buste paga, da cui si evince la percezione di uno stipendio più che adeguato al suo mantenimento.
Deve poi considerarsi la lunga assenza dal suo Paese di origine, che dura ormai da oltre 13 anni e dunque, sulla base di un giudizio comparativo tra la situazione che il ricorrente vive in Italia e quella cui andrebbe incontro in caso di rientro in Ghana, non v'è dubbio che, stante la lunga permanenza sul territorio nazionale, l'eventuale rimpatrio lederebbe gravemente la sua vita privata, poiché, si troverebbe privo dei mezzi di sostentamento economico per sé, in un contesto sicuramente meno favorevole rispetto a quello italiano e col quale non ha più legami.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve riconoscersi in favore del ricorrente il diritto al conseguimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Deve, infine, essere disposta la compensazione delle spese, dal momento che l'accoglimento della domanda è dipeso fortemente dall'integrazione raggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a la protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/98;
- ordina alla Questura di il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
Controparte_3
- spese compensate
4 Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, 19.02.2025
Il presidente Il giudice relatore
Liborio Fazzi Flavio Tovani
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